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Bilanci Di Previsione Dello Stato E Degli Enti Pubblici Per L'esercizio Finanziario 2007 E Bilanci Pluriennali 2007/2009


Published: 2006-12-18
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1

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 dicembre 2006

LEGGE 18 DICEMBRE 2006 N.135

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E BILANCI PLURIENNALI 2007/2009

Art.1
(Bilancio di previsione dello Stato)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007 (Allegato “A”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate tributarie € 524.169.300,00
Titolo 2-Entrate extratributarie € 66.201.046,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali
e rimborsi di crediti € 11.861.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall’accensione di mutui € 4.004.350,00
Titolo 5-Partite di giro € 37.797.000,00
Totale Generale Entrate € 644.032.696,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 554.139.999,93
Titolo 2-Spese in conto capitale € 44.322.947,67
Titolo 3-Rimborso di prestiti € 7.772.748,40
Titolo 4-Partite di giro € 37.797.000,00
Totale Generale Uscite € 644.032.696,00

Art.2
(Bilancio di previsione dell’A.A.S.F.N.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di previsione dell’Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica per
l’esercizio finanziario 2007 (Allegato “B”):

Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 7.000.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie € 5.000,00
2
Titolo 3-Movimenti di capitale € //
Titolo 4-Contabilità speciale € 23.246.000,00
Titolo 5-Partite di giro € 570.200,00
Totale Generale Entrate € 30.821.200,00
Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 4.607.500,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale € 100.000,00
Titolo 3-Movimenti di capitale € 2.297.500,00
Titolo 4-Contabilità speciale € 23.246.000,00
Titolo 5-Partite di giro € 570.200,00
Totale Generale Uscite € 30.821.200,00

Art.3
(Bilancio di previsione dell’A.A.S.P.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato di Produzione per l’esercizio
finanziario 2007 (Allegato “C”):

Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 27.295.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali € 10.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali € 1.000.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 12.955.700,00
Totale Generale Entrate € 41.260.700,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 12.200.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie € 14.900.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale € 205.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali € 1.000.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 12.955.700,00
Totale Generale Uscite € 41.260.700,00

Art.4
(Bilancio di previsione dell’A.A.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per
l’esercizio finanziario 2007 (Allegato “D”):

Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 63.711.500,00
Titolo 2-Movimenti di capitale € 5.852.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali € 1.108.000,00
Titolo 4-Partite di giro € 1.091.356,00
Totale Generale Entrate € 71.762.856,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 57.122.200,00
Titolo 2-Movimenti di capitali-Spese in conto capitale € 5.351.300,00
Titolo 3-Contabilità speciali € 3.820.700,00
Titolo 4-Partite di giro € 1.091.356,00
Totale Generale Uscite € 67.385.556,00

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Art.5
(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per
l’esercizio finanziario 2007 (Allegato “E”):

Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate ordinarie € 4.730.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie € 415.000,00
Titolo 3-Entrate diverse € 247.000,00
Titolo 4-Partite di giro € 124.000,00
Totale Generale Entrate € 5.516.000,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 4.965.500,00
Titolo 2-Spese straordinarie € 250.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili € 11.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale € 80.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti € 85.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 124.000,00
Totale Generale Uscite € 5.516.000,00

Art.6
(Bilancio di previsione I.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per l’esercizio
finanziario 2007 (Allegato “F”):

Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 239.652.500,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale € 0,00
Titolo 4-Partite di giro € 13.004.000,00
Totale Generale Entrate € 252.656.500,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 242.431.900,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale € 1.640.000,00
Titolo 3-Partite di giro € 13.004.000,00
Totale Generale Uscite € 257.075.900,00

Art.7
(Bilancio di previsione Università degli Studi)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di previsione dell’Università degli Studi per l’esercizio finanziario 2007
(Allegato “G”):

Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrata ordinaria € 2.420.000,00
Titolo 2-Entrata straordinaria € 1.619.000,00
Titolo 3-Entrata in conto capitale € 761.000,00
Titolo 4-Partite di giro € 330.000,00
Totale Generale Entrate € 5.130.000,00
4

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 4.600.000,00
Titolo 2-Spese conto capitale € 200.000,00
Titolo 3-Partite di giro € 330.000,00
Totale Generale Uscite € 5.130.000,00

Art.8
(Bilancio di previsione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di previsione dell’Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte per
l’esercizio finanziario 2007 (Allegato “H”):

Totale Costi € 2.475.445,00
Totale Ricavi € 2.502.639,00
Utile di esercizio previsto € 27.194,00

Art.9
(Bilancio di previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile)

A norma dell'articolo 10 della Legge 16 gennaio 2001 n.9, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile per l’esercizio finanziario
2007 (Allegato “I”)

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Ordinarie €. 328.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie €. //
Titolo 4 – Movimento di Capitale €. //
Titolo 5 – Partite di Giro €. 31.800,00
Totale Generale Entrate € 359.800,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1- Spese correnti € 307.500,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale €. 9.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale € 11.500,00
Titolo 4 – Partite di Giro €. 31.800,00
Totale Generale Uscite € 359.800,00

Art.10
(Bilanci pluriennali)

A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di
competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2007/2009:
1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "L");
2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato "M");
3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (Allegato "N");
4) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "O");
5) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "P")
6) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "Q");
7) Bilancio Pluriennale dell’Università degli Studi (Allegato “R“);
8) Bilancio Pluriennale dell’Autorità per l’Aviazione Civile (Allegato “S”).



5
Art.11
(Impegno, liquidazione e pagamento delle spese)

Sono autorizzati l’impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese in corrispondenza di
ciascun capitolo di uscita del Bilancio di previsione dello Stato.
Le spese pluriennali continuative o ricorrenti, fatto salvo il limite annuale degli
stanziamenti, possono essere autorizzate anche sugli esercizi futuri a norma degli articoli 10 e 34
della Legge 18 febbraio 1998 n.30.
Con l’approvazione del Bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le
spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei
mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell’esecuzione di contratti o di disposizioni di
legge, come da allegato “T”.

Art.12
(Accertamento, riscossione e versamento delle entrate)

Sono autorizzati - con possibilità di adeguarne il gettito - l’accertamento, la riscossione ed il
versamento nella Tesoreria dello Stato delle imposte, tasse, proventi, contributi ed ogni altra entrata
di spettanza dello Stato.

Art.13
(Ripartizione fondi di riserva)

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà di ripartire, con propria deliberazione, nei
pertinenti capitoli e fra i fondi medesimi, gli stanziamenti di cui ai capitoli 1-3-2470 “Fondo di
riserva per spese impreviste”, 1-3-2480 “Fondo di riserva spese obbligatorie” e 1-3-2490 “Fondo di
intervento” e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non
utilizzate.

Art.14
(Variazione Partite di Giro)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad apportare, con proprie deliberazioni, le necessarie
variazioni ai capitoli di spesa in Partite di Giro, in stretta correlazione con gli accertamenti sui
corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi degli accertamenti stessi.

Art.15
(Programmi lavori A.A.S.P.)

Nell’ambito dello stanziamento previsto sul capitolo 2-4-6440 “Fondo di dotazione A.A.S.P.
per investimenti” di € 7.800.000,00 è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire i
lavori di manutenzione straordinaria e l’esecuzione di opere pubbliche cui deve provvedere –
direttamente o indirettamente – l’Azienda Autonoma di Stato di Produzione.
Il Congresso di Stato, inoltre, dispone l’erogazione di quote mensili dello stanziamento del
Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui al cap.1-4-2590.

Art.16
(Trasferimenti all’A.A.S.F.N.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'A.A.S.F.N. anticipazioni anche periodiche
a rendere conto sulla base di apposita convenzione annuale, nella quale deve essere definito il
programma delle emissioni filateliche e numismatiche per il 2007, il relativo costo preventivato,
nonchè l'aggio di riscossione pattuito per la vendita dei valori filatelici e numismatici.
L'A.A.S.F.N. è autorizzata a riscuotere per conto del Servizio di Tesoreria dello Stato e
dell'Amministrazione delle Poste i proventi della vendita di monete metalliche circolanti e di
6
francobolli per uso postale al valore facciale, con l'obbligo di provvedere almeno trimestralmente al
versamento in Tesoreria delle somme riscosse, da imputare sui capitoli 940 e 950 del Bilancio di
previsione dello Stato.
Rimane affidata per l’esercizio finanziario 2007 all’A.A.S.F.N. la gestione delle emissioni di
carte telefoniche, ivi comprese tutte le inerenti operazioni di carico e di contabilizzazione.
Le emissioni filateliche e numismatiche sono autorizzate con decreto delegato adottato dal
Congresso di Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, punto a) della Legge Costituzionale 15
dicembre 2005 n.183, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Autonoma di
Stato Filatelica e Numismatica e previo parere della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Art.17
(Trasferimenti al C.O.N.S.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l’anno 2007 di €
4.730.000,00 al C.O.N.S di cui all’articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.

Art.18
(Convenzionamenti agevolati per l’Agricoltura)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2007, con gli Istituti di Credito
disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alle Leggi 11 marzo 1981 n.22 e 20
settembre 1989 n. 96 fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 1.550.000,00 con
imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti
capitoli di spesa.

Art.19
(Convenzionamenti agevolati per le imprese)

In applicazione della Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed integrazioni e
con i criteri di accesso previsti dall’articolo 60 della Legge 16 dicembre 2004 n.172, il Congresso di
Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2007, con gli Istituti di Credito disponibili per la
concessione di finanziamenti agevolati alle imprese fino a concorrenza dell'importo complessivo di
€ 4.000.000,00 con imputazione degli interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sul
capitolo 2-5-7220.

Art.20
(Convenzionamenti agevolati per gli studenti)

Il Congresso di Stato, ai sensi della Legge 21 gennaio 2004 n. 5, e del Decreto Delegato 28
settembre 2006 n.104, è autorizzato a convenzionarsi, per il 2007, con gli Istituti di Credito
disponibili per l'erogazione di prestiti sulla fiducia fino a concorrenza dell'importo complessivo di €
155.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i
prestiti pregressi, da imputare sul cap. 1-10-5130.

Art.21
(Convenzionamenti agevolati per l’Edilizia Sovvenzionata)

Il Congresso di Stato è autorizzato, ai sensi della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e
successive modifiche ed integrazioni, a convenzionarsi, per il 2007, con gli Istituti di Credito e le
società finanziarie disponibili ai fini dell’erogazione dei finanziamenti previsti dalla citata legge
fino a concorrenza dell'importo massimo di € 29.000.000,00 con la corresponsione di un contributo
in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputarsi sui capp. 2-8-7450
e 2-8-7452.
7



Art.22
(Convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2007, con gli Istituti di Credito
disponibili per l’erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui all’articolo 154 della Legge 19
luglio 1995 n. 87, fino a concorrenza dell’importo complessivo di € 250.000,00 con la
corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi,
da imputare sul cap. 2-8-7465.

Art.23
(Convenzionamenti agevolati alle imprese per la Ricerca)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2007, con gli Istituti di Credito
disponibili per l’erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.16 e
del Decreto 15 febbraio 2006 n.36, fino a concorrenza dell’importo complessivo di € 4.000.000,00
con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti
pregressi, da imputare sul cap. 2-5-7221.

Art.24
(Convenzionamenti agevolati per interventi comparto turistico – commerciale)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2007, con gli Istituti di Credito
disponibili per l’erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alla Legge 13 dicembre 2005 n.179
e del Decreto 30 maggio 2006 n.78, fino a concorrenza dell’importo complessivo di € 6.000.000,00
con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti
pregressi, da imputare sul cap. 2-5-7225.

Art.25
(Ripartizione fondi di spesa)

Il Congresso di Stato è autorizzato a procedere, a fine esercizio e su motivata proposta
dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, alla ripartizione dei fondi fra i capitoli
1-1-1470 "Fondo Autonomo per la Reggenza", 1-1-1480 "Fondo Autonomo per il Consiglio Grande
e Generale" e 2-1-6100 "Fondo Autonomo della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale
destinato all'acquisto di beni patrimoniali".

Art.26
(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

Ai sensi dell’articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l’anno 2007 il contributo
dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in € 1.515.589,24 con imputazione
sul capitolo 1-1-1450.

Art.27
(Ripartizione dei fondi destinati alle Giunte di Castello)

Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta delle Giunte di
Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-6-3810 "Assegni alle Giunte di Castello" e 2-6-
7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".



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Art.28
(Destinazione di risorse alle Giunte di Castello)

Agli effetti dell’articolo 29 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, l’A.A.S.P. è autorizzata a
mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di € 510.000,00 da imputare sui pertinenti
capitoli del Bilancio di previsione dell’Azienda medesima.

Art.29
(Trasferimenti all’I.S.S.)

Ai sensi ed agli effetti dell’articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112,
il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all’Istituto per la Sicurezza Sociale, per l’esercizio
2007, un fondo di dotazione per l’assistenza sanitaria, da imputare sul cap.1-9-4590, nella misura di
€ 49.600.000,00, nonché un fondo per il servizio socio-sanitario, da imputare sul cap.1-9-4610,
nella misura di € 9.700.000,00.
Nell’attuazione del Piano Sanitario e Socio-Sanitario e degli Indirizzi per la
programmazione dell’I.S.S. per l’anno 2007, andrà prestata particolare attenzione alla progettazione
ed al sostegno degli interventi previsti nel citati documenti volti ad avviare: campagne di screening
oncologico; sviluppare i centri per la salute ed adottare la metodologia della chiamata proattiva;
garantire la gestione in territorio dei pazienti cerebrolesi dedicando loro adeguati posti letto.

Art.30
(Recupero forfetario quote pensioni a carico dell’I.S.S.)

Il recupero forfetario a carico dell’I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in
correlazione alla Legge 23 marzo 1927 n.3 di cui al cap. 1080 è stabilito nella misura del 10%
dell’importo registrato sul cap. 1-3-2670.

Art.31
(Interventi sanitari straordinari)

Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 numeri 48 e 49 per l’esercizio
finanziario 2007 vengono imputati sul Cap. 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

Art.32
(Ripartizione capitolo 1-3-2650)

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà, con propria deliberazione, di ripartire fra i
capitoli pertinenti lo stanziamento di cui al Cap.1-3-2650 “Oneri retributivi e per le ristrutturazioni
ed i miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato” e di impegnare
negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.

Art.33
(A.A.S.S. – utilizzo di riserve)

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata per il 2007 ad utilizzare
proprie riserve fino ad € 2.850.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste spese di
investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri
sono posti carico dell’A.A.S.S.

Art.34
(A.A.S.S. – Settore Fognature)

In ottemperanza alla Legge 30 ottobre 2003 n.147, nell’ambito dei trasferimenti all’A.A.S.S.
per il 2007 il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all’Azienda medesima € 1.040.000,00 sul
9
capitolo 1-3-2501 “Oneri A.A.S.S. per Servizio Fognature” ed € 600.000,00 sul 2-5-6431 “Fondo
di dotazione A.A.S.S. per investimenti Servizio Fognature”.

Art.35
(Stanziamenti vincolati- capp. 2-4-6442 e 2-5-6432)

Sul cap. 2-4-6442 “Fondo di dotazione A.A.S.P. per investimenti vincolati – utilizzo Avanzo
di Amministrazione di esercizi precedenti”, lo stanziamento per l’anno 2007 di € 7.000.000,00 è
vincolato alla realizzazione delle seguenti opere e strutture pubbliche a beneficio della collettività.
Gli interventi e le somme destinate alla loro realizzazione sono i seguenti:
a) lavori di Ristrutturazione straordinaria ed ampliamento dell’Ospedale di Stato e delle strutture
destinate ad anziani e disabili:
- nuove Centrali Tecnologiche;
- condizionamento e climatizzazione generale della struttura;
- area di degenza chirurgica e day surgery;
- interventi strutturali per le esigenze dei disabili e degli anziani;
- completamento dei lavori già avviati ed autorizzati sull’intera struttura
per un totale di € 4.000.000,00.
b) Lavori per l’edilizia scolastica e la viabilità quali:
- costruzione, ampliamento e ristrutturazione di Edifici scolastici e Asili Nido;
- messa in sicurezza della superstrada e strade consolari;
- abbattimento barriere architettoniche ed urbanistiche
per un totale di € 3.000.000,00.
Per l’esercizio finanziario 2008 lo stanziamento vincolato sul cap. 2-4-6442 pari ad €
3.300.000,00 sarà destinato per € 1.600.000,00 alla prosecuzione degli interventi indicati alla
superiore lettera a) ed € 1.700.000,00 per la prosecuzione dei lavori di cui alla superiore lettera b).
Per l’esercizio finanziario 2009 lo stanziamento vincolato di complessivi € 2.700.000,00 sarà
destinato per € 1.300.000,00 ai medesimi lavori previsti alla lettera a) ed € 1.400.000,00 per i lavori
previsti alla lettera b).
Sul cap. 2-5-6432 “Fondo di dotazione A.A.S.S. per investimenti vincolati – Utilizzo
Avanzo di Amministrazione di esercizi precedenti”, lo stanziamento per l’anno 2007 di €
3.000.000,00 è vincolato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della rete idrica ed
elettrica della Repubblica. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 gli stanziamenti vincolati sul
predetto capitolo saranno pari ad € 2.000.000,00 per ciascun anno e destinati agli interventi sulla
sottostazione elettrica.

Art. 36
(Adeguamento capitoli per Imposta sulle Importazioni )

A decorrere dall’esercizio finanziario in corso il Congresso di Stato, in presenza di maggiori
accertamenti dell’imposta sulle importazioni che comportano maggiori rimborsi dell’imposta stessa,
è autorizzato ad adeguare gli stanziamenti in entrata e in uscita previsti sui capitolo 260 “Imposta
sulle merci importate” e 1-3-2890 “Rimborso dell’imposta sulle importazioni” nel rispetto
dell’equilibrio del Bilancio.
L’adeguamento di cui al comma che precede potrà avvenire entro il 31 maggio dell’anno
successivo.

Art.37
(Imposta speciale di bollo sui servizi)

A decorrere dal 1° gennaio 2007 è abrogata l’imposta speciale di bollo sui servizi di cui
all’articolo 74 della Legge 18 dicembre 2003 n.165 e successive modifiche.
Le prestazioni di servizio di competenza sino al 31 dicembre 2006, ancorché fatturate in
esercizi successivi a tele data, rimarranno assoggettate all’articolo 74 della Legge 18 dicembre 2003
n.165 e successive modifiche.
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Art.38
(Rendite catastali)

L’articolo 10 lettera, n), della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche è sostituito
dal seguente:
“n) il reddito catastale dell’abitazione del contribuente è esente dall’imposta generale sui
redditi, in alternativa sono esenti i redditi catastali da fabbricati e da terreni, pari alla somma di €
2.500,00 aggiornabili con decreto delegato”.
Le disposizioni previste al comma che precede trovano applicazione anche al periodo di
imposta - anno 2006.
Sono abrogati gli articoli 45 della Legge 16 dicembre 2004 n.172 e 52 della Legge 13
dicembre 2005 n. 179.

Art.39
(Impiego risorse “Fondo per la promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale”)

A decorrere dall’esercizio finanziario 2007 lo stanziamento previsto sul capitolo 1-3-2396
“Fondo per la promozione ed incentivi per il comparto turistico - commerciale” pari a €
1.000.000,00 previsto a sostegno del comparto turistico e commerciale viene destinato per:
a) gli interventi di riqualificazione ed incentivazione del settore turistico, di cui all’articolo 33
della Legge Quadro sul Turismo del 27 gennaio 2006 n.22 e di quello commerciale, che
verranno definiti, in accordo con le associazioni di categoria, attraverso un apposito decreto da
emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, quale risposta
immediata alle esigenze degli operatori;
b) l’attuazione del progetto San Marino Card che sarà regolamentato con apposito decreto da
emanarsi nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; il progetto
San Marino Card è inteso quale strumento per aumentare la convenienza degli acquisti in
Repubblica e la fedeltà dei consumatori. L’obiettivo di incrementare le vendite all’interno del
territorio potrà essere attuato anche attraverso una contestuale e mirata riduzione dell’imposta
monofase;
c) la predisposizione di un piano strategico del turismo che delinei lo sviluppo del comparto
turistico sammarinese, con particolare riferimento all’incremento della capacità ricettiva ed alla
qualità complessiva dei servizi turistici, all’ampliamento delle infrastrutture, alla viabilità e ai
trasporti, ed ai servizi turistici connessi;
d) la predisposizione del Piano di Valorizzazione del Commercio di cui all’articolo 1 della Legge
22 novembre 2005 n.168, inteso quale strumento strategico e multidisciplinare per il rilancio del
settore nell’ambito di un progetto di modernizzazione e sviluppo del Paese.
Fermo restando quanto già previsto dalle specifiche normative, i provvedimenti di cui sopra
saranno oggetto di confronto con le associazioni di categoria del settore turistico-commericale.

Art.40
(Misure di sostegno per le imprese individuali)

A sostegno delle imprese individuali del settore artigianato e commercio che avvieranno la
loro attività successivamente al 1° gennaio 2007, promosse da soggetti che non siano stati in
precedenza titolari di licenza, viene riconosciuto per il primo triennio di attività l’abbattimento del
reddito minimo convenzionale nella misura del 40% dello stesso tetto fissato con specifico decreto,
ai soli fini contributivi.

Art.41
(Misure di sostegno per l’imprenditoria)

In attuazione a quanto disposto al primo comma dell’articolo 36 della Legge 13 dicembre
2005 n.179 viene istituito il capitolo 1-3-2398 “Fondo per interventi a sostegno delle società
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cooperative costituite da operatori economici” con stanziamento di € 130.000,00 e destinato ad
interventi ed incentivi finanziari a sostegno delle Cooperative e/o Consorzi costituiti da operatori
economici con la finalità di consentire ai propri associati l’accesso al credito di finanziamento per le
attività di impresa.
Apposito decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, disciplinerà le modalità ed i criteri di erogazione degli incentivi e interventi indicati al
comma che precede.

Art.42
(Promozione del sistema economico)

Il secondo e terzo comma dell’articolo 50 della Legge 15 dicembre 2005 n.179 sono così
modificati:
“Tale piano sarà costruito attraverso l’individuazione di forme di comunicazione idonee a
promuovere il sistema economico a livello sopranazionale anche per il tramite di agenzie
internazionali di comunicazione specializzate nei settori indicati al primo comma.
A tal fine è previsto nell’ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio uno stanziamento di
€. 200.000,00 sul capitolo 1-3-2305 “Iniziative ed oneri di promozione del sistema economico”.”

Art.43
(Interventi di agevolazione fiscale)

Si autorizza il Congresso di Stato ad emanare entro il 30 gennaio 2007 uno o più decreti
delegati contenenti norme di agevolazione fiscale alle imprese finalizzati ad incentivare gli
investimenti e a supportare il consolidamento delle stesse.
Tali norme sostituiranno quelle già in vigore (Decreto 20 ottobre 2004 n.133) e dovranno
prevedere che gli utili annuali di bilancio conseguiti dai soggetti di cui all’articolo 20 della Legge
13 ottobre 1984 n.91, in contabilità ordinaria, non costituiscono reddito imponibile, agli effetti delle
imposte dirette, nell’anno nel quale vengono effettuati interventi di investimento in beni strumentali
nella stessa impresa, a condizione che tali investimenti riguardino:
a) l’acquisizione di beni materiali o immateriali, l’introduzione di avanzamenti tecnologici atti a
migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l’acquisizione di impianti o
tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotto nuovi o nuovo processi produttivi;
b) l’acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici finalizzati ad ottenere risparmi
energetici o riduzione di agenti inquinanti;
c) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi
produttivi esistenti o introdurre nuove produzioni.
Il decreto stabilirà anche i parametri e le misure degli interventi.

Art.44
(Certificato di Credito Sociale)

E’ istituito il “Certificato di Credito Sociale”.
Il Certificato di Credito Sociale contiene un valore spendibile per acquisire servizi pubblici o
convenzionati, per integrare o sostituire il pagamento di utenze, imposte, tasse, rette, medicinali,
protesi, cure e assistenza in genere.
Il Certificato di Credito Sociale è destinato a soggetti che siano in condizioni socialmente
svantaggiate su base familiare con particolare attenzione:
a) alla composizione ed alla numerosità del nucleo familiare;
b) alle famiglie monoreddito con minori a carico;
c) al sostegno della disabilità e del disagio sociale in genere;
d) ai nuclei familiari con difficoltà sociali;
e) alla contribuzione dei costi di assistenza alle persone anziane;
f) ai nuclei di soli pensionati che debbano provvedere al proprio sostentamento.
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Le risorse finanziarie pari a € 700.000,00 stanziate sul capitolo 1-3-2409 “Fondo per
interventi connessi alla politica dei redditi” saranno destinate per l’anno 2007 alla realizzazione
delle finalità del presente articolo.
Si dà mandato al Congresso di Stato, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e le
Associazioni di Categoria, di disciplinare, con l’emissione di apposito decreto delegato, la
costituzione e il funzionamento dell’organismo preposto alle autorizzazioni ed ai controlli, le
modalità ed i criteri di impiego delle risorse.

Art.45
(Interventi a sostegno della disabilità)

Al fine di promuovere lo sviluppo delle Pari Opportunità si dà mandato al Congresso di
Stato, con la partecipazione delle Associazioni Rappresentative del Volontariato e delle Persone
Disabili, di adottare un Progetto pluriennale di intervento a favore dei portatori di handicap, che
provveda:
1) ad un censimento della popolazione disabile;
2) alla promozione di adeguate campagne informative e di sensibilizzazione;
3) alla verifica delle normative vigenti in materia di inserimento lavorativo, di eliminazione delle
barriere architettoniche, di acquisto e modifica di attrezzature e ausili, di sostegno all’interno
delle scuole;
4) alla tutela giudiziaria;
5) al sostegno dell’autonomia delle persone disabili gravi.
All’avvio del progetto di cui al comma precedente è destinato lo stanziamento sul capitolo
1-3-2397 “Fondo per interventi sulla disabilità” di € 100.000,00.

Art.46
(Risparmio energetico e fonti alternative)

Al fine di utilizzare razionalmente le fonti di energia, di diminuire le emissioni di fattori
inquinanti, di trarre energia da fonti pulite e di ridurre i consumi energetici, è istituito il capitolo 1-
5-3720 “Fondo per politiche incentivanti e di promozione delle fonti di energia alternativa” con uno
stanziamento di € 100.000,00 per la progettazione e il sostegno di interventi tesi a:
1) costituire una Banca Dati Ambientali ;
2) attivare un cantiere pilota nelle strutture dello Stato al fine di realizzare risparmio energetico;
3) alla promozione di campagne informative sui vantaggi relativi all’utilizzo delle fonti
rinnovabili;
4) all’erogazione di contributi ai soggetti privati che intendano acquistare materiali, beni e prodotti
inerenti alle energie alternative;
5) alla riduzione dell’8% dell’aliquota di imposta, prevista dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e
successive modifiche, relativa all’acquisto di materiali finalizzati ad un più attento utilizzo
energetico;
6) alla predisposizione di un progetto di legge teso a disciplinare l’utilizzo e la promozione delle
fonti di energia alternative e rinnovabili.
Si dà mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto per l’individuazione dei
criteri e modalità di erogazione dei contributi e delle agevolazioni fiscali di cui ai numeri 4 e 5 del
comma precedente.

Art.47
(Mancati e ritardati versamenti dei contributi di Sicurezza Sociale)

L’articolo 44 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 è così sostituito:
“I contributi si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati. Tale
limite non si applica quando sono avviate le procedure di riscossione coattiva.
Il termine di pagamento relativo alle denunce di cui all’articolo 6 della Legge 11
febbraio1983 n.15 è posticipato al giorno venti del mese successivo a quello di riferimento.
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Il mancato versamento dei contributi entro i termini di legge comporta l’applicazione, a
carico del soggetto debitore, di una penalità pari al 2,5% del pagamento dovuto fino all’ultimo
giorno del mese e pari al 5% del pagamento dovuto dal primo giorno del mese successivo e fino alla
data entro la quale deve essere emesso il ruolo di riscossione e gli interessi di mora nella misura del
tasso di interesse legale maggiorato di due punti, calcolati sui contributi non versati a partire dal
primo giorno successivo alla scadenza per il versamento fino al giorno di pagamento. Gli interessi
di mora e le penalità non sono dovuti qualora il loro ammontare sia inferiore a € 10,00.
Qualora, entro il quadrimestre successivo alla scadenza del termine di legge previsto per il
versamento dei contributi, il debitore non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto,
l’Istituto per la Sicurezza Sociale provvede all’iscrizione a ruolo delle somme non riscosse a norma
della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche. Sono soggetti alle disposizioni del
presente comma anche i datori di lavoro che non hanno presentato le denunce di cui al comma 2
dell’articolo 6 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 per i quali l’Istituto per la Sicurezza Sociale può
procedere sulla base degli elementi retributivi presuntivi in suo possesso.
Decorso il termine di cui al comma precedente la penalità prevista al terzo comma in
relazione ai contributi non versati è raddoppiata.
Se il mancato versamento dei contributi è dovuto a modalità volte ad eludere gli obblighi
di legge, l’Istituto per la Sicurezza Sociale, dopo gli accertamenti del caso, chiederà, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto inadempiente, nel termine di quindici giorni, oltre
al pagamento dei contributi, un importo a titolo di penalità pari ai contributi dovuti e relativi
interessi a quella data. Dopo centoventi giorni dal ricevimento della predetta comunicazione in caso
di mancato pagamento, si procede con l’iscrizione a ruolo anche se fossero ancora in corso i ricorsi
previsti. Per i debiti contributivi relativi ai lavoratori indipendenti, le disposizioni di cui al presente
comma si applicano solo nel caso l’attività sia svolta con i requisiti contributivi previsti ma senza le
prescritte autorizzazioni e/o vi sia stato accertamento di reddito da parte degli Organi competenti.
Non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei casi in cui il
debitore sia incorso in buona fede in errori materiali od omissioni. Tali errori ed omissioni sono
quelli che determinano l’obbligo di restituire delle somme che non dovevano essere trattenute dai
contributi dovuti a titolo di prestazioni economiche erogate ovvero altre inesattezze amministrative,
sempre operate in buona fede, dalle quali derivino maggiori versamenti a carico del debitore.
Le somme riscosse a carico dei contribuenti per il ritardato versamento dei contributi di
cui sopra e accessori sono di competenza e di spettanza dell’Istituto medesimo”.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme iscritte a ruolo
relative ai contributi dei lavoratori dipendenti per le mensilità da giugno fino a dicembre 2004
comprese ed anche a sanatoria di situazioni pregresse attualmente in sospeso presso gli Organismi
ed Uffici dell’Istituto.
L’Istituto per la Sicurezza Sociale è autorizzato a rimborsare le sanzioni relative all’anno
2005, riscosse in forza dell’articolo 44, secondo comma, della Legge 13 dicembre 2005 n.179,
mediante accredito sul pagamento dei contributi dovuti.

Art.48
(Politiche giovanili)

E’ istituito il capitolo 1-8-4305 denominato “Fondo per le politiche giovanili” con uno
stanziamento di € 50.000,00 finalizzato al sostegno di provvedimenti e di politiche giovanili anche
con riferimento alle Direttive del Consiglio d’Europa.
La Segreteria di Stato per le Politiche Giovanili è impegnata a favorire e promuovere
l’adozione di specifici progetti.
I benefici di cui alla Legge 27 giugno 2003 n. 88 sono prorogati al 31 dicembre 2007.

Art.49
(Imposta di bollo sui certificati rilasciati dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi)

A partire dal 1° gennaio 2007 la emissione dei certificati e degli estratti dei registri e dei
documenti di priorità in materia di marchi, brevetti e disegni, per i quali sono riscosse le somme
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previste dalle relative tabelle allegate al Decreto 5 novembre 2004 n.15, è sottoposta all’imposta di
bollo, da scontare mediante applicazione di marca da bollo da € 10,00.
Fino a nuova disposizione l’imposta di bollo da riscuotere sulle domande di registrazione
di marchi, brevetti e disegni è assorbita nella tassa di primo deposito.

Art.50
(Prestiti sulla fiducia)

Il quinto comma dell’articolo 8 della Legge 21 gennaio 2004 n.5 “Legge sul diritto allo
studio”, è sostituito dal seguente:
“Le cambiali rilasciate a garanzia delle operazioni bancarie di cui al comma che precede
sono assoggettate alla imposta di bollo dello 0,10 per mille: in luogo delle stesse può essere
rilasciata idonea fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del beneficiario”.

Art.51
(Impegni programmatici)

Il Consiglio Grande e Generale prende atto degli impegni programmatici contenuti nella
relazione politico-programmatica al Bilancio e dà mandato al Congresso di Stato per darvi
esecuzione adottando gli opportuni provvedimenti.

Art.52
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.





Data dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 2006/1706 d.F.R.





I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti






IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta