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Istituzione Ente Di Stato Dei Giochi


Published: 2006-12-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984264/istituzione-ente-di-stato-dei-giochi.html

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Microsoft Word - D143-2006.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 dicembre2006


LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N.143


ISTITUZIONE ENTE DI STATO DEI GIOCHI


TITOLO I
ISTITUZIONE E SCOPO

Art.1
(Istituzione dell’Ente di Stato dei Giochi)

In attuazione della Legge 2 dicembre 2005 n.173 è istituito l’Ente di Stato dei Giochi,
brevemente ESG.

Art.2
(Vigilanza sull’Ente di Stato dei Giochi)

L’ESG opera sotto il controllo e la vigilanza del Consiglio Grande e Generale e del
Congresso di Stato.

Art.3
(Finalità dell’Ente di Stato dei Giochi)

All’ESG compete:
a) l’esercizio in esclusiva dei giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e
scommesse disciplinati dalla Legge 25 luglio 2000 n.67, con esclusione delle attività di cui
all’articolo 2 della medesima legge;
b) il controllo e la vigilanza sulla gestione delle attività nel settore dei giochi disciplinati dalla
Legge 25 luglio 2000 n.67;
c) l’elaborazione di proposte di leggi e regolamenti concernenti l’esercizio dei giochi;
d) l’adozione di atti e iniziative finalizzate ad una gestione sicura e trasparente dei giochi e alla
prevenzione delle conseguenze socialmente nocive del gioco.



Art.4
(Poteri regolamentari dell’ESG)

L’ESG, nello svolgimento delle proprie funzioni, emana regolamenti contenenti disposizioni
vincolanti e di carattere generale che danno esecuzione alle disposizioni della presente legge ed ai
decreti di attuazione, nonché ogni altro provvedimento che l’ESG ritiene opportuno per il
raggiungimento delle proprie finalità.
Tali regolamenti verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

Art .5
(Modalità di esercizio dei giochi)

L’esercizio in esclusiva dei giochi di cui all’articolo 3, lettera a), si esplica mediante la
stipula di contratti con società di diritto privato, con partecipazione maggioritaria
dell’Eccellentissima Camera, alle quali è affidata la conduzione delle sedi e delle strutture operative
nelle quali si svolgono le attività di gioco.
Sono in ogni caso riservati all’Ente di Stato dei Giochi:
a) l’approvazione del regolamento di ciascun gioco;
b) l’individuazione e la gestione dei parametri tecnici di funzionamento delle apparecchiature e
degli elaboratori elettronici destinati allo svolgimento dei giochi, al fine di garantire, anche
mediante controlli in tempo reale, il rigoroso rispetto delle specifiche tecniche di funzionamento
di ogni gioco anche in termini di poste giocate e di possibilità di vincita e di perdita;
c) l’approvazione delle proposte per l’installazione delle apparecchiature e degli elaboratori
elettronici destinati allo svolgimento dei giochi avanzate dalle società titolari del contratto.
I contratti sono stipulati dall’ESG a seguito dell’autorizzazione del Congresso di Stato, al
quale compete la verifica sulla compatibilità dell’iniziativa con l’interesse economico sociale della
Repubblica; l’autorizzazione del Congresso di Stato costituisce atto a contenuto politico ai sensi
dell’articolo 10, ultimo comma, della Legge 28 giugno 1989 n.68.
Il contratto ha durata non superiore a cinque anni, è rinnovabile e deve prevedere che siano a
carico della società:
a) il personale ivi compreso la sua formazione;
b) l’acquisizione della disponibilità dei locali ove si svolgono i giochi ed il loro allestimento;
c) l’acquisizione delle apparecchiature e degli elaboratori elettronici destinati allo svolgimento dei
giochi salvo quanto attribuito all’ESG così come espressamente previsto dalla presente
normativa;
d) l’attività promozionale.
Il contratto deve stabilire l’individuazione della percentuale di introito lordo dei giochi,
costituito dalla differenza tra le poste giocate e i premi distribuiti ai giocatori, spettante alla società.
Con decreto delegato saranno individuati i requisiti di idoneità delle società di diritto privato
alle quali è affidata la conduzione delle sedi e delle strutture operative in cui si svolgono le attività
di gioco. Il decreto delegato deve prevedere:
a) idonei requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli organi della società;
b) che non possano essere stipulati contratti con società che, direttamente o indirettamente, si siano
rese inadempienti in contratti aventi ad oggetto l’esercizio dei giochi;
c) che non possano essere stipulati contratti con società partecipate, direttamente o indirettamente,
dai soggetti produttori delle apparecchiature o degli elaboratori elettronici destinati allo
svolgimento dei giochi;
d) le cause di recesso dal contratto con la società.




TITOLO II
ORGANI DELL’ENTE

Art.6
(Consiglio Direttivo)

L'Ente di Stato dei Giochi è rappresentato e diretto da un Consiglio Direttivo formato da
cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.
I componenti del Consiglio Direttivo sono designati:
- due componenti, tra i quali il Presidente, dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato
per le Finanze;
- due componenti dai gruppi consiliari di maggioranza;
- un componente dai gruppi consiliari di minoranza.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ESG.
L’incarico di componente del Consiglio Direttivo ha durata triennale, è rinnovabile per un
massimo di tre mandati, è precluso ai Membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di
Stato, ai magistrati ed agli appartenenti ai Corpi di Polizia.
Le normative concernenti il funzionamento del Consiglio Direttivo saranno fissate con
decreto delegato su proposta dello stesso Consiglio Direttivo. Il decreto delegato prevederà altresì il
regime delle incompatibilità e i compensi dei componenti.

Art. 7
(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale
tra gli iscritti all’Albo dei Revisori ed opera con le modalità e responsabilità previste dalla Legge
sulle Società. Il Presidente è designato dal Collegio Sindacale.

Art.8
(Collaborazione e personale)

L'Ente di Stato dei Giochi potrà avvalersi, con decisione motivata, dell'opera di tecnici di
settore e consulenti nelle varie attività del gioco, per la formulazione di proposte regolamentative,
gestionali e di controllo. Il personale necessario alla gestione sarà assunto con contratto di diritto
privato, approvato dal Congresso di Stato.

Art.9
(Responsabilità Civile)

I membri del Consiglio Direttivo e i dipendenti dell’ESG rispondono dei danni causati allo
Stato per colpa grave ed inosservanza delle leggi e dei regolamenti.


TITOLO III
RAPPORTI FRA L’ENTE E LO STATO

Art.10
(Bilancio e Relazione)

Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell’Ente di Stato dei Giochi devono essere
sottoposti all'approvazione del Consiglio Grande e Generale quali allegati al Bilancio dello Stato.



Il Segretario di Stato per le Finanze, in occasione dell’approvazione del Bilancio, presenta
una relazione sull’attività svolta dall'Ente e redatta dallo stesso.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

Art.11
(Finanziamento della legge)

Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge, il Congresso di Stato è autorizzato
ad accendere mutui o a sottoscrivere contratti di finanziamento dandone tempestiva comunicazione
al Consiglio Grande e Generale.
Gli oneri derivanti dai contratti di mutuo o di altre forme di finanziamento sono attribuiti
all’apposito capitolo di bilancio ovvero al “Fondo di intervento” Capitolo 1-3-2490.

Art.12
(Norme transitorie e finali)

Con l’approvazione del decreto delegato di cui all’articolo 6, ultimo comma, decade il
Comitato di Controllo e Vigilanza, istituito con la Legge 25 luglio 2000 n.67. Per effetto di tale
decadenza le funzioni affidate dalla suddetta legge e dal Decreto 19 novembre 2001 n.113 e
successive modifiche, sono trasferite dal Comitato di Controllo e Vigilanza all'Ente di Stato dei
Giochi unitamente alle risorse che nel Bilancio dello Stato sono previste per il medesimo Comitato
soppresso.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato
presenterà al Consiglio Grande e Generale una proposta di modifica alla Legge 25 luglio 2000 n.67
e dei Decreti 19 novembre 2001 n.113 e 10 giugno 2003 n.72, prevedendo fra l’altro che una quota
dell’introito lordo dei giochi sia obbligatoriamente destinata ad iniziative e scopi di carattere sociale
ed umanitario, ed eventi di carattere turistico e culturale.
Le concessioni in essere per l’esercizio dei giochi di cui alla Legge 25 luglio 2000 n.67
restano in vigore fino alla loro naturale scadenza e non potranno più essere rinnovate.

Art.13
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 dicembre 2006/1706 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta