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Modifiche All'articolo 43 Della Legge 29 Gennaio 1992 N.7 (Piano Regolatore Generale-P.r.g.) E Relative Norme Di Attuazione


Published: 2007-03-23
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Microsoft Word - D042-2007.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 marzo 2007.


LEGGE 23 MARZO 2007 N.42

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 43 DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1992 N.7 (PIANO
REGOLATORE GENERALE – P.R.G.) E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE

Art.1

L’articolo 43, quarto comma, della Legge 29 gennaio 1992 n.7 è sostituito dal seguente:

“La facoltà di realizzare edifici rurali ad uso abitativo è riservata esclusivamente
all’operatore agricolo titolare da almeno 10 anni continuativi di licenza di “coltivatore diretto” e per
una sola volta.”.

Art.2

Le pratiche relative alla realizzazione di edifici rurali ad uso abitativo presentate presso
l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA) per l’avvio dell’iter di approvazione,
prima della data del 27 febbraio 2007, saranno esaminate secondo le norme vigenti al momento
della presentazione delle medesime.

Art.3

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2007/1706 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta