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Ordinativi Di Pagamento Per Soggetti Iscritti A Ruolo


Published: 2007-03-23
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984260/ordinativi-di-pagamento-per-soggetti-iscritti-a-ruolo.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 13 marzo 2007.


LEGGE 23 MARZO 2007 N.44



ORDINATIVI DI PAGAMENTO PER SOGGETTI ISCRITTI A RUOLO



Art. 1
(Mandati di pagamento a favore di contribuenti iscritti a ruolo)

1. Nell’ambito delle attività disciplinate al Titolo III della Legge 25 maggio 2004 n.70, la Banca
Centrale della Repubblica di San Marino, in relazione al Servizio di Tesoreria svolto per conto
dell’Eccellentissima Camera e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, può sospendere i
pagamenti delle somme in favore di contribuenti iscritti a ruolo ai sensi della citata legge e resisi
inadempienti a causa del mancato pagamento di quanto dovuto entro la scadenza del ruolo stesso.
2. In relazione al comma precedente, su istanza del Dipartimento di Esattoria, il Giudice
Conciliatore ordina al Dipartimento Tesoreria di corrispondere direttamente all’Esattore le somme a
credito dei contribuenti inadempienti, già liquidate dallo Stato e dagli Enti del Settore Pubblico
Allargato a mezzo ordinativo di pagamento trasmesso al Tesoriere, fino alla concorrenza del debito
relativo all’iscrizione a ruolo maggiorato degli interessi, delle sanzioni e delle spese previste dalla
legge maturati alla data dell’istanza, e la corrispondente corresponsione al contribuente,
dell’eventuale credito residuo al netto delle somme versate all’Esattore.
3. Dell’avvenuto pagamento delle somme sulla base delle disposizioni del Giudice Conciliatore
il Servizio di Tesoreria è tenuto a dare idonea comunicazione al contribuente ed all’Ufficio o Ente
che ha emesso il mandato di pagamento.
4. Il Dipartimento di Esattoria, una volta ricevuto il pagamento delle somme di cui al precedente
comma 2, provvede al riversamento a favore dell’Ufficio o Ente creditore per effetto della
formazione del ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.10 e successive modifiche e
integrazioni.






Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2007/1706 d.F.R.




I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti





IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta