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Definitivita' Degli Ordini Di Trasferimento In Un Sistema Di Pagamento O Di Regolamento Titoli


Published: 2007-03-23
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 13 marzo 2007.

LEGGE 23 MARZO 2007 N.45

DEFINITIVITÀ DEGLI ORDINI DI TRASFERIMENTO IN UN SISTEMA DI
PAGAMENTO O DI REGOLAMENTO TITOLI

Art. 1
(Premesse, motivazioni e finalità tecnico - giuridiche )

1. Nella Repubblica di San Marino è in vigore la Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive
modifiche in tema di cessione dei beni ai creditori, concordato e concorso dei creditori, nonché la
Legge 17 novembre 2005 n. 165 in tema di imprese sui servizi bancari, finanziari e assicurativi.
2. La Repubblica di San Marino con Decreto 8 febbraio 2001 n.19 ha dato piena ed intera
esecuzione alla Convenzione Monetaria intervenuta tra la Repubblica di San Marino e la
Repubblica Italiana, per conto della Comunità Europea, sottoscritta in San Marino il 29 novembre
2000.
3. Gli Enti, così come definititi alla lettera e), articolo 2 della presente legge, aderiscono ai
sistemi di pagamento e regolamento titoli sammarinesi e possono accedere ai sistemi italiani
previsti dal Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n.210, attuativo della Direttiva 98/26/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché ai sistemi
comunitari vigenti nell’ambito dell’Unione Europea nel rispetto delle condizioni di accesso previste
da tali sistemi.
4. La partecipazione degli Enti ai sistemi di pagamento e regolamento titoli si rende necessaria
per consentire ai medesimi lo svolgimento della propria attività statutaria.
5. Per garantire la partecipazione di cui al comma precedente non si può prescindere
dall’adozione di una normativa che si uniformi ai principi delle normative regolatrici dei sistemi di
pagamento comunitari, essendo anche questi, oltre a quelli sammarinesi, i sistemi nei quali si
realizza l’attività degli Enti.
6. Nei sistemi di pagamento che operano sulla base di una pluralità di forme giuridiche in
materia di netting dei pagamenti, in particolare di netting multilaterale, sono insiti rilevanti rischi
sistemici; parimenti rilevanti rischi giuridici sono connessi con la partecipazione a sistemi con
regolamento lordo in tempo reale.
7. La riduzione dei rischi giuridici connessi con la partecipazione ai predetti sistemi è di
importanza capitale, dato il crescente sviluppo degli stessi.
8. E’ altresì della massima importanza ridurre il rischio connesso con la partecipazione ai
sistemi di regolamento titoli, in specie se vi è una relazione stretta tra questi e i sistemi di
pagamento.
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9. La riduzione del rischio sistemico necessita in particolar modo che sia assicurata la
definitività degli ordini di trasferimento e la rapida realizzabilità della garanzia su strumenti
finanziari ad esclusivo beneficio dei sistemi.
10. Un ordine di trasferimento non può essere revocato una volta immesso nel sistema secondo
le regole dello stesso.
11. Le procedure d’insolvenza non devono avere nessun tipo di effetto retroattivo sui diritti e gli
obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema né sulle garanzie su strumenti finanziari, essendo
queste rivolte ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.
12. La riduzione del rischio sistemico assicura la massima trasparenza e la certezza giuridica
delle operazioni relative ai titoli trasferibili e contribuisce altresì al funzionamento efficiente ed
economico dei sistemi di pagamento e regolamento titoli, promuovendo la libertà di movimento dei
capitali.
13. La presente normativa mira a ridurre il più possibile turbative ai sistemi, derivanti da
procedure d’insolvenza nei confronti di un partecipante, nonché a determinare, nel caso di apertura
di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante a un sistema, quale legge
concorsuale sia applicabile ai diritti e agli obblighi di detto partecipante in relazione alla sua
partecipazione al sistema.
14. Al fine di ridurre il più possibile turbative ai sistemi la presente normativa si applica altresì
alle operazioni poste in essere dalle Banche Centrali connesse alle loro funzioni di banca centrale.
15. E’ opportuno che la Repubblica di San Marino si adoperi per realizzare un canale
comunicativo per stabilire idonei collegamenti con le autorità demandate alla gestione dei sistemi
coi quali San Marino si relaziona.
16. La presente legge deve ritenersi dettata a tutela dell’ordine pubblico economico,
perseguendo le finalità di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente articolo.
17. L’adozione della presente legge costituisce la modalità più appropriata per la realizzazione
degli obiettivi summenzionati e non va al di là di quanto necessario per la loro realizzazione.
18. La presente legge deve essere letta ed interpretata con carattere di specialità, intendendosi i
relativi effetti circoscritti solo ed esclusivamente all’ambito della partecipazione ai sistemi di
pagamento e regolamento titoli.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) Agente di Regolamento: il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti al sistema conti e
servizi per il regolamento di ordini di trasferimento all’interno di un sistema e che può
concedere credito a tale scopo ai partecipanti medesimi;
b) Banche Centrali: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la Banca Centrale Europea
e le Banche Centrali nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Compensazione: la conversione, secondo le regole del sistema, in un’unica posizione a credito o
a debito dei crediti o dei debiti di uno o più partecipanti nei confronti di uno o più partecipanti e
risultanti da ordini di trasferimento;
d) Controparte Centrale: soggetto interposto fra gli Enti di un sistema che funge da controparte
esclusiva di detti Enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
e) Ente: uno dei seguenti soggetti che partecipi ad un sistema, assumendo gli obblighi derivanti da
ordini di trasferimento immessi nel sistema medesimo:
1) una banca di diritto sammarinese disciplinata ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165
e successive modifiche;


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2) un’impresa di investimento e comunque qualunque altro soggetto privato di diritto
sammarinese sottoposto a vigilanza della Banca Centrale, che, in conformità e nel rispetto
delle regole di adesione e funzionamento del sistema, partecipi direttamente o indirettamente
allo stesso, assumendo la titolarità di diritti ed obblighi derivanti da ordini di trasferimento;
3) la Banca Centrale della Repubblica di San Marino disciplinata dalla Legge 29 giugno 2005
n.96 e successive modifiche;
4) qualunque altro soggetto di diritto pubblico sammarinese, che, in conformità e nel rispetto
delle regole di adesione e funzionamento del sistema, partecipi direttamente o indirettamente
allo stesso, assumendo la titolarità di diritti ed obblighi derivanti da ordini di trasferimento;
5) qualunque altro organismo di diritto estero che eserciti attività analoghe a quelle degli Enti
di cui ai punti precedenti e che partecipi ad un Sistema, qualora la sua attività rilevi sotto il
profilo del rischio sistemico;
f) Garanzia: qualunque diritto avente ad oggetto o comunque relativo a valute o a qualunque
specie di strumento finanziario, costituito al solo fine di assicurare l’adempimento di obblighi
presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento o da operazioni connesse con le funzioni di
Banche Centrali nell’ambito di un sistema;
g) Legge Bancaria: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
h) Ordine di Trasferimento: ogni istruzione disposta da un partecipante nell’ambito di un sistema
al fine di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un determinato importo in valuta attraverso una
scrittura sui conti di un partecipante, di una Banca Centrale o di un agente di regolamento o
che determini l’assunzione o l’adempimento di un obbligo di pagamento nel rispetto delle
regole del sistema;
2) trasferire la titolarità o qualunque altro diritto su uno o più strumenti finanziari, per mezzo di
una scrittura su di un libro contabile o in qualunque altra modalità;
i) Partecipante: un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di
compensazione, un sistema di garanzia partecipanti a un sistema, nonché un Ente rientrante
nelle categorie di cui al punto 1) della lettera e) del presente articolo, che partecipi al sistema per
il tramite di un altro partecipante, il quale esegue in nome proprio, ordini di trasferimento del
primo all’interno del sistema, in forza di un preciso vincolo contrattuale;
j) Procedura d’insolvenza:
1) la cessione dei beni ai creditori, il concordato ed il concorso dei creditori disciplinati dalla
Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modiche;
2) qualunque altra procedura prevista dalla Parte II, Titolo II, della Legge 17 novembre 2005
n.165 e successive modifiche, o, più in generale, dall’ordinamento giuridico della
Repubblica di San Marino o dalla legge di uno Stato estero, se applicabile, quando produca
come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni
dei beni ai terzi, o comunque l’imposizione di limiti all’attività;
k) Regolamento Lordo: il regolamento di singoli ordini di trasferimento all’interno di un sistema,
sulla base e nel rispetto delle regole del medesimo e al di fuori dalla compensazione;
l) Sistema: è rappresentato da un’insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in
forza del quale vengono eseguiti, con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di
trasferimento fra i partecipanti che aderiscono o accedono ai sistemi di pagamento e
regolamento titoli sammarinesi, ai sistemi di pagamento e regolamento titoli italiani previsti dal
Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n.210, attuativo della Direttiva 98/26/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, nonché ai sistemi di pagamento e regolamento
titoli comunitari vigenti nell’ambito dell’Unione Europea;
m) Stanza di Compensazione: il centro incaricato al calcolo delle posizioni nette e allo scambio
recapiti fra i partecipati al sistema;
n) Strumenti Finanziari: tutti quegli strumenti così come definiti dall’Allegato 2 della Legge 17
novembre 2005 n.165.
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Art. 3
(Definitività degli ordini di trasferimento )

1. Gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti,
eseguiti secondo le modalità del regolamento lordo o netto, ivi incluso il regolamento eseguito
secondo le modalità di cui ai sistemi previsti all’Allegato A, da un Ente partecipante ad un sistema,
sono vincolanti fra i partecipanti al sistema medesimo.
2. Nel caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al
sistema, gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti di
cui al precedente comma 1 sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura
medesima, se gli ordini di trasferimento sono stati immessi nel sistema in un momento antecedente
all’apertura della procedura d’insolvenza. Sono altresì opponibili ai terzi, compresi gli organi
preposti alla procedura medesima, gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti
pagamenti e trasferimenti di cui al precedente comma 1, immessi nel sistema successivamente al
momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno stesso dell'apertura, qualora
l'agente di regolamento o la controparte centrale o la stanza di compensazione provi che al
momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, né
avrebbe dovuto esserlo.
3. Il momento di immissione dell’ordine di trasferimento è stabilito dalle regole del sistema nel
quale l’ordine di trasferimento medesimo viene immesso. La Banca Centrale della Repubblica di
San Marino stabilisce il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nei sistemi
sammarinesi.
4. La definitività dell’ordine di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti
pagamenti e trasferimenti di cui al precedente comma 1, non può essere pregiudicata da nessuna
azione, sia essa anche di invalidità.
5. I diritti e gli obblighi dei partecipanti al sistema, sorti prima dell’apertura della procedura
d’insolvenza, non possono essere pregiudicati da effetti retroattivi della procedura d’insolvenza
stessa.

Art. 4
(Apertura della procedura d’insolvenza)

1. Ai fini della presente legge si considera momento di apertura di una procedura d’insolvenza
nella Repubblica di San Marino:
a) il giorno, l’ora e il minuto in cui si producono gli effetti del Decreto giurisdizionale esecutivo di
apertura del concorso secondo le disposizioni previste dalla Legge 15 novembre 1917 n.17 e
successive modifiche;
b) il giorno, l’ora e il minuto in cui si producono gli effetti delle procedure d’insolvenza previste
alla Parte II, Titolo II della Legge 17 novembre 2005 n.165;
c) il giorno, l’ora e il minuto in cui si producono gli effetti di qualunque altra procedura
d’insolvenza di diritto sammarinese, diversa da quelle di cui ai precedenti punti a) e b), che
abbia come conseguenza la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passività e delle
restituzioni dei beni ai terzi o comunque l’imposizione di limiti all’attività;
d) qualora una procedura d’insolvenza sia aperta in uno Stato estero, si considera momento di
apertura della stessa quello in cui i sistemi sammarinesi sono comunque informati dell’apertura
della procedura d’insolvenza medesima.
2. Gli organi preposti alle procedure d’insolvenza, cui compete di documentare a tutti gli effetti
l’attività svolta dall’autorità giudiziaria e amministrativa, devono attestare, nei casi e nei modi
previsti dalla legge, il giorno, l’ora e il minuto di apertura della procedura d’insolvenza stessa.

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3. I competenti organi preposti alle procedure d’insolvenza notificano immediatamente a tutti
gli effetti, anche per via telematica, alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino l’apertura
della procedura d’insolvenza.
4. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino riceve dalle autorità nazionali
competenti la comunicazione dell'apertura di procedure di insolvenza negli Stati membri
dell’Unione Europea nei confronti di partecipanti al sistema.
5. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica immediatamente, anche per
via telematica, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione Europea l'apertura
di una procedura di insolvenza in San Marino nei confronti di partecipanti al sistema.

Art. 5
(Decorrenza dell’irrevocabilità degli ordini di trasferimento )

1. L’ordine di trasferimento è irrevocabile quando è immesso nel sistema successivamente al
momento di immissione stabilito al comma 3 dell’articolo 3 della presente legge.

Art. 6
(Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema)

1. A seguito dell’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante,
l’agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del primo e ai fini dell’adempimento
degli obblighi del partecipante insolvente connessi con la partecipazione al sistema sorti prima
dell’apertura della procedura d’insolvenza:
a) i fondi e qualunque specie di strumento finanziario disponibili sul conto di regolamento del
partecipante;
b) le linee di credito aperte in favore del partecipante a fronte di una garanzia in essere e destinate
a soddisfare gli obblighi dello stesso verso il sistema.
2. Gli atti di cui al precedente comma sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 3.

Art. 7
(Legge applicabile in caso di insolvenza di un partecipante al sistema)

1. Nel caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante ad un
sistema, i diritti e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, o ad essa connessi, sono comunque
sottoposti, ai sensi e per gli effetti della presente legge, alla legge regolatrice del sistema.

Art. 8
(Realizzazione della garanzia nella procedura d’insolvenza)

1. Nel caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante per conto
del quale un altro partecipante esegue ordini di trasferimento, o di una controparte di Banche
Centrali, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza relative
a crediti derivanti da operazioni definite all’articolo 3 o connesse con le funzioni di Banca Centrale,
possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.
2. La realizzazione delle garanzie, ivi comprese quelle costituite in forma di pegno, avviene
secondo le regole del sistema, anche in deroga alle norme che regolano la procedura di insolvenza.





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3. Il creditore comunica senza indugio agli organi preposti alla procedura di insolvenza l’esito
delle operazioni indicate ai commi precedenti.
4. L’importo eccedente il credito realizzato all’esito delle operazioni indicate ai commi
precedenti è versato alla procedura di insolvenza. Il credito non soddisfatto all’esito delle operazioni
indicate ai commi precedenti può essere fatto valere nei confronti della procedura di insolvenza
secondo le disposizioni ad essa ordinariamente applicabili.
5. Nessuna azione, compresa quella di invalidità, può pregiudicare nei confronti del sistema la
realizzazione della garanzia di cui al comma 1.

Art. 9
(Legge applicabile ai diritti sugli strumenti finanziari in forma scritturale)

1. Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti finanziari, risultino da
registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o deposito accentrato,
le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costituzione e di realizzazione delle garanzie e
degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello
Stato in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in
cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto,
con esclusione del rinvio alla legge di un altro Stato.

Art. 10
(Designazione dei sistemi)

1. I sistemi indicati all’Allegato A si considerano sistemi sammarinesi ai sensi della presente
legge.
2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino designa i sistemi per l’esecuzione degli
ordini di trasferimento, ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, provvedendo
all’aggiornamento e/o alla modifica del predetto Allegato, tramite l’adozione di un decreto delegato.
3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino è autorizzata, qualora richiesto, a
comunicare alle autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione Europea i sistemi
sammarinesi designati ai sensi del presente articolo.

Art. 11
(Informazioni sulla partecipazione al sistema)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino detterà le modalità secondo le quali:
a) ciascun sistema sammarinese comunica alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino i
propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione;
b) ciascun Ente Sammarinese comunica alla Banca Centrale i sistemi ai quali partecipa;
c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può chiedere a un partecipante le
informazioni sui sistemi cui esso accede, nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il
funzionamento.

Art. 12
(Disposizioni tecniche)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino può adottare provvedimenti di carattere
tecnico diretti a facilitare l’applicazione della presente legge.






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Art. 13
(Abrogazioni)

1. E’ abrogata ogni norma o disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2007/1706 d.F.R.




I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti





IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta