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LEGGE PER LA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA SELVATICA E L'ATTUAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO n.b. Gli allegati alla presente legge, sono consultabili presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale


Published: 2007-04-12
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Microsoft Word - D052-2007.doc
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 28 marzo 2007.


LEGGE 12 APRILE 2007 N.52


LEGGE PER LA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA SELVATICA E L’ATTUAZIONE
DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO

Art. 1
(Finalità)

Con riferimento ai principi di tutela del territorio e dell’ambiente naturale di cui alla Legge
n.126/1995, con la presente legge è istituito presso il Centro Naturalistico Sammarinese (di seguito
C.N.S.) l’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat (di seguito semplicemente
“Osservatorio”) per garantirne la tutela e dare concreta attuazione al contenuto tecnico scientifico
del piano faunistico e venatorio allegato alla presente legge.
L’attività dell’Osservatorio è svolta in collaborazione con l’Ufficio Gestione Risorse
Agricole ed Ambientali (di seguito U.G.R.A.A.), la Federazione Sammarinese della Caccia (di
seguito F.S.D.C.), associazioni ambientaliste ed animaliste e altri Enti aventi competenza in
materia.

Art. 2
(Composizione dell’Osservatorio)

L’Osservatorio è composto da:
- il Segretario di Stato per l’Ambiente che lo presiede;
- due esperti designati dalla F.S.D.C.;
- un esperto designato dalle associazioni ambientaliste e animaliste giuridicamente riconosciute;
- il Dirigente dell’U.G.R.A.A. o suo delegato;
- il Direttore del C.N.S. o suo delegato;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni degli agricoltori giuridicamente riconosciute.
Della designazione dei componenti dell’Osservatorio indicati al comma che precede è data
comunicazione al Consiglio Grande e Generale, che ne prende atto.
Partecipano ai lavori dell’Osservatorio con funzione consultiva l’esperto vigilanza ecologica
e tutela dell’ambiente inquadrato presso l’U.G.R.A.A., un esperto del C.N.S. e un rappresentante
della F.S.D.C..

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Ai fini dell’adozione di deliberazioni in materia di esercizio venatorio o di conservazione e
ripopolamento di specie di interesse venatorio viene riconosciuto al rappresentante della F.S.D.C.
diritto di voto.
Può essere invitato ai lavori dell’Osservatorio il responsabile del Servizio Veterinario –
Dipartimento di Salute Pubblica o un suo delegato.
Per le attività di attuazione degli indirizzi già deliberati dall’Osservatorio, che non
prevedono la necessità di ulteriori votazioni, è facoltà del Presidente di delegare ad un
rappresentante della Segreteria di Stato per l’Ambiente le funzioni di convocazione e di
coordinamento delle attività medesime che potranno essere espletate anche in sua assenza.

Art. 3
(Compiti dell’Osservatorio)

L’Osservatorio:
1) redige la proposta di calendario venatorio che annualmente sottopone, per la relativa
approvazione con decreto, al Congresso di Stato;
2) propone eventuali modifiche al piano faunistico venatorio e studi in materia faunistica ed
ambientale al Congresso di Stato, che potrà darvi attuazione anche attraverso decreto;
3) propone eventuali modifiche delle zone di ripopolamento e delle oasi faunistiche al Congresso
di Stato, che avrà facoltà di attuarle mediante decreto;
4) adotta gli indirizzi e direttive più opportuni per l’attività di gestione e tutela della fauna selvatica
e dei relativi habitat su tutto il territorio in ottemperanza, per le specie di interesse venatorio, al
piano faunistico;
5) determina modalità di intervento ed indennizzi in favore degli agricoltori che attuano pratiche
agricole finalizzate ad armonizzare la loro attività con la conservazione e l’incremento della
fauna selvatica e dei relativi habitat;
6) individua le aree di supporto per l’attività venatoria;
7) riferisce annualmente al Consiglio Grande e Generale, tramite il Segretario di Stato per
l’Ambiente ed in occasione della ratifica del decreto che regolamenta l’attività venatoria, sullo
stato della fauna selvatica e dei relativi habitat.

Art. 4
(Funzionamento dell’Osservatorio)

L’Osservatorio, che ha sede presso il C.N.S., è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta
di almeno due membri, ogni qualvolta lo si ritenga necessario e comunque almeno una volta
all’anno per la redazione della proposta di calendario venatorio.
Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi
membri; le decisioni sono adottate in forma palese e sono valide se approvate dalla maggioranza dei
presenti; in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.
Le funzioni di Segretario dell’Osservatorio sono svolte da un dipendente dell’Ufficio Caccia
di cui al successivo articolo 8. I verbali delle riunioni dell’Osservatorio sono di norma redatti da un
dipendente del C.N.S., fatta salva la facoltà del Presidente di designare a tale funzione altro
delegato in sua assenza.

Art. 5
(Operatività dell’Osservatorio)

La gestione del ripopolamento sui terreni destinati all’attività venatoria è demandata alla
F.S.D.C., che la attua in ottemperanza al piano faunistico ed agli indirizzi dell’Osservatorio di cui
all’articolo 3.

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La gestione della fauna selvatica nelle zone di ripopolamento compete all’U.G.R.A.A., in
ottemperanza al piano faunistico ed agli indirizzi dell’Osservatorio di cui all’articolo 3.
Le attività di monitoraggio e di censimento sono di competenza del C.N.S., che le attua con
la collaborazione dell’U.G.R.A.A. e della F.S.D.C. e secondo gli indirizzi dell’Osservatorio.


Art. 6
(Controllo limitativo)

Ai fini della presente legge sono da considerare animali suscettibili di controllo limitativo
della popolazione quelli che, per attività dirette o indirette dell’uomo, si trovano all’interno di
ecosistemi a loro estranei ovvero, pur non estranei, minacciano la conservazione o impediscono la
tutela incrementale delle altre specie o dell’ecosistema.
L’U.G.R.A.A., in collaborazione con il C.N.S., la F.S.D.C., il Servizio Veterinario, le
associazioni ambientaliste ed animaliste ed altri enti aventi competenze in materia, attua gli
interventi di controllo limitativo sulle specie di cui al precedente comma, su indicazione
dell’Osservatorio e nei modi da esso stabiliti.

Art. 7
(Risorse e finanziamenti)

Il Bilancio dello Stato prevede un apposito capitolo di spesa per il finanziamento degli
interventi a sostegno della fauna selvatica e dei relativi habitat. Da tale fondo sono attinte le risorse
per la gestione delle zone di ripopolamento, per il monitoraggio, i censimenti e per gli indennizzi in
favore degli agricoltori di cui all’articolo 3, punto 5, della presente legge.
Il ripopolamento nelle zone di caccia avviene con una parte delle risorse economiche
derivanti dal tesseramento per l’attività venatoria, raccolte e gestite direttamente dalla F.S.D.C.. Il
dieci per cento degli introiti del tesseramento per fini di ripopolamento vengono accantonati da
parte della F.S.D.C. in apposito fondo destinato ad incremento e supporto dei fondi destinati per le
iniziative adottate dall’Osservatorio a sostegno dell’incremento e conservazione delle specie
selvatiche di interesse venatorio e dei relativi habitat.

Art. 8
(Ufficio Caccia)

Alle dipendenze dell’U.G.R.A.A. sono distaccati con provvedimento del Capo del
Personale, autorizzato dal Congresso di Stato, due dipendenti attualmente in forza al Comitato
Olimpico, inquadrati al livello 7, per la gestione del servizio caccia affidato allo stesso Ufficio
(Ufficio Caccia).
L’Ufficio Caccia, tra le sue competenze, provvede, in collaborazione con la F.S.D.C., alla
redazione ed al rilascio dei tesserini per l’esercizio della attività venatoria agli aventi diritto,
tenendo conto dei criteri sopra indicati e degli accordi stipulati per l’esercizio dell’attività venatoria
fuori territorio.

Art. 9
(Vigilanza)

La vigilanza dei divieti, delle prescrizioni, delle sanzioni in materia di gestione e tutela della
fauna selvatica di cui alla presente legge, è esercitata dall’Ufficio Gestione Risorse Agricole ed
Ambientali a mezzo del Servizio Vigilanza Ecologica.

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Sono inoltre abilitati a far rispettare le disposizioni della presente legge gli agenti del Corpo
della Polizia Civile, gli appartenenti ai Corpi della Gendarmeria e della Guardia di Rocca.
Le Guardie Giurate volontarie nominate dalla F.S.D.C. mantengono i compiti di vigilanza di
cui al Decreto 5 giugno 1972 n.18.

Art. 10
(Sanzioni)

L’attività venatoria o ogni altra azione volontaria e consapevole, compiute in violazione alle
presenti norme di gestione e tutela della fauna selvatica, sono punite con sanzione amministrativa
da € 50,00 a € 1.500,00; tali sanzioni possono essere aggiornate con apposito decreto delegato.
La violazione delle norme sulla caccia comporta, oltre alla sanzione amministrativa, anche:
a) il sequestro immediato, da parte degli agenti preposti alla vigilanza, della selvaggina
abusivamente catturata o abbattuta, nonché dei mezzi di caccia vietati, i quali pertanto sono
sottoposti a sequestro dagli agenti che procedono all’accertamento e alla contestazione
dell’infrazione;
b) il ritiro cautelare del tesserino con conseguente divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio
dello Stato.
Per azioni gravi la sanzione amministrativa di cui al primo comma può essere raddoppiata
sia nei minimi che nei massimi.
Con apposito decreto delegato il Congresso di Stato definisce le azioni gravi punibili con la
sospensione della licenza di caccia.
Azioni dolose che arrecano grave danno al patrimonio faunistico sammarinese sono punite
con l’arresto di secondo grado previsto dall’articolo 83 del Codice Penale. In luogo della pena
detentiva può applicarsi quella della multa di cui all’articolo 84 del Codice Penale di € 5.000,00
ovvero quella della multa a giorni di secondo o terzo grado prevista dall’articolo 85 dello stesso
Codice.

Art. 11
(Abrogazioni)

Gli articoli 20, 26, 27 e 28 del Decreto 5 Giugno 1972 n.18 sono abrogati.

Art. 12
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 12 aprile 2007/1706 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Alessandro Mancini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta