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Attuazione Dell'accordo Fra La Pubblica Amministrazione E Le Organizzazioni Sindacali Per Il Rinnovo Degli Effetti Economici Del Contratto Di Lavoro Del Pubblico Impiego Per Il Biennio 2007-2008-Modifica Allegato ''f'' Alla Legge Organica N.b. Allega


Published: 2007-07-25
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984255/attuazione-dellaccordo-fra-la-pubblica-amministrazione-e-le-organizzazioni-sindacali-per-il-rinnovo-degli-effetti-economici-del-contratto-di-lavoro-de.html

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Microsoft Word - D090-2007ALLEGATO.doc
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 18 luglio 2007.

LEGGE 25 LUGLIO 2007 N.90


ATTUAZIONE DELL’ACCORDO FRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER IL RINNOVO DEGLI EFFETTI ECONOMICI
DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PUBBLICO IMPIEGO PER IL BIENNIO 2007-2008
– MODIFICA ALLEGATO “F” ALLA LEGGE ORGANICA

Art.1

Le retribuzioni dei pubblici dipendenti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 sono
quelle risultanti dalle tabelle allegate ai nn.1a e 1b.
Le retribuzioni di cui al comma precedente si applicano al personale dipendente del
Settore Pubblico Allargato, con le decorrenze indicate nelle citate tabelle.

Art.2

Le pensioni a regime Stato, erogate a norma della Legge 8 marzo 1927 n.7 e sue
integrazioni e modifiche, sono adeguate in base alle tabelle di cui all’articolo 1, calcolate ai sensi
dell’articolo 15 della Legge 28 gennaio 1982 n.12 e dell’articolo 3 della Legge 30 marzo 1993 n.52.

Art.3

L’Allegato "F" alla Legge Organica è modificato come da tabelle allegate ai nn.2a e 2b.
Le retribuzioni sono stabilite dalle citate tabelle e decorrono dalla data in esse indicata.

Art.4

Le indennità e le retribuzioni accessorie previste dalle vigenti normative restano quelle
stabilite dall’articolo 4 della Legge 25 aprile 2003 n.54.

Art. 5

All’onere finanziario a carico del Bilancio dello Stato, derivante dall’applicazione della
presente legge, stimato in Euro 2.320.000,00 per l’esercizio 2007 e in Euro 4.660.000,00 per
l’esercizio 2008, si provvede mediante imputazione della maggiore spesa sui pertinenti capitoli di
bilancio riferiti alle spese di personale e relativi alle categorie “Oneri retributivi degli Organi
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Istituzionali”, “Personale in attività” e “Personale in Congedo” e previo trasferimento della
occorrente disponibilità dal cap. 1-3-2650 “Oneri retributivi e per le ristrutturazioni ed i
miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato,” sulla base degli
stanziamenti all’uopo stabiliti con Legge di Bilancio 18 dicembre 2006 n.135.

Art.6

Gli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge posti a carico degli Enti del Settore
Pubblico Allargato e così stimati:

Istituto per la Sicurezza Sociale
Euro 863.068,00 per l’esercizio 2007 e Euro 1.734.756,00 per l’esercizio 2008;

Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
Euro 233.630,00 per l’esercizio 2007 e Euro 476.613,00 per l’esercizio 2008;

Azienda Autonoma di Stato di Produzione
Euro 45.885,15 per l’esercizio 2007 e Euro 92.239,38 per l’esercizio 2008;

Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica
Euro 42.100,00 per l’esercizio 2007 e Euro 84.250,00 per l’esercizio 2008;

Università degli Studi
Euro 36.111,24 per l’esercizio 2007 e Euro 74.715,45 per l’esercizio 2008;

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
Euro 17.850,51 per l’esercizio 2007 e Euro 38.792,85 per l’esercizio 2008;

Ente Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima
Euro 3.100,00 per l’esercizio 2007 e Euro 6.250,00 per l’esercizio 2008;

troveranno copertura mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di
spesa dei bilanci dei singoli Enti interessati, all’uopo espressamente autorizzati con Legge di
Bilancio 18 dicembre 2006 n.135.

Art.7

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art.8

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 25 luglio 2007/1706 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Alessandro Mancini


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta