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Appendice Al Libro Secondo Legge Sullo Stato Civile 11 Dicembre 1873


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APPENDICE AL LIBRO SECONDO
Legge sullo Stato Civile 11 dicembre 1873.
1. - E' affidata alla Segreteria di Stato per gli affari interni la Direzione dello Stato Civile e la
tenuta dei registri generali della Popolazione dello Stato.
2. - Questi registri saranno in duplo e dovranno essere custoditi in locali lontani l'uno
dall'altro.
Il primo registro generale si formerà secondo l'ordine alfabetico dei Cognomi delle Famiglie, e
sarà la copia, opportunamente regolarizzata, delle Schede 1 gennaio 1874, aggiuntevi però due
finche, l'una per la data precisa della nascita di ogni individuo, l'altra per le osservazioni ed
annotazioni.
Il secondo registro generale poi si formerà colle stesse schede originali disposte egualmente
per ordine alfabetico.
3. - Le Nascite, le Morti, i Matrimoni e gli altri movimenti della Popolazione verranno di
mano in mano annotati sul primo registro generale in calce al corrispondente Stato di
Famiglia in base alle denuncie (di cui piu' sotto) e col riferimento alle medesime.
4. - Viene affidato ai Parroci della Repubblica il geloso deposito dei registri degli Atti di
Nascita, di Morte, e dei Matrimoni.
Epperò nelle Chiese che hanno il fonte battesimale, verrà somministrato ai Parroci dalla
Segreteria dell'Interno un registro a madre e figlia per gli Atti di Nascita (Mod. A). Essi
dovranno tenerlo e custodirlo continuamente nella Sagrestia della loro Chiesa e non altrove, e
dovranno (finita la cerimonia battesimale) riempire colle volute indicazioni la denuncia madre
e figlia del suddetto registro secondo l'ordine progressivo, alla presenza del padre del neonato
o di chi ne fa le veci: e quindi staccata la figlia, la consegneranno alla detta persona, la quale
sarà tenuta di rimetterla alla Segreteria dell'Interno nel termine di dieci giorni sotto le
comminatorie dell'art. 10.
Un eguale ed identico sistema sarà osservato da tutti i Parroci per la registrazione delle
denunzie degli Atti di Morte e di Matrimonio sui relativi libri (Mod. B e C) consegnando nel
primo caso la denuncia figlia al Capo di famiglia ove si è verificata la morte, o agli Eredi
legittimi del defunto; nel secondo caso o al Capo di famiglia in cui succede il matrimonio, o
agli Sposi medesimi affinchè quello o questi ne facciano la trasmissione di cui sopra.
Il registro degli atti di morte dovrà eziandio tenersi in tutte quelle Chiese ove si sogliono
tumulare i defunti.
Coloro poi che essendo obbligati alle denuncie di Nascita, Morte e Matrimoni, si rifiutassero
di somministrare al Parroco o a chi lo rappresenta le debite informazioni a senso della
presente legge, saranno soggetti alla multa di lire cinque per volta.
5. - Quei Parroci che omettessero di registrare debitamente uno dei suddetti Atti, sarà
soggetto ogni volta alla multa di lire dieci.
Alla qual multa saranno pur soggetti se non terranno i registri nel luogo prescritto dall'art. 4.
6. - Alla fine poi di ogni mese i 10 Parroci della Repubblica e i Capi di quelle Chiese ove si
tumulano i defunti manderanno alla Segreteria dell'Interno il riassunto degli atti depositati
nei loro registri in una denuncia complessiva come al mod. D.
7. - Che se per maggiore comodità o per altre ragioni il battesimo del neonato, la tumulazione
del defunto, o la celebrazione del matrimonio avesse avuto luogo fuori di una delle 10
Parrocchie della Repubblica, il Capo di Famiglia in cui è avvenuto o la nascita, o la morte, o il
matrimonio (esca o entri uno degli Sposi), è tenuto di presentarsi personalmente o per un suo
mandatario speciale alla Segreteria dell'Interno per dare la denuncia nei modi di legge nel
termine di 10 giorni, e mancando, sarà soggetto all multa di lire dieci per volta.
8. - Ai Parroci verranno pure forniti altri tre Reg istri pel movimento della Popolazione; due a
madre e figlia pei cambiamenti di residenza dall'estero all'interno, e viceversa, ed un terzo ad
una madre e due figlie pei detti cambiamenti nell'interno dello Stato (Mod. E, F, G).
Le figlie di questi Registri saranno spedite direttamente dal Parroco mese per mese alla
Segreteria dell'Interno, e la seconda figlia del terzo Registro al Parroco, sotto cui si reca
l'Individuo o la famiglia trasmigrante.
Per la stesura e spedizione di queste denuncie il Parroco non ha bisogno di ricevere
direttamente la denuncia dell'interessato, ma dovrà procedervi da sè appena giunga a sua
cognizione un fatto che deve esser denunziato a seno di legge.
9. - Coloro che colla Famiglia, o senza, recano all'estero il proprio domicilio o la propria
residenza, nel termine di giorni dieci si dovranno presentare personalmente o per un
mandatario speciale alla Segreteria dell'Interno per l'opportuna dichiarazione, che sarà
ricevuta dal Segretario in apposito libro.
La legge riconosce valide ed efficaci le Riserve o Proteste dei Dichiaranti per conservare i
diritti di cittadinanza attiva o di domicilio, che venissero emesse in questa occasione dai
Cittadini della Repubblica originari o naturalizzat i.
Così pure la legge riconosce come formanti popolazione di diritto quelli che quantunque
residenti o domiciliati all'estero, ma cittadini per origine o per naturalizzazione legalmente
conseguita, si facessero iscrivere nei Registri di Stato Civile.
10. - Coloro poi che colla famiglia o senza portano dall'estero la loro residenza o il loro
domicilio in Repubblica, nel medesimo termine di giorni 10 dovranno presentarsi
personalmente o per un loro mandatario speciale alla Segreteria dell'Interno per l'analoga
dichiarazione a norma di legge, che verrà ricevuta dal Segretario in apposito libro: e
mancando, incorreranno nella multa di lire cinque per volta.
Nel caso che l'immigrante abbia famiglia o formi fuoco separato si dovrà redigere la Scheda
relativa, che verrà aggiunta al secondo registro gen rale e copiata in un registro
supplementare tenuto pur esso in ordine alfabetico e coll'identico sistema già stabilito pel
primo.
11. - In generale i Padroni che cangiano Coloni o ne fanno de' nuovi, o che mutano Pigionanti
o ne fanno dei nuovi, - come pure quei Capi di famiglia nel cui senso avviene un atto
qualunque di movimento di popolazione soggetto a denuncia (per esempio andata o venuta di
persone di servizio, di dozzinanti, di bambini a balia ecc. divisione di fuoco, trasmissione da
un luogo all'altro dello Stato ecc.) sono tenuti a farla o al Parroco o alla Segreteria
dell'Interno nel termine di giorni 10 e mancando saranno soggetti alla multa di lire due per
volta.
La qual penalità sarà pure applicata nei casi contemplati dal soprascritto art. 4.
12. - I Capi dei Collegi, delle Comunità religiose, dei Corpi morali e di qualunque altro luogo
in cui diverse persone dimorano o convivono, sono riguardati come capi di famiglia per gli
effetti della presente legge.
13. - Il Segretario dell'Interno in base alle denuncie che riceve, fa eseguire gli opportuni
annotamenti sul registro generale dello Stato Civile, e completa, classifica e custodisce le
denuncie stesse.
Redige e mantiene un indice alfabetico coll'opportuno riferimento di tutti quei cognomi che
non figurano in testa alle Schede, come per esempio delle donne maritate e delle persone che
non fanno famiglia ecc.
Spedisce ai Parroci gli opportuni Registri in libri legati, ognuno dei quali dovrà contenere
duecento atti o denuncie, e sarà stato da lui preventivamente legalizzato nei modi consueti di
pratica.
Tiene un protocollo per la corrispondenza cogli Uffici di Stato Civile del Regno italiano
prestandosi alle loro ragionevoli richieste e all'adempimento degli obblighi stabiliti dalla
Convenzione 27 marzo 1872.
Rilascia Copia autentica delle Denuncie ricevute (Mod. H, I, K, L.) non che gli attestati di
Nulla osta (Mod. M, N) per contrarre all'estero il matrimonio civile contro la esibizione dei
Documenti in forma autentica e legale che il detto matrimonio può compiersi a termini delle
leggi e consuetudini vigenti nello Stato della Repubblica e conserva diligentemente detti
Documenti ne' suoi atti.
I suddetti Documenti consistono: 1° Nella fede di stato libero, delle seguìte pubblicazioni in
Chiesa, e della prestazione del consenso, se trattasi di individui non per anche uniti in
matrimonio, o delle altre formalità equipollenti che sono di pratica; 2° Nella fede di seguìto
matrimonio ecclesiastico, a norma delle vigenti leggi, se gl'individui che debbono contrarre
matrimonio civile all'estero fossero già legittimamente coniugati.
Invigila perchè i Parroci, i Capi di famiglia ecc. adempiano ai doveri che loro derivano per la
presente legge e spedisce i Cursori o persona di sua fiducia a seconda dei casi, sia presso i
Parroci, sia presso le Famiglie per le opportune notizie o verifiche o chiamate, quante volte si
accorga di una mancata o mal fatta denuncia.
Stende rapporto ogni volta che verifica esser stato contravvenuto alle disposizioni della
presente legge, e fattolo ratificare o vidimare dall'Ecc.ma Reggenza, lo trasmette al
Procuratore Fiscale, affinchè vengano riscosse le multe col privilegio di mano regia.
Ha diritto verso i privati alle consuete tasse di Segreteria per gli atti de' quali viene richiesto.
Alla fine di ogni anno redige un rapporto al Generale Consiglio principe e sovrano sul
movimento generale della popolazione.
14. - La presente Legge avrà vigore col 1° gennaio p.v. 1874, restando interamente abrogata
l'altra del 15 dicembre 1864.
L'epoca del rinnovamento del Censimento Generale della popolazione sarà stabilito in seguito
da Legge Sovrana.

- Tabella pag. 119 Racc. '900 -