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Sul Bollo E Registro Delle Cambiali E Dei Protesti


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Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984249/sul-bollo-e-registro-delle-cambiali-e-dei-protesti.html

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LEGGE
SUL BOLLO E REGISTRO DELLE CAMBIALI E DEI PROTESTI
11 marzo 1882
1.- E' dovuta una tassa o bollo graduale su qualsiasi cambiale, pagherò o biglietto all'ordine
tratti nello Stato, anche quando sono semplicemente accettati, o girati, o muniti di avallo od
altrimenti negoziati nello Stato.
2.- La tassa di bollo deve applicarsi in ragione del valore nominale indicato nelle cambiali.
3.- La tassa di che agli articoli precedenti è stabilita come segue:
Fino a L. 100 ....................... L. 0,50
da L. 100 a L. 200 .................." 0,10
da " 200 a " 300 .................." 0,15
da " 300 a " 600 .................." 0,30
da " 600 a " 1000 .................." 0,50
da " 1000 a " 2000 .................." 1,00
da " 2000 a " 3000 .................." 1,50
da " 3000 a " 4000 .................." 2,00
da " 4000 a " 5000 .................." 2,50
Per le cambiali o pagherò superiori a L. 1000 le frazioni sono computabili per un migliaio
intero.
Per le cambiali o pagherò che abbiano scadenza superiore ad un anno la tassa stabilita dal
presente articolo è raddoppiata. (1)
4.- La tassa di bollo si corrisponde in modo ordinario e straordinario.
Si corrisponde in modo ordinario per le cambiali o biglietti all'ordine tratti nello Stato,
impiegando la carta filogranata e bollata che si vende per conto dello Stato medesimo.
Si corrisponde in modo straordinario sui recapiti commerciali creati all'estero, e in qualsiasi
modo negoziati nello Stato coll'impressione di un bollo speciale, o mediante il "visto" per
bollo. (2)
5.- La carta per cambiali, pagherò, o vaglia cambiarê ha per ogni foglio l'altezza di millimetri
118 e la larghezza di millimetri 257.
6.- In caso di proroga di scadenza di una cambiale o pagherò per un termine maggiore di un
anno all'atto dell'accettazione, o dopo l'emissione, deve farsi luogo all'apposizione del bollo
suppletivo che deve sempre eseguirsi dall'ufficio del bollo e registro.
7.- La trascrizione delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine nell'atto di protesto
prescritta dall'Art.66 del Codice Cambiario, non potrà essere eseguita dai notai se non sulla
presentazione dell'originale recapito, e se non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di
bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o col bollo speciale a norma delle disposizioni
della presente legge.
8.- Il traente, l'accettante, il girante, il datore di avallo ed anche il possessore di cambiale o
biglietto all'ordine sfornito del bollo prescritto, è tenuto ciascuno al pagamento del quadruplo
ragguagliato sul valore del bollo ordinario.
Sono soggetti alla medesima multa i cancellieri, i notai, i procuratori, i cursori che prestino un
atto del loro ministero sull'appoggio di cambiali o pagherò non muniti del bollo prescritto.
9.- Qualora la cambiale o pagherò sia scritta in carta filogranata dello Stato, ma con bollo
insufficiente, il quadruplo sarà dovuto in ragione della somma mancante a compimento della
tassa sancita nell'Art.3. (3)
10.- Trascorso l'anno della commessa contravvenzione senza che le cambiali o biglietti
all'ordine sieno regolarizzati giusta le disposizioni della presente legge, la multa suddetta sarà
duplicata.
11.- Se alcuno nei casi di urgenza la quale si presume, usi di carta senza il bollo stabilito
nell'Art. 3, o con bollo insufficiente, non va soggetto a multa, purchè la cambiale o biglietto
all'ordine sia presentato entro cinque giorni all'ufficio per sottoporlo alla formalità e alla
tassa. (4)
12.- E' dovuta la sola tassa fissa del registro per le cambiali e pagherò, per le relative sentenze
e mandati esecutivi. (5)
13.- Ai notai si debbono le seguenti competenze:
per l'autenticaz. di ogni segnocroce nelle cambiali o pagherò, L.0,60;
per diritto di repertorio, L.0,30;
per atto di protesto, L.3,70;
per diritto di repertorio, L.0,30.

(1) Modificato. - V. Art. 12 Legge Provvedimenti Finanziari 29 marzo 1897.
(2) Modificato. - V. Art. 13 e 14 citata Legge 29 marzo 1897.
(3) V. nota ivi.
(4) V. nota ivi.
(5) V. Art. 19 e segg. e 41 citata Legge 29 marzo 1897.