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Che Abolisce La Congregazione Belluccia E Che Istituisce Il Collegio- Convitto Belluzzi


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LEGGE (1)
(CHE ABOLISCE LA "CONGREGAZIONE BELLUCCIA" E CHE ISTITUISCE IL
"COLLEGIO- CONVITTO BELLUZZI")
13 Luglio 1881
Art. 1.
- L'istituto eretto nel territorio della Repubblica di San Marino sotto la denominazione di
COLLEGIO O CONGREGAZIONE BELLUCCIA O BELLUZZI in base al testamento del fu P.
Ascanio Belluzzi, Cittadino Sammarinese, pubblicato in Roma nel giorno 20 febbraio 1692 per gli
atti di Lorenzo Belli Notaro della Camera Apostolìca, è soppresso.
Art. 2.
- Tutti i beni che ne costituivano la dotazione cogli neri inerenti rimangono devoluti allo Stato per
gli effetti di cui al seguente articolo.
Art. 3.
- La Repubblica fonda nella città di San Marino un Collegio Convitto secolare con pubbliche scuole
elementari, ginnasiali e liceali, e gli costituisce per dotazione i beni del soppresso Collegio e i ben
patrimoniali dello Stato designati nell'unita tabella A. Il nuovo istituto conserverà la denominazione
di COLLEGIO Belluzzi.
Art. 4.
- L'istruzione da impartirsi nelle scuole del Collegio dovrà essere tale che i giovani, i quali le
frequentano siano posti in grado di essere ammessi ai Corsi universitari nel limitrofo Regno d'Italia.
Ai Convitori ed al Scolari sarà impartita anche l'Istruzione religiosa.
Art. 5.
- Sulle norme ora vigenti nel Collegio esistente nel palazzo già Ancaiani-Angeli in San Marino e
con quelle modificazioni che l'esperienza potesse aver dimostrato utili, sarà compilato e sottoposto
alla Sanzione del Consiglio Principe un regolamento che esponga:
a) i programmi d'insegnamento;
b) gli onorari da retribuirsi al Rettore, all'Econom ed ai Maestri;
c) le mercedi degli impiegati e degli inservienti;
d) il numero dei convittori da ammettersi con l'obbligo di pagare una mensile pensione per vitto,
alloggio e spese diverse indicando la cifra della pensione;
e) il numero degli posti gratuiti e semi- gratuiti;
f) le ferie per i convittori e per gli scolari estranei al convitto;
g) ogni altra cosa che si reputerà necessaria a bendelineare l'organismo del nuovo istituto.
Art. 6.
- La nomina e la riferma del Rettore, dell'Economo e dei Maestri apparterrà al Consiglio Principe.
Art. 7.
- Gli impiegati e gli inservienti interni saranno scelti dal Rettore quelli addetti all'amministrazione
saranno scelti dall'Economo.
Gli uni e gli altri dovranno riportare la conferma d lla Deputazione degli Studi.
Art. 8.
- La direzione immediata del Collegio Convitto apparterrà al Rettore, a cui potrà essere affidata
anche la Direzione delle Scuole.
L'Amministrazione sarà tenuta dall'Economo.
Art. 9.
- Spetta alla deputazione degli studi il sorvegliare l Direzione e l'Amministrazione, ed il curare la
rigorosa esecuzione delle Leggi e dei Regolamenti.
Art. 10.
- Fino a che durerà la discendenza del fu Cap°. Giovanni- Antonio Belluzzi contemplata nel
testamento del P. Ascanio Belluzzi, la persona di questa discendenza che avrebbe dovuto esercitare
l'ufficio di Governatore del soppresso Collegio avrà diritto:
1) di percepire annualmente sulle rendite del nuovo istituto una pensione vitalizia di Lire Italiane
duecentosessantasei;
2) di conferire due posti gratuiti nel Collegio Convitto a due giovani non ricchi della diocesi di
Montefeltro, e due posti semi gratuiti a due giovani Sammarinesi ugualmente non ricchi, osservate
le norme da prescriversi nel regolamento per l'ammissione;
3) di provocare alla Deputazione degli Studi i provvedimenti opportuni a mantenere in osservanza
le leggi ed i regolamenti che concernono il Collegio-Convitto e le scuole. Contro i decreti della
Deputazione, o qualora questa si astenga dal prendere un provvedimento, si potrà muovere reclamo
in via definitiva al Congresso di Stato.
In ultimo grado è ammesso per ambedue le parti il ricorso al Consiglio Principe.
Art. 11.
- L'attuale Collegio sociale posto nel palazzo già Ancaiani Angeli cessa d'esistere.
Art. 12.
- Per la presa di possesso dei beni di cui all'art. 2 e pei trasferimenti da eseguirsi sui pubblici reg stri
dello Stato della Repubblica e del Regno d'Italia sono incaricati i due Sindaci di Governo.
Disposizioni transitorie.
Art. 13.
- Non ostante la disposizione dell'art. 11 fino a che non sia sanzionato dal Consiglio Principe il
regolamento di cui all'art. 5, il Collegio posto nel suindicato palazzo colle annesse scuole sarà
provvisoriamente riaperto in rappresentanza del nuove ente eretto colla presente legge, e sarà
regolato collo stesso organismo e patrimonio e coi regolamenti attuali, salve le seguenti eccezioni:
a) i Convittori e gli Scolari dovranno chiedere alla Deputazione degli studi l'ammissione al Collegio
ed alle scuole di nuova erezione. La Deputazione potrà accordarla con le cautele che giudicherà
opportune in vista del periodo transitorio dell'Istituzione;
b) il Rettore, l'Economo, i Maestri, gli Impiegati e gli Inservienti dovranno ottenere la nuova
nomina o conferma dalle Autorità alle quali spettano termini della presente Legge;
c) l'art. 9. entrerà subito in vigore;
d) l'ingerenza ed i diritti del già Governatore delsoppresso Collegio Belluzzi saranno regolati
dall'art. 10 rimanendo abrogata ogni altra disposizi ne.
Peraltro fino a che i giovani che furono ammessi a posti gratuiti o semigratuiti nel già Collegio
Sociale per nomina del defunto Governatore Conte Gaetano Belluzzi, non avranno compiuto il
corso dei loro studi, il successore di lui non potrà esercitare il diritto di nomina a tali posti
conservatogli dal detto art.10
TABELLA A.
Beni che lo Stato assegna a complemento di dotazione del nuovo itituto;
1° Palazzo già Ancaiani-Angeli corredato di tutto il mobiglio necessario al Collegio ad alle scuole,
e due orti annseei;
2. Un credito fruttifero di Lire diecimila contro la Famiglia Fabiani;
3. Un Gabinetto di Fisica;
4. Un Oratorio già Staccoli con dipinti ed arredi sacri;
5. Lo stipendio del Rettore, dell'Economo e di tutti gli Insengnanti.

(1) Con atto di citazione 27 Settembre 1883 il conto Carlo Emilio Pergami Beluzzi conveniva
davanti al Tribunale di Roma i Sindaci del Governo per sentir dichiarare che i beni immobili
esistenti nel Regno d'Italia e già appartenenti alla Congregazione Belluccia spettavano - dopo la
promulgazione della presente legge che non poteva estendere la sua efficacia oltre i confini della
Repubblica - non già allo Stato Sammarinese ma solamente a lui quale erede mediato del Padre
Ascanio Belluzzi.
La domanda veniva respinta con sentenza 20-31 dicembre 1883 del detto Tribunale e poi con altra
22-24 luglio 1884 della Corte d'Appello di Roma; quest'ultima sentenza passò in cosa giudicata.