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Sulle Controversie Innanzi Il Conciliatore


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LEGGE PROCEDURALE
SULLE CONTROVERSIE INNANZI IL CONCILIATORE
10 dicembre 1884
TITOLO I.
Della conciliazione, della competenza e della procedura nelle cause avanti il Conciliatore.
Cap. I.
Della Conciliazione.
1.- Il Procuratore fiscale compie anche le funzioni di Giudice Conciliatore.
Le funzioni del Conciliatore sono:
1°) conciliare le cause civili di qualunque valore ad istanza scritta o verbale di tutte le parti;
2°) giudicare le controversie che gli sieno deferite a senso del capo seguente.
2.- Se le parti non si presentino spontaneamente inanzi il Conciliatore, ogni avente interesse può
promuovere il componimento col mezzo di semplice memoria contenente l'oggetto della dimanda.
Il Conciliatore farà intimare all'altra parte con semplice avviso, di comparire alla sua udienza nel
giorno e nell'ora indicata nell'avviso stesso.
3.- Se alcuna delle parti non comparisca nel giorno e ell'ora stabilita, e sia intimata personalmente,
o due volte al domicilio, alla residenza o alla dimora, non si ammettono altre dimande per la
conciliazione, salvo il caso contemplato dall'Art.1, N.1.
4.- Le persone incapaci di obbligarsi civilmente secondo lo Statuto della Repubblica, non restano
vincolate dalle conciliazioni, se queste non siano pprovate dall'autorità competente.
5.- La donna maggiore di età può contrarre obbligazioni avanti il Conciliatore, limitatamente ai suoi
beni estradotali, e col consenso del marito, se trattasi di donna maritata.
Non è necessario il consenso del marito, quando questi sia minore, o interdetto, o condannato a non
meno di un anno di carcere, o stabilmente assente, o legalmente separato.
6.- La conciliazione non può avere per oggetto questioni relative alle donazioni e legati con titolo di
alimenti, allo stato delle persone e agli affari che interessano l'ordine pubblico.
7.- La conciliazione risulterà da processo verbale, ch , dopo lettura, sarà sottoscritto dalle parti, dal
Conciliatore, e dal segretario.
Le parti che non sanno scrivere, vi apporranno il segno-croce.
Il segretario farà menzione, nel relativo registro, delle conciliazioni riuscite.
8.- Nelle cause che non superano il valore di L.50, il verbale di conciliazione sarà dettato dal
Conciliatore dopo conchiuso il componimento, e sarà ottoscritto a norma dell'articolo precedente.
9.- E' nulla la conciliazione non sottoscritta in conformità dell'Art.7.
10.- Il conciliatore deve procurare di comporre anche le cause introdotte innanzi di lui in via
giudiziaria secondo il capo seguente.
Qualora non riesca la conciliazione, conoscerà e giudicherà delle causa a norma di legge.
11.- Il processo verbale di conciliazione in controversie non superiori a L.50 ha forza esecutiva
contro i firmatar ; in controversie eccedenti le L.50, o di valore indeterminato , ha forza di scrittua
privata riconosciuta in giudizio.
12.- Il Conciliatore è assistito da un segretario.
In caso di mancanza o d'impedimento del segretario, il Conciliatore assume in suo luogo qualunque
maggiorenne, che abbia capacità sufficiente, e non sia escluso dall'esercizio dei pubblici impieghi,
purché presti giuramento di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che gli sono
affidate.
13.- Nei casi di assenza o d'impedimento del Conciliatore, provvede la Reggenza.
Cap. II.
Delle cause di competenza del Conciliatore.
14.- Le cause che hanno per oggetto un valore non ecced nte L.50, saranno introdotte innanzi il
Procuratore fiscale.
15.- Le cause enunciate nel precedente articolo, non potranno essere proposte avanti il Commissario
della Legge, sotto pena di nullità per mancanza di giur sdizione.
16.- Il valore della causa è determinato dalla domanda dell'attore.
17. - Se l'attore domanda il pagamento di piu' somme che derivano da una causa o titolo distinto, si
avrà a calcolo ciascuna somma separatamente considerata.
Quando tutte dipendono da un medesimo titolo o causa, il valore si desumerà dal totale dei debito
riuniti.
18.- Per determinare la competenza in quanto al valore delle cause, non si avrà mai riguardo ai
frutti, ai danni ed interessi che hanno luogo pendente il giudizio.
19.- Il Conciliatore deve dichiarare la propria incompetenza nei seguenti casi:
1°) se il titolo su cui è basata l'azione venga impugnato come nullo per vizi intrinseci, o per
mancanza di forme estrinseche;
2°) se la parte nega, o dichiari di non riconoscere la scrittura, o la sottoscrizione, od impugna
formalmente il documento come falso; in questo caso il giudice sottoscrive il documento, e lo
trasmette al Commissario della Legge;
3°) se la somma sia parte o residuo di un'obbligazione eccedente L.50, e nasca disputa sull'intiera
obbligazione;
4°) se i capi di domanda dipendano dallo stesso titolo e complessivamente importino una somma
superiore a lire 50.
20.- Il Conciliatore conosce e giudica contemporaneam nte alla domanda principale della istanza in
riconvenzione, purché questa sia nei limiti della su competenza.
Ha facoltà in ogni caso di giudicare separatamente la causa principale dalla causa di riconvenzione.
21.- Se l'azione principale sia basata sopra atto au entico o scritto, che provenga da colui, contro il
quale viene proposta, il giudice può ritener la causa principale, e rimetter le parti innanzi l'autorità
competente per la decisione della domanda riconvenzionale.
22.- L'eccezione d'incompetenza, se il giudice la crede infondata, non sospende il corso del
giudizio.
In questo caso il Conciliatore deve addurre i motivi del proprio avviso nel registro delle sentenze, e
trasmetterne copia al Commissario della Legge, il quale deve pronunciare sull'incidente.
L'esecuzione della sentenza del Conciliatore è sospesa, finchè il Commissario non avrà pronunciato
sull'incidente.
23.- Quando il Conciliatore si reputa incompetente, esprime il suo avviso e ne trasmette copia al
Commissario della Legge.
E' sospeso il corso del giudizio, finchè il Commissario della Legge non abbia deciso l'incidente.
24.- Il domicilio eletto nelle obbligazioni, quello indicato nelle cambiali, nei biglietti all'ordine ed in
qualunque scrittura, per eseguire il pagamento o la c nsegna della cosa, si ritiene come domicilio
reale per determinare la competenza.
25.- Possono proporsi avanti il Conciliatore le azioni anche contro i domiciliati o residente fuori del
territorio, quando alcuna delle persone, che debbono essere convenute, abbia il domicilio nello
Stato.
Cap. III.
Della procedura nelle cause di competenza del Conciliatore.
26.- Le cause s'introducono nel modo prescritto nell'Art. 2.
L'avviso a comparire contenente l'oggetto della dimanda sarà presentata a sola richiesta dalla parte
attrice.
27.- Gli esteri, o attori o convenuti, debbono allaprima comparsa in udienza eleggere il domicilio
nel territorio della Repubblica.
28.- Le parti debbono esporre verbalmente le loro ragioni ed eccezioni.
29. - E' in facoltà del giudice il concedere che le parti compariscano per mezzo di rappresentanti.
30. - Il Conciliatore, sentite le parti nelle loro osservazioni, procurerà di conciliarle a senso dell'Art.
10.
Qualora la conciliazione non riesca, dopo avere indicate sommariamente nel processo verbale le
deduzioni reciproche, pronunzierà la condanna, o l'assolutoria come di diritto come di diritto.
31.- Se il convenuto citato in persona propria, o citato per due volte non comparisce, il giudice,
sull'istanza dell'attore, emanerà sentenza a termini di ragione.
32.- Se comparisce all'udienza soltanto il convenuto, questi, a sua dimanda, dev'essere assolto, ed
ottenere contro l'attore l'emenda del danno.
33.- Se vi sieno piu' convenuti, alcuno dei quali comparisca e gli altri sieno contumaci, il giudice
ordinerà che siano citati nuovamente i contumaci per altra udienza, a cui differirà la causa per
pronunziare nell'interesse di tutti una sola sentenza.
34.- Il giudice può accordare una sola dilazione al convenuto per rispondere, o per produrre
documenti.
35. - Ogni differimento della causa ad altra udienza, tiene luogo di citazione per l'udienza stessa.
36. - Al convenuto che confessa il debito e dimanda una dilazione, sarà accordato per il pagamento
un termine non maggiore di dieci giorni, decorribili dal giorno del confesso.
Decorso questo termine senz'altro effetto, il giudice, ad istanza dell'attore e senz'altro intimo,
autorizza il segretario a rilasciar copia in forma esecutiva del verbale contenente la confessione del
debito.
37. - Quando alcuna delle parti proponga interrogatri, o definisca il giuramento decisorio, il
giudice, determinati i fatti o la formola nel processo verbale, ordinerà che l'altra parte vi risponda
immediatamente o all'udienza successiva.
Le risposte risulteranno da processo verbale sottoscri to dal rispondente, dal giudice e dal
segretario.
38.- Il giuramento deve prestarsi in persona della parte chiamata a giurare.
39.- Quando sia necessaria la prova testimoniale, il giudice destinerà il giorno e l'ora per l'esame.
40.- I testimoni, se la parte non dichiara di condurli all'udienza, saranno citati anche verbalmente
per il giorno e l'ora stabiliti.
41.- Quando a decider la causa si credono opportune le cognizioni di chi esercita una professione o
un'arte, ha luogo la nomina dei periti.
In tal caso il giudice destina il giorno e l'ora in cui si dovrà eseguire l'atto ordinato.
42.- Nei casi di prova testimoniale, di perizia o di prestazione di giuramento, la causa s'intende
differita all'udienza dello stesso giorno, che è destinato per compiere i detti atti d'istruzione.
43.- Il convenuto contumace ha facoltà di comparire fino alla pubblicazione della sentenza, purchè
paghi irrepetibilmente le spese degli atti anteriori.
Il giudice in questo caso destinerà l'udienza per sentire le parti in contraddittorio.
44.- Le sentenze sono inapellabili: sono eseguibili dopo tre giorni dalla notifica o dalla
pubblicazione, se la parte vi sia stata presente.
45.- Il giudice può autorizzare la esecuzione immediata delle sentenze quando vi sia timore di
danno nel ritardo.
L'autorizzazione è data in fine del titolo esecutivo
46.- Sarà spedita dal segretario copia in forma esecutiva della sentenza o del verbale di
conciliazione, di cui al capoverso dell'Art.36, alla parte a cui favore fu pronunciata la sentenza o
conclusa la conciliazione.
Il segretario, e nell'originale e nella copia, deve far menzione della parte a cui favore fu fatta la
spedizione.
47.- E' vietato al segretario di rilasciare alla stes a parte nuove copie in forma esecutiva,
senz'autorizzazione del giudice.
L'autorizzazione non può concedersi, se non in contraddittorio, o in contumacia delle parti
regolarmente citate.
48.- La esecuzione si farà col solo mezzo del pignoramento dei beni mobili, o col sequestro
esecutivo, cioè col pignoramento di crediti o di effetti presso terzi.
49.- Non possono essere pignorati:
1°) gl'istromenti strettamente necessari all'esercizio dell'arte o professione del debitore;
2°) gli attrezzi assolutamente necessari all'agricoltura;
3°) i letti necessar, e le vesti di necessario uso del debitore e della sua famiglia;
4°) gli assegni per alimenti;
5°) le armi e le divise militari delle persone ascritte alla milizia.
50.- Possono essere oppignorati anche gli oggetti indicati al N.1 e 2 del precedente articolo se il
credito deriva da alimenti somministrati al debitore, da fitto dei luoghi inservienti all'abitazione dl
debitore stesso, o dei terreni ai quali sono destinati gli attrezzi, o se il credito nasce da prezzo di tali
oggetti, o dall'opera impiegata per farli o restaurarli, o da denaro dato per pagarne il prezzo, la
costruzione o il restauro.
51.- A responsabilità dell'istante, il giudice può rilasciare il sequestro conservatorio o provvisionale
dei beni mobili spettanti al debitore, e delle somme dovute al medesimo, sui quali è permesso il
pignoramento.
52.-. Il giudice può, secondo le circostanze, imporre al sequestrante l'obbligo di dare cauzione in
somma determinata a garanzia dei danni, nel caso che il sequestro sia dichiarato ingiusto.
53.- Il sequestro è nullo di pieno diritto, se il creditore non introduce la causa entro il termine di tre
giorni.
54.- Se il debitore nel termine di cinque giorni, dopo l'atto di pignoramento, non paga il debito e le
spese, i mobili pignorati saranno venduti al pubblico incanto, che sarà eseguito sotto la direzione e
responsabilità del segretario.
55.- Il giudice nell'ordinare la vendita nominerà il perito per la stima degli oggetti da vendersi.
La relazione sarà consegnata al segretario, il quale riceverà il giuramento del perito.
56.- Il cursore per ordine del segretario affiggerà gli avvisi nei luoghi consueti, almeno un giorno
avanti l'incanto.
57.- Il giudice può ordinare la vendita anche per lo stesso giorno del pignoramento, quando gli
oggetti sieno in pericolo di deperire.
In questo caso sarà affisso il bando in Città o in Borgo, almeno un'ora prima dell'incanto.
58.- La vendita si farà col solo mezzo di proclamazione del cursore a profitto del migliore offerente,
e a denaro contante.
59.- Non sarà venduto alcun oggetto senza che sianofatte tre proclamazioni con l'intervallo di due
minuti fra ciascuna di esse: dopo la terza proclamazione la vendita è a profitto del migliore
offerente.
60.- Se il compratore non paga immediatamente il prezzo, si rinnoverà l'incanto a tutto suo danno:
questo danno consisterà nel minor prezzo per cui l'oggetto sarà venduto ad altro offerente, e nelle
spese.
61.- Se gli oggetti esposti all'incanto restassero invenduti, il creditore può farseli aggiudicare al
prezzo di stima.
62.- Se gli oggetti invenduti sieno di oro, o di argento, questi saranno aggiudicati al credito per il
solo valore intrinseco, cioè senza tenere a calcolo il lavoro.
63.- Il segretario stenderà il processo verbale della v ndita che sarà firmato anche dalle parti
interessate, se presenti, e dal cursore.
Il segretario consegnerà il prezzo ricavato dalla vendita al creditore fino alla concorrenza del credito
e delle spese, ed il residuo al debitore.
64.- Tutti gli atti delle cause avanti il Conciliatore si faranno in carta libera, compresi quelli di
pignoramento e di vendita.
65.- Il segretario deve tenere i seguenti registri:
1°) registro per annotarvi gli avvisi menzionati nell'Art.2, la non seguìta comparazione delle parti a
senso dell'Art.3, per iscrivervi le menzioni di coniliazioni non riuscite, conformemente al secondo
capoverso dell'Art.7;
2°) registro dei processi verbali di conciliazione, di cui agli art.8 e 10;
3°) registro dei verbali d'istruzione, cioè di esami testimoniali, di giuramento, di nomina di periti, d
relazioni e di qualunque altro atto d'istruzione;
4°) registro per gli atti originali delle sentenze, d i pignoramenti, degli'incanti e degli atti di vendita.
66.- I registri, di cui nell'articolo precedente, dvono, prima che se ne faccia uso, essere numerati e
firmati in fine dell'ultimo foglio dal Segretario dell'interno, previa indicazione del numero dei fogli
in esso contenuti.
Tra un atto e l'altro non possono lasciarsi interstizi, e, se occorrono cancellazioni, il segretario ne
farà menzione in fine dell'atto, prima che vi si appongano la data e le sottoscrizioni.
67.- Ogni registro terminato, deve depositarsi nella segreteria dell'interno.
Di tale deposito è fatta, in principio del registro nuovo, espressa menzione sottoscritta dal
Conciliatore e dal segretario dell'interno.
68.- I registri sopra prescritti saranno in carta libera.
69.- Tutti gli atti e sentenze del Conciliatore sono esenti da ogni tassa. Sono pure scritti su carta
libera ed esenti dalla tassa di registro, i provvedim nti e le sentenze del Commissario della Legge
relativi alla competenza nei casi espressi dagli art.22 e 23.
TITOLO II.
Delle sentenze che possono essere impugnate col mezzo straordinario della revisione.
70.- La sentenza, non accettata da soccombente, può essere impugnata con ricorso innanzi la
Reggenza per la revisione:
1°) se contenga violazione o falsa applicazione di l gge;
2°) se abbia pronunciato su cosa non domandata, od ccordato piu' della cosa richiesta;
3°) se sia fondata sopra documenti riconoscimenti in appresso come falsi;
4°) se dopo la sentenza si siano rinvenuti documenti pubblici o privati, coi quali si provino fatti
nuovi e decisivi.
71.- La parte che intende proporre il ricorso, ne farà dichiarazione al segretario nel termine di giorni
trenta dall'atto di esecuzione della sentenza.
Il segretario scrive la dichiarazione, e ne consegna copia da notificarsi all'altra parte nel termine di
giorni tre successivi.
Il segretario trasmette immediatamente alla Reggenza copia della dichiarazione del ricorso e del
giudicato.
72.- Il termine per interporre il ricorso è perentorio anche per i pupilli, i minori, gl'interdetti ed i
corpi morali, qualunque sia il favore o il privilegio attribuito loro dalle leggi del diritto comune.
73.- I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
74.- Se la Reggenza annulla il giudicato, pronunzierà irretrattabilmente sul merito della causa.
Ogni decisione della Reggenza, non sarà soggetta ad ulteriore reclamo.
Dei diritti dovuti al segretario del Conciliatore e al cursore; degli onorari dei periti e delle indennità
ai testimoni e alle parti nelle cause avanti il Conciliatore.
Al Segretario sono dovuti i seguenti diritti:
1° Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione fra due o piu' parti (Art.7, 37)L.0,50
2° Per ogni sentenza portante decisione della causa o dichiarazione d'incompetenza
(Art.19,22,23,30,32)" 0,60
3° Per ogni copia di atti, o di processi verbali di conciliazione, o di sentenza, e per ogni pagina di 25
linee, ognuna delle quali deve contenere non meno di 16 sillabe (Art. 7,22,23,47,27)" 0,15
Quando la copia di sentenza, o il processo verbale di conciliazione avrà la forma esecutiva,
compreso l'obbligo delle annotazioni nei registri, è dovuto inoltre il diritto in (Art.36,46).... L.0,25
Per la prima pagina il diritto è dovuto qualunque sia il numero delle linee scritte, per l'ultima il
diritto non sarà dovuto se la scritturazione non eccede il numero di 6 linee. 4° Per ogni decreto, che
autorizzi l'esecuzione immediata (Art.45,51)" 0,50 5°
Per relazione di perizia giurata da unirsi al verbale di pignoramento (Art.55) " 0,60
6° Per formazione del bando onde annunciare al pubblico le vendite di beni immobili (Art.56)" 0,75
7° Per ogni copia di bando" 0,20
8° Per il verbale di vendita (Art.63) " 1,00
Al Cursore sono dovuti i seguenti diritti:
9° Per ogni notifica di avvisi per conciliazione, citazione di parti, testimoni e periti, affissioni, e per
ogni notifica di sentenza od altro atto eseguibile in Città, Piagge e Borgo (Art.2,26,40,44,46) L.
0,15
In qualunque altra parte del territorio compreso il viaggio di andata e ritorno" 0,30
10° Per scritturazione degli avvisi" 0,15
11° Per ogni atto di pignoramento compreso il verbal
(Art.48) " 1,00
12° Per proclamazioni e assistenza all'incanto fino alla chiusura del verbale (Art.58)" 0,75
Per le perizie sono dovuti i seguenti onorari:
13° Se i periti sono coltivatori od artigiani, l'onorario sarà determinato dal Conciliatore nel limite
non minore di cent.50, nè maggiore di" 2,50.
Se i periti fossero agrimensori, misuratori, od esercitassero alter arti liberali, il diritto sarà fissato nel
non minore di L. 2, né maggiore di L. 4.
14° Ai testimoni non sarà dovuta alcuna indennità, salvo che si tratti di persone che vivono col
frutto del lavoro giornaliero.
Il Conciliatore può accordare ad essi un'indennità on minore di cent. 50, né maggiore di L. 2,
tenendo conto della loro mercede giornaliera, e del tempo che avranno impiegato.
Nella liquidazione delle spese può essere ammesso in ripetizione soltanto l'ammontare delle tasse
accordate a tre testimoni.
15° Le competenze ai procuratori o mandatari saranno dovute dai mandanti.
Il Conciliatore può accordare alle parti, o ai loro mandatari, per la presenza ad ogni udienza
un'indennità da cent. 50 a L. 4, avuto riguardo alle speciali circostanze che si presentassero, e alle
condizioni delle persone, purchè le parti richiedenti l'i dennità risiedano fuori della Città, Piagge e
Borgo, ed i procuratori o mandaari non rappresentino parti residenti in Città, Piagge e Borgo.
16° Oltre i diritti sopra contemplati non potrà il segretario né il cursore esigere verun'altra somma
per qualsiasi atto di loro competenza.