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Patrocinio Gratuito


Published: 1884-12-20
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984246/patrocinio-gratuito.html

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LEGGE SUL PATROCINIO GRATUITO
20 dicembre 1884
1. - E' accordato il patrocinio gratuito:
1°) agli stranieri poveri a' termini dell'art. 5 della convenzione di buon vicinato col Regno
d'Italia del 27 marzo 1872; 2°) ai sammarinesi a senso degli articoli seguenti.
2. - Per ottenere il patrocinio gratuito, l'istante deve provare lo stato di povertà ed il suo buon
diritto nella controversia per cui dimanda l'assistenza giudiziaria.
3. - Lo stato di povertà si deve documentare col mezzo di un atto di notorietà assunto
dall'ufficiale dello Stato Civile.
Il buon diritto, ossia la probabile vittoria della causa, dev'essere riconosciuta dal Congresso
Legale.
4. - Il ricorso munito dei documenti sarà firmato da un procuratore legale e diretto alla
Reggenza.
5. - La Reggenza nominerà un relatore, il quale, presa cognizione della causa, è tenuto innanzi
tutto a tentare un componimento.
Qualora la conciliazione non riesca, il relatore nella prima adunanza dei legali, farà la
relazione della causa.
La Reggenza, chiusa la discussione, porrà a voti la dimanda.
La deliberazione sarà presa in segreto coll'intervento dei soli votanti, e a maggioranza di voti.
6. - Il procuratore che ha firmato il ricorso, e le autorità giudiziarie non hanno voto
deliberativo.
7. - L'istanza per il patrocinio gratuito dal giorno della sua presentazione sospende la
decorrenza dei termini per ogni effetto di legge, purchè debitamente registrata.
8. - L'ammesso al patrocinio gratuito godrà del beneficio anche in secondo grado di
giurisdizione se l'altra parte interpone l'appello.
9. - Nel caso egli si renda appellante, deve ottenere una nuova ammissione nel modo espresso
negli Art. 2, 3 e 4.
Il Congresso Legale in tal caso deve deliberare dop aver ponderato specialmente i motivi
della sentenza di primo grado ed i motivi dell'atto di appello.
10 .- Gli avvocati, i procuratori, i periti e qualunque altro esercente una professione liberale,
debbono prestar gratuitamente l'opera loro alle persone ammesse al gratuito patrocinio.
In caso di rifiuto incorreranno nella multa di lire 100.
11. - Le competenze dovute alla cancelleria e ai cursori, i diritti di bollo e registro saranno
notati a debito.
12. - Per la parte ammessa al patrocinio formato un fascicolo in carta libera eguale alla carta
bollata nella dimensione e nel numero delle linee.
E' vietato alla controparte di fare qualsiasi atto o comparsa nel fascicolo relativo al
patrocinato gratuitamente.
13. - Gli onorari, le competenze e i diritti saranno repetibili soltanto dal soccombente non
assistito gratuitamente.
14. - Qualora la sentenze ordini in tutto o in parte la compensazione delle spese, queste
saranno prelevate in tutto o in parte da ciò che il giudicato attribuisce a chi ha fruito del
beneficio dei poveri.