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I Sussidi Agli Studenti


Published: 1904
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984244/i-sussidi-agli-studenti.html

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LEGGE PER I SUSSIDI AGLI STUDENTI
28 marzo 1887
1. - I sussidi che d'ora innanzi verranno accordati agli studenti sono di tre specie: una per
quei giovani che abbiano riportata la licenza liceale e vogliono recarsi ad una Università, o ad
un Istituto superiore del Regno Italiano, o percorrere la carriera ecclesiastica; una seconda
per quelli che siano muniti di licenza di quarta elementare complementare, o, mancando
questa scuola, abbiano la licenza elementare, e inte dano entrare in scuole Normali, od in
Istituti di arti e mestieri; la terza per quelle giovanette che, ottenuta la licenza elementare,
aspirino a divenire maestre, od ostetriche.
2. - Delle prime due specie di sussidi se ne distribuisce uno all'anno; della terza uno ogni tre
anni, cioè quando avrà cessato l'antecedente.
3. - Il sussidio pei giovani licenziati in Liceo è di lire 600 annue per quelli che vanno
all'Università e di lire 300 peri seminaristi; per quei giovani che hanno la licenza di quarta
elementare è di lire 400; quello perle giovanette che intraprendono gli studi di maestre, o di
ostetriche, di lire 300; tutti poi da decorrere dal giorno, in cui il sussidiato sarà inscritto
nell'Istituto, nel quale deve entrare.
4. - Il sussidio sarà pagato in quattro rate anticipate durante l'anno scolastico.
5. - La prima specie di sussidi non può durare piu' di sei anni, qualunque sia il corso di studi
che il giovane prende a fare. Però, per gli studi legali, il sussidio degli ultimi due anni i giovani
non potranno riscuoterlo, se non finiti i due anni di pratica e superato l'esame di avvocatura.
Per gli studi ecclesiastici il sussidio verrà concesso per quel numero di anni che rigorosamente
si richiede. La seconda e terza specie di sussidi dureranno il piu' ristretto tempo che si esige al
compimento del corso degli studi intrapresi, e in ogni modo non sarà piu' di quattro anni.
6. - Non possono aspirare al sussidio se non i giovani sammarinesi, e quelli la cui famiglia
abbia avuto la naturalizzazione.
7. - I sussidi verranno assegnati come premio, senza riguardo allo stato di famiglia, ed
esclusivamente per merito secondo gli articoli che seguono.
8. - Essendo uno solo l'aspirante, ed avendo una delle licenze negli studi, esposte nell'Art. 1,
avrà diritto al relativo sussidio.
9. - Essendo vari gli aspiranti, il sussidio verrà accordato a quello di maggior merito.
10. - Per la prima specie di sussidi il merito viene determinato dalla votazione complessiva
dell'esame di licenza liceale.
11. - Per la seconda specie di sussidi dalla votazione dell'esame di quarta elementare
complementare; e per la terza, pure dell'esame di quarta elementare.
12. - A parità di merito, si ricorrerà al sorteggio.
13. - A tutelare il perfetto andamento degli esami, sai quali dipende il conseguimento delle
dette sovvenzioni, il Governo manderà ad assistere un suo Commissario con incarico di
sorvegliare a che tutto proceda con regolarità ed imparzialità.
14. - Chiunque abbia il sussidio governativo non può averne, ad un tempo, un altro di
pubblico Istituto, e viceversa.
15. - I giovani richiedenti il sussidio dovranno presentare al Consiglio Principe e Sovrano, non
piu' tardi dell'ottobre, la loro domanda, corredata da un documento del presidente della
Commissione degli esami, dal quale risulti aver egli vinta la prova. Inoltre presenteranno i
seguenti certificati:
a) fede di nascita;
b) fede di nascita del padre, da cui risulti la sua cittadinanza sammarinese, oppure un
certificazione di naturalizzazione;
c) certificato di buona condotta morale;
d) fedina criminale.
16.- Il Consiglio Principe Sovrano, esaminati i documenti, e trovatili in regola, se l'aspirante
sarà uno solo, gli aggiudicherà senza votazione il relativo sussidio; se gli aspiranti saranno
vari di pari merito, metterà i loro nomi in un'urna , e procederà al sorteggio.
17.- I sussidi, che per mancanza di aspiranti non vengano assegnati in un anno, si
assegneranno nell'anno seguente, oltre i nuovi.
18. - Quel giovano, o quei giovani i quali, riportata la licenza che si richiede ad una data specie
di sussidi, fossero però stati superati da altri, enon avessero quindi potuto conseguire in
quell'anno il sussidio, hanno il diritto di aspirarvi nei due anni immediatamente successivi, sia
mettendo a confronto la già ottenuta licenza con quelle dei nuovi licenziati, sia ripetendo
l'anno per una volta sola con facoltà di ridare l'esame..
19. - I detti sussidi devono essere confermati dal Consiglio Principe e Sovrano ai giovani ogni
anno, dopo che essi avranno presentati i loro certificati di studi, dai quali risulti avere
superati tutti gli esami prescritti dall'Istituto i n quell'anno; o, se non prescritti, aver dato e
superato quegli esami, che era in loro facoltà di dare; o infine dimostrino di trovarsi in
perfetta regola col corso dei loro studi. Non verifcandosi ciò, il Consiglio potrà sospendere il
sussidio od anche toglierlo per sempre.
20. - Perderanno pure il sussidio quei giovani che per la loro condotta morale se ne rendessero
indegni.
21. - La presente legge ne annulla qualunque altra emanata anteriormente dal Consiglio
Principe e Sovrano sullo stesso argomento. Però quegli studenti, che attualmente godono il
sussidio, continueranno a percepirlo fino al compimento dei loro studi con quelle stesse
condizioni onde l'hanno ottenuto.
22. - Dopo l'approvazione Sovrano della presente legge, nessun giovane studente potrà
chiedere sussidi fuori delle condizioni in essa comprese.