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Pubblica Beneficenza 1


Published: 1904
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984243/pubblica-beneficenza-1.html

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LEGGE SULLA PUBBLICA BENEFICENZA (1)
21 aprile 1887
1.- E' istituita una Commissione di pubblica beneficenza, i cui statuti, qui sottoscritti avranno
piena forza di legge.
2.- Le istanze, o le richieste per limosine, o soccorsi, o sussidi per titolo di malattia, o di
miserabilità d'individui che non possono essere ricevuti nell'ospedale e nel ricovero, o di altre
disgrazie domestiche, saranno intestate e dirette al solo presidente della Commissione di
pubblica beneficenza.
3.- Il Generale Consiglio Principe e Sovrano, l'Ecc.ma Reggenza ed il Congresso Economico
non risponderanno d'ora in avanti alle istanze suddette; ma quando venissero presentate,
saranno respinte al presidente della pubblica beneficenza.
4.- La presente legge dovrà considerarsi come costituzionale o statuaria, e non potrà essere
derogata che colla maggioranza dei due terzi dei voti.
REGOLAMENTO
1.- La Commissione di soccorso per i vecchi e gl'infermi poveri, che non possono essere
ricevuti nel ricovero e nell'ospedale, vien nominata dal Consiglio Principe ogni triennio dentro
il mese di marzo, dietro una lista di candidati fatta dal Congresso Economico, ed è costituita
in ente morale dipendente dal Consiglio Principe e Sovrano, ed assume il nome di
Commissione di Pubblica Beneficenza. - Ad essa è affidata la distribuzione dei fondi destinati
alla pubblica beneficenza. Suo scopo è quello di procurare alle classi povere i mezzi di
sussistenza in caso d'impedimento al lavoro per vecchiaia, o per infermità.
2.- Essa è composta di dodici membri, i quali hanno diritto di sostituire altri a quelli che per
morte o per non essere intervenuti a tre adunanze consecutive, cessano di farne parte. Non
possono far parte della Commissione persone illetterate. L'adunanza è legale se
v'intervengono sette membri.
3.- L'amministrazione è regolata da un presidente, il quale viene eletto annualmente entro il
mese di marzo dal Consiglio Principe fra i membri della Commissione, ed entra in carica il 1°
d'aprile.
Sue attribuzioni sono quelle di convocare e di presiedere le adunanze: dirige e sorveglia la
retta, prudente e giusta distribuzione dei soccorsi e comunica in ogni occorrenza col Governo.
4.- La Commissione elegge nel suo seno alla metà di marzo di ogni anno un segretario, il quale
ha l'obbligo di convocare, dietro ordine del presidente, le adunanze con appositi avvisi da
spedirsi per mezzo di un bidello, di assistere alle adunanze e stendere i verbali, trascrivere e
firmare i rescritti, e redigere il rendiconto dell'amministrazione. In assenza, o mancanza del
presidente, egli ne fa le veci.
5. - Nomina parimenti un cassiere, il quale ritira anticipatamente dalla cassa pubblica la rata
mensile di soccorso, ed un vice- cassiere, il quale iuta nella distribuzione a comodo dei poveri
il cassiere principale, a cui rimette il mensile resoconto. Il cassiere è in obbligo di registrare su
apposito libro tutte le bollette che paga, e mandare ogni mese il bilancio di cassa al presidente.
Esso provvede d'accordo col presidente al rivestimento fruttifero dei quei fondi di cassa, che
potessero rimanere dall'annua somma che somministra il Governo, nonchè di quelle private
largizioni che potessero venir fatte a questo ente morale, le quali ultime però non potranno
dimettersi senza speciali risoluzioni della Commissione.
6.- Nomina pure due verificatori-distributori, l'un o in Città, l'altro in Borgo, i quali verificano
il bisogno dei poveri, assegnano una sovvenzione in danaro, o in generi, e ne rilascino bolletta.
7.- La Commissione di beneficenza riceve annualmente dal Governo in tante rate mensili
anticipatamente pagabili dalla cassa generale al cassiere della Commissione, lire 5000; piu'
riceve dall'Ospedale della Misericordia lire 150 anue per indennizzo di medicinali per i
malati poveri, che non possono essere ricevuti in quell'Istituto. Questi proventi certi possono
essere aumentati dalla elargizioni private.
8.- Le pensioni e sovvenzioni mensili, annue e vitalizie accordate fino ad oggi dal Consiglio
Principe passano a carico della Commissione di pubblica beneficenza, eccettuate quelle pel
mantenimento dei dementi e per l'ospedale.
9.- Le sovvenzioni mensili ed annue accordate fin qui dal Consiglio agli orfani poveri, saranno
corrisposte dalla Commissione fino agli anni quattordici inclusivi per gli uomini, e quindici
per le donne; per cui col presente regolamento si dchiarano decaduti dal diritto di pensione
tutti quegli orfani che hanno raggiunto la detta età. Se poi per l'avvenire si verifichi il bisogno
di sovvenire qualche orfano indigente privo di congiunti obbligati a mantenerlo ed
abbandonato da tutti, la Commissione lo sussidierà a seconda del bisogno, ma non piu' oltre
delle età suindicate.
10.- La Commissione per l'avvenire non assegnerà soccorsi vitalizi, nè temporanei, ma
sovverrà soltanto con sussidio a seconda del bisogno, e per quel tempo che si conoscerà
necessario.
11.- I sussidi vengono accordati ai vecchi e malati poveri, che non possono essere accolti nel
Ricovero o nell'ospedale, in generi, in denari, in medicinali. Pei sussidi in medicinali la
Commissione di beneficenza stanzia un fondo di lire 350 annue, da assegnarsi a quello o a quei
farmacisti, che dietro ricetta dei fisici somministreranno medicinali ai poveri. Quel
farmacista, o quei farmacisti che assumeranno quest'obbligo non potranno rifiutar medicinali
a nessuno dei cittadini, od esteri domiciliati nello Stato, salva in loro la facoltà di fare gli atti
coattivi contro quelli che credessero atti a pagare i medicinali ricevuti, o subito, o quando
credessero tempo piu' opportuno.
12.- E' data alla nuova Commissione la facoltà di redigere il contratto con uno o piu'
farmacisti, che assumeranno l'obbligo che sopra.
13.- Gli esteri poveri che cadono malati in Repubblica potranno essere sovvenuti per il puro
bisogno; ma sarà obbligo del verificatore-distributore di fare rapporto della data sovvenzione
al presidente, perchè questi alla sua volta preghi l'Ecc.ma Reggenza che a senso della Legge 6
marzo 1876, provveda all'invio alle autorità estere del sovvenuto e sua famiglia indigente.
14.- E' proibito alla Commissione di dare sovvenzioni per titolo di noli di casa agli inquilini
poveri, e molto piu' di pagarle al padrone della casa pigionata.
15.- E' pure proibito di passare sovvenzioni ai membri della Società di Mutuo Soccorso, nel
tempo che vengono sussidiati da essa.
16.- Il presidente presenterà ogni anno al Consiglio Principe nel mese di aprile il resoconto
annuo dell'amministrazione, ed il Consiglio nominerà il suo revisore governativo per la
verifica delle condizioni dell'amministrazione e per prendere conoscenza se è stato rettamente
osservato il regolamento. Approvato che sarà il resoconto dal Consiglio Principe, sarà cura
del presidente di renderlo di pubblica ragione. L'Ecc.ma Reggenza però può in ogni tempo far
procedere alla verificazione dello stato di cassa della Commissione.
17.- Quando il presente regolamento non corrispondesse piu' allo scopo della Istituzione, la
Commissione di beneficenza, potrà portarvi quelle modificazioni che crederà del caso, le quali
però dovranno avere la sanzione Sovrana.
18.- Col presente regolamento, il quale è andato invigore oggi stesso 21 aprile 1887, s'intende
derogare alla Legge e regolamento sulla pubblica ben ficenza sanzionato nella tornata del
Consiglio Principe del 6 settembre 1877.

(1) Anche di questa è allo Studio un Progetto di modifica.