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Per La Rinnovazione Delle Iscrizioni Ipotecarie


Published: 1904
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984242/per-la-rinnovazione-delle-iscrizioni-ipotecarie.html

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LEGGE
PER LA RINNOVAZIONE DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE
24 novembre 1887
1. - Le iscrizioni ipotecarie conservano la loro efficacia per trent'anni dalla data
dell'iscrizione; e questa cessa di avere effetti giuridici, se non viene rinnovata prima della
scadenza del suddetto termine trentennale.
2. - Non vi hanno iscrizioni ipotecarie esenti dall'obbligo della rinnovazione, eccetto quelle
dotali o a garanzia di crediti dotali: le quali avranno vigore senza rinnovazione per tutta la
vita della donna, a cui favore sono assunte, e per l'anno successivo alla morte della medesima,
salvi i casi di cancellazione, legittimamente eseguita.
3. - Le iscrizioni ipotecarie a favore dello Stato saranno rinnovate a cura e responsabilità dei
Sindaci del Governo.
4. - Le iscrizioni ipotecarie a favore dei corpi morali, legalmente riconosciuti, degli istituti, dei
conventi, monasteri, collegi, seminari, a parrocchie, benefizi, cappelle, confraternite, ecc.,
saranno rinnovate a cura e responsabilità dei legitt mi amministratori o rappresentanti. Se
però gl'immobili degli istituti stessi sono intestati al Governo della Repubblica, anche le
iscrizioni ipotecarie saranno rinnovate a cura e responsabilità dei Sindaci del Governo.
5. - Le iscrizioni ipotecarie a favore, all'epoca della rinnovazione, di pupilli o minori, e le
iscrizioni ipotecarie a favore di interdetti, saranno rinnovate dia rispettive tutori o curatori
sotto la loro responsabilità.
6. - L'effetto della responsabilità, di cui nei precedenti articoli, consiste nell'obbligo del
rifacimento dei danni derivati dalla mancanza della rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria.
7. - Il termine utile per la rinnovazione di una iscrizione ipotecaria scade col trentennio, il
quale si considera decorso alla chiusura dell'uffico di conservazione, nel giorno antecedente a
quello che corrisponde alla data dell'iscrizione. Se il giorno suddetto in cui scade il trentennio,
è giorno festivo, la rinnovazione dovrà effettuarsi nel giorno precedente, non festivo.
8.- In margine ad ogni iscrizione ipotecaria, che non sia dotale, non rinnovata entro il termine
utile, come sopra fissato, il Conservatore delle ipoteche dovrà annotare l'avvenuta perenzione
per mancata rinnovazione.
9. - Per procedere alla rinnovazione si presenteranno al Conservatore due note conformi alla
precedente iscrizione, le quali però saranno intestate: Nota per la rinnovazione dell'ipoteca;
riportando la data d'iscrizione ed i numeri di volume e di articolo.
10. - Simili indicazioni di data e di numeri di volume e di articolo dell'ipoteca primitiva porrà
il Conservatore nei registri in principio della nuova iscrizione. In margine all'antica iscrizione
annoterà la data dell'avvenuta rinnovazione ed i numeri di volume e di articolo.
11. - Insieme alle due note, di cui all'Art. 9, dovrà presentarsi la nota dell'iscrizione da
rinnovarsi, la quale terrà luogo di titolo.
Le due note per la rinnovazione dovranno essere scritte e sottoscritte in conformità al disposto
dell'Art. 44 del Regolamento annesso alla Legge 26 marzo 1857.
12. - Ove la nuova iscrizione debba farsi a favore di persona diversa da quella a cui favore era
assunta l'iscrizione precedente, dovrà dargli interessati giustificarsi il titolo in forza del quale
si richiede tale iscrizione.
13. - Se all'epoca della rinnovazione, i beni affetti dal vincolo ipotecario, figurano intestati nei
registri catastali a persone diverse da quelle cui erano intestati all'epoca dell'iscrizione
ipotecaria, questa dovrà rinnovarsi, non solo contro gli antichi intestati, ma anche contro gli
attuali.
14. - Ogni iscrizione ipotecaria non può essere rinnovata che negli ultimi sei mesi del
trentennio dalla data.
15. - Se l'iscrizione è rinnovata prima della scadenza, nei limiti fissati dall'articolo precedente,
l'effetto della rinnovazione non si opera che alla scadenza, e fino a questa rimane in vigore
l'ipoteca primitiva.
16. - Per le iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, oltre le spese di bollo e gli emolumenti dovuti
all'ufficio di conservazione, si pagherà una tassa proporzionale secondo le norme seguenti:
Per le iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni aventi un valore:
fino a L. 250 ....L. 0,50
fino a " 500 ...." 1,00
fino a " 1000 ...." 1,50
Oltre le 1000 lire si pagheranno centesimi cinquanta per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.
E' abolita la tassa fissa attualmente in vigore.
17. - La presente Legge andrà in vigore il giorno 4gennaio 1888.
18. - Con le disposizioni della presente Legge non s'intende derogare nè abrogare le Leggi 16
marzo 1854, 26 marzo 1857 ed il Regolamento annesso, e la Legge e Regolamento 18 giugno
1868, nè le altre Leggi e Decreti che regolano le iscrizioni ipotecarie, se non in quelle parti, che
siano inconciliabili colle norme in questa fissate.