Advanced Search

Corpo Consolare


Published: 1904
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984241/corpo-consolare.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
LEGGE PEL CORPO CONSOLARE
12 gennaio 1892
Tit. I.
Personale consolare.
1. - Il personale consolare della Repubblica di SanM rino si divide in tre categorie:
alla prima appartengono i Consoli Generali ed i Consoli;
alla seconda i Viceconsoli;
alla terza i Segretari ed i Cancellieri.
2. - Il personale della prima e seconda categoria è nominato dal Generale Consiglio Principe e
Sovrano, ed esercita le funzioni, in seguito all'exequatur del Governo presso il quale viene
accreditato.
Quello della terza categoria è nominato dai Consoli Generali e dai Consoli, coll'approvazione
dell'Ecc.ma Reggenza.
3. - I Viceconsoli addetti ad un Consolato, ed i segretari e i cancellieri sono all'immediata
dipendenza del Console nel cui distretto risiedono, e non carteggiano direttamente, nè hanno
ufficiali relazioni, col Governo della Repubblica, nè col Governo locale, eccettuato il caso in cui
suppliscano regolarmente il Console Generale od il Console.
4. - I Viceconsoli nominati in luogo dove non risieda un Console, esercitano tutte le attribuzioni
conferite ai Consoli, ma dipendono da quello che ha la superiore giurisdizione in detto luogo, e non
carteggiano col nostro Governo, se non per mezzo del Console, o quando sieno direttamente
richiesti dal nostro Governo.
5. - Nel decreto di nomina del personale consolare di prima e seconda categoria sarà precisamente
indicato il territorio, sul quale si estende la giurisdizione consolare del nominato.
6. - Gli uffici consolari sono tutti gratuiti.
7. - Non possono essere nominati Consoli Onorari se non le persone che abbiano effettivamente
esercitate le funzioni di Consoli della nostra Repubblica.
Tit. II.
Privilegi ed attribuzioni.
8. - I titolari dei Consolati e dei Viceconsolati hanno diritto agli onori, alle prerogative, ai privilegi e
alle immunità, che sogliono accordarsi, secondo le leggi e gli usi locali dei vari Stati, agli ufficial
consolari esteri; così le loro sedi e i loro archivi.
9. - I Consoli Generali ed i Consoli, nei luoghi ove non siano Agenti diplomatici, rappresentano il
Governo della Repubblica. Dove siano invece Agenti diplomatici, le funzioni dei Consoli saranno
puramente amministrative e commerciali, ma ivi i Cons li, sebbene siano in gerarchica dipendenza
dalle Legazioni, terranno il loro carteggio direttamente col nostro Governo.
10. - I Consoli debbono invigilare all'osservanza dei nostri trattati, alla tutela del decoro e
degli'interessi del nostro Governo, alla protezione delle persone e degli'interessi dei sudditi
sammarinesi, esercitando, quanto a questi, tutti gli atti amministrativi permessi dalle legge locali.
Compiono altresì gli atti conservativi che si rendoo necessari nei casi di decesso di sammarinesi
nel territorio consolare.
11. - Avranno i Consoli e i Viceconsoli la massima cura di mantenere le buone relazioni fra il
Governo presso cui sono accreditati ed il nostro; e si adopreranno altresì a comporre i dissidi sorti
fra nostri sudditi.
12. - I Viceconsoli, quando non si trovano nelle condizioni espresse nell'Art. 4 della presente legge,
aiutano il Console nel disbrigo di tutti gli affari consolari, pei quali sieno richiesti dal medesimo.
13. - I segretari ed i cancellieri adempiono agli uffici di segreteria, di cancelleria e di
amministrazione, loro affidati dai Consoli.
14. - I Consoli Generali ed i Consoli soltanto, previ licenza dell'Ecc.ma Reggenza, rilasciano
passaporti ai sudditi sammarinesi iscritti nei registri del Consolato.
15. - I passaporti sono dati in nome della Reggenza; rec no, nell'intestazione, nome, cognome e
qualifiche del Console che li rilascia; nome, cognome, paternità, domicilio, professione, connotati e
firma della persona cui vengono rilasciati, o l'indicazione che questa sia illetterata, ed infine il luogo
di destinazione.
16. - Il passaporto è valido per sei mesi; e su di esso possono iscriversi le persone appartenenti alla
famiglia, o quelle di servizio di colui al quale è rilasciato.
17. - Alle persone notoriamente distinte, o a quelle incaricate di una missione dal nostro Governo,
può essere rilasciato un passaporto speciale, colla semplice indicazione del nome, cognome e
qualità della persona, e sua destinazione.
18. - Tutti gli atti di stato civile dei sudditi sammarinesi all'estero si faranno presso gli uffici locali
di Stato Civile, o secondo gli usi del luogo di dimora; ma il Console, o il Viceconsole, dovrà ritirare
una copia degli atti (a spese della parte, occorrendo) e la trasmetterà alla Segreteria degli Affari
Esteri della Repubblica. (1)
19. - I Consoli e i Viceconsoli presenziano altresì l'apertura dei testamenti dei sudditi sammarinesi,
dando notizia alla Segreteria degli Affari Esteri della seguìta apertura e delle disposizioni contenute
nei suddetti testamenti. (2)
20. - Possono altresì i Consoli e i Viceconsoli, nell'i teresse di sudditi sammarinesi, rilasciare copie
autentiche di atti governativi della Repubblica, purchè l'originale, o una copia autentica, resti in
deposito presso i medesimi.
21. - Nessun atto pubblico o privato fatto all'estero è valido nella Repubblica di San Marino, se non
porta l'autenticazione delle firme delle autorità o dei privati, fatta, secondo la rispettiva
circoscrizione territoriale, dai nostri Consoli.
Essi hanno altresì la facoltà di autenticare le firme delle autorità e pubblici ufficiali sammarinesi.
22. - I Consoli ed i Viceconsoli possono emettere dichiarazioni di identità di persona, o di esistenza
in carica di date persone, purchè si tratti di autorità, o di sudditi sammarinesi, o di atti da prodursi
nella Repubblica di San Marino.
23. - I Consoli giudicano come arbitri nelle cause e contese fra sammarinesi, quando sieno richiesti
e preceda un legale compromesso, in cui le parti rinunzino ad ogni appello, e autorizzino il Console
a procedere, senza formalità di giudizio, come amichevole compositore. In tal caso, il Console
pronunzia la sentenza, e può rilasciarne copia in forma esecutiva, quando la sentenza debba
eseguirsi nella Repubblica di San Marino.
Tit. III.
Servizio interno dei Consolati.
24. - Quando un Console o Viceconsole, riceva dal nostro Governo l'originale decreto sovrano di
nomina, deve fare le pratiche necessarie per ottenere dal Governo, presso cui viene accreditato, il
necessario exequatur.
25. - Ricevuto l'exequatur, e fatte le ulteriori pratiche per la sua completa esecuzione, il titolare
prende possesso dell'ufficio, dando tosto notizia di ciò all'Ecc.ma Reggenza e contemporaneamente
alle autorità locali.
Dal giorno di tale notificazione, egli s'intende entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.
26. - In caso di morte o di rinunzia del Console, il Viceconsole, locale, o, in mancanza di questo, il
cancelliere, prende la consegna delle carte, dei sigilli e degli effetti del Consolato, e ne avverte la
Reggenza, la quale tosto destinerà chi debba interinalmente reggere l'uffizio fino alla nomina del
titolare.
27.- In caso di sospensione o di revoca, per ordine el Governo, questo designerà la persona cui il
Console sospeso o revocato debba far la consegna dell'ufficio, e determinerà se la medesima debba
fungere come semplice depositario, oppure se interinalmente con funzioni di Console in via
ufficiosa.
28. - Il Console, cui occorra assentarsi dalla residenza per oltre un mese, dovrà ottenerne il
permesso dalla Reggenza, e il Viceconsole dal Console.
29. - Quando ad un Consolato sia addetto un Viceconsole, esso è di diritto chiamato a supplire
precariamente il Console, in qualunque caso di assenza, o di cessazione dall'ufficio.
30. - Se si tratti di Consolato che non abbia Viceconsole, il cancelliere sarà chiamato a supplire
ufficiosamente il titolare.
Se non vi sia neppure cancelliere, il Console nomina a supplirlo, in caso di temporanea assenza, una
persona di sua fiducia, e possibilmente in qualche rapporto colla nostra Repubblica, e da approvarsi
preventivamente dalla Reggenza.
31. - Al personale consolare inosservante dei propri doveri, può infliggersi dalla Reggenza la
censura e la sospensione; e dal Generale Consiglio Principe e Sovrano, in casi piu' gravi, può
decretarsi anche la revoca.
32. - In ciascun Consolato o Viceconsolato debbono te ersi, con ogni diligenza, le seguenti serie:
a) la corrispondenza ufficiale di protocollo riservato, per le pratiche di carattere personale o segreto;
b) la corrispondenza ufficiale di protocollo general per le altre materie; Ognuna delle predette serie
deve almeno esser fornita di indici alfabetici.
c) un registro per l'annotazione dei sudditi sammarinesi, e delle persone che dalla Repubblica
ottennero onorificenze o gradi civili e militari, e che dimorano sotto la circoscrizione del Consolato;
d) un registro per l'annotazione degli atti di Stato Civile comunicati alla Repubblica e delle aperture
di testamenti presenziate dal Console. Vi saranno trascritte altresì le sentenze pronunziate come
all'Art. 23;
e) un registro, a madre e figlia, peri passaporti;
f) un registro per l'annotazione delle autenticazioni di firme, delle vidimazioni dei passaporti, delle
dichiarazioni d'identità di persona o di esistenza i carica, e delle copie dei documenti rilasciati;
g) un registro contenente l'inventario delle carte e degli oggetti del Consolato.
Per ciascuna di queste serie si terrà una particolare numerazione.
33. - Il Governo, a mezzo della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, rimborserà ai Consoli, ed ai
Viceconsoli residenti in luogo ove non esista Consolato, le spese per la bandiera, per l'insegna del
Consolato o del Viceconsolato, se questo sia di nuovo impianto, e le altre che furono
preventivamente autorizzate dalla medesima Segreteria, e quelle sostenute dai Consoli e
Viceconsoli, nei casi di comprovata urgenza, pel rimpatrio di sudditi sammarinesi indigenti.
34. - I Consoli e Viceconsoli, entro due mesi dall'assunzione dell'ufficio, e quelli già nominati, entro
due mesi dalla promulgazione della presente legge, dovranno redigere l'inventario delle carte e degli
oggetti di proprietà dell'ufficio, e trascriverlo nel registro indicato nell'Art. 32, serie g, e farne tener
copia autentica alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.
35. - Di mano in mano che le carte si accrescano o uovi oggetti si acquistino, o per deperimento si
rendano inservibili quelli posseduti, se ne farà annotazione nel citato registro, e se ne comunicherà
la trascrizione in principio di ogni anno alla Segrte ia degli Esteri.
36. - Ai Consoli Generali, ai Consoli, ed anche ai Viceconsoli che fungono in luogo ove non sia un
Consolato, è concessa la franchigia postale per le sole lettera d'uffizio diretta ad autorità governative
nella Repubblica.
37. - Perchè i Consoli e i Viceconsoli sopra menzioati godano tale franchigia, dovranno le lettere
essere chiuse col sigillo d'uffizio la dichiarazione: d'uffizio, il numero di protocollo ed il bollo
consolare.
38. - Gli studenti sammarinesi presso le Università o gl'Istituti di pubblica istruzione all'estero
dovranno, al principio d'ogni anno scolastico, presentarsi al Console del luogo ove prendono
residenza, e farsi iscrivere nei registri consolari, riportandone attestazione in fine dell'anno
scolastico; senza di che, i sussidi non potranno ottenere i pagamenti dei sussidi.
Titolo IV.
Competenza e circoscrizione consolare.
39. - Quando presso un Governo esista un solo nostro Consolato, esso avrà il grado di Consolato
generale.
40. - Ove ne esista piu' d'uno in uno Stato, quello so che ha sede nella capitale avrà il grado di
Consolato generale.
41. - Pei consolati già esistenti in Italia, è mantenuto il grado di Consolato generale a quelli che ora
ne godono, e fintanto che sono retti dagli attuali titolari; eccettuato il Consolato generale di Roma,
che manterrà questo grado.
42. - Nel Regno d'Italia la circoscrizione consolare è così ripartita:
al Consolato di Torino le province di Torino, Cuneo, Alessandria e Novara;
al Consolato di Milano le province di Sondrio, Como, Milano, Pavia, Cremona, Brescia e Bergamo;
al Consolato di Venezia le province di Belluno, Vicenza, Verona, Padova, Venezia, Treviso e
Udine;
al Consolato di Bologna le province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Mantova, Modena,
Bologna, Ravenna, Ferrara e Rovigo;
al Consolato di Rimini le province di Forlì e di Pesaro-Urbino;
al Consolato di Genova le province di Porto Maurizio, Genova e Massa Carrara;
al Consolato di Firenze le province di Firenze, Lucca, Pisa, Livorno, Siena ed Arezzo;
al Consolato di Ancona le province di Ancora, Macerta, Perugia, Ascoli e Teramo;
al Consolato di Roma le province di Grosseto, Roma e Aquila;
al Consolato di Bari le province di Chieti, Campobasso, Foggia, Bari e Lecce;
al Consolato di Napoli le province di Caserta, Benev to, Avellino, Napoli, Salerno, Potenza,
Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria;
al Consolato di Palermo le province di Messina, Palermo, Trapani, Girgenti, Caltanissetta, Catania e
Siracusa;
al Consolato di Cagliari le province di Cagliari e Sassari.
43. - In Francia la circoscrizione consolare è cosìripartita:
al Consolato generale di Parigi i dipartimenti del Nord, Aisne e Ardennes, Oise, Mosa, Senna,
Senna e Marna, Marna, Senna e Oise, Meurthe e Mosella, Aube, Alta Saona, Costa d'Oro, Nièvre,
Cher, Doubs, Indre, Saona e Loire, Allier, e Alto Reno;
al Consolato di Rouen i dipartimenti della Senna Inferiore, Eure, Orne, Eure e Loire, Mayenne,
Sarthe, Loire e Cher, Indre e Loire, Passo di Calais, Somme, Maine e Loire;
al Consolato di La Havre i dipartimenti della Manica, Calvados, Finistère, Morbihan, Loire
inferiore, Vandea, Ile e Vilaine e coste del Nord; al Consolato di Bordeaux i dipartimenti delle sue
Sèvres, Vienna, Alta Vienna, Charente, Charente inferiore, Dordogna, Lot, Lot e Garonna, Gironda,
Landes, Gers, Bassi Pirenei, Alti Pirenei, Tarn e Garonna;
al Consolato di Marsiglia i dipartimenti di Creuze, Loire, Rodano, Puy de Dome, Corrèze, Cantal,
Lozère, Ardèche, Aveyron, Gard, Tarn, Hèrault, Alta G ronna, Ariège, Aude, Pirenei Orientali,
Bocche del Rodano, Var, Corsica, Alta Loire;
al Consolato di Nizza i dipartimenti del Giura, Ain, Alta Savoia, Isère, Savoia, Drome, Alte Alpi
marittime.
44. - In Austria, il Consolato generale di Vienna ha giurisdizione sopra tutte le province
dell'Impero, eccetto che quelle dell'Istria e della Dalmazia, sulle quali compete la giurisdizione al
Consolato di Trieste.
45. - In Isvizzera, il Consolato di Ginevra ha giurisdizione su tutte le province della
Confederazione.
46. - In Ispagna, il Consolato di Barcellona estende la sua giurisdizione sopra tutte le province di
quella Nazione.
47. - Per gli altri Consolati, che in seguito fossero istituiti, si fisserà la circoscrizione all'atto della
loro istituzione. (3)
Tit. V.
Stemma, bandiera, sigilli e uniforme.
48. - Ogni Consolato, ed ogni Viceconsolato, esistente in luogo che non sia sede di Consolato dovrà
essere fornita di un'insegna collo stemma governativo sammarinese e colla leggenda: Consolato
generale (o Consolato o Viceconsolato) della Repubblica di San Marino. Questa insegna dovrà
tenersi esposta fuori della porta della casa ove risi de il Consolato od il Viceconsolato.
49. - Dovrà pure ciascun ufficio consolare essere fo nito della bandiera della Repubblica, che sarà
esposta nei giorni delle feste patrie sammarinesi, cioè il 5 febbraio (giorno di Sant'Agata); 1° aprile
(Ingresso della Reggenza); 3 settembre (giorno di San Marino) e 1° ottobre (Ingresso della
Reggenza), e nei giorni delle feste nazionali degli Stati, presso i quali i Consoli sono accreditati.
50. - I Consoli e i Viceconsoli esistenti nel Regno d'Italia esporranno altresì la bandiera ogni volta
che si celebri una festa, o si commemori un lutto della patria comune con partecipazione
dell'autorità governativa locale.
51. - Ogni Consolato o Viceconsolato dovrà esser fornito di due sigilli, uno a secco ed uno ad
umido, aventi nel mezzo lo stesso sammarinese, e intorno le parole: Consolato Generale (o
Consolato o Viceconsolato) della Repubblica di San M rino in ..., coll'indicazione della residenza.
52. - I Consoli e i Viceconsoli provvederanno a proprie spese l'uniforme consolare, descritta nel
seguente articolo.
Dovranno inoltre i Consoli, ed i Viceconsoli, residenti ove non è un nostro Consolato, quando
esercitino pubblicamente le loro funzioni in abito borghese, portare una fascia in seta della
larghezza di centimetri 10, coi colori del nostro Ordine Equestre di San Marino, pendente dalla
spalla destra, riunita sul fianco sinistro ad un passante, e guernita, alla due estremità, di una frangia
d'oro pei Consoli Generali e pei Consoli, e d'argento pei Viceconsoli.
53. - L'uniforme di gala dei Consoli Generali, Consli e Viceconsoli e così composta:
Cappello a due punte (con penne bianche di struzzo pei Consoli Generali e pei Consoli) con
cappietto in panno verde scuro, ricamato d'oro, guarnito di cordone d'oro, e con coccarda
sammarinese bianca ed azzurra.
Abito di panno verde scudo, con bavero diritto, colle mostre alle maniche del medesimo panno; con
ricami in oro, come al modello alle maniche, al bavero e sul dorso, e ricorrenti anche ai lati della
bottoniera e sulle falde, pei soli Consoli. Una fildi otto bottoni dorati, convessi, collo stemma
della Repubblica, e due altri simili sul dorso: uno piccolo sulle mostre delle maniche.
Calzoni del medesimo panno con gallone in oro.
Spalline (pei soli Consoli Generali e Consoli) di tela dorata a vermiglioni.
Spada sostenuta da cordoni di filo d'oro, con elsa in madreperla e metallo dorato, collo stemma
sammarinese nella guardia; fodero bianco, con anelli e puntale in metallo dorato; dragona d'oro.
Fascia consolare pendente dalla spalla destra.
54. - Ai Consoli Generali, ai Consoli ed ai Vicecons li resta la facoltà di valersi anche dell'uniforme
rispettivamente di colonnello, di tenente-colonnello, o di maggiore, dello Stato Maggiore della
Guardia del Consiglio Principe, a norma dell'Art. 5 del regolamento della Guardia stessa del 17
giugno 1882, cogli onori e privilegi che alla medesima competono.
55. - La distinzione dei gradi nell'abito dei Consoli Generali e dei Consoli è stabilita dalla larghezza
dei ricami a lato della bottoniera e delle falde dell'abito (centimetri 3 12 pei Consoli Generali, e
centimetri 3 pei Consoli), e del gallone dei pantaloni, come al modello. L'abito dei Viceconsoli è
senza ricami ai lati della bottoniera e delle falde dell'abito. Di essi, useranno la fascia consolare solo
quelli che esercitano in luogo ove non esista un Cosolato.
Tit. VI.
Disposizioni generali.
56. - La creazione e la soppressione dei Consolati e dei Viceconsolati è di esclusiva spettanza del
Consiglio Principe e Sovrano.
57. - Nei luoghi dove risieda un Consolato non potrà essere demandata ad alcun nostro ufficiale
pubblico, nè ad un privato, alcuna sorte d'incarichi pel nostro Governo, eccettuato il caso di
missioni straordinarie presso il Sovrano ed il Governo locale.
58. - Nessun ufficiale consolare sammarinese può accettare una qualsiasi rappresentanza consolare
di altro Stato senza espressa licenza del nostro Govern .
59. - A cura della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri verranno comunicate a tutti i Consoli le
elezioni della Reggenza e le nomine dei titolari dei vari Consolati o Viceconsolati, o la cessazione
dei medesimi dai rispettivi uffici.
60. - Sarà pure spedito dalla suddetta Segreteria a ciascun Consolato all'atto della sua istituzione, un
esemplare dello Statuto, dei Codici e delle principali leggi vigenti; ed in seguito, un esemplare di
tutte le leggi che di mano in mano si stamperanno dal nostro Governo.

(1) V. art. 7 della vigente Convenzione italo-sammarinese.
(2) V. art. 5 della Convenzione citata.
(3) Con Decreto 27 marzo 1899 fu istituito un Consolato Generale a Budapest, con giurisdizione per
tutta l'Ungheria.