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Immigrazione Dei Forensi


Published: 1904
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984240/immigrazione-dei-forensi.html

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LEGGE SULLA IMMIGRAZIONE DEI FORENSI
6 agosto 1894
1. - E' richiamata nel suo pieno vigore la Sovrana Legge 17 febbraio 1876, che è del seguente
tenore:
1°) è vietato a chiunque di dare a pigione, ossia a nolo, la casa, od uno o piu' vani abitabili a
qualsiasi individuo, o famiglia proveniente dall'estero, quando questo o questa non abbia
almeno una rendita annua di lire 100 per ogni individuo componente la famiglia. Le locazioni
pattuite in ispreto di questa Legge sono dichiarate nulle e di niun effetto, ed agl'inquilini esteri
sarà intimato senza ritardo, d'ordine della Ecc.ma Reggenza, lo sfratto del territorio della
Repubblica, sotto quella comminatoria che la Reggenza stessa vedrà opportuno d'ingiungere;
2°) tutti i proprietari o padroni che licenziano i coloni esteri dai loro poderi, o i domestici
esteri da loro servizio, sono tenuti di darne denunzia alla Ecc.ma Reggenza entro un mese dal
giorno in cui danno il commiato alla famiglia colonica o ai domestici;
3°) chi contravviene al primo o al secondo dei precdenti articoli, incorre nella multa da 50 a
200 lire.
4°) appena il colono o domestico estero sarà licenziato, gli sarà ingiunto, d'ordine della Ecc.ma
Reggenza, il precetto di sfratto dal territorio dela Repubblica, da avere effetto all'atto dello
scioglimento della colonia, o della cessazione del s rvizio, a meno che il colono o domestico
stesso non comprovi il suo collocamento sopra altro podere situato entro il territorio della
Repubblica, o presso altra famiglia esistente in questo territorio, o giustifichi una dimora non
interrotta in Repubblica di anni 25, congiunta ad una buona condotta morale, risultante da
documenti delle competenti autorità;
5°) oltre ai requisiti sopra indicati, dovrà l'estero ottenere sempre il permesso del Sovrano
Consiglio quando voglia prender dimora nella Repubblica;
6°) colle presenti disposizioni non s'intendono derogate le Leggi precedenti, che sono in vigore
sulla presente materia, specialmente sulla ricettazione degli esteri;
7°) alle Autorità della Repubblica e specialmente all'Ispettore politico incombe l'obbligo
d'invigilare perchè la presente Legge sia rigorosamente osservata ed applicata.
2. - La rendita di cui all'Art. 1 della richiamata Legge deve essere rappresentata da beni
stabili, o da cartelle nominative di rendita governativa di qualunque Stato, o da depositi
vincolanti presso pubblici istituti di credito.
3. - L'obbligo dei proprietari, di cui all'Art. 2 d ella Legge suddetta, si estende agli affittuari ed
utenti di case e poderi.
4. - Il permesso di cui all'Art. 5 della Legge stessa è necessario per qualsiasi forense che non
sia colono o domestico, e riguarda, per ogni caso, la dimora in territorio che superi i quattro
mesi.
5. - Tutti gli albergatori, proprietari ed utenti d i case dovranno denunciare all'Ispettorato
politico, nel termine di giorni tre dal loro arrivo , tutti i forensi indistintamente che avessero
ospitato, sotto la pena della multa da lire 10 a 50.
Quelli che vengono a dare pubblici spettacoli, e gli accattoni, dovranno denunciarsi non oltre
al giorno successivo al loro arrivo, e resteranno soggetti agli opportuni provvedimenti
dell'autorità di pubblica sicurezza.
Non ostante le superiori disposizioni, in seguito arapporto dell'Ispettorato politico, od a
notizia in qualsiasi modo pervenuta alla Ecc.ma Reggenza, qualunque forense potrà, per
motivi di ordine pubblico, essere immediatamente espulso dal territorio dalla Ecc.ma
Reggenza, sentito il parere del Congresso Governativo, con quelle modalità e condizioni che
per ogni singolo caso saranno reputate opportune.
6. - La cognizione delle contravvenzioni previste nella Legge di cui sopra e nella presente, è
deferita al Tribunale Commissariale senza intervento del Fisco. Non è necessario il ministero
di difensore, ed è ammessa l'oblazione nel massimo della multa comminata.
7. - Agli effetti dei disposti della presente Legge di quella sopra richiamata, s'intendono
forensi tutti coloro che appartengono a famiglie che non abbiano ottenuta, od essi stessi non
abbiano ottenuta, la cittadinanza attiva sammarinese con Rescritto del Principe.
S'intendono poi coloni coloro che coltivano a mezzadria un fondo rustico non minore di otto
tornature sammarinesi, ed abitano la casa appartenete al fondo stesso, purchè la famiglia
colonica non sia, pel numero dei componenti, eccedent il bisogno del fondo.
8. - Le istanze dirette ad ottenere la cittadinanza, o l'incolato, non danno diritto alla dimora in
territorio.
Disposizioni transitorie.
1. - Verrà sospeso il bando e non verranno applicate le sanzioni di cui all'Art. 3 della riferita
Legge, ai forensi e proprietari, affittuari e utenti o padroni che, nel termine di un mese
dall'andata in vigore della presente Legge, faranno rispettivamente la denuncia di sè stessi e
dei propri inquilini forensi alla Segreteria di Stato per gli affari interni, salvo però le sanzioni
comminate dall'Art.1 della ripetuta Legge.
2. - I forensi, esistenti in territorio alla pubblicazione della presente Legge, potranno tutti
essere passivi del bando. Essi però saranno ammessi ad umiliare al Consiglio Principe e
Sovrano le loro istanze, sia per la cittadinanza, sia per l'incolato, purchè ciò faccino nel
termine fissato nel precedente articolo, per organo della Ecc.ma Reggenza e mercè la
presentazione dei documenti all'uopo necessari.
Legge d'ordine interno governativo in relazione alla Legge sui forensi.
1. - L'Ill.mo sig. Commissario della Legge riferirà all'Ecc.ma Reggenza di tutti i forensi
definitivamente condannati per misfatti, o per delazione d'arma insidiosa.
2. - L'Ecc.ma Reggenza è tenuta a proporre al Congresso Governativo il bando dei forensi di
cui sopra e di tutti gli altri che, o per rapporto dell'Ispettorato politico od altrimenti, le
risulteranno contravventori alla Legge sui forensi, e salve le facoltà concessele dalla Legge
stessa nei casi d'urgenza.
3. - La Segreteria di Stato per gli affari esteri terrà un libro in cui, d'ordine dell'Ecc.ma
Reggenza, saranno elencati tutti i forensi menzionati nei due precedenti articoli, con richiamo
a margine dei provvedimenti presi sul bando.
Quando si decreti il bando, la Segreteria stessa ne darà immediata comunicazione alla
Segreteria di Stato per gli affari interni.