Advanced Search

Aggiuntiva Al Codice Penale


Published: 1904
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984239/aggiuntiva-al-codice-penale.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
LEGGE AGGIUNTIVA AL CODICE PENALE
13 gennaio 1897
Reati contro i poteri dello Stato.
1.- Chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, la integrità o libertà della persona degli
Ecc.mi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, è punito colla pena dei lavori
pubblici a vita.
2.- Chiunque commetta un fatto diretto ad impedire agli Ecc.mi Capitani Reggenti, in tutto od
in parte, anche temporaneamente, l'esercizio delle funzioni politiche ad essi demandate dal
Sovrano Consiglio, od a costringerli colla forza a violare la Costituzione politica sancita dalle
nostre Leggi Statuarie, e cambiare la forma di governo, è punito colla pena dei lavori pubblici
da venti a venticinque anni.
3.- Chiunque con parole od atti offenda o minacci, sia a voce che per iscritto, per istampa od
in qualsiasi modo, il Consiglio Sovrano della Repubblica di San Marino, o gli Ecc.mi Capitani
Reggenti pro tempore, è punito colla prigionia da tre a cinque anni.
4.- Chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, la integrità o libertà degli Ecc.mi
Capitani Reggenti, dopo cessato l'ufficio loro ed in qualunque tempo, ma a causa e per causa
dell'esercizio delle loro funzioni allorchè trovavansi in carica, è punito con un aumento di
pena estensibile da due fino a quattro gradi, secondo i casi, in piu' della pena sancita per ogni
singolo caso dal vigente Codice penale.
5.- Chiunque con parole od atti offenda, o minacci nei modi di cui all'Art.3 della presente
Legge gli Ecc.mi Reggenti scaduti di carica in causa, o per causa dell'esercizio delle loro
funzioni, allorchè trovavansi in carica, è punito colla prigionia da uno a tre anni.
6.- Chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, la integrità, o libertà dei Membri
dell'Ecc.mo Consiglio Principe Sovrano, dei Segretari di Stato, dei Comandanti Generali della
Guardia Nobile e della Milizia, dei Magistrati Giudiziari, o del Procuratore Fiscale
nell'esercizio, o per causa dell'esercizio delle lor funzioni è punito colle pene sancite nel caso
dal vigente Codice penale aumentate di uno fino a tre gradi.
Se il fatto sarà diretto contro la persona di qualunque altro pubblico ufficiale, l'aumento della
pena stabilita dal Codice penale e dalle altre Leggi antecedentemente a questa pubblicate sarà
estensibile da uno a due gradi.
7.- Chiunque con parole od atti, e nei modi di cui ai superiori articoli, offenda o minacci i
Membri dell'Ecc.mo Consiglio Principe e Sovrano, i Segretari di Stato, i Comandanti
Generali della Guardia Nobile e della Milizia, i Magistrati Giudiziari, il Procuratore Fiscale,
nell'esercizio o per causa dell'esercizio nelle lor funzioni, è punito colla pena della prigionia
da uno a tre anni.
Se il fatto sarà diretto contro la persona di altro pubblico funzionario, sarà punito colla
prigionia estensibile da sei mesi ad un anno.
8.- Per gli effetti della presente Legge sono considerati pubblici ufficiali tutti coloro che sono
rivestiti di pubbliche funzioni, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, o degli Enti morali
sottoposti direttamente alla tutela dello Stato.
9.- Chiunque con violenza, o minaccia tenti impedire, o turbare le Sedute del Consiglio
Principe e Sovrano, o l'esercizio delle funzioni di Corpi politici, giudiziari, od amministrativi,
per influire in qualche modo sulle deliberazioni dei medesimi, è punito colla pena della
prigionia estensibile da tre a sei mesi.
Se il fatto sopra contemplato sarà commesso da una r dunata composta di dieci o piu'
persone, sarà punito colla pena della prigionia da sei mesi ad un anno, e se commesso a mano
armata, da un anno a sei.
Reati contro l'esistenza della prole.
10.- I genitori che per sottrarsi all'obbligo di sovvenire di alimenti di propr ê figli puberi od
impuberi li abbandonano sulla via in balìa di loro stessi, od in qualunque altro modo tentano
di costringere, o costringono i privati, o lo Stato a mantenerli, quando sia provato che ciò
avvenga per malvagità d'animo e non per assoluta e provata inopia, saranno puniti colla
prigionia estensibile da sei mesi ad un anno, salvo alle competenti Autorità di adottare tutti
quei temperamenti che, a norma delle nostre Leggi Statuarie e del Codice penale, si
renderanno necessari per costringere i genitori stessi od i prossimi parenti a sovvenire di
alimenti i suddetti figli.
Reati di stampa.
11.- Nessun atto, scritto, o figurativo potrà esser dato alle stampe o pubblicato per le stampe
od affisso, senza l'approvazione per iscritto dell'Autorità politica. Lo stampatore che si
rendesse responsabile di tale reato, e colui, che affiggesse dette stampe, sarà punito colla pena
della prigionia estensibile da uno a tre mesi, ed all multa estensibile da 10 a 100 lire, ed in
caso di recidiva colla pena della prigionia da tre a sei mesi e colla multa da 100 a 500 lire,
salvo i provvedimenti che fosse per prendere in seguito l'Autorità politica per impedire
ulteriori abusi, compresa la chiusura della tipografia.
12.- Tutti i reati, di cui alla presente Legge, sono dichiarati di azione pubblica.
Il Commissario procederà in ogni singolo caso non appena sarà, per qualsiasi modo, venuto a
cognizione del fatto.
Il presente Decreto avrà effetto subito dopo la sua pubblicazione fatta nei soliti modi.