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Sui Tribunale E Provvedimenti Finanziari


Published: 1904
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LEGGE
SUI TRIBUNALE E PROVVEDIMENTI FINANZIARI
29 marzo 1897
Titolo I.
1. - Il servizio di Cancelleria viene disimpiegato da due funzionari, l'uno addetto alla sezione civile
colla qualifica di Cancelliere, l'altro alla sezione penale con quella di attuario, coll'obbligo, in caso
di bisogno, del servizio cumulativo.
2. - Gl'indennizzi e gli stipendi annuali dei magistrati, del procuratore fiscale, dei cancellieri ed
impiegati tutti dei Tribunali, vengono fissati nelle somme di cui in appresso:
3. -
I.) Indennizzo dal giudice nelle cause di appello, tanto civili che penali, lire 750;
II.) Indennizzo al giudice nelle cause penali di prima istanza, lire 750;
III.) Stipendio dal Commissario della Legge, lire 3500;
al Cancelliere per la sezione civile, lire 1200,
all'attuario per la sezione criminale, lire 1200,
al Procuratore Fiscale e Giudice Conciliatore, lire 500,
al Segretario del Tribunale del Conciliatore, lire 250,
ai Cursori obbligati al servizio cumulativo del Tribunale dell'Ecc.ma Reggenza, di quello del
Commissario della Legge, nonchè del Giudice Conciliatore, lire 1200,
all'Aggiunto Cursore per le attribuzioni che gli verranno demandate dalla Reggenza e dal
Commissario della Legge, lire 460.
Titolo II.
Aumento del valore della carta da bollo.
4. - Il valore della carta da bollo dello Stato, di prima qualità e di uno stemma solo indivisibile, da
cent. 60, viene portato a una lira; quello del foglio di seconda qualità con due stemmi da cent. 50,
viene portato a cent. 80;
quello del mezzo foglio di seconda qualità da cent. 25, viene portato a cent. 40;
quello del quarto foglio della carta di terza qualità da quattro stemmi, da cent. 10, viene portato a
centesimi 15.
Uso della carta da bollo.
5. - Nell'uso della carta da bollo devono osservarsi le eguenti prescrizioni:
Devono essere scritti in carta da bollo da una lira gli originali degli istrumenti notarili, ed i repertori
dei Notari, i quali non potranno scrivere nello spazio fra una riga e l'altra.
Le scritte private redatte per mano di Notaio, i compromessi redatti per pubblico istrumento, o per
scritta privata, i mandati di procura, gli atti di protesto di cambiali; gli atti di notorietà rilasciati dai
Notai, dai Tribunali e da qualunque altro pubblico funzionario; gli originali delle sentenze civili
tanto interlocutorie quanto definitive o compromissariali, sia di primo che di secondo, o terzo grado;
tutti gli atti dei procuratori e gli atti del Tribunale civile, compresi i precetti di sfratto, inventari
giudiziali, o diffide, le quali ultimo non potranno stendersi piu' nel brogliardo della cancelleria, che
per tal modo viene abolito; le allegazioni in diritto dei procuratori e degli avvocati nelle cause civili;
le domande di decreti di volontaria giurisdizione e relativi decreti, le domande per tutela o curatela
e relativi verbali, gli avvisi pubblici di aste giudiziarie e di aste volontarie, le istanze di forastieri
rivolte al Consiglio Principe per ottenere la cittadinanza effettiva sammarinese e per ottenere
l'autorizzazione a poter comprare beni stabili posti nel territorio della Repubblica; le domande dei
forastieri per essere ammessi nelle nostre pubbliche s uole e nel Collegio Convitto governativo; le
istanze per concorsi agl'impieghi governativi, senza alcuna eccezione; i rogiti tutti redatti dal
segretario economico, in fine le domande per concorrere alle aste ed agli appalti governativi.
6. - Devono essere scritte in carta da bollo da cent. 80 tutte le copie degli atti di pubblici Notai, d
cui sopra, compresi gli estratti dei rogiti stessi; le copie delle sentenze dei tribunali civili e criminali
di prima, seconda e terza istanza, che non potranno mai essere rilasciate per estratto, tranne il caso
che debbano servire come semplice documento, o per uso privato; le copie di tutti gli originali
depositati negli archivi di Stato; le copie degl'istrumenti redatti dalla segreteria economica; le copie
ad uso privato delle risoluzioni consigliari e delle risoluzioni di tutti i congressi governativi
comprese quelle dell'Ecc.mo Consiglio dei Dodici; le copie degli atti correnti della Ecc.ma
Reggenza; le copie degli atti di qualunque pubblico documento esistente in qualsiasi ufficio dello
Stato; le denuncie di successione all'ufficio del registro e catasto; le copie degli atti e documenti di
notorietà; i certificati rilasciati dalle autorità e dai parroci; le copie dei documenti rilasciati dalle
autorità scolastiche; in fine le perizie dei pubblici periti esercenti nella Repubblica, e di qualunque
altro documento d'ufficio dai medesimi rilasciato.
7. - Per uso esclusivo delle autorità dello Stato, e dei poveri riconosciuti tali, qualsiasi documento
sarà rilasciato in carta libera. Di tale uso dovrà fa si menzione a piedi del documento e da chi lo
rilascia.
8. - Devono essere scritti nel mezzo foglio della carta di seconda qualità del valore di centesimi
quaranta tutti gli atti del Tribunale Commissariale, s zione civile, ad eccezione delle intimazioni
delle sentenze, e di cui all'art. 6.
9. - Qualora un'intimazione di un atto non possa esere compresa per la scrittura in un mezzo foglio
da cent. 40, il Cancelliere dovrà far uso del fogli intero da cent. 80.
10. - Devono pure essere scritte nella carta da bollo da cent. 40 tutte le obbligazioni private per
pagamento di somme superiori alle lire 50, e tutte quante le scritture private portanti obblighi,
promesse, vincoli di qualunque specie essi sieno.
11. - Devono essere scritte in carta da bollo da cent. 15 tutte le citazioni fatte dall'ufficio Cursorile
avanti il Tribunale del Conciliatore, nonchè tutte le scritture private portanti l'obbligo di pagamento
di una somma superiore alle lire 10, e non superior alle lire 50. Aumento del valore delle cambiali.
12. - Le cambiali dello Stato, presentemente del valore di cent. 5, avranno il valore di cent. 10;
quelle del valore di cent. 10 avranno il valore di cent. 15;
quelle del valore di cent. 15 avranno il valore di cent. 25;
quelle del valore di cent. 30 avranno il valore di cent. 45;
quelle del valore di cent. 50 avranno il valore di cent. 75;
quelle del valore di L.1 avranno il valore di L. 1,50;
quelle del valore di L. 1,50 avranno il valore di L. 2,25;
quelle del valore di L. 2 avranno il valore di L. 3;
quelle del valore di L. 2,50 avranno il valore di L. 4..
Prescrizioni per l'uso delle cambiali.
13. - Nessuna cambiale tratta o domiciliata nello Stato o tratta nello Stato con domicilio all'estero,
può essere stilata in carta libera od in carta da bollo estero, se non in caso di urgente necessità, nel
quale però il possessore del titolo, nel termine per ntorio di giorni tre, deve far applicare all'ufficio
del registro un segnatasse del valore corrispondente a quello della cambiale, sotto pena della multa
del quintuplo del bollo da esigersi dall'ufficiale d l registro col diritto di manoregia.
14. - Le cambiali tratte all'estero con domicilio nello Stato o tratte all'estero con domicilio all'estero,
ma che vengono introdotto, o per l'accettazione o pl pagamento o per qualsiasi altra ragione nello
Stato, se stilate in carta filogranata da bollo di Stati esteri, o in carta libera, devono essere munite, a
cura dei possessori del titolo, del segnatasse del valore corrispondente a quello delle nostre cambiali
nel termine perentorio di giorni due, se vengono rimesse per il pagamento, per l'accettazione o per il
protesto; e fuori di questi casi, nel termine di giorn cinque, sotto pena della multa del quintuplo da
esigersi nei modi e nelle forme di cui sopra.
Emissione dei segnatasse e loro valori.
15.- Per uso degli uffici della cancelleria del Tribunale, degli uffici del bollo e registro, dell'ufficio
postale, in caso di mancata od insufficiente affrancazione delle lettere e plichi, ed in tutti i casi
contemplati nei bollettini e regolamenti postali, come per gli usi di cui si dirà in appresso, lo Stato
emette le seguenti otto specie di segnatasse.
16. - 1°) Segnatasse del valore di cent. 5;
2°) del valore di cent. 10;
3°) del valore di cent. 30;
4°) del valore di cent. 50;
5°) del valore di cent. 60;
6°) del valore di L. 1;
7°) del valore di L. 5;
8°) del valore di L. 10..
Impiego dei segnatasse in sostituzione delle tasse di cancelleria.
17. - Tutti i diritti pecuniari, sia in materia civile che penale, spettanti per le vigenti leggi ai giudici
e agli impiegati di cancelleria, compresi i diritti degli accessi giudiziari, vengono aboliti.
Il giudice commissariale, i cancellieri, i cursori e tutti gli altri addetti al Tribunale non possono
percepire verun compenso, all'infuori di un indennizzo per il vitto, nei limiti del puro necessario, ed
inoltre per le spese di trasporto.
18. - I suddetti diritti, riguardo alle tasse del Tribunale civile, sono devoluti allo Stato mediante la
sostituzione dei segnatasse da applicarsi ad ogni singolo atto, del valore e nei modi indicati
appresso: ed in via penale, mediante una tassa proporzi nale da pagarsi in contanti nella misura qui
sotto indicata.
Uso dei segnatasse pei diritti di cancelleria devoluti allo Stato.
Sezione Civile.
19. - 1°) Per ogni atto di citazione introduttiva di giudizio, o riassuntiva, o riconvenzionale, deve
applicarsi, a cura e sotto al responsabilità dei Cancellieri, il segnatasse del valore di L. 2;
2°) del valore di cent. 60 per ogni comparsa, risposta, istanza e deduzione in atti;
3°) del valore di cent. 40 per ogni prodotta di documenti pubblici o privati, che dovranno essere
regolarmente registrati e bollati;
4°) del valore di cent. 40 per domanda d'interrogazione di testi;
5°) del valore di L. 2 per esame di ogni testimonio;
6°) del valore di cent. 50 per sicurtà di stare a ragione;
7°) del valore di L. 2 per giuramento decisorio o suppletorio ad una delle parti;
8°) del valore di L. 2 per giuramento di calunnia;
9°) del valore di cent. 30 per ogni intimazione semplice;
10°) del valore di L. 2,50 per proteste, disdette, diffide, interpellazioni, monitori, inibizioni;
11°) del valore di L. 1 per deputazione di curatore ad lites, ed ai concorsi, compreso il giuramento
de utilia; per mandato di procura ad lites da registrar i negli atti;
12°) del valore di L. 1 per ogni deposito giudiziario non eccedente la somma di L. 100;
del valore di L. 3 per ogni deposito eccedente la somma suddetta, e fino a L. 500;
del valore di L. 6 per ogni deposito giudiziario ecc dente la somma di L. 500, e per qualunque altra
somma;
13°) del valore di L. 1 per ogni giuramento di perito sopra la relazione del medesimo;
14°) del valore di L. 2 per ogni verbale di tentata o seguìta conciliazione in causa incontestata; del
valore di L. 3 in causa contestata;
15°) del valore di L. 1 per mandati esecutivi ordinar sopra alle L. 50, e sino alle L. 100 inclusive;
del valore di L. 1,50 per mandati esecutivi ordinari sopra le L. 100 alle L. 150 inclusive; del valore
di L. 3 per mandati esecutivi ordinari sopra le L. 150 alle L. 500 inclusive;
del valore di L. 4,50 per mandati esecutivi ordinari sopra le L. 500 alle L. 1000 inclusive;
del valore di L. 6 per mandati esecutivi ordinari sopra le L. 1000 alle L. 2500 inclusive;
del valore di L. 10 per mandati esecutivi ordinari sopra le L. 2500 in avanti;
16°) del valore di L. 2 per liquidazione di conti avanti il Commissario della Legge;
17°) del valore di L. 2 per ogni sentenza interlocut ria;
18°) del valore di L. 5 per ogni sentenza definitiva, sommaria o compromissariale;
19°) del valore di L. 10 per ogni sentenza ordinaria;
20°) del valore di L. 3 per mandati d'immissione in possesso, inventario relativo, consegna di cose
sequestrate; per verbale di pubblicazione, o per decreto di arresto per debiti;
21°) del valore di L. 2 per ordinanza di consegnare cose sequestrate;
22°) del valore di L. 2 per verbale di confronto di scritture;
23°) del valore di L. 2 per ordinanza di precetto di subasta;
24°) del valore di L. 1 per ogni altro decreto in causa;
25°) del valore di L. 5 per insinuazione di donazione dalle L. 500 alle L. 1000;
del valore di L. 7,50 per insinuazione di donazione dalle L. 1000 alle L. 2000;
del valore di L. 10 per insinuazione di donazione dalle L. 2000 alle L. 3000;
del valore di L. 20 per insinuazione di donazione dalle L. 3000 alle L. 5000; del valore di L. 40 per
insinuazione di donazione dalle L. 5000 in su;
26°) del valore di L. 2 per ogni contraddittorio fra le parti;
27°) del valore di L. 2 per decreto di assunzione d'ipoteca;
28°) del valore di L. 2 per decreto di sequestro, e per ogni sequestratario;
29°) del valore di L. 2 per ordine de excarcerando, di non restituir pegni, di non eseguir mandati;
30°) del valore di L. 2 per liquidazione di spese e r lativa istanza;
31°) del valore di L. 2 per atto d'interposizione d'appello, e per ogni persona che interpone appello,
oltre al registro;
32°) del valore di L. 5 per citazione introduttiva dell'appello;
33°) del valore di L. 2 per certificato d'interpost appello, oltre al registro;
per tutti gli atti d'appello non compresi nella nota presente, le tasse saranno eguali a quelle del
giudizio di primo grado.
34°) del valore di L. 5 per ogni istrumento pretorio redatto dalla cancelleria;
35°) del valore di L. 5 per ogni inventario redatto dalla cancelleria;
36°) del valore di L. 3 per trasmissione di ogni atto all'estero con rogatoria all'autorità competente;
37°) Per exequatur dei giudicati esteri portanti la formola del mandato esecutivo, sarà raddoppiata la
tassa dei mandati esecutivi del nostro Tribunale;
38°) del valore di L. 2 per nomina di curatori e tutori che si danno negli atti giudiziali, compreso il
giuramento;
39°) del valore di L. 1 per editti di asta giudiziaria;
40°) del valore di L. 2 per verbali di asta giudiziaria;
41°) del valore di L. 1 per verbali di trasmissione di cause ai Giudici;
42°) del valore di L. 2 per irrotulazione degli atti;
43°) del valore di cent. 60 per ogni lettera d'ufficio; 44°) del valore di L. 1 per ricevute e quietanze
in atti;
45°) del valore di cent. 30 per collazione e rilascio di copia d'atti inseriti nei fascicoli della causa, od
in altri incarti, e per ogni foglio;
46°) del valore di L. 2 per ogni decreto di volontaria giurisdizione, senza visura di documenti; del
valore di L. 3 con visura di documenti;
47°) del valore di L. 2 per ogni copia di documento o certificato della Cancelleria:
48°) del valore di cent. 60 per ogni certificato rilasciato dal giudice, e per ogni ricognizione di firme
avanti il medesimo.
20. - Tutti i decreti definitivi, e tutte le sentenze tanto di primo che di secondo grado, devono esser
registrate a cura della parte o delle parti, a favore delle quali detti decreti e sentenze sono stati
emanati.
21. - Tanto per la tassa di sentenza, come per le tasse sui mandati esecutivi, chi domanda la
sentenza o il mandato, deve riportare dall'ufficio del registro il certificato di aver fatto il relativo
deposito.
22. - L'ufficio del registro dovrà percepire per diitto di registrazione la tassa fissa stabilita col
presente regolamento.
L'ufficiale del registro avrà il diritto di esigere la tassa proporzionale stabilita dal regolamento
stesso, solamente sui mandati esecutivi rilasciati dalla cancelleria del Tribunale, muniti delle
formalità di legge.
Sezione Penale
23. - In ogni procedimento penale portante sentenza di condanna di primo grado per una
contravvenzione di second'ordine, punibile, a tenor dell'Art. 550 del Codice penale, colla multa
estensibile da L. 5 a L. 50, il condannato dovrà pagare la tassa fissa di L. 20.
24. - In ogni procedimenti penale portante sentenza di condanna come sopra, per una
contravvenzione i primo ordine portante condanna ad una delle ammende contemplate dall'Art. 549,
ed alla pena della prigionia non superiore alla durata di mesi tre e cumulativamente all'ammenda ed
alla prigionia non eccedente il detto termine, il condannato dovrà pagare una tassa di L. 30.
25. - In ogni procedimento penale per contravvenzione portante condanna alla prigionia per la
durata superiore a mesi tre, anche quando sia congiunta all'ammenda, dovrà pagare la tassa di L. 40.
26. - In ogni procedimento penale portante sentenza di condanna di primo grado per un reato
considerato delitto o misfatto, ad una pena non superiore ad un anno di prigionia, il condannato
dovrà pagare la tassa di L. 50, se porterà sentenza di condanna superiore ad un anno fino a tre anni,
dovrà pagare una tassa di L. 75; se superiore ad anni tre sino ad anni cinque, L. 100.
27. - In ogni procedimento per delitto o misfatto portante condanna alla pena della prigionia od ai
lavori forzati da anni cinque fino ad anni dieci, il condannato dovrà pagare la tassa di L. 125;
da ani dieci di lavori pubblici fino ad anni venti, d L. 150;
da anni venti alla prigionia a vita od ai lavori pubblici a vita, L. 200.
28. - Le suddette tasse si aumenteranno della metà, se avrà avuto luogo la sentenza di appello: se i
condannati saranno due, ognuno dovrà pagare la tass intera, diminuita del 25 per cento; se
supereranno il detto numero, ognuno dovrà pagare la metà della tassa prescritta.
Impiego dei segnatasse per usi diversi.
29. - All'infuori dei pubblici ufficiali dello Stato, nessuno potrà affiggere al pubblico avvisi di
qualsiasi sorta, opuscoli, siano stampati o manoscritti, od altro, tanto scritti in carta da bollo quanto
in carta libera, se preventivamente non saranno muniti del segnatasse del valore di cent. 5 annullato
coll'apposizione della data dell'affissione.
30. - Tutte le quietanze di pagamento redatte per scritta privata, e tutti i mandati e quietanze di
pagamento di qualunque specie, eccedenti la somma di L. 10, e non superiori alle L. 100, dovranno
essere munite del segnatasse del valore di cent. 5 portare scritta la parola: pagato.
Tutte quelle superiori a L. 100 dovranno essere munite del segnatasse del valore di cent. 10.
31. - Tanto i privati, come gli istituti di credito esistenti nella Repubblica, e debitamente autorizzati
dallo Stato, all'atto del pagamento o della estinzio e di una cambiale, dovranno applicare sulla
medesima il segnatasse da cent. 5 a titolo di quietanza e dovranno scrivervi sopra al parola: pagato,
aggiungendo sulla marca la designazione della data.
32. - Tutte le fedine penali rilasciate dalla cancelleria del Tribunale a richiesta di privati d uso
pubblico o privato, non comprese quelle richieste dall'autorità giudiziaria locale o dalle autorità
giudiziarie estere, dovranno essere munite del segnatasse del valore di cent. 60.
33. - Tutte le fatture o liste dei commercianti, allorchè saranno pagate del debitore, dovranno essere
munite, a cura del commerciante stesso, della marca segnatasse da cent. 5, sulla quale dovrà essere
scritta la parola: pagato, aggiungendo sulla marca l designazione della data.
34. - Tutti gli atti presentati all'ufficio del registro, di qualunque specie essi sieno, che non saranno
scritti nella carta da bollo indicata, oltre alla multa, alla quale dovranno essere assoggettati a norma
delle superiori prescrizioni, dovranno pure essere muniti, a cura dell'ufficiale del registro ed a spee
di chi ragione, del segnatasse corrispondente al valore della carta da bollo in cui gli atti stessi
dovevano essere scritti.
Per tal modo viene abolito il bollo straordinario, di cui alla Legge 26 marzo 1857 sul bollo e
registro degli atti civili, e sulla conservazione di privilegi ed ipoteche.
Comminatorie.
35. - I contravventori alle prescrizioni, di cui ai pr mi tre capi sopranotati, andranno soggetti alla
multa del quintuplo del valore della carta e del segnatasse, da esigersi dall'ufficiale del registro nei
modi e nelle forme indicate.
36. - Gli ufficiali pubblici che si permettessero di rilasciare i documenti e ricevere le istanze di cui
al presente Regolamento, e dessero sfogo alle domande senza le formalità richieste, andranno
soggetti alla multa di L. 20 da esigersi come sopra, ed in caso di recidiva, alla multa di L. 40, salvo
gli ulteriori provvedimenti che fosse per prendere l'autorità competente.
Aumento della tassa di bollo e registro.
Alla sezione III della Legge sul Bollo e Registro degli atti civili delli 26 marzo 1857 si apportano le
seguenti modificazioni:
37. - Tutti gli atti che attualmente vengono registrati colla percezione della tassa fissa di una lira,
dovranno da ora innanzi essere tassati col fisso di due lire.
38. - La tassa proporzionale degli atti tutti soggetti a registro dovrà essere aumentata del mezzo per
cento e dovrà essere uguale per tutti gli atti tassativamente enumerati nell'Art. 80 della mentovata
Legge, ad eccezione degli atti di costituzione di crediti infruttiferi a tempo, di cessione e
retrocessione dei medesimi, e di qualunque altra obbligazione di somme e valori senza interesse, e
ad eccezione degli atti di locazione e conduzione di fondi rustici ed urbani, di estinzione di censi,
cambi e mutui, dei quali l'ufficio del registro perc pirà solo la tassa fissa sopra stabilita.
Gli atti però di cessioni traslative di censi, cambiali e mutui fruttiferi andranno soggetti alla tass
proporzionale.
39. - Se con un solo rogito, e qualora lo comporti la natura dell'atto, si stipulassero diversi contratti,
la tassa proporzionale si percepirà sulle singole cntrattazioni.
40. - In tutti gli atti, di qualunque natura essi siano, la tassa fissa sui patti speciali, consensi, riserve
e rinunce ai benefici di legge, dovrà essere di una sol lira.
41. - Oltre agli atti contemplati nella sezione III della Legge di cui sopra, andranno soggetti alla
tassa fissa di due lire tutti i titoli di credito e tutte le cambiali che verranno prodotte nei giudizi
civili. I procuratori e gli avvocati non potranno fare atti di citazione senza produrre in atti
contemporaneamente i suddetti titoli e le suddette cambiali.
42. - Allorquando in forza di un pubblico istrumento, o di scritta privata redatta per mano di Notaio,
portante consenso per assunzione di ipoteca per un titolo cambiario, od altro titolo di credito, si
richieda l'iscrizione della ipoteca stessa, l'ufficio del registro percepirà la tassa proporzionale sulla
somma indicata nel titolo.
Aumento della tassa di successione.
43. - Le tasse di successione stabilite nell'Art. 82 e seguenti della succitata Legge sul Bollo e
Registro vengono aumentate nella proporzione di cui in appresso:
Le tasse di successione tra fratelli e sorelle che, per la vigente Legge, per ogni 100 scudi è di baj.
50, viene portata a L. 2 per ogni 100 lire;
fra zio e nipote e viceversa, che è di scudi 1 per ogni 100 scudi, viene portata a L. 1 per ogni 100
lire;
fra congiunti ed affini in primo grado di affinità diretta che è di scudi 1 e baj. 25 per ogni 100 scudi,
viene portata a L. 2,25 per ogni 100 lire;
fra cugini, ossia quarto grado civile, che è di scudi 1 e baj. 50 per ogni 100 scudi, viene portata a L.
2,50 per ogni 100 lire;
fra congiunti in quinto grado civile, che è di scudi 2 per 100, viene portata a L. 3 per ogni 100 lire;
fra congiunti fino all'ottavo grado civile, che è di scudi 3 e baj. 50 per cento, viene portata a L. 5 per
ogni 100 lire;
fra estranei affatto, compresi i corpi religiosi e regolari e, quanto a questi ultimi, sul netto attivo,
detratti cioè i pesi contemplati dall'Art. 85, che è di scudi 5 per cento, viene portata a L. 10 per ogni
100 lire;
per ogni comunità, collegi, corpi e ceti laicali, che è di baj. 50 per ogni 100 scudi, viene portata a L.
2 per ogni 100 lire;
per i luoghi pii, chiese, corporazioni secolari, collegi, spedali ed altri stabilimenti di pubblica
beneficenza, detratti dal capitale i pesi di messe, divini uffizi, di anniversari, che è di scudi 1 per
cento, viene portata a L. 3 per ogni 100 lire;
per i figli illegittimi, legittimati per rescritto di Principe, per l'eredità paterna o avita, che è di scudi
1 per cento, viene portata a L. 2 per ogni 100 lire.
Disposizioni transitorie.
1. - Se la tassa stabilita per processi penali nella presente Legge non fosse sufficiente al pagamento
alla cancelleria del Tribunale degli atti già fatti nteriormente alla attuazione di questa Legge, il di
piu' è posto a carico dei condannati.
2. - Viene concesso un utile termine di due mesi dalla attuazione della Legge presente, per la
registrazione, in base alla vecchia tassa, di tuttele s ntenze e di tutti i decreti dei Tribunali
pronunciati nello scorso anno, e di tutti gli atti notarili e scritture che per avventura non fossero
ancora stati presentati all'ufficio del registro scr o il qual termine, saranno soggetti alle tasse e
multe stabilite dalla Legge attuale.
3. - I Notai saranno obbligati a presentare all'ufficio del registro nei detti due mesi i loro repertori
notarili per le opportune verifiche degli atti registrati, e per l'imposizione della marca di soprabollo
nei fogli ancora in bianco, ed il Cancelliere del Tribunale civile dovrà presentare al medesimo
ufficio tutti i fascicoli delle cause civili dal 1° aprile 1896 a tutto il 31 marzo 1897 sotto la
comminatoria delle multe stabilite dagli Art. 104, 105 e 106 della Legge 26 marzo 1857.
Per gli effetti della presente disposizione il Commissario della Legge somministrerà all'ufficio del
registro la nota dei decreti e delle sentenze emanati in detto periodo, e non ancora registrati.
4. - Per le denuncie delle successioni, e per l'esecuzione delle volture non ancora effettuate, è
accordato un ugual termine di due mesi dalla attuazione della presente Legge; scorso il qual termine
saranno soggette alla applicazione delle tasse stabilite nella Legge attuale.
Per gli effetti del presente articolo l'ufficiale dl registro sarà in dovere di fare le opportune indagini
delle successioni non denunciate, e di fare eseguir le volture delle nuove case, facendo operare,
dopo il detto termine, dal pubblico perito di sua scelta, le relative perizie per l'applicazione
dell'estimo catastale e relative voltura a spese del proprietario delle medesime, contro il quale
eserciterà il rimborso col diritto di manoregia.