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Aggiuntiva Allo Statuto Agrario


Published: 1904
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984237/aggiuntiva-allo-statuto-agrario.html

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Legge aggiuntiva allo Statuto Agrario, 3 marzo 1898.
- 1. - Uniformandoci ai migliori sistemi di rotazione agraria nostro e dei vicini dintorni, resta
stabilito che non piu' della quarta parte del terreno lavorativo di un podere possa essere
destinato alla coltura del prato naturale od artificiale per la produzione del foraggio.
2. - Nell'anno in cui il colono viene licenziato o lascia volontariamente il podere, non potrà in
base al disposto dell'articolo precedente coltivare a foraggio una superficie maggiore di quella
indicata e stabilita dall'articolo precedente.
3. - La maggiore quantità che potesse aver ricavata da una estensione eventualmente
maggiore, verrà divisa tra padrone e colono, e questi sarà tenuto venderla ad altri e
trasportarla altrove, solo quando non piaccia al padrone di acquistarla per proprio conto.
4. - Tutte le scorte vive e morte che il vecchio colono cede al nuovo, ovvero al padrone,
saranno dai periti revisori o stimatori valutate al prezzo corrente sulle vicine piazze.
5. - Fermo restando il numero dei periti revisori o stimatori previsto dal vigente Statuto
Agrario, l'obbligo in essi del giuramento, e la esclusione dei periti esteri, in caso di
controversi, resta stabilito che possano le parti avere ricorso anche ad uno o piu' periti tecnici
locali per far rivedere l'operato dei periti revisori o campestri, e definire le insorte vertenze.
6. - Nel caso in cui un proprietario alienasse uno piu' spezzati del podere interamente od in
parte coltivati a foraggio, perchè il colono non ne risenta danno veruno, di questo foraggio se
ne dovrà prima separare una quarta parte, che passerà al nuovo proprietario coll'abbonare a
stima al colono la sua metà ovvero un ottavo. Gli altri tre quarti saranno divisi a perfetta
metà tra il colono che cede ed il proprietario che acquista, mentre gli altri prodotti verranno
divisi secondo il sistema ordinario di colonìa.
Il colono non potrà pretendere alcun compenso di danni dal proprietario per le vendite da
questo eseguite di parte dei terreni ad esso colonizzati.
7. - L'emolumento dei periti revisori, stimatori o campestri è fissato a Lire cinque al giorno
oltre il vitto.
8. - I suesposti articoli avranno forza di Legge 15 giorni dopo la loro pubblicazione da farsi
nei modi soliti.