Advanced Search

Sui Provvedimenti Per Lo Stato Civile, Per L'anagrafe E Statistica E Per La Istituzione Di Apposito Funzionario Dirigente


Published: 1905-03-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984234/sui-provvedimenti-per-lo-stato-civile%252c-per-lanagrafe-e-statistica-e-per-la-istituzione-di-apposito-funzionario-dirigente.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
LEGGE SUI PROVVEDIMENTI
PER LO STATO CIVILE, PER L'ANAGRAFE E STATISTICA E PER LA ISTITUZIONE
DI APPOSITO FUNZIONARIO DIRIGENTE
27 Marzo 1905
Capo I. Disposizioni fondamentali e preliminari.
Art. 1.
- E' istituito alla dipendenza del Segretario degli Affari interni un Ufficio centrale incaricato:
a) di dirigere lo Stato Civile, vigilarne la tenuta e custodirne gli atti comprendenti la cittadinanza, le
nascite, i matrimoni e le morti;
b) di tenere in corrente e in buono assetto il registro di popolazione e tutti i registri, ruoli e servizi
anagrafici dipendenti;
c) di sovrintendere in concomitanza cogli uffici Sanit ri e Tecnici alla polizia mortuaria e alla
buona tenuta dei cimiteri;
d) di compilare o secondo i casi raccogliere ed ordinare i lavori statistici d'ogni specie ed ogni ramo
pel servizio della Repubblica. Il tutto in conformità della presente legge e delle disposizioni che
saranno emanate a complemento e per la esecuzione della medesima. L'ufficio si divide in sezioni
corrispondenti ai quattro rami sovraindicati. Fanno capo al medesimo gli uffici secondari stabiliti in
ciascuna parrocchia della Repubblica, in conformità della tabella che fa seguito alla presente legge.
I titoli di Ufficiale Capo di Stato Civile, di Ufficiale anagrafico, di Dirigente la polizia mortuaria e
la statistica, competono al Funzionario eleggendo e vengono assunti dal medesimo nell'esercizio
delle mansioni distinte sotto le lettere a b c d del pr sente articolo.
Art. 2.
- Dei titoli, dei doveri, dei diritti, dello stipendio e degli emolumenti spettanti al funzionario di cu
all'art. 1. tratta la legge organica dei funzionari ed impiegati dello Stato alla quale si avrà
riferimento.
Qui intanto, richiamata la disposizione speciale contenuta nell'art. 10, si dichiara:
a) che il funzionario predetto è responsabile della esecuzione di questa legge e di tutte le
disposizioni emanate e da emanarsi per l'adempimento della medesima;
b) che spetta la medesimo il promuovere ed occorrendo fare eseguire sotto la sua responsabilità
ogni e qualunque atto necessario per conseguire obbdienza piena ed intera alla legge, e per
accertare l'applicazione delle penalità dalla legge stessa comminate;
c) che nel medesimo si riconosce la qualità di pubblico Ufficiale a senso e per gli effetti dell'art. 8
della legge 13 gennaio 1897.
Capo II.
Stato Civile.
Provvedimenti urgenti e preparatori dell'assetto definitivo.
Art. 3.
- Per lo Stato Civile restano in vigore, fino a nuova disposizione, le discipline stabilite dalla legg
14 dicembre 1873, salvo quanto riflette le dichiarazioni di nascita che dovranno essere fatte nei
cinque giorni successivi, e salvo la trasmissione degli Atti di Stato Civile ed Anagrafe che dovrà
farsi direttamente dai Parroci all'Ufficio Centrale. L'obbligo delle denuncie e le modalità da
osservare per l'accertamento legale delle medesime saranno ricordate al pubblico con apposito
manifesto nel giorno stesso in cui si assumerà l'ufficio dal funzionario istituito dalla legge present.
Quando in una parrocchia non siasi verificato alcun atto di Stato Civile, il parroco dovrà trasmettere
dichiarazione negativa.
Le denuncie complessive (Modulo D) o le dichiarazioni negative (Modulo D bis) dovranno per cura
dei parroci, essere trasmesse o consegnate all'Ufficio centrale, entro i primi 10 (dieci) giorni di
ciascun mese successivo a quello cui le denuncie si rif riscono.
Art. 4.
- Prima cura dell'Ufficiale Capo di Stato Civile sarà d'accingersi alla verifica, alla classificazione ed
all'eventuale completamento della raccolta delle denuncie A B C (concernenti le nascite, i
matrimoni e le morti).
Per l'eseguimento di tale incarico, l'ufficiale suddetto avrà diritto di farsi rilasciare dai parroci i
duplicati degli atti mancanti, fermo, in ogni caso, quanto è disposto dall'art. 13 comma 7 della legge
14 dicembre 1873.
Le operazioni predette, coordinate all'impianto del registro di popolazione di cui all'art. 1. lettera b
saranno limitate all'aggiornamento dei movimenti ver ficatisi nello stato delle persone del
censimento 1899 in poi e precisamente dalla data 6 gosto 1899.
Per quanto riflette le denuncie anteriori, basterà accertare nelle singole parrocchie, l'esistenza dei
registi matrici e la loro regolare conservazione, secondo il disposto dell'art. 5 della legge
sovraccennata.
Ad un anno compiuto sarà redatto per ciascun gruppo di denuncie l'indice alfabetico da rimanere
con esse nell'ufficio centrale ed eseguito l'affogliamento e la raccolta in volume di tutti gli atti di
Stato Civile in maniera che sia evitata la dispersione.
Delle operazioni contemplate in questo articolo, sarà redatto verbale particolareggiato da porre
nell'archivio, previa comunicazione in copia alla Reggenza.
Art. 5.
- In virtu' di legge speciale da promulgarsi e da mettersi in vigore insieme alla presente ed in
relazione con quanto è dichiarato nell'art. 1 lettera c) sarà provveduto per completare quella parte
dello Stato Civile che riguarda gli atti di morte nllo scopo di conseguire l'accertamento legale dei
decessi e di constatarne le cause agli effetti della statistica sanitaria e della polizia mortuaria e piu'
specialmente delle discipline sui seppellimenti e sui cimiteri.
Però la parte riflettente l'accertamento dei decessi e la constatazione delle cause dei medesimi dovrà
eseguirsi contemporaneamente alla promulgazione della presente legge in relazione a quanto è
dichiarato nell'ultima parte dell'art. 15 di questa legge.
Capo III.
Anagrafe e popolazione.
Art. 6
- In armonia con quanto è stabilito nei precedenti articoli 3, 4, 5 entro il termine di due anni dalla
promulgazione di questa legge verrà provveduto:
a) a riformare e completare le disposizioni vigenti in materia di Stato Civile;
b) a coordinare alle riforme stesse e all'anagrafe della Repubblica (registro di popolazione) e piu'
specialmente agli atti di cittadinanza, le disposizi ni della legge 6 agosto 1894 sulla immigrazione
dei forensi.
Il disegno relativo di legge sarà redatto da apposita commissione, presieduta dal segretario
dell'interno, cui farà parte in qualità di membro con voto consultivo il funzionario creato con questa
legge. La nomina di altri due membri, a completamento della commissione, sarà fatta dalla
Reggenza.
La commissione stessa avrà inoltre carattere permanente per gli incarichi analoghi di cui alla legge
speciale per il registro di popolazione. I due Commissari elettivi verranno rinnovati a biennio e
saranno sempre rieleggibili.
Art. 7.
- Il registro di popolazione di cui all'art. 1 lett. b) sarà formato e tenuto con le norme determinate d
apposita legge, da promulgare e da mettersi in vigore c ntemporaneamente alla presente.
Alla formazione del registro si procederà previa verifica ed eventuale completamento della
numerazione civica come all'art. 12 prendendo per base i risultati del censimento 1899 da
completare e da correggere eventualmente col sussidio dei registri anagrafici del 1864 e 1874 e
degli atti di Stato Civile di cui all'art. 3 e 4.
Il registro di popolazione nonchè gli aggiornamenti di cui trattano gli articoli sovra citati nella parte
riguardante la popolazione presente dovranno trovarsi in perfetta regola nel termine di un anno dalla
promulgazione di questa legge.
Capo IV.
Ufficio di statistica.
Art. 8.
- L'ufficio di statistica, del quale è cenno nell'art. 1 lett. d:
a) accentra, richiama e raccoglie tutto quanto riguarda la statistica nei suoi obbiettivi di servizio
pubblico di scienza o di studio, ne dirige la compilazione e ne controlla occorrendo le risultanze;
b) provvede stesso direttamente cogli elementi che sono in suo possesso a tutti i lavori statistici
aventi per base lo Stato Civile e la popolazione considerata in tutti i suoi aspetti e caratteri, ne
somministra i dati e gli estratti agli altri uffici ed ai privati;
c) raccoglie e pubblica nei primi venti giorni d'ogni mese le risultanze del movimento anagrafico e
di Stato Civile del mese precedente trasmettendone un esemplare al Gabinetto della Reggenza:
d) redige annualmente d'accordo coll'ufficio di contabilità il rapporto statistico generale da
presentare al Consiglio Sovrano insieme al rendiconto generale dello Stato.
Art. 9.
- Il rapporto generale statistico, di cui al precedente art. 8 lettera d comprende:
a) il quadro generale della popolazione debitamente aggiornata, coi movimenti dell'anno
precedente;
b) le risultanze del bilancio e del conto dello Stato, distinti nei vari suoi cespiti e rami e corredati dai
dati speciali, riferentisi agli istituti ed alle aziende civili, militari ed ecclesiastiche, sottoposte alla
vigilanza dello Stato;
c) le liste dei vaticinati e le tabelle sanitarie, colle cifre della mortalità e delle cause dei decessi;
d) l'amministrazione della giustizia civile e penale:
e) la pubblica istruzione e l'amministrazione scolastic , nei vari suoi gradi.
Il rapporto generale statistico può comprendere previ accordi coi capi rispettivi, le notizie
concernenti gl'istituti di credito, di beneficenza, di educazione privata, i sodalizi di cooperazione e
di soccorso ed in generale ogni e qualsiasi notizia r flettente lo svolgimento della vita pubblica,
nelle sue multiformi esplicazioni, in conformità della massima stabilita dagli art. 1 lettera d e 8 lett.
a della presente legge.
Il Governo della Repubblica non prefigge norme assolute per le forme del rapporto generale
statistico ed abbandona alle iniziative del dirigente l'ufficio di statistica, ogni deduzione di raffronti
e di calcoli percentuali, secondo i dettami della scienza economica ed i principi della Ragioneria
applicata alle pubbliche Amministrazioni.
Art. 10.
- Per la esecuzione del comma b dell'art. 9 combinato colla prescrizione contenuta nel comma f art.
56 del regolamento amministrativo 13 maggio 1886, il dirigente la statistica prenderà gli opportuni
accordi col Contabile dello Stato il quale sarà tenu o di prestare la necessaria cooperazione
nell'adempimento dei due compiti accennati nel preced nte articolo.
Tale cooperazione è inoltre obbligatoria da parte del Dirigente la statistica in tutte le operazioni
riguardanti l'applicazione delle imposte dirette; e ciò colle norme da chiarire e da particolareggiare
nella legge organica dei funzionari di cui all'art. 2.
Capo V.
Disposizioni originali e transitorie.
Art. 11.
- Passano dal Segretario dell'Interno all'Ufficiale nagrafico le facoltà inerenti al duplice Ufficio e
che in virtu' delle leggi precedenti spettavano al Segretario per gl'interni.
Nelle dette facoltà è compreso il diritto esclusivo al rilascio di estratti e certificati d'ogni speci, non
solo per gli oggetti di pubblico servizio, ma anche per gli usi civili di privati cittadini. Non si
riconoscono come validi e non potranno essere usati, nè ordinati gli atti aventi origine diversa da
quella sovrannunciata.
Nei casi in cui il documento richiesto, non si trovi nell'archivio centrale della Repubblica, ma
soltanto nelle parrocchie, il parroco ne rilascerà l' stratto in base al quale l'ufficiale di Stato Civile
redigerà il certificato richiesto.
Fra i certificati ed estratti contemplati dal presente articolo, si comprendono:
a) quelli concernenti lo Stato Civile (nascite, matrimoni, morti, cittadinanza e domicilio);
b) quelli relativi all'anagrafe (residenza, situazione di famiglia, esercizi professionali);
c) quelli relativi alla moralità, alla povertà ed alla nulla tenenza e ad altre circostanze speciali
desumibili dagli atti e dalla notorietà.
Art. 12.
- Sono gratuite ed esenti da bollo le denuncie, le dichiarazioni, i certificati ed in generale gli atti di
qualsiasi specie, qualunque sia il funzionario che li rilascia e chiunque sia il richiedente, quando
sono domandati e prescritti per gli altri scopi voluti dalla presente legge, quali scopi dovranno
essere dichiarati nella intestazione e prima delle firme secondo che riguardano il riordinamento
dello Stato Civile, la formazione del Registro di popolazione, la statistica o la polizia mortuaria.
Sono egualmente da qualsiasi spesa, i certificati e gli estratti contemplati dai capoversi a, b, e c
dell'art. 11 quando riguardano persona povera, tale risultante dagli atti d'anagrafe, o da attestato
della Congregazione di Carità.
Art. 13.
- Pel rilascio dei certificati e degli estratti contemplati nei capoversi a, b, c, dell'art. 11, destinati
all'uso dei privati (ed esclusi sempre i casi contemplati dal precedente art. 12) l'ufficiale dello Stato
Civile è autorizzato a riscuotere per conto dello Stato i diritti contemplati dalla Tariffa che fa
seguito a questa legge.
I diritti si pagano mediante appositi segnatasse annullati con timbro, recante la data del giorno in cui
il certificato viene emesso.
Ciascun certificato reca in fronte un numero progressivo annuale corrispondente ad un registro
vidimato in precedenza in ciascun foglio dal Segretario dell'Interno.
Nel registro deve indicarsi il sunto del certificato e il diritto relativo. Se il diritto non è dovuto si
scriverà la parola "gratis".
Art. 14.
- I funzionari d'ogni ordine e d'ogni grado, i capi degli istituti e degli uffici aventi sede nel territo io
della Repubblica sono tenuti a cooperare in forma ordinaria e straordinaria ai lavori concernenti lo
Stato Civile, l'Anagrafe e la numerazione civica, nonchè l'aggiornamento delle statistiche di
rispettiva competenza.
Pei casi d'impotenza, debitamente constatati e giustificati, provvederà la Reggenza nei modi che
reputerà opportuni. chi redige la statistica, qualunque ne sia lo scopo, è tenuto a conservare in atti i
dati, gli elementi ed i calcoli che gli hanno servito per la compilazione.
Apposite ordinanze, promosse dal dirigente la statistica, decretate dalla Ecc.ma Reggenza,
fisseranno le norme e le discipline ed i termini da osservare nei singoli casi e per ciascuno dei rami
indicati nell'art. 9.
L'indugio ingiustificato ed il rifiuto danno luogo senz'altro ai provvedimenti d'ufficio a carico e
spese del funzionario responsabile.
La nota di queste spese è resa esecutoria dalla Reggenza sentito l'interessato.
Il tutto senza pregiudizio delle penalità comminate dall'art. 5 e col provvedimento stabilito dall'art.
13 comma 8 della legge 14 dicembre 1873 ed in armonia col disposto dell'art. 2 di questa legge.
Art. 15.
- Il Consiglio Sovrano si riserva di procedere in una seduta alla nomina del funzionario che sarà
scelto nel personale degli Uffici analoghi, fornito dei titoli relativi e delle prove di capacità pratic .
Avrà lo stipendio di L. 1400, entrerà in funzione il 1° aprile 1905 e la nomina potrà avere carattere
straordinario.
Alle spese occorrenti nei riguardi del personale, degli stampati, degli scaffali e di quanto
eventualmente abbisognerà pel completamento della numerazione civica sarà provveduto mediante
prelevamento della riserva, salvi gli stanziamenti regolari nei bilanci futuri.
L'entrata in vigore di questa e delle altre leggi cui accennano i precedenti articoli 5 e 7 sarà fissata
dalla Reggenza, cui viene conferito all'uopo ampio mandato di fiducia per le pratiche esecutive. Da
quella data s'intenderà abrogata ogni e qualunque disposizione contraria alle tre leggi nel precedente
capoverso citate.
Art. 16.
- la presente legge acquisterà forza obbligatoria col 1° aprile 1905.

Allegato I.
TARIFFA
delle tasse che il governo è autorizzato ad esigere p l rilascio di certificato di cui all'art. 13 della
legge.
1. certificato: di nascita, morte, matrimonio
e cittadinanza cent. 20
2. di mortalità " 25
3. diversi (compresi gli atti di notorietà in circostanze speciali deducibili da
ricerche negli archivi o da deposizioni di testi): per la minuta originale da
rimanere in atticent. 50
4. Stati di famiglia " 25
5. Ricognizione di firme " 50
6. Dichiarazione di autenticità di copie in confront di originali esibiti e
restituiti alla parte: per la 1° pagina
" 20
per ognuna delle successive " 05
(Se si tratta di copie di atti esistenti negli archivi dello Stato e rilasciate con permesso della
Reggenza il diritto di cui sopra è raddoppiato).
AVVERTENZA
1. Al dirigente l Stato Civile e l'anagrafe spetta la compartecipazione della
metà del prodotto dei diritti sopra indicati.
(deliber. 11 agosto 1904).
2. I diritti di cui sopra sono dovuti indipendentemnte dalle prescrizioni di
legge sul bollo e registro.
Allegato II.
TABELLA
indicativa delle parrocchie nelle quali si ricevono le denuncie di nascita e di morte, si celebrano
matrimoni e si scrivono le mutazioni dipendenti da composizione e scomposizione di famiglia, da
emigrazione ed immigrazioni.
1. Sono competenti e responsabili per la registrazione delle nascite i parroci
di San Marino, Serravalle, Faetano e Montegiardino aventi il fonte
battesimale.
2. Oltre i suddetti sono competenti per la registrazione delle morti i parroci di
Acquaviva, San Giovanni, Domagnano, Fiorentino e Chiesanuova. (Ciò fino
a nuova disposizione da coordinarsi al regolamento di p lizia mortuaria
anche per ciò che riflette i Citeri non esistendo oggi i cimiteri che per la Città,
Borgo e Serravalle).
3. Alla celebrazione di matrimonio sono competenti tut i parroci a termini
delle leggi vigenti.
4. Così pure sono competenti e responsabili i parroci per quanto riflette le
denuncie dei mutamenti di residenza della popolazione della rispettiva
parrocchia, nei riguardi interni ed esterni.
5. Per quanto riflette gli abitanti della parrocchia d Chiesanuova recanti i nati
a battesimo nella parrocchia di Pieve Corena(fuori di Stato) la Reggenza è
autorizzata a provvedere, a termini dell'art. 15, d'accordo colla competente
autorità Ecclesiastica.