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Per L'istituzione Dell'anagrafe E Dello Stato Civile


Published: 1905-03-27
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LEGGE E REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE E DELLO STATO CIVIL E
27 MARZO 1905.
CAPO I.
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Art. 1. -
Il registro di popolazione della Repubblica di San Marino è istituito in correlazione ed a
completamento della legge pel riordinamento dello stato Civile ed Anagrafe e per l'applicazione
dell'apposito Funzionario.
Esso registro sarà ordinato e mantenuto in guisa di poter rispondere nell'interesse e per necessità del
servizio pubblico e dei cittadini, al triplice scopo:
a) di ottenere merce di notamento preciso dello stat delle famiglie delle persone, e merce la
registrazione delle mutazioni successive nello stato stesso, il censimento diuturno e perpetuo della
popolazione:
b) di mettere e di mantenere in evidenza le indicazioni necessarie per conseguire, colla ricognizione
legale del diritto di cittadinanza la esecuzione regolare e completa della legge sulla emigrazione dei
forensi;
c) di addimostrare in qualunque tempo ed in maniera regolare e concludente il numero e lo stato
della popolazione Sammarinese per gli effetti politici e finanziari previsti dalla convenzione col
Regno d'Italia in data 28 giugno 1897.
Art.2.
- In armonia coi fini indicati nel precedente articolo, il registro di popolazione comprenderà
distinguendole come si dirà in seguito all'Art. 3 nei riguardi del diritto e del fatto:
a) tutte le famiglie e le persone qualunque sia la loro origine e provenienza aventi la loro dimora
abituale nel territorio della Repubblica;
b) le famiglie dei cittadini assenti in maniera non temporanea dal suolo della Repubblica. Il tutto in
conformità delle disposizioni contenute negli art. 15 e seguenti fino al 23 di questa legge.
Sarà tenuto in guisa da potersi in esso a colpo d'occhi ed a ogni momento in armonia cogli art. 37 e
42 di questa legge distinguere e rilevare per mezzo di segni caratteristici di colore e di forme nei
fogli, nelle schede o negli elenchi sovraindicati;
c) la proprietà della casa, se pertinente a Cittadino Sammarinese od estero;
d) la posizione e stato di ogni famiglia e d'ogni individuo, nei riguardi dell'origine, della
cittadinanza, della naturalizzazione, della residenza ecc.
Art.3.
- Il registro della popolazione sarà composto di:
a) fogli di casa (Modello I);
b) fogli di famiglia (Modello II);
c) schede individuali (Modello III); Sarà corredato di elenchi e di schede speciali:
d) per le iscrizioni provvisorie nei casi contemplati da questa legge;
e) per il censimento dei cittadini Sammarinesi resid nti all'estero.
CAPO II.
Fogli di Casa.
Art.4.
- I fogli di casa saranno raggruppati per Centri e Parrocchie in conformità della tabella che fu
seguito alla presente legge.
Per ciascun centro o Parrocchia i fogli di casa si terranno disposti secondo l'ordine alfabetico delle
vie e delle piazze per ciascuna via o piazza secondo la numerazione civica dei fabbricati, che dovrà
essere precedentemente completata a termine degli art. 7 e 15 della legge 27 marzo 1905 sui
provvedimenti per lo Stato civile e per l'anagrafe.
Per la compilazione di questi fogli e per ogni successivo schiarimento relativo ai medesimi,
l'ufficiale anagrafico potrà consultare i registri catastali o promuovere in ogni tempo le dichiarazioni
del Catastiere di cui al Regolamento 18 giugno 1868.
Art.5.
- Si formerà un foglio di casa Modello A) per ciascun fabbricato avente un proprio numero civico
che da adito agli appartamenti e quartieri situati nei diversi piani delle case.
Quando il numero civico sia attribuito anche alle botteghe, ai laboratori situati al pianterreno della
casa si noteranno questi numeri sul foglio corrispondente al numero della porta principale delle
case, specificando l'uso cui servono gli ambienti così numerati.
Se all'abilitazione di una famiglia si accede da scale separate, con porte aventi numerazioni proprie
o situate nella medesima o in via diversa, si formerà per ognuno di questi numeri civici un foglio di
casa col semplice richiamo al foglio corrispondente al numero della porta principale.
Art.6.
- In ogni foglio di casa si indicherà anzitutto il cognome e nome del proprietario delle medesima
colle distinzione di cui all'art. 3 lett. f. Seguiranno i numeri d'ordine cioè quali sono contrassegnati a
termine dell'art, 8 le famiglie che abitano o che venissero successivamente ad abitarvi.
Se una casa ha piu' scale ciascuna delle quali dà accesso ad appartamenti diversi si
contrassegnarono le singole scale coi numeri subalterni o con lettere d'alfabeto e nel foglio
corrispondente l'iscrizione dei numeri d'ordine delle famiglie dovrà farsi distintamente per ciascuna
scala.
Art.7.
- Quando una casa venisse demolita od altrimenti distrutta il foglio corrispondente sarà conservato
nell'Archivio Governativo per dieci anni.
CAPO III.
Fogli di Famiglia.
Art.8.
- Si formerà un foglio per ciascuna famiglia (Modello II).
Per famiglia s'intende non solo ogni focolare domestico, ossia la riunione abituale di piu' persone
legate fra loro da vincoli di sangue, ma anche ogni persona indicata all'art. 17.
Fanno parte della famiglia i domestici che vi sono a stabile servizio e le altre persone che vi
convivono abitualmente con essa.
Quando in uno stesso quartiere od appartamento coabitano insieme piu' famiglie si faranno
altrettanti fogli separati.
Il foglio di famiglia sarà intestato al capo di essa e vi inscriveranno tutti coloro che appartengono
alla famiglia segnando subito dopo il capo i congiuti di esso, poi i domestici e le altre persone che
convivono con lui.
Ogni foglio di famiglia è contrassegnato con un numero progressivo e la numerazione è unica per
tutto lo Stato.
I fogli sono ordinati secondo questo numero in scaffali con opportuni scompartimenti portanti
estesamente l'indicazione dei numeri esterni dei fogl che contengono.
Art.9.
- Nel foglio di famiglia saranno annotate le mutazioni che questa subisce pel fatto di nascita, morte,
matrimoni, immigrazioni nel Regno di Italia ed in altri Stati, o pel fatto di cambiamento fra le
persone di servizio o di altre che convivevano stabilmente con la famiglia.
Quando avvenga cambiamento nella persona del capo di famiglia, si farà la corrispondente
variazione nella intestazione del foglio.
Il tutto in relazione con quanto è disposto nel Capo 2° di questa legge.
Art.10.
- I fogli di famiglia che venissero eliminati a termine dell'art. 31 verranno conservati in archivio per
dieci anni disposti alfabeticamente in apposito casell rio.
Quando si debba inscrivere sul registro una nuova famiglia, al foglio corrispondente si darà un
numero esistente e non saranno adoperati in numeri anteriori rimasti scoperti per eliminazione di
fogli di famiglia a cui quei numeri si riferiscono.
Si terrà però un elenco (Modello IV) con numerazione rdinata progressiva di fogli via via eliminati
per potere, sottraendo questi dal totale dei fogli firmati, determinare in qualsiasi tempo quante siano
effettivamente le famiglie esistenti nel territorio della Repubblica.
CAPO IV.
Art.11.
- Le schede individuali (Modello III) contengono il nome, il cognome, la paternità, il sesso della
persona; la data ed il luogo di nascita; lo stato civile della persona cioè se celibe se coniugata o
vedova, col cognome e nome del coniuge e cogli ulteriori cambiamenti nello stesso stato civile,
nella professione e condizione.
Contengono inoltre la data e l'esito della vaccinazione, il grado d'istruzione (se sa leggere e
scrivere) nonchè il cenno delle promozioni conseguit in tutti i rami di studio, dalla scuola
elementare alle lauree; le dichiarazioni concernenti il servizio militare in base alle leggi 15 gennaio
1867 27 maggio 1872 e 17 giugno 1882.
Contengono infine in relazione al disposto dell'art. 1 comma b) le dichiarazioni eventuali sulla
cittadinanza.
Ciascuna scheda deve inoltre indicare: il numero d'ordine progressivo col quale è contrassegnato il
foglio della famiglia a cui la persona appartiene; i fine le abitazioni successive occupate dalla
persona nel suolo della Repubblica, e se la persona tessa è impegnata dal Regno d'Italia o da altro
Stato e il luogo di provenienza.
Art.12.
- Le indicazioni per la formazione delle schede individuali (Modello III) saranno dedotte:
a) in quanto si riferisce ai dati chiesti nel secondo comma dell'articolo predetto dalle indicazioni che
potranno rispettivamente fornire i medici, i direttori degli studi, i capi delle milizie, colla
presentazione dei documenti analoghi.
Questo nei riguardi della prima formazione, fermo per quanto riflette i mutamenti successivi,
quanto è disposto negli art. 23, 33-38 della present l gge.
Art.13.
- Le schede individuali devono essere disposte in ordine rigorosamente alfabetico dei cognomi per
l'intero Stato, l'una dopo l'altra in apposito casell rio, in modo da servire anche come indice per
rintracciare prontamente qualsiasi persona ed assicurarle in maniera da impedire che possano
facilmente disperdersi.
Art.14.
- Le schede individuali che verranno eliminate a termine dell'art. 31 saranno conservate entro
apposito scompartimento ed in ordine alfabetico.
CAPO V.
Norme per le iscrizioni.
Art.15.
- Le iscrizioni nel registro di popolazione, second le massime fondamentali contenute nei primi tre
articoli di questa legge saranno eseguite sotto la vigilanza della commissione di cui all'art. 6° della
legge 27 marzo 1905 sui provvedimenti per lo stato civile e per l'anagrafe. Alle iscrizioni stesse in
una od in altra parte del Registro come all'art. 3° ed in ispecie della qualificazione nelle schede
individuali riferentesi alla cittadinanza, si farà risultare sommariamente nei verbali della
commissione stessa sotto le responsabilità dell'Ufficiale Anagrafico.
I verbali della Commissione saranno scritti in apposito giornale numerato previamente in ciascun
foglio dal presidente.
Il giornale rappresenterà in forma succinta, anche per semplice richiamo di moduli o di numeri, la
cronografia e la giustificazione, delle prime iscrizioni e di ogni movimento successivo.
Art.16.
- Agli effetti dell'art. 2 (Comma a) si ritiene abituale la dimora di coloro che risiedono nello Stato
Sammarinese da un anno almeno senza notevoli interruzioni. Per lo contrario agli effetti del comma
b) dell'articolo stesso si ritengono assenti coloro che per ragioni di un ufficio, d'impiego o di
esercizio di un arte, commercio industria, o per qualsiasi altra ragione hanno preso dimora nel
Regno d'Italia od in altra parte d'Europa o del mondo.
Il tutto come disposizione di fatto ma colle riserv scatenti nel primo capo della legge 6 agosto 1864
sulla immigrazione dei forensi e nel secondo del disposto dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1873.
Il soggiorno che taluno faccia durante una parte dell'anno fuori del luogo di sua abituale dimora,
non è motivo sufficiente per ritenere che egli abbi trasferito altrove la sua dimora stessa.
Art.17.
- Gli impiegati delle amministrazioni pubbliche della Repubblica e gli appartamenti alla
Gendarmeria fanno parte della popolazione stabile, rimossa ogni eccezione.
Art.18.
- Gli studenti Sammarinesi temporaneamente assenti p r motivi di istruzione e di educazione delle
loro famiglie restano iscritti, finchè tali, presso le medesime sia che si recano altrove.
Per lo contrario gli studenti esteri che per ragioni di studio e di educazione si rechino a dimorare
temporaneamente a San Marino sono iscritti con scheda provvisoria in conformità di quanto è
dichiarato nell'art. 27.
Art.19.
- I bambini collocati a balia appartenenti a famiglie aventi dimora nella Repubblica restano iscritti
presso la famiglia cui appartengono, sia che la balia risieda nel territorio dello Stato, sia che altrove.
Dei bambini provenienti dall'estero e collocati a balia nel territorio della Repubblica vien presa nota
nella scheda provvisoria di cui al piu' volte citato rt. 2 f.
Art. 20. -
Gli esposti collocati a balia nel territorio della Repubblica provenienti da un ospizio provvisorio
sono iscritti come all'art. 27, ed in tale posizione rimangono fino a quando non siano riconosciuti od
adottati da qualche famiglia.
Nel primo caso la loro iscrizione provvisoria cesserà de jure; negli altri casi passeranno alla
popolazione stabile colle norme generali di questa legge.
Art.21.
- Tenute ferme le norme stabilite dai precedenti articoli di questo capo la Commissione deciderà
secondo i casi, se come debbansi iscrivere:
a) gli infermi in ospedali pubblici o privati, i mentecatti ricoverati temporaneamente in stabilimenti
di beneficenza a scopo di cura;
b) i detenuti non definitivamente condannati ed i condannati a pena non perpetua;
c) i minorenni reclusi nelle case di correzione sia per espiazione di pena temporanea, sia per la
domanda dei genitori tutori.
Art.22.
- Serbate le analogie di ragione in armonia colle leggi della Repubblica la Commissione giudicherà
in primo grado salvo sempre il diritto a ricorso e le decisioni dell'Autorità giudiziaria componente,
se ed in quale forma debba aver luogo l'iscrizione:
a) delle persone ricoverate in stabilimenti di Beneficenza che accolgono i beneficati per tutta la vit;
b)dei condannati a pena perpetua. La Commissione giudicherà inoltre in tutti i casi dubbi e
controversi per l'applicazione di questa legge.
Art.23.
- Eseguite le iscrizioni e gli affogliamenti in conf rmità delle norme segnate da questa legge
nessuna variazione o modificazione potrà essere fatta al registro, che non possa essere giustificata
alla stregua degli atti dello Stato Civile e di tutte le altre denuncie di mutazione o di complemento
contemplare nei seguenti cap. VI e VII.
La stessa massima vale pei casi di errori materiali, di r corsi esibiti e di decreti delle autorità
componenti, nei quali casi la correzione e l'annotamento sono eseguiti nelle forme stabilite dagli
ultimi due comma dell'art.15.
Nessuna persona iscritta può essere radiata, se non per morte o per emigrazione permanente.
In quest'ultimo caso fermo il disposto dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1873, sarà cura
dell'Ufficiale provvedere sia per le iscrizioni dell' lenco dei cittadini assenti; sia per la redazione
dell'atto che nella varietà dei capi si riterrà necessario.
CAPO VI.
Registrazione dei movimenti.
Art.24.
- L'Ufficiale anagrafico deve prender nota nel registro di popolazione:
a) delle mutazioni che avvengono per nascita, morte, matrimoni, nel territorio della Repubblica;
b)dei fatti stessi avvenuti all'estero e riguardanti cittadini Sammarinesi, nell'uno e nell'altro caso
noterà ed occorrendo promuoverà per le iscrizioni analoghe i dati e le notizie concernenti
formazione, riunione, cambiamenti di abitazione, immigrazione e trasferimento all'estero e
viceversa.
Prenderà nota delle denuncie di mutamenti di proprietà dei fabbricati per gli effetti dei primi tre
articoli di questa legge, nonchè dei decreti emessi in materia di cittadinanza eseguendo le
inscrizioni, le cancellazioni e le variazioni scatenti degli atti summenzionati.
Il tutto in conformità delle massime espresse nel pr cedente art. 23 e tenuto conto delle notizie che
avrà ricevuto o che sarà procurato in conformità dei seguenti art. dal 25 al 32 inclusivi.
Per quanto riflette la statistica delle cause delle morti l'Ufficiale si attiene alle norme stabilite d l
Regolamento di polizia mortuaria per gli effetti degli art. 36 e 39 lett. C) di questa legge.
Art.25.
- Per le mutazioni derivate da nascite, morti e matri oni, come all'art. 24, l'Ufficio riceve le notizie
dei duplicati di Stato Civile (a, b, c) che i Parroci sono obbligati a registrare di volta in volta e
trasmettere in fin di mese. Per le mutazioni predett per le altre indicate nel primo comma del
precedente articolo, le notizie sono ridotte sia dalle denuncie mensuali dei parroci sia delle
dichiarazioni presentate direttamente all'Ufficio degli interessati, secondo il disposto della legge 14
dicembre 1873, sia dagli atti pervenuti dall'Estero, relativo a cittadini Sammarinesi, ben intenso che
tali ultimi atti, benchè riferibili a movimenti di data anteriore al mese ultimo scorso, devono far
parte del movimento in corso con quelle norme che saranno indicate nelle istruzioni di cui all'art.
42.
E' riservato alla diligenza dell'Ufficio Anagrafico il controllare ed il completare i movimenti
predetti per mezzo del Segretario degli Esteri, dell'Ispettore Politico, del Comandante la
Gendarmeria e degli altri funzionari ed agenti al servizio della Repubblica.
Per regola generale i passaporti prima di essere consegnati ai richiedenti devono essere esibiti
all'Ufficio Anagrafico per gli intenti di questa legge.
Per quanto riguarda le mutazioni di proprietà pei fabbricati e le modificazioni sopravvenute nei
medesimi per demolizione, costruzione, costruzioni, d aggiunte spetta al Catastiere trasmettere di
volta in volta analoga notizia all'Ufficiale Anagrafico in base all'art. 30 ultimo capoverso della legg
18 giugno 1868 sulla Conservazione del Catasto.
Art.26.
- All'obbligo dei cittadini, specie per quanto riflette la presentazione all'Ufficio Anagrafico del
Moduli (a, b, c), è sostituito l'obbligo di trasmissione diretta dei Parroci all'Ufficio Centrale giusta
l'art. 3 della legge sui provvedimenti per lo Stato Civile e l'obbligo dei parroci in ordine alla
trasmissione delle denuncie è mantenuto in pieno vig re a tenore del combinato disposto della legge
14 dicembre 1873 e di quella ora indicata.
In aggiunta alle disposizioni predette si determina:
a) le denuncie o modificazioni anzidette, comprese qu lle di cui all'art. 25 ultimo capoverso
possono essere spedite in franchigia per posta entro busta aperta e raccomandata gratuitamente
d'Ufficio, purchè non contengano dichiarazioni estranee all'argomento;
b) che presenta a mano una denuncia scritta e chi ne fa una verbale relativa agli argomenti indicati
in questa legge, ha diritto di riceverne ricevuta in forma sommaria.
La ricevuta deve distaccarsi da apposito bollettario (a madre e figlia) per cura dell'Ufficiale
anagrafico, o del Parroco cui viene presentato.
Art.27.
- Indipendentemente dall'obbligo che incombe ai forestieri immigrati pel disposto dell'art. 10 della
legge 14 dicembre 1873 e da quello che incombe ai padroni di casa pel disposto dell'art. 11 della
legge stessa, l'ufficio di anagrafe ricevuta notizia o denuncia di ingresso nello stato di una data
famiglia o persona ha l'obbligo di accettare se sia il c so di effettuarne le iscrizioni nel registro della
popolazione stabile. In ogni caso e sino che l'ufficio non abbia ricevuti i necessari schiarimenti a chi
di ragione e non sia stata emessa regolare decisione in argomento resta fermo l'obbligo per
l'Ufficiale Anagrafico di compilare per ciascuna persona una scheda provvisoria diversa della
popolazione stabile. Questa massima è applicabile in tutti i casi in cui l'Ufficio Anagrafico ritenga
dubbio il caso o insufficienti i dati ricevuti per p ovvedere ad una data inscrizione.
Art. 28.
- Quando l'Ufficio Anagrafico non possiede tutti i dati necessari per fare le annotazioni prescritte da
questa legge, ovvero abbia rilevata qualche discordanza fra le notizie ricevute e le risultanze degli
atti, inviterà il capo famiglia a presentarsi e a formare gli schiarimenti che potrebbero occorrere pe
sé e per gli individui che compongono la famiglia presenti od assenti) per i domestici e per gli
estranei che coabitano con esso.
Uguale invito potrà rivolgere alle persone indicate negli art. 11 e 12 della legge 14 dicembre 1873.
Questi inviti debbono essere notificati nelle forme di legge.
La disobbedienza ai medesimi costituisce infrazione punibile con ammenda come all'art. 10 della
legge 14 dicembre 1873.
Art. 29.
- Quando all'Ufficiale Anagrafico si presenti persona per richiesta di certificati o per qualsiasi altra
ragione d'interesse pubblico o privato l'Ufficiale st sso è tenuto a verificare se il richiedente sia
inscritto nel registro di popolazione e se tutte le indicazioni del medesimo corrispondono alla
situazione attuale. Ove risulti che il richiedente abbia contravvenuto alle disposizioni di questa
legge, l'Ufficiale stenderà immediatamente apposito processo verbale e procederà alle rettificazioni
occorrenti, colle norme stabilite dalla presente legge.
Art. 30. -
Quando dalle notificazioni ricevute l'Ufficio venga a rilevare che alla uscita di una persona o di una
famiglia da una abitazione non corrisponde l'ingresso della medesima in altra abitazione dello Stato,
che manca la dichiarazione di emigrazione per un Comune del Regno d'Italia o per l'Estero, l'ufficio
Anagrafico farà assumere informazioni presso il vicinato per accertare se la detta persona o famiglia
si trovi tutt'ora nel territorio della Repubblica e dove, se sia emigrata o per qual luogo, slavo in ogni
caso i provvedimenti dell'Ufficio per l'esecuzione della legge.
Art. 31.
- Quando una persona abbia cessato di far parte della popolazione stabile della Repubblica per
morte o per emigrazione stabile come all'art. 23 comma 3 di questa legge la corrispondente scheda
individuale sarà eliminata dal Registro segnandovi sulla medesima nel caso di decesso, la data e la
causa della morte, e nel secondo caso, la data della emigrazione, colla indicazione della nuova
dimora e col richiamo all'atto contemplato nell'ultimo comma dell'articolo sovra citato.
Parimenti quando una famiglia abbia cessato di far parte della popolazione stabile dello stato per
morte o per emigrazione permanente di uno o piu' individui ovvero questi siano passati a convivere
con altra famiglia o ne abbiano costituite delle nuove nel territorio della Repubblica, il foglio
corrispondente dovrà essere eliminato dalle serie, segnando pel medesimo la causa che ha
determinato l'eliminazione.
Art. 32.
- L'Ufficiale Anagrafico avrà cura di richiamar d'ufficio o per richieste dei privati gli atti
concernenti lo Stato Civile dei Cittadini Sammarinesi dimoranti all'Estero, sia per scopo di
promuovere di completare o rettificare le iscrizioni dei medesimi, sia per accertare la verità di
notizie venute a sua cognizione.
Il tutto colle debite cautele e previa le opportune informazioni serbata in ogni caso la via gerarchica
e presi occorrendo gli ordini superiori.
Le Autorità e i Funzionari tutti, civili e militari, e piu' specificatamente i Notai, i Parroci e gli
Agenti inferiori agli stipendi della Repubblica, che per ragioni d'ufficio od in qualsiasi altro modo
venissero a cognizione di fatti concernenti lo Stato civile dei Cittadini Sammarinesi hanno l'obbligo
di farne denuncia all'Ufficiale anagrafico.
Lo stesso obbligo, appartiene ai parenti, agenti o rappresentanti dimoranti nello stato per quanto
riflette rispettivamente i propri congiunti, padroni mandanti nel caso sovraindicato.
La Repubblica ascriverà a titolo di merito l'opera che i signori Consoli presteranno in favori dei
Cittadini Sammarinesi dimoranti all'Estero per l'adempimento di questo articolo.
Art. 33.
- Le iscrizioni delle notizie riguardanti la seconda parte delle schede individuali (Modello III) giusta
gli art. 11 e 12 di questa legge, sarà eseguita una volt all'anno nel mesi di febbraio, per cura
dell'Ufficiale Anagrafico a cui spetta l'obbligo di raccogliere e di riordinarle per gli effetti del
rapporto generale statistico di cui all'art. 9 della legge sui provvedimenti per lo Stato Civile e per
l'Anagrafe.
A questo fine l'ufficiale stesso non mancherà, occorrendo, di ricordare in tempo quanto sopra ai
funzionari in detto articolo contemplato.
Riuscito infruttuoso l'ammonimento, l'Ufficiale Anagrafico ne riferisce alla Commissione per tutto
quanto a questa appartiene a termine dell'art. 38 lett. g).
Le notizie concernenti l'esito di studi compiuti e di titoli accademici riportati all'Estero saranno
forniti direttamente dagli interessati colla esibizione del relativo Diploma.
CAPO VII.
Accertamenti e pubblicazioni
mensili ed annuali.
Art. 34.
- L'Ufficiale anagrafico terrà un elenco conforme al Modello V nel quale sarà riassunto
mensilmente il movimento avvenuto nella popolazione stabile, nel Comune, pel fatto delle nascite,
delle morti, delle emigrazioni dal Regno d'Italia e da altre parti dell'Estero, nonché delle
emigrazioni come sopra distinte.
Oltre ai dati riguardanti la popolazione si indicherà in questo elenco anche il numero delle persone
iscritte soltanto provvisoriamente a termine degli art. 18, 19, 21, 22 e 27 di questa legge.
A margine di questo elenco l'Ufficiale dichiarerà di avere riportate nel registro di popolazione le
annotazioni descritte nell'Elenco di cui si tratta.
Art. 35.
- Spirato il decimo giorno di ciascun mese l'Ufficiale anagrafico verifica se da parte dei cittadini
interessati e dei parroci gli siano pervenuti le denuncie di cui trattano gli art. 24, 25 e 26 di queste
leggi ed caso negativo, entro il termine massimo di tre giorni successivi, pel ritiro o per la
rinnovazione dei documenti mancanti colle norme tracciate dall'art. 40 di questa legge.
Esaurito questo primo compito, verificati ordinati e corretti gli elementi del movimento, elevati se
del caso i procedimenti contravvenzionali, l'Ufficiale prepara lo schema del riassunto mensile di cui
ai seguenti articoli.
Art. 36.
- Non piu' tardi del giorno 15 di ciascun mese la Commissione di cui all'art. 15, convocata dal suo
presidente in seguito a mozione dell'Ufficiale anagrafico:
a) procede all'esame degli atti del movimento ed accerta la regolarità;
b) ne ordina la iscrizione in conformità delle massime stabilite nel precedente
capo VI;
c) verifica la statistica mensuale delle cause delle morti di cui agli art. 24, 31
di questa legge;
d) rivede il registro die certificati emessi in conf rmità dell'art. 13 della legge citata altrove,
e prende atto dei verbali delle contravvenzioni constatate nel mese e verifica lo stato delle
riscossioni effettuate in conseguenza delle multe inflitte antecedentemente;
f) legge, approva e firma il verbale della precedente seduta;
g) autorizza la pubblicazione e la trasmissione alla Reggenza del movimento mensile numerico di
cui al presente articolo in relazione al disposto dell'art. 8 della legge sui provvedimenti ecc. piu'
volte citata.
Art. 37.
- Dal prospetto di cui al precedente articolo, serbata quanto alle forme la massima accennata nell'art.
42, dovranno dopo il riporto delle cifre generali app rtenenti dal prospetto ultimo precedente
risultare i dati del movimento dell'ultimo mese precedente, distinti in guisa che se ne possa indurre a
colpo d'occhio la popolazione della Repubblica secondo le distinzioni fondamentali stabilite dai
primi articoli di questa legge tenuto calcolo anche delle iscrizioni provvisorie di cui all'ultimo
comma dell'art. 27.
Dovrà in apposito fianco del prospetto indicarsi il numero dei matrimoni celebrati colle indicazioni
desunte dai medesimi. Dovrà finalmente in allegato al numero dei morti, indicarsi la causale delle
medesime, in base ai dati analoghi che saranno stati rimessi all'Ufficio in esecuzione del
regolamento di polizia mortuaria ed in relazione al disposto degli art. 24 e 36 di questa legge.
Art. 38.
- Nel mese di gennaio di ogni anno l'ufficiale anagrafico eseguirà o farà eseguire nei modi che
saranno prescritti dalla commissione una revisione generale in ciascuna parrocchia, allo scopo di
accettare se sostanzialmente le situazioni delle famiglie e degli individui si trovino in esatta
corrispondenza colle risultanze della Anagrafe dello Stato. Compiuta tale verifica constatatene i
risultati e persone notamento, l'Ufficiale anagrafico dispone per la convocazione straordinaria della
Commissione cui spetta di verificare entro la prima quindicina di febbraio.
a) Se il registro sia tenuto in buon ordine in ogni sua parte;
b) se i fogli e le schede che lo compongono siano al loro posto;
c) se la numerazione civica sia stata conservata nelle case esistenti e se siasi
provveduto eventualmente a porre i numeri nelle cas di nuova costruzione o
ampliate;
d) se le scritturazioni siano state fatte nitidamente;
e) se le annotazioni siano esatte ed eseguite nei trmini e modi statistici;
f) se e come sia stato curato l'eseguimento delle sanzioni penali;
g) se da parte dei funzionari cui accenna l'art. 33 di questa legge sia stato
adempiuto a quanto loro rispettivamente incombe nei riguardi del rapporto
generale statistico.
Trovando qualche inrregolarità la Commissione dà senza indugio le disposizioni necessarie affinchè
sia riparato agli errori ed alle ammissioni e ne sia evitata la rinnovazione.
Art. 39.
- Ogni anno, entro il mese di marzo, compiute le oprazioni di cui al precedente art. 38 sarà
riepilogato il movimento della popolazione stabile dell'anno immediatamente precedente ed indicata
la situazione numerica della medesima alla mezzanotte del 31 dicembre.
Questa situazione si determinerà aggiungendo alla popolazione stabile, quale risulta alla fine
dell'anno avanti, il numero dei nati dai genitori aventi dimora abituale, quando anche la nascita sia
avvenuta fuori dello Stato, piu' il numero degli imgrati che vennero a stabilirsi nello Stato
sottraendone di poi coloro che trasferiscono altrove la propria dimora abituale ed i defunti
appartenenti alla popolazione stabile ancorchè la morte sia avvenuta fuori del suolo della
Repubblica.
Alla detta situazione si farà seguire l'indicazione del numero delle persone che alla stessa data erano
iscritte nel registro di popolazione soltanto provvisoriamente.
In appositi specchietti si farà risaltare:
a) Il numero dei matrimoni eseguiti;
b) il movimento che si è verificato nei cittadini Sammarinesi residenti
all'Estero e di quello degli Esteri residenti a San Marino;
c) la statistica riassuntiva delle cause della mortalità;
Questa situazione deve essere pubblicata e trasmessa alla Reggenza come all'art. 9 lettera A della
legge sui provvedimenti ecc. e farà parte del rapporto generale statistico di detta legge contemplato.
CAPO VIII.
Disposizioni finali e transitorie.
Art. 40.
- In relazione colle massime stabilite dall'art. 2 comma C e dall'articolo 14 della legge altrove citata
sull'ordinamento dell'anagrafe e dello Stato Civile, ogni qualvolta l'Ufficiale anagrafico dovrà dare
disposizioni pei provvedimenti d'Ufficio, sarà in dovere di prendere i debiti accordi con l'ufficio di
contabilità per le eventuali spese da anticipare ogni qualvolta queste occorrano per richiamare o
redigere dichiarazioni o denuncie od atti ricusati od ommessi da Funzionari e da Cittadini necessarii
per la esecuzione delle altri leggi dello Stato aventi relazione con l'anagrafe e con lo Stato Civile.
Bene inteso che di tali spese serbato, il procedimento di legge, dovrà il funzionario cui spetta tenere
il debito conto per conseguire il rimborso da chi di ragione, insieme con le multe legalmente
applicate, mentre dal canto suo, l'Ufficiale Anagrafico sarà in dovere di tenere nota esatta da aver
sempre presente sino al suo completo esaurimento in relazione col disposto degli art. 35, 36, 38
lettera f di questa legge.
Art. 41.
- Sono condonate le penalità incorse e non pagate all data della promulgazione di questa legge, per
le infrazioni alle leggi sullo Stato Civile, sull'Anagrafe e sull'immigrazione dei forensi, purchè tutti
coloro che non si trovino in regola a termini delle legge stesse si mettono in ordine nei termini che
saranno stabiliti con manifesto della Reggenza come al s guente art. 42, in armonia col disposto
dell'art. 3 della legge sui provvedimenti per lo Stato Civile e per l'Anagrafe. Sono mantenute in
pieno vigore le penalità stabilite dalla legge 6 agosto 1874 sulla immigrazione dei forensi, e quelle
altresi comminate dalla legge 14 dicembre 1873 sullo Stato Civile. Le sanzioni penali comminate da
questa ultima legge all'art. 5 sono applicabili ai funzionari che si rendessero responsabili di
trasgressione agli obblighi stabiliti dalla legge pr sente.
Art. 42. -
Apposite istruzioni da emanarsi per cura della Reggenza sentita la Commissione di cui all'art. 15
della legge sui provvedimenti fisseranno;
a) i modi ed i termini entro i quali dovrà procedersi alla verifica e
complemento della numerazione civica;
b) i disegni caratteristici dei fogli e delle schede in corrispondenza con le
distinzioni fondamentali indicate negli art. 1, 23;
c) le norme con cui dovrà procedere all'accertamento d alla iscrizione dei
cittadini Sammarinesi residenti all'Estero;
d) le disposizioni d'ogni specie e d'ogni natura che potranno ravvisarsi
necessarie per le esecuzione di questa legge.
Il tutto in relazione colla legge sui provvedimenti per lo Stato Civile ecc piu' volte citata e coi
coordinamenti che saranno del caso.
Art. 43.
- La presente legge acquisterà forza obbligatoria col primo aprile 1905.