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Sul Casellario Giudiziario


Published: 1906-09-13
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984232/sul-casellario-giudiziario.html

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LEGGE E REGOLAMENTO
SUL CASELLARIO GIUDIZIARIO.
13 Settembre 1906
LEGGE.
Art. 1 E' istitutivo il Casellario giudiziario per registrarvi in estratto tutte le decisioni
definitive e irrevocabili pronunziate dai giudici della Repubblica, ordinari e speciali, nonchè
quelle pronunziate dai giudici stranieri, contro cittadini sammarinesi, dalle quali sia data
comunicazione ufficiale;
a) in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione;
b) in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di
fallimento.
Art. 2.
- L'ufficio del casellario giudiziario rilascia i certificati richiesti e consentiti dalla legge per l
ragioni, alle persone e nei limiti in essa segnati e fornisce gli elementi principali per la statistica
giudiziaria, nonchè quegli altri dati che interessino la Pubblica Amministrazione.
Art. 3.
- Il servizio del Casellario giudiziale e affidato al Cancelliere Commissariale ed è posto sotto la
direzione e la vigilanza del Commissario della Legge.
Art. 4.
- Possono richiedersi e rilasciarsi i seguenti certifica i:
a) certificato generale, in cui sono trascritte tutte le decisioni in materia civile esistenti al nome della
persona indicata e delle quali non sia vietata dalla legge la trascrizione;
b) certificato penale nel quale si trascrivono soltanto le decisioni proferite in sede penale, sempre
nei limiti fissati dalla legge;
c) certificato civile, concernente soltanto le dichiarazioni d'interdizione, d'inabilitazione e di
fallimento e le condanne penali che importino, per declaratoria del giudice o per ministero di legge,
l'interdizione legale.
Art. 5
- L'autorità giudiziaria e ogni pubblica Amministrazione, per ragioni di elettorato politico o
amministrativo, di conferimento o godimento di pensio i, di concessioni governative e di pubblica
beneficenza, può richiedere e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona
designata.
Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza
che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, unicamente per produrlo in giudizio penale o
civile, ovvero per ragioni di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di
pubblici uffici.
Art. 6.
- Nei certificati estratti dal Casellario non deve farsi mai menzione:
1. delle sentenze di assoluzione pronunziate da qualsiasi giudice o per qualunque titolo;
2. delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che,
trattandosi di decisioni straniere, non siano preveduti come misfatti nella legge sammarinese;
3. delle condanne seguite da proscioglimento in sede di revisione;
4. delle condanne per contravvenzioni;
5. delle sentenze per fallimento, d'interdizione, o d'inabilitazione, quando siano state revocate;
6. delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;
7. di una prima condanna a pena pecuniaria o alla prigionia, sola o accompagnata da altra pena, non
superiore a sei mesi, incorsa da persona minore dei 18 anni, e non susseguita da recidiva a termine
di legge;
8. di ogni altra condanna alla prigionia sola o accompagnata da altra pena, non superiore a tre anni,
trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purchè si tratti di
condannato non recidivo o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata
inflitta la pena della prigionia.
Se la condanna sia della multa, ovvero non superi un anno di prigionia, il termine è di soli cinque
anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può
nella sentenza di condanna abbreviare il termine.
Può anche ordinare che non si faccia menzione dellacondanna nel certificato, fino a tanto che il
condannato non commetta altro reato per cui gli venga i flitta la pena della prigionia.
Il certificato è sempre controfirmato dal Commissario della Legge.
Art. 7.
- Insorgendo quistioni contro l'applicazione della presente legge, o chiedendosi rettifiche nelle
iscrizioni o nei certificati del casellario giudiziar o, provvede di ufficio o sull'istanza della parte
interessata il Commissario della Legge.
Dalla decisione del Commissario non è ammesso che il ricorso al Consiglio Generale.
Art. 8.
- Chiunque, denunziando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio o mediante false
dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia tato causa della indebita iscrizione di alcuno nel
casellario giudiziale, è punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, la prigionia da un mese a
due anni.
Art. 9.
- Chiunque, essendo a conoscenza, per ragioni d'Ufficio, delle iscrizioni contenute nel Casellario, le
pubblichi e palesi indebitamente ad altri, è punito colla prigionia sino a un anno o con la multa sino
a tremila lire.
Art. 10.
- Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, ovvero,
ottenuto il certificato al nome altrui, se ne serva per uno scopo diverso da quella per cui è stato
rilasciato, è punito colla prigionia sino a sei mesi o con la multa sino a lire duemila.
REGOLAMENTO.
Art. 1.
- Le registrazioni del Casellario giudiziario si fanno mediante cartellini individuali al nome delle
persone a cui si riferiscono le decisioni conformi ai modelli N. 1, 2, 3, annessi al presente
regolamento.
Il cartellino deve essere compilato non piu' tardi del decimo giorno, da quello in cui la decisione è
divenuta irrevocabile e, trattandosi di sentenze proferite da magistrati stranieri, entro dieci giorni, da
quello in cui ne fu data comunicazione al Cancelliere.
Art. 2.
- Il cartellino è firmato anche per le sentenze d'interdizione o d'inabilitazione e per le dichiarazioni
di fallimento anteriori all'attuazione del presente regolamento, e non ancora revocate.
Art. 3.
- Il cartellino è personale. Trattandosi di decisioni personali, esso dà notizie distinte per ogni titolo
d'imputazione.
Art. 4.
- Per ogni richiesta contenuta nel cartellino deve darsi la corrispondente notizia.
Qualora dagli atti e documenti del procedimento nonp ssa desumersi taluna delle notizie volute, se
ne fa la ricerca all'ufficio in grado di somministrarla.
In ogni modo, trascorsi dieci giorni da quello in cui la decisione divenne irrevocabile, il cartellino
dev'essere compilato e trasmesso, anche se mancante di qualche notizia, che verrà successivamente
comunicata.
Se la notizia mancante sia in corso di ricerca, al posto corrispondente, nel cartellino, si fa
l'annotazione (a lapis) "richiesta" se invece la notizia non si possa avere, l'annotazione (con
inchiostro) "non risulta"; e, se non ricorra il caso della medesima, l'annotazione (con inchiostro)
"ipotesi esclusa".
Art. 5. Nell'atto di firmare il cartellino deve alt resì compilarsi dal funzionario una scheda
conforme al modello N. 4, per tutti i cartellini che importino decisioni di cui debbasi far
menzione nei certificati estratti dal casellario.
Per agevolare la compilazione lo spoglio statistico dei cartellini, nonchè le ricerche nei casellari
locali, i cartellini si distinguono per diversa tinta della carta, secondo che si tratti di cartellini penali,
civili o di fallimento e, per i primi, secondo che si tratti di misfatti, di delitti o di contravvenzioni.
Art. 6.
- I cartellini e le schede sono contrassegnati con lo stesso numero progressivo; e quindi le schede
son riposte con rigoroso ordine alfabetico e in posizi ne verticale, in appositi schedari, mentre i
cartellini sono custoditi, in perfetto ordine numerico, entro adatte buste.
Ove nel casellario esistano altre iscrizioni al nome dello stesso individuo, la nuova scheda è
annullata, e il numero segnato nella scheda esistente è ripetuto sul nuovo cartellino.
Art. 7.
- Oltre alle schede conformi ai modelli N. 4, si formano e collocano, nel casellario, in ordine
alfabetico delle schede di richiamo portanti:
a) per le donne maritate o vedove il cognome del marito;
b) per coloro che siano usualmente chiamati con un sopranome o pseudonimo, l'intestazione di tale
sopranome o pseudonimo.
Se un cognome sia preceduto da particella separata, l'intestazione è fatta cominciando da questa.
Art. 8.
- Quando si tratta di uno straniero, contro il quale sia stata proferita sentenza penale di condanna, è
formato un secondo esemplare del cartellino per la sua comunicazione al Governo dello Stato
estero, in conformità alle convenzioni esistenti.
Art. 9.
- I cartellini, al momento della loro numerazione e classificazione, devono essere registrati in un
prontuario cronologico delle decisioni, conforme al modello N. 5, e in un repertorio alfabetico degli
inscritti, conforme al modello N. 6.