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Sulle Borse Di Studio


Published: 1906-10-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984231/sulle-borse-di-studio.html

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LEGGE SULLE BORSE DI STUDIO. (1)
30 Ottobre 1906
Art. 1.
- Ogni anno si concede, nei modi sottoindicati, un s ssidio ai giovani che vogliono percorrere gli
Studi Universitari; un secondo per quelli che vogli frequentare corsi fuori di San Marino o l'Istituto
Tecnico o la Scuola Normale o l'Istituto di Arti Belle o la Scuola di Arti e Mestieri; ed un terzo per
quei giovani che si vogliono dedicare alla Carriera Ecclesiastica.
Art. 2.
- Il primo sussidio di L. 600 annue è concesso per tutta la durata del Corso, ma non mai oltre sei
anni. Il giovane, che ha ottenuta dopo quattro annila laurea in Legge, non potrà ritirare le due rate
di sussidio pei due anni di pratica (sussidio che sarà ridotto a L.400 annue), se non dopo aver dato
l'esame di Avvocatura.
Il secondo sussidio in L. 400 annue è concesso per il termine improrogabile di anni quattro, e per
quattro anni pure il terzo sussidio che è di L. 225annue. Ciascuna di queste tre specie di sussidi sarà
pagabile in rate trimestrali anticipate dal 1 Ottobre al 31 Luglio.
Art. 3.
- Per essere ammessi a domandare il sussidio occorrno le seguenti condizioni:
a) Essere cittadino Sammarinese originario o naturalizzato.
b) Aver avuto sempre buona condotta.
c) Versare in condizioni di necessità relativa, vale dire non appartenere a famiglia la quale sia in
grado di mantenere il figlio agli studi.
La sussistenza dei primi due requisiti risulterà da certificati regolari dell'Autorità competente e
questi certificati come quelli comprovanti gli studi fatti, la iscrizione e le promozioni
successivamente riportate, dovranno essere debitamen e esaminati dal Congresso degli Studi, il
quale riferirà al Consiglio.
Per il terzo requisito delibererà per ciascuno istante il Consiglio Principe e Sovrano ed a votazione
segreta. Chiunque poi abbia il sussidio di altro pubblico Istituto non potrà ottenere il sussidio
governativo, e viceversa.
Sussidi Universitari.
Art. 4.
- Verificati nei modi suddetti i requisiti di cui sopra, ove uno solo sia l'istante, a lui verrà
aggiudicato il sussidio; se piu' sono i richiedenti, si avrà riguardo al merito.
E' titolo principale di preferenza l'essere stato promosso nella prima sessione di esami. Questo non
ricorrendo, dovrà essere fatto a cura del Preside del Liceo, ed in base alle pagelle scolastiche, lo
spoglio dei punti riportati dagli aspiranti negli esami di licenza Liceale e Ginnasiale, ed in quelle di
promozione dal 1° al 2° e dal 2° al 3° Corso Liceale.
Il sussidio verrà aggiudicato a chi avrà riportato complessivamente una maggiore somma di punti.
A parità di merito, si ricorrerà al sorteggio.
Il sussidio sarà concesso esclusivamente a quei giovani che sono muniti della licenza liceale.
Art. 5.
- Al sussidio non potrà essere pagata alcuna rata del primo sussidio se non dimostri di essersi
iscritto regolarmente all'Università od Istituto Superiore che intende frequentare. Negli anni
successivi no potrà emettersi il mandato di pagamento a suo favore, se egli non dimostri di essersi
presentato a tutti gli esami dell'anno secondo l'indicazione per lui sarà sempre obbligatoria, e di aver
riportata nei medesimi l'approvazione nella prima o nella seconda sessione d'esami.
Questa circostanza risulterà da un certificato della Segreteria dell'Università o Istituto Superiore,
che verrà richiesto o direttamente o pel tramite della Segreteria degli Esteri.
Art. 6.
- Il giovane, il quale non abbia riportata l'approvazione in tutte quante le materie, secondo quando
dispone l'articolo precedente, perde il diritto al sussidio, e non può assolutamente essere ammesso a
domandare altri sussidi di qualsiasi specie e per qualunque titolo.
Potrà però essere riammesso ad usufruirne, se nell'anno susseguente a quello in cui ne fu privato
dimostri di aver superato tutti gli esami così di questo anno, come quelli in cui era in precedenza
rimasto arretrato e soccombente.
In nessuno caso però potrà essere reintegrato nel sussidio per l'anno in cui non diede o non superò
gli esami obbligatori, secondo l'art. precedente, tal quota essendo definitivamente acquisita
all'Erario per il fatto della condizione mancata.
Art. 7.
- Se per malattia o per caso di forza maggiore, compr vato e riconosciuto dal Congresso degli
Studi, assolutamente indipendente dalla volontà del giovane, questi non potesse dare gli esami a
tempo debito, egli verrà reintegrato nel sussidio solamente quando avrà dimostrato di averli
sostenuti con esito favorevole non appena i regolamenti scolastici glielo consentiranno.
Art. 8.
- I giovani che per la loro condotta avessero dato motivo a riprensioni od a punizioni da parte
dell'Autorità competente, saranno dal Congresso degli Studi, udite le discolpe, puniti con la
sopratassa di una o piu' rate di sussidio, notificaa al Cassiere Governativo: salvo al Congresso
medesimo, per la gravità delle circostanze, il propo re al Consiglio Principe e Sovrano la
soppressione definitiva del sussidio.
Art. 9.
- Per l'accertamento delle circostanze di cui all'Art. precedente la Segreteria degli Esteri darà le
opportune istruzioni alle Segreterie degli Istituti Scientifici ed ai Consolati della Repubblica.
Art. 10.
- Se per mancanza di concorrenti idonei non venisse per un anno aggiudicato alcun sussidio, questo
verrà concesso nell'anno successivo al giovane, il quale sia dichiarato ammissibile a norma dell'Art.
3, e venga per merito immediatamente dopo quello cui è aggiudicato il sussidio dell'anno.
Il giovane escluso dal sussidio o per ragioni di merito o dalla sorte, potrà concorrere al sussidio
dell'anno susseguente insieme col nuovo o coi nuovi Licenziati.
Sussidi Professionali ed Ecclesiastici
Art. 11.
- chi vuole essere ammesso al secondo sussidio dovrà imostrare di essere nelle condizioni di cui
all'Art.3.
Art. 12.
- I giovani richiedenti di frequentare l'Istituto Tecnico o la Scuola Normale, oltre a presentare il
certificato di passaggio dalla 3a in 4a ginnasiale, dovranno comprovare di aver superati gli esami
supplettori richiesti per i corsi in cui si voglion iscrivere.
Art. 13.
- I giovani che vorranno dedicarsi allo studio dell'Arti Belle o d'Arti e Mestieri potranno ottenere il
sussidio, se, oltre al dimostrare speciale attitudine per tali studi, comproveranno di essere stati
ammessi all'Istituto a cui aspirano, ma la durata del sussidio non sarà in nessun caso superiore ai
quattro anni.
Art. 14.
- sarà in facoltà del Congresso degli Studi l'accordare allo studente di Arti Belle di frequentare lo
Studio privato di un Artista, anzicchè un pubblico Istituto, qualora per ragioni di età non vi possa
essere ammesso. Ma in tal caso dovrà:
a) Dare sollecito avviso dello Studio scelto perché il Congresso possa, ove non ritenesse buona la
scelta, farne osservazione all'aspirante; e se questi non eleggerà Maestro migliore, proporre al
Consiglio Principe e Sovrano anche la soppressione del sussidio.
b) Mandare al Congresso stesso certificati bimestrali rilasciati dal privato docente e comprovanti la
frequenza allo studio ed il profitto del sussidiato.
Art. 15.
- Qualora in uno stesso anno vi siano piu' domande per questo secondo sussidio, se per il medesimo
Corso di Studi, con gli stessi criteri già stabiliti, si avrà riguardo al merito; se per Istituti e Corsi
diversi, soddisfatte sempre le dette condizioni, spetterà al Consiglio Principe e Sovrano il decidere
per quale Corso di Studi si vorrà concedere il sussidio.
Art. 16.
- Chi vuole essere ammesso al sussidio per la carrier Ecclesiastica, oltre alle condizioni di cui
all'Art. 3, e prima parte dell'Art. 4, dovrà essere munito del diploma di Licenza Ginnasiale ottenuto
in questo Istituto o in Istituto regio o pareggiato dal Regno d'Italia.
Art. 17.
- Le norme stabilite per il Sussidio Universitario e concernenti l'obbligo di superare gli esami, di
tener buona condotta ecc., con le modificazioni portate dalla diversa costituzione degli Istituti, sono
applicabili a qualsiasi altro sussidio.
Chi è costretto a ripetere l'anno, perde irremissiblmente il sussidio per l'anno perduto. Tornandosi a
verificare la soccombenza in un anno successivo, perde definitivamente ogni sussidio.
Non si comincerà a corrispondere alcun sussidio finché non sia data la prova della regolare
iscrizione al Corso od Istituto che il giovane intend frequentare.
Disposizioni transitorie.
Art. 18.
- Gli articoli 5-6-7-8-9-15 e 17 della presente Legg saranno immediatamente applicati anche per
quei giovani che ora si trovano a godere del sussidio governativo.
Art. 19.
- Le domande per sussidio potranno presentarsi al Consiglio Principe e sovrano fino al tutto il mese
di Ottobre, e dopo solo detto tempo si procederà all'assegnazione dei sussidi.
La presente Legge annulla ogni altra disposizione sullo tesso argomento emanata dal Consiglio
Principe e Sovrano.