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Sull'ufficio Per L'emigrazione Temporanea In Europa


Published: 1906-12-06
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984230/sullufficio-per-lemigrazione-temporanea-in-europa.html

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LEGGE
SULL'UFFICIO PER L'EMIGRAZIONE TEMPORANEA IN EUROPA
6 Dicembre 1906
STATUTO.
Art. 1.
- E' costituito in San Marino un Ufficio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa con lo
scopo di raccogliere notizie e informazioni relative alle offerte e alle domande del lavoro all'estero,
di favorire il collocamento fuori di un paese degli Operai Sammarinesi disoccupati in patria, di
facilitare loro il viaggio, di farli assistere, ovunque si rechino, in caso di controversie cogli
imprenditori o d'infortuni, e di procurare ad essi tutte le indicazioni che sono necessarie a chi va in
paese straniero, del quale ignora la lingua, le leggi, i costumi.
Art. 2.
- Detto ufficio verrà disimpegnato da una Commissione ad hoc composta di sette Membri, quattro
eletti dal Consiglio Generale della Repubblica e tre dalla locale Società Unione Mutuo Soccorso.
Alla quale Società spetterà pure la nomina triennale d'un Segretario che avrà solo il voto consultivo
e sarà in qualche modo gratificato. Tanto i Membri nominati dal Governo, quanto quelli dalla
Società staranno in carica tre anni e potranno esser rieletti.
Art. 3.
- Nell'intento di raggiungere il maggiore utile possibile, il nuovo Ufficio entrerà a far parte del
Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea i Europa, già esistente a Milano fin dall'anno
1904 presso la Società detta l'umanitaria, e si atterrà allo Statuto di detto Consorzio. Potrà però ad
iniziativa propria rivolgersi, sempre nell'interess degli emigrati, ad Imprese Italiane ed Estere,
indipendentemente dall'Umanitaria, pel collocamento degli emigrati stessi, purché non nasca
conflitto tra il nostro Ufficio e L'Umanitaria di Milano.
Art. 4.
- L'Ufficio d'Emigrazione Sammarinese invocherà eziandio la cooperazione dei Consoli della
Repubblica all'Estero, per viemeglio favorire gl'interessi degli Emigranti.
Art. 5.
- Contribuirà inoltre al Consorzio residente in Milano, a norma dell'Articolo 5 dello Statuto di esso,
con una quota annua non inferiore a L.50, da ripartirsi tra il Governo e la Società U. M. Soccorso.
Art. 6.
- Infine avrà in cura di regolare l'impiego dei fondi relativi all'emigrazione e di darne annuale
resoconto.

REGOLAMENTO
Art. 1.
- La Commissione dell'Ufficio di emigrazione ha le facoltà attribuitele dallo Statuto, e nomina ogni
anno nel suo seno un Presidente e un Cassiere che dovranno prestar l'opera loro gratuitamente.
Art. 2.
- Dispone anche di un Segretario eletto dal Consiglio Direttivo della Società U. M. Soccorso a
norma dello Statuto.
Art. 3.
- Il Presidente indice le adunanze quante volte lo crede opportuno, rappresenta l'Ufficio, fa
rispettare le leggi e dare esecuzione ai deliberati della Commissione stessa.
Art. 4.
- Il Segretario, che percepisce gratificazione sui fondi dell'Emigrazione deve stare in Ufficio la
domenica e il mercoledì di ogni settimana dalle ore 10 alle 12 a disposizione del pubblico, deve
ricevere le domande e le quote degli Emigranti, inviare gli avvisi per le adunanze, stendere i verbali,
tenere la corrispondenza e il relativo protocollo, distribuire le richieste di viaggio debitamente
firmate dal R. Console Italiano, compilare i registri e le statistiche, e porgere agli Emigranti tutti gli
schiarimenti necessari per le pratiche di viaggio e di residenza all'estero.
Art. 5.
- Il Segretario dovrà subito versare le somme esatt al Cassiere e spiccare e firmare volta per volta i
mandati di incasso e di pagamento.
Art. 6.
- Gli Emigranti debbono essere Sammarinesi; debbono c rredare a voce o in iscritto la loro
domanda di tutte le notizie e le informazioni relative allo stato di famiglia, all'età, alla salute, al
mestiere; e sono obbligati a restituire entro tre mesi - dalla loro emigrazione - la metà del sussidio
ricevuto.
Art. 7.
- Il fondo per l'Emigrazione sarà formato da uno stanziamento annuo del Governo e della Società U.
e Mutuo Soccorso, dalle quote degli Emigranti e dalle eventuali sovvenzioni di privati, di Opere Pie
e di Enti che non rivestano carattere politico nè confessionale.
Art. 8.
- Ciascuno Emigrante riceverà un sussidio pel viaggio in ragione della distanza che dovrà percorrere
per recarsi sul luogo del lavoro, e verrà munito di richiesta firmata dal R. Console d'Italia.
Art. 9.
- Il Cassiere sarà obbligato tenere un libro per gl'incassi e per le spese, depositare nella locale Cassa
di Risparmio i fondi che non gli occorrono e stendere alla fin d'anno un particolare rendiconto.
Art. 10.
- La Commissione, in continua ed immediata corrispondenza con l'Ufficio di Milano, assegnerà i
sussidi e indicherà i posti ove dovranno recarsi gli Emigranti per mettersi al lavoro.
Art. 11.
- Quegli emigranti che ritorneranno in patria dopo breve tempo senza giustificato motivo saranno
annotati in apposito Registro e non potranno esigere un nuovo sussidio per l'Emigrazione se non
dopo passato un anno dall'effettuato ritorno.
Art. 12.
- Il Resoconto annuale dovrà essere verificato da un Revisore Governativo e da un Revisore del
Mutuo Soccorso.
Art. 13.
- Ogni modificazione ed aggiunta al presente Regolamento dovrà ricevere la sanzione del Consiglio
Direttivo della Società U. M: Soccorso e dell'Ecc.mo Governo.