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Sulla Cittadinanza Ai Forestieri


Published: 1907-09-12
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984227/sulla-cittadinanza-ai-forestieri.html

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Legge transitoria sulla cittadinanza ai forestieri.
12 Settembre 1907
Ferme restando le disposizioni Statutarie stabilite dalle Rubriche 73 libro 2° e 40 libro 5° sul
modo di acquistare la cittadinanza Sammarinese, in via totalmente eccezionale volendo il
Consiglio Grande e Generale per una sola volta derogare al disposto di quelle Rubriche per
dare adito ad ottenere la Cittadinanza effettiva sammarinese ai Forastieri che da oltre un
ventennio sono dimoranti nello Stato;
DECRETA
Art. 1.
- Sarà accordata la naturalizzazione sammarinese ai For stieri da oltre 20 anni dimoranti in questo
territorio dietro loro speciale istanza corredata dai seguenti documenti:
a) Fede di nascita, dalle quale risulti che l'istante ha compiuti gli anni 21,
b) Atto di notorietà, fatto da almeno quattro testi avanti all'Ufficiale di Stato Civile comprovante
che l'istante ebbe dimora di fatto continua, stabile in Repubblica.
c) Certificato Penale puro,
d) Certificato di buona condotta morale da rilasciarsi da questo Ispettore Politico,
e) Certificato di perdita, o rinuncia della Cittadinanza d'origine. (1)
Art. 2.
- Le istanze di cui all'art. 1° dovranno essere presentate coi relativi documenti suindicati
all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale insieme al Cancelliere Penale dovrà emettere parere relativo
sulla regolarità dei documenti e ammissione della domanda da presentarsi al Grande e Generale
Consiglio, dal quale s'intenderà approvata se nessu Consigliere prenderà la parola in contrario; nel
qual caso la istanza verrà rimandata per ulteriori informazioni.
Art. 3.
- La naturalizzazione dello straniero è efficace anche per la moglie ed i figli suoi, ai quali però è
riservato nei primi mesi dopo compiuti gli anni 21, di fare dichiarazione di opzione per la
cittadinanza di origine avanti l'Uffiziale di Stato Civile.
Art. 4.
- Gli ammessi alla cittadinanza dovranno prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti il
Segretario di Stato per gli Affari Interni a norma dello Statuto.
Art. 5.
- Tutti coloro che alla pubblicazione della presente legge fossero nelle condizioni da essa fissate per
ottenere la naturalizzazione, e non presentassero opp rtuna domanda dentro l'anno decorribile dalla
pubblicazione stessa, decadranno ipso facto dal diritto di valersi della legge presente.
Art. 6.
- Restando ferme le disposizioni Statutarie per tutti q elli che non potessero o non volessero
usufruire del beneficio di questo Decreto, si dichiara che per l'avvenire nessuno straniero potrà
prendere stabile, riconosciuto domicilio in Repubblica senza permesso del Grande e Generale
Consiglio, e per ottenere la Cittadinanza oltre il domicilio eletto, denunciato allo Stato Civile, ed
accordato, occorre la stabile dimora in Repubblica del Forastiero per i sei anni voluti dallo Statuto.
Art. 7.
- La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nei soliti luoghi.

(1) Decreto 30 Aprile 1908: " Viene abrogato il comma E dell'art. 1 della Legge Transitoria sulla
cittadinanza ai forastieri, pubblicata il 17 Settembre 1907, così concepito: certificato di perdita o
rinuncia della cittadinanza di origine".