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Legge


Published: 1909-05-06
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984226/legge.html

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LEGGE ELETTORALE
6 Maggio 1909 (1)
CAPITOLO I.
Condizioni per essere Elettori.
Art. 1.
- Sono elettori tutti i cittadini Sammarinesi maggiorenni originari e naturalizzati.
Art. 2.
- Dalla funzione elettorale sono esclusi: a) le donne; b) gli interdetti e inabilitati per infermità di
mente; c) i condannati all'interdizione perpetua o temporanea della piena capacità giuridica e a pene
criminali per reati e per corruzioni elettorali.
Art. 3.
- L'elettore può esercitare il suo diritto solo nella parrocchia dove ha il domicilio civile, e se l'ha
trasferito fuori del territorio della Repubblica, deve esercitare il suo diritto politico nella parrocchia
nella quale ha avuto l'ultimo suo domicilio o residenza, lasciandosi la scelta della parrocchia in cui
votare solo a quegli elettori dei quali non si potrà stabilire l'ultimo domicilio o residenza, purchè ne
facciano domanda all'Ufficiale di Stato Civile non prima del primo Gennaio e non dopo il 15
Febbraio di ogni anno.
CAPITOLO II.
Formazione delle liste elettorali.
Art. 4.
- Le liste elettorali, una per ogni parrocchia, sono formate d'ufficio, e vi sono iscritti in ordine
alfabetico col cognome, nome e paternità tutti coloro che hanno i requisiti necessari per essere
elettori.
Alla compilazione di esse attende una Commissione frmata dal Segretario dell'Interno, che la
presiede, dall'Ufficio dello Stato Civile e dal Cancelliere Penale la quale deve ogni anno rivedere ed
integrare le liste medesime e renderle pubbliche il 31 Gennaio mediante deposito nell'Ufficio di
Stato Civile ed affissione in ogni circoscrizione el ttorale.
Art. 5.
- Nel termine di 15 giorni, ogni cittadino, anche non direttamente interessato, può fare qualsivoglia
reclamo motivato, orale o per iscritto, contro la compilazione delle liste, avanti l'Ufficiale dello
Stato Civile.
Su questi reclami deciderà inappellabilmente entro il mese di Febbraio la Reggenza con il
Congresso di Stato e Commissione.
Dopo di che le liste sono dichiarate definitive e non possono modificarsi che in forza della revisione
dell'anno successivo, e le elezioni, in qualunque periodo dell'anno seguano, si fanno dagli elettori
iscritti nelle liste definitivamente approvate.
Art. 6.
- Le liste possono tuttavia essere modificate per l morte di qualche elettore e per la sopravvenuta
mancanza in qualche elettore di una delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2. (2)
Art. 7.
- Gli elenchi elettorali definitivi sono ostensibil a tutti nell'ufficio dello Stato Civile, ove dovranno
essere conservati.
CAPITOLO III.
Le circoscrizioni Elettorali.
Per le elezioni il territorio della Repubblica è diviso in tante circoscrizioni quante sono le
parrocchie.
Art. 9.
- Ogni parrocchia ha diritto di eleggere un numero dei suoi abitanti, e cioè:
La parrocchia della Pieve:
Consiglieri N. 12
" del Borgo Maggiore " 10
" di Serravalle " 12
" di Faetano " 6
" di Montegiardino " 4
" di Chiesanuova " 4
" di Acquaviva " 4
" di Domagnano " 4
" di Fiorentino " 2
" di S. Giovanni " 2
Art. 10.
- In ogni parrocchia possono essere eletti non solo quelli che vi hanno domicilio, ma anche quelli
che sono domiciliati in qualsiasi altra parrocchia della Repubblica.
CAPITOLO IV.
I procedimenti delle votazioni.
Art. 11.
- In ogni parrocchia a dirigere il procedimento della votazione è preposto un Ufficio o Seggio
elettorale formato di tre membri.
Art. 12.
- Il grande Consiglio in una seduta precedente e prossima alla convocazione dei comizi, procederà
alla nomina dei presidenti dei singoli uffici nel modo seguente: se gli uffici sono in numero
maggiore di uno verranno elette, mediante votazioni a scrutinio segreto, tre persone per ogni uffici, i
nomi delle quali saranno deposti in un'urna, come pur in altra urna saranno deposti i nomi delle
varie parrocchie dove gli uffici dovranno funzionare.
Poscia saranno estratti a sorte dalla prima urna tre nomi dei candidati, e subito dopo dalla seconda
urna il nome di una parrocchia dove i candidati stessi dovranno assumere la carica di presidente e
così di seguito fino alla fine.
Se il primo sorteggiato non accettasse l'incarico, s'intenderà eletto il secondo; se anche questo non
accettasse, s'intenderà il terzo, provvederà la Ecc.ma Reggenza.
Se l'Ufficio è uno solo, si procederà ugualmente alla nomina di tre persone fra le quali seguirà il
sorteggio, come nel caso precedente.
Art. 13.
- Gli altri due membri, uno dei quali fungerà da segretario, verranno eletti in ogni parrocchia, dietro
invito del presidente, per appello nominale e a maggioranza di voti tra i letterati che al momento
della votazione si troveranno nella sala.
A questa nomina dovranno prender parte almeno 15 person .
Art. 14.
- Se alle ore 12 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire l'ufficio, perchè non si trovarono
muniti nella sala gli elettori richiesti dall'articolo precedente per costituzione dell'Ufficio stesso, il
Presidente dichiarerà deserta la votazione, sospenderà ogni operazione, e di tutto redigerà verbale
da consegnarsi alla Ecc.ma Reggenza.
Art. 15.
- Tutti i membri dell'Ufficiale dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.
Art. 16.
- E' compito degli uffici di accertare sempre l'identità di ogni elettore, di osservare l'orario fissato
per la votazione, di notare i reclami avanzati, di giudicare in prima istanza sulle contestazioni sorte
intorno alla regolarità delle votazioni e sulla validità delle schede, di attribuire i voti ai candidat , di
unire ai verbali le schede nulle le bianche, le contestate, nonchè le proteste scritte, ed ogni loro
documento relativo.
Art. 17.
- Almeno 10 giorni prima di quello fissato per le ezioni, l'Ecc.ma Reggenza, per mezzo
dell'ufficiale dello Stato Civile, farà pervenire il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali a ciascun
elettore. Questo certificato, che dovrà dai messi del Governo essere consegnato possibilmente in
mano degli elettori, ovvero essere lasciato al lorodomicilio, deve indicare il luogo, il giorno l'ora
della votazione e il numero dei consiglieri da elegg rsi.
Art. 18.
- Agli elettori Sammarinesi residenti all'estero, quando risulti noto e certo il luogo di loro residenza,
l'invio del certificato d'iscrizione si farà per mezzo della posta.
Art. 19.
- Qualora qualche elettore, per errore incorso, non avesse ricevuto il certificato d'iscrizione, o lo
avesse smarrito, potrà farselo rilasciare per la Città e per il Borgo dall'Ufficiale Capo di Stato
Civile; nelle altre parrocchie dal Presidente del Seggio o altra persona di sua fiducia il giorno steso
della votazione. (3)
Art. 20.
- Niuno potrà entrare nella sala della votazione e prendere parte alle operazioni elettorali, se non è
munito del certificato d'iscrizione.
Art. 21. (4)
- Nessun elettore può, per qualsivoglia causa, delegare il proprio mandato ad altra persona, anche di
sua famiglia, nè mandare il suo voto per iscritto.
Se però uno o piu' elettori fossero nominati Presidenti del Seggio di una Parrocchia nelle liste
elettorali della quale non fossero iscritti, potranno tuttavia votare nella Parrocchia dove sono iscritti,
nel modo seguente.
La mattina del giorno fissato per la votazione tutti i Presidenti dei Seggi dovranno recarsi al
Pubblico Palazzo per ricevere dalla Ecc.ma Reggenza assistita dall'ufficiale di Stato Civile, la
consegna di tutto il materiale occorrente per la vot zi ne.
Di questi Presidenti quelli preposti ad esercitare il loro ufficio in una Parrocchia che non sia la loro,
potranno ognuno ricevere una scheda, riempirla dei nomi dei Consiglieri da eleggersi e consegnarla
poi chiusa all'Ecc.ma Reggenza, che assisterà a tutte q este operazioni.
L'Ecc.ma Reggenza dovrà chiudere le schede ricevute ntro buste, apporre sopra queste la firma ed
il sigillo e consegnarle rispettivamente a quelli tra i Presidenti dei Seggi che si recheranno a
Presiedere l'Ufficio nella Parrocchia dei votanti.
Di tutto sarà redatto verbale da consegnarsi alla Giunta delle Elezioni.
In ogni Parrocchia poi, costituitosi il Seggio elettorale, i presidenti, alla presenza del Pubblico , e
previa verifica da parte degli altri due Membri delS ggio, estrarranno dalle buste chiuse e sigillate
le schede di cui sopra, e le deporranno nell'urna, facendo di ciò menzione nel verbale delle
operazioni elettorali.
Le buste dovranno essere conservate ed aggiunte all'incarto, di cui all'Art.29.
Art. 22.
- Nella sala della votazione, durante il corso delle operazioni, dovranno restare affissi tre elenchi;
quello degli elettori, quello dei consiglieri da surrogarsi e quello dei Consiglieri che rimangono in
carica.
Art. 23.
- Costituitosi il seggio nei modi indicati agli articoli 12 e 13, il Presidente dichiara aperta la
votazione e consegna a ciascun elettore la scheda sopr la quale dovranno essere scritti il nome od i
nomi dei consiglieri da eleggersi.
Ciascun elettore, ricevuta la scheda non può, per riempirla del nome o dei nomi dei candidati, uscire
dalla sala, ma deve recarsi da solo in apposito locale separato, posto nella sala medesima, ove si
troverà l'occorrente per scrivere.
Per gli analfabeti sarà provveduto mediante un ufficio situato ugualmente nella sala e in luogo
appartato, ove presteranno l'opera loro due giovanetti o due giovanette scelte il giorno delle elezioni
dal Presidente del Seggio.
Niuno può scrivere o farsi scrivere_sulla scheda il nome del consigliere o dei consiglieri da
eleggersi in modo diverso da quello indicato sopra.
Art. 24.
- Riempita così la scheda, questa viene da ogni elettore consegnata chiusa a gomma al Presidente
che la depone in un'urna di vetro trasparente, collo ata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.
Il segretario noterà su apposito registro il cognome, il nome, la paternità di ciascun votante.
Art. 25.
- L'ordine della riunione elettorale viene deferito al Presidente, il quale può anche in ogni caso
valersi della pubblica forza.
Art. 26.
- L'elettore può votare per un numero di tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggersi nella
parrocchia a cui egli appartiene, ed aggiungere, ov creda, anche la paternità, i titoli accademici e
gentilizi di ogni candidato.
Se la scheda conterrà un numero di nomi minori di quello per i quali l'elettore aveva diritto di
votare, sarà ugualmente valida.
Art. 27.
- La scheda è nulla se contiene segni visibili di rconoscimento della persona del votante, e altre
indicazioni oltre a quelle stabilite dall'articolo precedente.
Gli ultimi nomi dei candidati scritti sulla scheda in eccesso del numero dei consiglieri da eleggersi
nella parrocchia votante sono nulli, come pure nulli sono i nomi che non determinano in modo certo
la persona alla quale si vogliono riferire.
Art. 28.
- La votazione resterà aperta dalle ore 9 alle ore 16, ma si prolungherà tuttavia, se in quell'ora siano
ancora presenti nella sala elettori che non hanno votato.
CAPITOLO V.
La verifica delle elezioni.
Art. 29.
- Dichiarata dal Presidente chiusa la votazione, gli uffici pubblicamente verificano se le schede
depositate nell'urna corrispondono al numero dei votanti, se quelle bianche rimaste (le quali subito
devono essere chiuse in busta e sigillate) corrispondono al numero degli elettori iscritti che non
hanno votato, e poscia procedono allo spoglio delle schede e pubblicano infine il risultato dello
scrutino, proclamando il nome od i nomi degli eletti. Di ogni operazione dovrà redigersi esatto
verbale.
Il verbale ed ogni altro documento dovrà essere firmato dai membri del Seggio, e il tutto suggellato
in un unico plico.
Sulla carta che avvolge il plico porranno la propria firma i membri del Seggio e quanti elettori lo
volessero.
Tutto l'incarto dovrà essere consegnato la sera stessa della votazione alla Reggenza o ad un suo
Delegato, che lo passerà alla Giunta permanente dell El zioni la quale dovrà riferire al Consiglio
entro il termine di 15 giorni. (5)
Questo termine potrà tuttavia, in casi speciali straordinari, essere prorogato con domanda motivata
da presentarsi dalla Giunta all'Ecc.ma Reggenza.
Art. 30.
- E' compito della Giunta di esaminare l'incarto ricevuto, di udire i possibili ricorsi degli elettori
avanzati entro i primi 10 gironi da quello della votazione, riferibili alle questioni di eleggibilità ed
alle operazioni elettorali, di provvedere alla eventuale radiazione degli ineleggibili, sostituendoli
con coloro che abbiano avuto immediatamente dopo maggior numero di voti, di proporre, in breve,
la convalida o meno dei consiglieri eletti al Grande Consiglio. (6)
Trattandosi di elezioni senza proteste, e cioè nel caso che l'eletto abbia tutte le condizioni richieste
dalla legge, e che le operazioni elettorali siano procedute regolarmente, il Consiglio prenderà
semplicemente atto delle conclusioni della Giunta Elettorale.
Procederà invece alla votazione sulle conclusioni della Giunta, per accettare o per respingere, nei
casi speciali di elezioni contestate dubbie e non regolari.
Art. 31.
- La Giunta permanente delle elezioni, composta di cinque membri, viene eletta in seno al
Consiglio, e dura in carica tre anni.
Art. 32. (7)
- Nel termine di tre giorni dalle avvenute elezioni sarà pubblicato per opera del segretario degli
Affari Interni l'esito delle votazioni in ogni Parrocchia, e sarà notificata personalmente la nomina a
ciascun eletto.
A tale effetto i singoli Seggi Elettorali dovranno, entro il giorno successivo a quello della votazione,
notificare per iscritto alla Segreteria degli Affari Interni l'esito della votazione in ogni Parrocchia.
Art. 33.
- S'intenderanno eletti coloro che avranno riportat maggior numero di voti; a parità di suffragi,
avrà la preferenza il maggiore di età e nei casi di elezioni plurime gli eletti potranno optare per
quella parrocchia della quale intendono di esercitare la rappresentanza.
L'opzione dovrà seguire per iscritto e avanti all'Ecc.ma Reggenza, dopo riconosciute valide le
elezioni entro il termine di giorni cinque, altrimenti il Consiglio sorteggerà la parrocchia che l'eletto
dovrà rappresentare.
E' nulla l'elezione di coloro che al momento della nomina sono consiglieri.
Art. 34.
- La votazione è valida con l'intervento almeno di un quarto degli elettori regolarmente inscritti
nelle liste. Niuno potrà essere eletto, se non avràriportato almeno un numero di voti eguale ad un
terzo dei votanti.
Art. 35. Se per qualsiasi causa l'elezione di color che riportano maggiori voti è dichiarata
nulla, gli si sostituiscono quelli che ebbero immediatamente dopo maggior numero di voti,
purchè il numero stesso dei voti non sia inferiore a quello richiesto dal precedente articolo 34.
Art. 36.
- I Consiglieri debbono prestare giuramento entro due mesi dal giorno della convalidazione della
loro elezione.
Coloro che non ottemperano, senza giusto motivo, a questa disposizione, decadranno dal mandato.
Il giuramento si dovrà prestare in seno al Consiglio, secondo la forma consueta.
CAPITOLO VI.
Condizioni di eleggibilità.
Art. 37.
- Oltre alle condizioni generali per essere elettori c ntemplate agli articoli 1 e 2, sono requisiti
indispensabili per essere eleggibili;
a) saper leggere e scrivere;
b) aver compiuto gli anni 25 di età;
c) non rivestire qualità ecclesiastiche;
d) essere domiciliato nella Repubblica.
Art. 38.
- Non possono essere contemporaneamente consiglieri padre e figlio nè piu' fratelli coabitanti
insieme e che non siano ancora divenuti alla divisione dei beni comuni o della eredità paterna.
Verificandosi il caso di elezioni contemporanee, è valida quella di chi ebbe maggior numero di voti.
Per le elezioni successive, l'Ufficio degli uni è causa della ineleggibilità degli altri.
CAPITOLO VII.
La rinnovazione del Consiglio.
Art. 39.
- Il Consiglio si rinnova per una terza parte ogni tre anni.
Nei primi due trienni (dopo le elezioni generali del 10 Giugno 1906) la scadenza è determinata per
sorteggio, e successivamente dall'anzianità. I consiglieri scaduti possono sempre essere rieletti.
Art. 40 .
- Se nello spazio di un triennio si rendesse vacante per qualunque causa qualche seggio, non si
procederà subito alla nuova elezione, purchè il numero dei consiglieri mancati non raggiunga la
dodicesima parte dell'intero consesso. Non verificandosi questo caso, nei primi due trienni il terzo
dei Consiglieri da sorteggiare verrà diminuito del numero corrispondente ai posti vacanti.
Quando la scadenza è determinata dall'anzianità, il terzo da rinnovarsi viene invece accresciuto al
numero corrispondente ai posti vacanti, e gli ultimi eletti, in eccedenza alla terza parte dell'intero
consesso, surrogano coloro che sono usciti dal Consiglio prima dell'ordinaria scadenza.
La medesima surrogazione ha luogo quando si verifichi l aso di dover procedere alla sostituzione
di cinque o piu' consiglieri venuti a mancare nello spazio di un triennio.
Art. 41.
- Non si procederà a nuove elezioni anche quando si verif chi il caso contemplato dall'Art.
precedente, se i consiglieri venissero a mancare durante gli ultimi se mesi del triennio.
Art. 42.
- Quando il consiglio, per dimissioni o per altra causa straordinaria, venisse a perdere la metà piu'
uno dei suoi membri, dovrà essere rinnovato per into.
In questo caso spetta all'Ecc.ma Reggenza di convocare i omizii, di regolare e condurre a termini
tutte le operazioni elettorali in conformità della presente legge.
CAPITOLO VIII.
Norme generali.
Art. 43.
- I comizi elettorali sono convocati con decreto del Consiglio, e ne è dato avviso al pubblico almeno
un mese prima della convocazione.
Art. 44.
- L'elettore che trasferisce il domicilio e la residenza in un'altra parrocchia, ha diritto di essere
iscritto nell'elenco degli elettori di essa con domanda da presentarsi all'Ufficio di Stato Civile non
prima del primo Gennaio e non dopo il 15 Febbraio di gni anno.
Art. 45.
- Se i Capitani Reggenti nella rinnovazione triennale o in una eventuale rinnovazione generale
decadessero dall'ufficio di consiglieri, dovranno tuttavia restare in carica con gli stessi poteri e
prerogative per tutto il semestre.
Art. 46.
- Salvo le sanzioni di cui all'art.478 e 479 del vigente Codice Penale, s'intenderà applicabile la pen
di cui a quest'ultimo articolo per qualunque altro attentato al libero esercizio dei diritti politici,
perpetrato anche con mezzi diversi da quelli previsti nell'articolo stesso.

(1) Questa legge sostituisce quella approvata il 25 Agosto 1907 la quale è dalla presente modificata
in diversi articoli.
(2) Tale articolo nella vecchia legge del 1907 suonava così: "Le liste possono tuttavia essere
modificate per la morte di qualche elettore, per la sopravvenuta mancanza in qualche elettore di una
delle condizioni di cui agli art.102, ovvero per il verificarsi del caso che qualche cittadino
raggiungesse l'età maggiore entro l'anno in corso",
(3) decreto 20 Aprile 1911: "Qualora qualche elettor , per errore incorso, non avesse ricevuto il
certificato d'iscrizione o lo avesse smarrito potrà farselo rilasciare per la Città dall'Ufficiale Capo di
Stato Civile; nelle altre Parrocchie dal Presidente del Seggio o altra persona di sua fiducia il giorno
stesso della votazione.
(4) Art.21 della vecchia legge 1907: "Nessuno elettor può per qualsivoglia causa delegare il
proprio mandato ad altra persona, anche di sua famigli , nè mandare il suo voto per iscritto".
(5) Tale comma nella vecchia legge 1907 suonava così: "Tuttavia l'incarto dovrà essere consegnato
la sera stessa della votazione alla Reggenza che lo passerà subito alla giunta permanente delle
elezioni, la quale dovrà riferire al Consiglio entro il termine di 15 giorni".
(6) Nella legge del 1907 faceva seguito la seguente fras "al quale spetterà di deliberare
definitivamente" mancavano inoltre i due capoversi contenuti nella presente legge.
(7) Art.32. della legge 1907: "Nel termine di tre giorni dalle avvenute elezioni sarà pubblicato
l'esito delle votazioni in ogni parrocchia, e sarà notificata personalmente la nomina a ciascuno
eletto".