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Dei Cadaveri


Published: 1910-01-08
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984225/dei-cadaveri.html

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LEGGE SULL'INUMAZIONE DEI CADAVERI
8 Gennaio 1910
Art. 1.
- Per le parrocchie di Pieve, Borgo, Serravalle e Chiesanuova (1), l'inumazione e sepoltura dei
cadaveri a datare dal 1° aprile 1910 non può essere fatta che nei rispettivi pubblici cimiteri.(2)
Art. 2.
- Per le anzidette parrocchie è severamente vietata l'inumazione dei cadaveri nelle chiese, oratori ed
altri luoghi qualsiasi, non adibiti a pubblici cimiteri.
I contravventori a tale disposizione, tanto proprietarii, usufruttuari e concedenti, quanto
concessionarii, richiedenti ed esecutori incorreranno ella pena della prigionia di sei mesi, oltre alla
multa, pagabile in solido da tutti i contravventori, di lire trecento per ciascuno.
Saranno, oltre ciò, i contravventori passibili dei anni, spese e conseguenze del loro operato.
Le suddette pene saranno applicate dal Commissario della Legge sulla semplice constatazione del
fatto.
A cura dell'ispettore politico sulla constatazione del fatto sarà immediatamente provveduto - colle
norme prescritte dall'igiene - all'esumazione dei cadaveri, ed al loro trasporto nel prossimo cimitero
a spese in solido di tutte le parti che abbiano contravvenuto, e col privilegio della mano regia.
Art. 3.
- Con speciale regolamento saranno stabilite le norme e prescrizioni per le inumazioni delle salme
nei pubblici cimiteri.
Art. 4.
- Il presente decreto sarà esteso alle altre parrocchie di mano in mano che saranno costruiti pubblici
cimiteri.

(1) Decreto 26 novembre 1908: "Si ordina il seppellimento dei cadaveri nel nuovo cimitero di
Chiesanuova".
(2) Decreto 8 giugno 1911: "La tariffa pei depositi ne cimiteri rurali è fissata in Lire trenta per ogni
metro quadrato di area occupata".