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Per Gli Impiegati E Salariati


Published: 1910-05-12
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984222/per-gli-impiegati-e-salariati.html

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LEGGE ORGANICA
PER GLI IMPIEGATI E SALARIATI
12 Maggio 1910
TITOLO I.
Ammissioni in servizio.
Art. 1. Per entrare a far parte del personale permanente e retribuito con emolumenti fissi
della Repubblica di San Marino è necessario, da parte degli aspiranti, soddisfare alle seguenti
condizioni:
1° essere cittadino Sammarinese;
2° avere raggiunto l'età maggiore e non aver superato gli anni trenta.
Il Consiglio Grande e Generale determina caso per caso, le eccezioni a queste regole;
3° aver sempre tenuto condotta incensurata;
E' data facoltà al Consiglio di determinare, caso per caso, i documenti che si dovranno richiedere
all'aspirante per comprovare l'adempimento di tale condizione;
4° esser fornito dei titoli di studio e di pratica esercitata riconosciuti indispensabili per il regolare
esercizio delle funzioni che all'aspirante saranno conferite.
Le leggi speciali sui vari servizi determinano per ogni ufficio i certificati di idoneità da richiedersi
agli aspiranti;
5° possedere gli altri requisiti che fosse particolarmente richiesti per determinati posti o uffici.
Art. 2.
- Le nomine ai posti vacanti di impiegato si fanno per pubblico concorso. E' però consentito,
quando speciali circostanze lo richiedono, di provvedere ai posti vacanti per chiamata diretta. Il
riconoscere queste speciali circostanze è riservato al Consiglio Grande e Generale. Nei casi di
pubblico concorso spetta al Consiglio di determinare se esso debba essere per titoli o per esame, di
fissare le condizioni da osservarsi nell'uno e nell'altro caso, e di pubblicare il bando relativo.
La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi è fatta dal Consiglio Grande e Generale su
proposta della Reggenza.
I concorrenti dichiarati idonei in un concorso, ma non prescelti, non acquistano per il fatto della
conseguita idoneità alcun diritto verso la Repubblica. Questa disposizione deve esser inserita in
ogni bando di concorso.
Per i posti di salariato è consentito che la nomina possa avvenire anche senza essere preceduta dal
pubblico concorso.
Art. 3.
- La nomina a tutti i posti sia di impiegato, sia d salariato è riservata al Consiglio Grande e
Generale.
La partecipazione della nomina all'interessato è data per iscritto dal Segretario dell'Interno.
Nella partecipazione di nomina è indicata la data a p rtire dalla quale il nominato dovrà assumere
servizio.
Art. 4.
- Gli impiegati e salariati, prima di esser ammessi in ervizio, devono sotto pena di decadenza,
prestare il giuramento di rito, secondo la formula stabilita dal Consiglio Grande e Generale.
Il giuramento viene prestato dinnanzi alla Reggenza.
La formula del giuramento è firmata dal nuovo nominato.
TITOLO II.
Art. 5.
- Il Segretario di Stato per gli Affari Interni è capo degli uffici amministrativi. Il personale
(impiegati e salariati) non addetto agli uffici amministrativi dipende direttamente dal funzionario
che è preposto a capo dell'ufficio a servizio del quale presta l'opera propria.
TITOLO III.
Della stabilità in servizio.
Art. 6.
- Tutti gli impiegati e salariati della Repubblica devono, dopo la loro nomina, prestare un servizio di
prova per un periodo di tempo non inferiore a due anni. Le leggi speciali sui vari servizi pubblici
possono stabilire un periodo di prova anche superiore a due anni. Sono esonerati dal servizio di
prova gli impiegati e salariati i quali, avendolo prestato una prima volta per l'intero periodo di
tempo prescritto, siano poi usciti dal servizio della Repubblica, e piu' tardi vengano riammessi nello
stesso ufficio o in altro consimile. Se la riassunzio e in servizio avviene per uffici diversi da quello
anteriormente coperto, la Reggenza deciderà se, e di quanto, possa essere ridotto il nuovo servizio
di esperimento.
Art. 7.
- L'impiegato o salariato che durante il periodo di prova non abbia dimostrato la sua sufficienza in
servizio è licenziato.
Il licenziamento viene deliberato dal Consiglio Grande e Generale su proposta della Reggenza.
Compete al Segretario dell'Interno comunicare per iscritto all'interessato la deliberazione di
licenziamento e la data dalla quale ha effetto.
La deliberazione di licenziamento non è impugnabile. L'impiegato assunto in prova e licenziato per
mancata conferma avrà diritto a tre mesate di stipendio ma dovrà lasciare il posto immediatamente.
E' data facoltà al Consiglio, quando speciali circostanze lo giustifichino, di promuovere il
licenziamento anche senza dover attendere che sia tra corso tutto il periodo di prova.
Art. 8.
- L'impiegato o salariato il quale, durante il periodo di prova, abbia dato dimostrazioni della sua
sufficienza in servizio, ha diritto alla riconferma a vita.
Il giudizio sulla sufficienza è dato dalla Reggenza e comunicato al Consiglio Grande e Generale
entro l'ultimo trimestre del biennio di cui al precedente articolo 6.
La riconferma viene deliberata dal Consiglio Grande e Generale e partecipata all'interessato dal
Segretario dell'Interno prima che il biennio di prova si compia.
Art. 9.
- L'Impiegato o salariato ha facoltà di dare in ogni tempo le sue dimissioni. Esse devono essere
presentate per iscritto alla Reggenza. La facoltà di accettare le dimissioni spetta al Consiglio Grande
e Generale. In caso di dimissioni accettate, per assicurare la continuità delle pubbliche funzioni che
non potessero subito ad altri esser conferite, è data autorizzazione alla Reggenza di addivenire a
particolari accordi col dimissionario per un conveniente prolungamento del servizio.
TITOLO IV.
Congedi - Aspettative - Disponibilità
Art. 10.
- Il personale permanente della Repubblica che per natura delle sue funzioni non abbia vacanze le
quali si prolunghino oltre il mese, può ottenere congedi in quanto la continuità dei servizi sia
assicurata mediante l'opera di supplenti idonei proposti dai rispettivi impiegati, ed approvati dalla
Reggenza.
Quando, a giudizio della Reggenza, detta condizione si v rifichi, gli impiegati possono ottenere
congedi, con percezione dell'intero stipendio, in msura non superiore a giorni trenta per ogni anno
solare.
I Salariati possono ottenere un congedo non superiore a venti giorni per ogni anno solare.
I congedi sono accordati dalla Reggenza alla quale devono essere domandati. Quando il pubblico
servizio ne soffra, i congedi possono essere rifiutati, limitati e anche sospesi e l'impiegato o
salariato che già ne fruisce può essere richiamato. Durante il periodo del congedo l'assente sarà
sostituito dai colleghi dell'ufficio, o di uffici affini, senza che per questo spetti loro diritto a
compenso.
Quando però la supplenza dell'impiegato o salariato in c ngedo importi in chi lo surroga
provvisoriamente un gravoso onere personale, spetta al supplente una congrua indennità a carico del
pubblico erario.
L'ammontare di questa indennità in niun caso superiore allo stipendio dell'impiegato sostituito, è
fissato dalla Reggenza.
Art. 11.
- In caso di malattia debitamente comprovata e dopo una settimana di assenza dal servizio,
l'impiegato o salariato deve chiedere alla Reggenza u congedo per infermità. Tale congedo non
può eccedere i trenta giorni. Durante il congedo l'impiegato o salariato continua a percepire l'intero
stipendio.
Se, dopo trascorsi i detti trenta giorni, per il persistere dell'infermità, l'impiegato o salariato non
fosse ancora in grado di riprendere regolarmente il s rvizio, egli deve chiedere alla Reggenza la
proroga del concessogli congedo.
Tale proroga non può superare i trenta giorni. Anche durante la proroga l'impiegato o salariato
continua a percepire l'intero stipendio.
Art. 12.
- Se, anche dopo decorsa la proroga di cui al precedent articolo, l'infermità persista così da
impedire la regolare ripresa del servizio, l'impiegato o salariato deve chiedere alla Reggenza di
essere collocato in aspettativa per motivi di salute.
Mancando la domanda da parte dell'interessato, il cllocamento in aspettativa viene ordinato
d'ufficio dalla Reggenza. Contro tale provvedimento on è ammessa opposizione.
Il periodo di aspettativa non può oltrepassare un anno. Durante l'aspettativa lo stipendio è ridotto
alla metà.
Art. 13.
- Se alla scadenza del periodo di aspettativa il persist re dell'infermità impedisce ancora
all'impiegato o salariato di riprendere l'esercizio regolare delle sue funzioni, egli con provvedimento
del Consiglio Grande e Generale promosso dalla Reggenza e non soggetto a opposizione, viene
dispensato dal servizio per motivi di salute e ammesso a far valere i suoi eventuali diritti al
trattamento stabilito per il caso di cessazione dal servizio.
Art. 14.
- Quando l'infermità risulti contratta per causa di servizio tutti i termini stabiliti nei precedenti
articoli 12. 13. 14. sono raddoppiati.
Art. 15.
- Durante il periodo di assenza per malattia dell'impiegato o salariato la Reggenza provvede alla di
lui surrogazione con una idonea supplenza provvisoria.
Il supplente avrà diritto, durante tale periodo, a un congrua indennità a carico pubblico dell'erario.
L'ammontare di questa indennità e fissato dalla Reggenza.
Art. 16.
- L'impiegato o salariato può esser messo in disponibilità per riduzione o soppressione di corpi o
uffici.
Il provvedimento relativo è emesso dal Consiglio Grande e Generale.
Il periodo della disponibilità non può esser superior a un anno, finchè esso dura lo stipendio è
ridotto alla metà. L'impiegato o salariato in disponibilità, avrà diritto a occupare quei posti o uffici
che si potessero rendere vacanti durante il periodo della disponibilità, e ai quali fosse dal Consiglio
reputato adatto.
Scaduto il periodo della disponibilità senza che sia avvenuta la riammissione in altro posto o ufficio,
l'impiegato o salariato cessa senz'altro di far parte del personale della Repubblica, e viene ammesso
a far valere i suoi eventuali diritti al trattamento stabilito per il caso di cessazione dal servizio.
TITOLO V.
Diritti e doveri del Personale.
Art. 17.
- Gli impiegati e salariati hanno diritto a percepir lo stipendio che nel bilancio annuale della
pubblica spesa è stabilito per l'ufficio e posto che iascuno di essi ricopre.
Lo stipendio è fissato ad anno solare e viene pagato dalla pubblica Cassa, contro regolare ricevuta,
all'ultimo giorno di ogni mese per dodicesimi posticipati.
Art. 18.
- E' concesso agli impiegati o salariati l'aumento del decimo dello stipendio annualmente percepito
per ogni sessennio maturato di servizio.
Il periodo di prova di cui al precedente articolo 7 è incluso nel computo del tempo utile per
l'aumento sessennale.
Gli aumenti per decimo sessennale non possono superare la metà dello stipendio iniziale assegnato
allo impiegato o salariato.
Art. 19.
- L'impiegato o salariato che abbia compiuto trentaci que anni di servizio, ha diritto per chiedere di
essere esonerato dalle funzioni.
Eguale diritto è riconosciuto all'impiegato o salariato che, raggiunto il sessantacinquesimo anno di
età conti non meno di venticinque anni di servizio.
E' data facoltà al Consiglio Grande e Generale di eson rare dalle funzioni l'impiegato o il salariato
che si trovi nelle condizioni di cui sopra.
L'impiegato o salariato sarà in detti casi ammesso a far valere i suoi diritti al trattamento stabilito
per il caso di fine servizio.
Art. 20.
- Gli impiegati e salariati che cessino definitivamente dal servizio avranno diritto al trattamento di
pensione, o di indennità che sarà stabilito da una legge speciale.
Art. 21.
- Agli impiegati e salariati in servizio della Repubblica è imposta l'osservanza dei seguenti doveri:
a) risiedere stabilmente nel territorio della Repubblica.
E' però data facoltà della Reggenza di consentire a questa regola le eccezioni che speciali
circostanze possono giustificare determinando le cautele delle quali l'eccezione sarà circondata;
b) attendere al disimpegno delle proprie attribuzioni con zelo e diligenza secondo le prescrizioni in
vigore per i vari servizi;
c) osservare regolarmente l'orario di servizio.
d) mantenere rigorosamente il segreto d'ufficio.
e) usare rispetto e prestare obbedienza alle Autorità della Repubblica e ai Capi
dell'Amministrazione;
f) mantenere in servizio un contegno corretto e una condotta irreprensibile nella vita privata;
g) prestare l'opera propria in servizio dello Stato, nche all'infuori delle ordinarie mansioni, in tutte
le contingenze e funzioni che vengono loro domandate per ragioni del loro ufficio.
TITOLO VI
Punizioni
Art. 22.
- Le punizioni da infliggersi agli impiegati e salariati della Repubblica, in caso di loro mancanze,
sono le seguenti:
l'ammonizione (1. grado)
la censura (2. grado)
la multa (3. grado)
la sospensione (4. grado)
il licenziamento (5. grado)
la destituzione (6. grado)
Art. 23.
- L'ammonizione è un ammonimento dato dal capo dell'ufficio dal quale dipende l'impiegato o il
salariato.
Art. 24.
- La censura è una solenne dichiarazione di biasimo che viene inflitta per iscritto dai Capitani
Reggenti, dopo udite le spiegazioni dell'impiegato o salariato.
Art. 25.
- La multa è una trattenuta straordinaria che per ordine della Reggenza e per causa di punizione,
viene effettuata sullo stipendio dell'impiegato o salariato riconosciuto meritevole di punizione. La
multa non può essere inferiore a cinque lire per gli impiegati, e a due lire pei salariati, e non può in
alcun caso superare il quarto dello stipendio mensil .
La multa viene inflitta dalla Reggenza, dopo udite le spiegazioni dell'impiegato o salariato.
Art. 26.
- La sospensione importa cessazione delle funzioni e contemporanea perdita dello stipendio, e va da
un giorno a due mesi. Incorrerà nella sospensione l'impiegato ed il salariato in caso di recidiva nelle
mancanze che diedero motivo all'applicazione della multa, e quando sia sottoposto a procedimento
penale pei reati contemplati nel capitolo IV del codi e penale, e per gli altri reati comuni che a
giudizio del Congresso di Stato abbiano carattere infamante. Qualora il procedimento penale si
protragga oltre i due mesi, spetterà al Congresso di Stato di prendere gli opportuni provvedimenti.
La sospensione è inflitta dal Congresso di Stato previamente intese le giustificazioni dell'impiegato
o salariato, ed il parere della Commissione del Personale, in seguito a denuncia dei Capitani
Reggenti.
Il provvedimento della sospensione deve essere comunicato al Consiglio Grande e Generale nella
sua piu' prossima adunanza.
Art. 27.
- Il licenziamento importa l'immediato esonero dalle funzioni con contemporanea cessazione dello
stipendio e perdita del posto che viene dichiarato v cante. Importano il licenziamento: la recidiva
nella mancanze che diedero motivo alla sospensione e le condanne passate in giudicato pei reati
contemplati nella Parte II, cap. IV (classe 2a. di Misfatti art.241 e segg.) del Codice penale quando
la condanna importi la prigionia, congiunta o non cl'ammenda, o multa, fatta eccezione pei reati
previsti dagli art.247 - 248 - 249 del cod. pen. pei quali provvede l'articolo 28 della presente legge e
per gli altri reati comuni che il Congresso di Stato ri errà di carattere infamante. La pena del
licenziamento viene pronunciata dal Congresso di Stato in seguito a denuncia per parte dei Capitani
Reggenti dei fatti che possano darvi causa, e dopo udit l'impiegato o salariato che non sia detenuto
per l'espiazione della pena, ed il parere della Commissione del Personale.
La decisione del Congresso di Stato deve essere comunicata al Consiglio Grande e Generale nella
sua piu' prossima adunanza.
L'impiegato o salariato licenziato per punizione, non può piu' essere ammesso in servizio.
Secondo la gravità delle cause che possono determinare la pena del licenziamento, il Congresso di
Stato può concedere o rifiutare, una indennità che in n ssun caso può eccedere i tre mesi di
stipendio.
L'impiegato o salariato licenziato per punizione, conserva gli eventuali diritti al trattamento stabilito
pel caso di fine servizio.
Art. 28.
- La destituzione importa l'immediato licenziamento coi relativi effetti di cui all'articolo precedente,
con decadenza da tutti gli eventuali diritti al trattamento stabilito pel caso di fine del servizio. Si
incorre nella destituzione, anche indipendentemente da ogni azione penale, per qualsiasi atto doloso
contro lo stato Sammarinese, o contro le potenze amiche pei misfatti previsti dagli art.247-248-249
del cod. pen. e per gravi atti di insubordinazione contro l'amministrazione dello Stato, la Reggenza
o i Superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità.
Importano altresì la destituzione le condanne passate in giudicato per reati di qualunque classe e
specie contro la sicurezza dello Stato, quale si sia la pena con la quale sono puniti.
La pena della destituzione viene pronunciata dal Congresso di Stato in seguito a denuncia per parte
dei Capitani Reggenti, dei fatti che possono darvi causa, e dopo udito l'impiegato o salariato, che
non sia detenuto per l'espiazione della pena, ed il parere della Commissione del Personale. La
decisione del Congresso di Stato dovrà sempre venire comunicata al Consiglio Grande e Generale
nella sua piu' prossima adunanza.
L'impiegato o salariato destituito non potrà piu' essere riammesso in servizio.
Art. 29.
- Pel caso di sospensione in pendenza di giudizio, il Congresso di Stato può decretare
coll'approvazione del Consiglio Grande e Generale, ch lo stipendio dell'impiegato o salariato sia
fino alla metà assegnato alla sua famiglia ed in macanza della famiglia, destinato a suo beneficio.
Se il processo avrà termine coll'assoluzione, o con dichiarazione di non farsi luogo a procedere,
l'impiegato o salariato sospeso, sarà rimesso al suo posto, e percepirà lo stipendio perduto.

Art. 30.
- Nella applicazione delle penalità stabilite dal presente titolo VI non si ha riguardo all'ordine in cui
esse si trovano indicate nell'art.22, in modo che le meno gravi precedano le piu' rigorose: ma si avrà
invece riguardo alla gravità della mancanza commessa, ed al grado di colpa dell'impiegato. Le
penalità di qualsiasi grado, dovranno essere annotate in pposito registro.
Art. 31.
- Contro le deliberazioni del Congresso di Stato che importano il licenziamento o la destituzione,
l'impiegato o salariato può ricorrere al giudice ordinario d'Appello costituito come Magistrato
Amministrativo.
La sentenza del Magistrato Amministrativo è inappellabile.
Art. 32.
- Il Congresso di Stato nell'esercizio delle funzioi disciplinari attribuitegli dalla presente Legge, è
costituito e funziona nel modo appresso indicato:
Ai dieci membri eletti nel modo ordinario sono aggiunt , per designazione del Consiglio Grande e
Generale, altri cinque membri eletti per votazione fra i consiglieri che non siano impiegati.
I cinque membri aggiunti vengono nominati nel mese di marzo; durano in carica un biennio, e sono
rieleggibili.
I Capitani Reggenti presiedono il Congresso di Stato disciplinare con voto deliberativo, e lo
convocano ogni qualvolta lo reputano necessario.
Le adunanze del Congresso sono valide con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti, e
le deliberazioni saranno prese a maggioranza. La parità dei voti è a beneficio dell'impiegato o
salariato sottoposto al provvedimento disciplinare.
TITOLO VII.
Commissione del Personale
Art. 33.
- La Commissione del Personale si compone sempre di cinque membri che durano in carica due
anni e sono rieleggibili.
Due membri sono designati dal Consiglio Grande e Generale fra cittadini che non appartengono al
Consiglio e non siano impiegati, e due altri membri sono designati dal personale fra coloro che non
siano Consiglieri.
Per tale designazione il Personale è convocato in speciale adunanza promossa e presieduta dal
Segretario di Stato per l'interno.
Il Presidente viene nominato dal Consiglio Grande e Generale fra persone non appartenenti al
Consiglio, e che siano diplomate o laureate, e durain c rica due anni.
La Commissione è permanente e viene convocata tutte le volte che sia invitata a dare il suo parere
nei casi designati dalla presente legge.
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità di voti,
prevale il partito che ha ottenuto il suffragio delPresidente.

- Tabella da pag. 243 a 246 Suppl. I° -