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Sulle Scuole Elementari 1


Published: 1910-06-28
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LEGGE E REGOLAMENTO
SULLE SCUOLE ELEMENTARI. (1)
28 Giugno 1910
Legge Scolastica.
Obbligatorietà scolastica.
Art. 1.
- Tutti i fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di 6 anni e ai quali i genitori, o quelli che
ne tengono le veci, non procacciano la necessaria ist uz one, per mezzo di scuole private o con
l'insegnamento in famiglia, devono essere inviati alle pubbliche scuole. (2)
L'istruzione privata, soggetta a controllo dell'autorità superiore scolastica, si prova davanti alle
autorità scolastiche stesse.
Art. 2.
- L'obbligatorietà scolastica, di cui all'articolo 1, rimane limitata al corso elementare inferiore nelle
circoscrizioni rurali.
Art. 3.
- La Direzione scolastica dovrà far compilare di anno in anno dall'Ufficio di Stato Civile, un mese
prima dell'apertura delle scuole, gli elenchi, distinti per Circoscrizioni, dei fanciulli per ragione d'età
obbligati a frequentare le pubbliche scuole, aggiunendovi la indicazione dei genitori o di chi ne
tiene il luogo. Questi elenchi, riscontrati poscia ol registro dei fanciulli inscritti nelle scuole,
serviranno a constatare i mancanti.
Art. 4.
- All'apertura delle scuole, constatata la non presentazione dei fanciulli obbligati, la Direzione
scolastica, dopo aver avvertito i genitori o i tutori, con avvisi individuali, ne dispone la ricerca per
accertare la negligenza o la povertà, ai fini dell'assistenza scolastica. Anche i maestri spediranno
periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori dei fanciulli negligenti. Se i richiamati
non compariscono all'Ufficio di direzione o non giust ficano coll'istruzione procacciata
diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, le assenze dei fanciulli dalla
scuola pubblica o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella
pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo.
Art. 5.
- L'ammenda è di cent. 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a L.
3, e da L. 3 a 6 fino al massimo di L. 10 a seconda dell continuata renitenza.
L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel
seguente con inizio dal primo grado.
Accertata la contravvenzione dal Presidente del Patron o, il contravventore è sempre ammesso a
fare l'oblazione. In caso diverso la contravvenzione è denunciata all'Ufficio del Conciliatore.
Art. 6.
- L'ammenda è inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione, quanto per l'assenza abituale non
giustificata computata al terzo delle lezioni del mse.
Art. 7.
- La somma riscossa per le ammende è devoluta alla C ssa del Patronato.
Art. 8.
- I padri di famiglia o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti voluti dagli articoli
precedenti, e che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno figliuoli d'età di 7 a 10 anni
sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni dell'obbligatorietà scolastica e passibili, in caso di
contravvenzioni, delle pene sancite dalla presente l gge.
Oggetto e obbligo dell'insegnamento.
Scuole pubbliche.
Art. 9.
- L'istruzione che si impartisce nelle scuole elementari della Repubblica è di due gradi: inferiore e
superiore.
L'istruzione del grado inferiore comprende: le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la
lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua it liana, dell'aritmetica, del sistema metrico, i cenni
elementari di geografia e di storia italiana e sammrinese, le nozioni varie. Nelle scuole femminili, i
lavori donneschi.
L'istruzione superiore, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore, opportunamente
ampliate, comprende: le regole della composizione, la grammatica, la geometria, le prime nozioni di
scienze fisiche e naturali, il disegno lineare.
Art. 10.
- Il corso inferiore comprende tre classi, il superiore due; ciascuna classe ha la durata di un anno.
Nessuno può essere iscritto al primo corso se non ha raggiunto l'età di sei anni.
Art. 11.
- L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutte le Circoscrizioni della Repubblica, in misura
adeguata ai bisogni della popolazione, e facilitata d l Governo con opportune forme di assistenza
scolastica.
Organi di Direzione e vigilanza Esami.
Art. 12.
- Le Scuole elementari governative sono indipendenti, a norma della legge e dei regolamenti, da una
Direzione didattica e vigilate da apposite Commissioni. Questi organi di dirigenza e d'ispezione
fanno capo alla Deputazione degli studi e al Congresso superiore scolastico.
Art. 13.
- Per accertare il profitto degli allievi e per determinare le promozioni di classe, le ammissioni, i
proscioglimenti, le licenze, vengono compiuti in ciascuna scuola prove bimestrali e finali, vertenti
sulle materie impartite durante l'anno a norma dei relativi programmi.
Idoneità, elezioni e doveri del personale insegnante. (3)
Art. 14.
- Le persone alle quali viene affidato l'insegnamento i qualunque Scuola elementare della
Repubblica, devono essere munite dei requisiti d'idoneità rilasciati dagli istituti di magistero e
devono essere scelte in seguito a regolare concorso.
Art. 15.
- Il maestro, assunto l'insegnamento in seguito a cncorso, è nominato per un triennio di prova,
compiuto il quale la nomina acquista carattere di stabilità.
Art. 16.
- Gli insegnanti che trasgrediscono i doveri che sono l ro imposti dalle leggi e dai regolamenti
scolastici o siano colpevoli di negligenza abituale o di fatti ove sia gravemente compromessa la loro
riputazione o la loro moralità, sono soggetti, secondo la gravità dei casi, alle seguenti punizioni
disciplinari: avvertimento, censura, sospensione, lic nziamento, deposizione.
Art. 17.
- Le punizioni sono pronunciate, dopo informazione, dal Congresso degli studi. L'incolpato ha
diritto alla difesa. Contro le deliberazioni portanti una delle tre ultime pene vi è diritto a ricorso alla
Commissione arbitrale.
Stipendi e pensioni (4)
Art. 18.
- Le Scuole elementari della Repubblica sono divise in urbane e rurali.
Gli stipendi d'inizio assegnati a ciascuna Scuola sno fissati dalla tabella annessa al Regolamento.
Art. 19.
- Gli stipendi degli insegnati elementari si accresono di un decimo a ogni sessennio di servizio
effettivo.
L'aumento ha luogo a sessennio maturato, per quattro volte e non piu', e sempre sulla base dello
stipendio iniziale.
Art. 20.
- Gl'insegnanti, dopo 30 anni di regolare servizio, hanno diritto ad una pensione, liquidata sulla
media degli stipendi goduti.
Art. 21.
- Hanno diritto ad una indennità fissa per una solav ta, corrispondente a tanti dodicesimi della
media degli stipendi:
a) gli insegnanti divenuti inabili a prestar servizio per infermità contratta a cagione delle loro
funzioni, qualunque sia la durata del servizio stesso;
b) gli insegnanti che avendo servito per un periodo maggiore di 10 anni siano divenuti inabili al
lavoro per cagioni diverse;
c) gli insegnanti che avendo servito per un periodo superiore a 10 anni fossero licenziati per
inattitudine didattica;
d) gli insegnanti che con piu' di 10 anni di attivià rassegnassero le proprie dimissioni;
e) le vedove o gli orfani dell'insegnante che ha servito per un periodo superiore agli anni 10.
Art. 22.
- Alla formazione del fondo pensioni l'insegnante concorre dal giorno della regolare assunzione in
servizio nella misura del 4 per cento sullo stipendio percepito.

REGOLAMENTO
Istruzione obbligatoria.
Art. 1.
- I fanciulli obbligati all'istruzione elementare dbbono frequentare le Scuole istituite nelle
Circoscrizioni della Repubblica.
L'obbligo dell'istruzione intendesi soddisfatto quando siasi superato l'esame di terza (compimento).
Art. 2.
- Per l'insegnamento nelle diverse classi si osservano i programmi e le istruzioni che vengono
emanate direttamente dal Governo o dal Congresso degli studi e dalla Direzione didattica.
E' vietato qualunque cambiamento che ne alteri la sostanza e la misura.
Art. 3.
- La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo all'istruzione è assegnata alla Direzione e al Patronato
scolastico, al mantenimento del quale il Governo della Repubblica concorre con un assegno annuo
fisso, per dovere di pubblica assistenza scolastica.
Art. 4.
- Ad una decade dalla chiusura delle Scuole, la direzione scolastica pubblica un manifesto
ricordando ai genitori, ai tutori, ai cittadini che anno in custodia e sotto la loro dipendenza o
impiegano come che sia fanciulli in età di frequentare le Scuole, l'obbligo che ad essi è imposto
dalla legge.
Col manifesto stesso la Direzione inviterà inoltre, le persone suindicate, a dichiarare personalmente
o per iscritto all'Ufficio scolastico, nel termine di 15 giorni, in qual modo esse intendano adempiere
a tale obbligo: se per mezzo delle Scuole pubbliche, di Scuole private o coll'insegnamento in
famiglia.
Art. 5.
- Entro il mese di luglio la Direzione fa compilare dall'Ufficio di Stato Civile l'elenco, distinto per
Circoscrizione, di tutti i fanciulli che si presumono obbligati all'istruzione elementare.
In questo elenco saranno indicati i nomi dei genitori dei fanciulli o delle persone che a norma di
legge hanno l'obbligo di procacciare ad essi l'istruzione elementare.
Art. 6.
- La Direzione didattica e la Commissione di vigilanz , eletta dal Patronato Scolastico,
esamineranno lo elenco formato dall'Ufficio di Stato Civile e le dichiarazioni dei genitori e di tutti
coloro che hanno l'obbligo di procacciare l'istruzione ai fanciulli, ed inviteranno con avvisi
individuali, a comparire nell'Ufficio Scolastico, prima della fine di agosto, coloro che non abbiano
fatta alcuna dichiarazione o le cui dichiarazioni siano dalla Direzione e Commissione ritenute
insufficienti o manchevoli.
Sentite le dichiarazioni degl'interessati, la Direzione e Commissione propongono l'elenco definitivo
degli obbligati per l'imminente anno scolastico, nel quale elenco saranno compresi come iscritti
d'ufficio coloro i cui genitori, o chi per essi, non avranno fatta alcuna dichiarazione o non si saranno
presentati all'Ufficio di Direzione.
La Direzione compilerà altresì l'elenco dei fanciulli cui l'insegnamento viene impartito in Scuole
private o, in famiglia.
Gli elenchi menzionati in questo articolo saranno in copia rimessi al Congresso superiore scolastico.
Art. 7.
- Gli elenchi degli obbligati saranno pubblicati non piu' tardi del 15 settembre ed affissi in ciascuna
Circoscrizione fino all'apertura dell'anno scolastico.
Detti elenchi saranno preceduti dalle disposizioni che fissano l'obbligo dell'istruzione e la penalità
che la legge commina ai contravventori.
Art. 8.
- Dopo la chiusura delle iscrizioni, che ha luogo dopo 15 giorni dall'apertura dei corsi scolastici i
maestri delle singole Scuole trasmettono alla Direzione copia del registro delle iscrizioni.
Le iscrizioni che fossero fatte successivamente, in conseguenza dell'ammonizione o
dall'applicazione dell'ammenda, saranno degl'insegnanti otificate alla Direzione nel termine di 5
giorni dall'avvenuta inscrizione.
Art. 9.
- La Direzione e la Commissione del Patronato, riscontrati i registri degli inscritti e gli elenchi degli
obbligati, invitano con avvisi individuali i genitori, o i tutori dei fanciulli inadempienti, a dare la
giustificazione della mancata iscrizione non piu' tardi del 15 novembre.
Ove le ragioni addote per giustificare la mancata iscrizione non siano ritenute sufficienti, la
Direzione e Commissione ammoniranno i genitori dei fanciulli, o chi per essi, a provvedere
all'iscrizione entro breve termine perentorio, trascor o il quale saranno dichiarati contravventori.
Coloro che all'intimazione di adempiere all'obbligo dell'iscrizione o a presentare le giustificazioni
non abbiano risposto, verranno fatti ricercare individualmente dai messi governativi, i quali
dovranno accertare direttamente le cause dell'inadempimento. La Direzione e la Commissione,
esaminati i verbali degli agenti incaricati della rice ca, ove ritengano non giustificata la mancata
inscrizione, provvederanno come nel capoverso precedent .
Art. 10.
- Allo scopo di vigilare sulla frequenza degli alunni, la Direzione e la Commissione eletta dal
Patronato, si aduneranno ordinariamente una volta ogni prima decade di mese scolastico.
I maestri hanno l'obbligo di trasmettere alla Direzione l'elenco dei fanciulli che durante il mese
furono mancanti a tutte o a parte delle lezioni con l'indicazione delle giustificazioni presentate e
delle sollecitazioni da essi fatte ai negligenti.
La Direzione e Commissione, dopo opportuno esame, qualora ritengano che le assenze non
giustificate raggiungano il terzo delle lezioni impartite nel mese, dichiareranno a norma di legge la
mancanza abituale e disporranno a che i genitori dei fanciulli negligenti, o chi per essi, siano
ricercati ed ammoniti e, in caso d'inadempimento, dichiarati contravventori, seguendo le norme
stabilite nell'articolo precedente per la mancata iscrizione.
Art. 11.
- Delle adunanze della Direzione e Commissione verrà redatto regolare verbale da trasmettersi al
Congresso degli Studi per i provvedimenti che questo ritenesse eventualmente necessari.
Scuole e classi.
Art. 12.
- Il Governo della Repubblica provvede all'istruzione elementare in maniera adeguata ai bisogni
della popolazione.
Di regola nelle Circoscrizioni aventi un numero d'abit nti non superiore a 800, le Scuole sono
uniche miste.
Art. 13.
- Le Scuole sono di due categorie: urbane e rurali. Appartengono alla prima categoria le Scuole di
Città, Borgo e Serravalle; alla seconda le Scuole di Montegiardino, Faetano, Fiorentino,
Domagnano, Acquaviva, Chiesanuova.
Art. 14.
- Nelle Scuole urbane non è consentito l'abbinamento di piu' che due classi.
Art. 15.
- Le Scuole elementari maschili inferiori, possono essere affidate tanto a maestri quanto a maestre;
le maschili superiori soltanto a maestri.
Art. 16.
- In tutte le Circoscrizioni della Repubblica saranno istituite le Scuole serali che hanno per ufficio di
continuare ed ampliare l'istruzione ricevuta dai fanciulli nel corso inferiore, e di imparare a leggere
e a scrivere agli adulti analfabeti.
Nelle Circoscrizioni di Città, Borgo e Serravalle la Scuola serale è divisa in due sezioni.
Art. 17.
- La durata della Scuola serale non può essere minore di 4 mesi, con non meno di 10 ore settimanali
d'insegnamento diviso in 5 lezioni.
In queste Scuole si tengono i registri come nelle ordinarie e si seguono i programmi e le istruzioni
stabiliti dalla Direzione.
Art. 18.
- Per questo speciale servizio, ai maestri incaricati verrà corrisposta una retribuzione in ragione di
L. 1,50 per lezione, a condizione che la Scuola abbia funzionato a norma di regolamento; che gli
alunni assidui siano stati in numero tale da giustificare il funzionamento della Scuola serale; che
siansi ottenuti risultati lodevoli; che abbiano avuto luogo gli esami.
Art. 19.
- I frequentanti che alla fine del corso hanno superato l'esame, ottengono il relativo certificato,
conforme il modello annesso al presente regolamento.
Art. 20.
- Le Scuole serali sono soggette, come quelle diurne, alla direzione e vigilanza delle Autorità
scolastiche.
L'insegnante di Scuola serale ha l'obbligo di trasmettere alla Direzione, l'elenco degli iscritti e
quello degli assidui ad almeno due terzi delle lezioni, quello dei presenti all'esame finale e degli
approvati.
Organi di vigilanza e di direzione.
Art. 21.
- Il Congresso degli Studi e la Deputazione degli Studi, che ne è l'organo esecutivo, hanno la
suprema sorveglianza su tutte le scuole pubbliche.
Fa parte, per diritto, di questo Congresso un rappresentante dei Maestri elementari nominato anno
per anno.
Il Governo della Repubblica deferisce al Patronato Sc lastico, nel quale è rappresentato a norma di
Statuto dell'istituzione dai due Deputati degli Studi, la nomina di una Commissione di vigilanza.
Art. 22.
- La Commissione ha l'incarico di vigilare, insieme con la Direzione didattica, all'adempimento
dell'obbligatorietà scolastica; cura che al riaprirsi delle Scuole i locali rispondano alla necessità
dell'igiene e siano forniti dei mobili e del materiale didattico necessario; eccita i padri e le madri di
famiglia a curare in tempo l'iscrizione dei fanciulli a la Scuola pubblica; ne promuove la frequenza.
In nessun caso, però, può assumere mansioni in materia didattica.
Art. 23.
- Tutte le Scuole elementari della Repubblica sono poste sotto la immediata dipendenza di un
Direttore didattico avente i requisiti d'idoneità ed al quale potrà essere affidato eventualmente solo
l'insegnamento della sesta classe in Città con orario giornaliero di 3 ore.
Art. 24.
- Il Direttore: cura l'esecuzione delle leggi e deiregolamenti governativi e delle istruzioni del
Congresso degli studi, per tutto ciò che riguarda l'ordine educativo, didattico e disciplinare della
Scuola; compila i manifesti per le iscrizioni e, insieme con la Commissione del Patronato, vigila
all'adempimento dell'obbligatorietà scolastica; spedisce periodicamente, in franchigia postale, avvisi
individuali ai genitori e tutori dei fanciulli iscritti che non frequentano regolarmente la Scuola;
vigila al mantenimento della disciplina e all'osservanza dell'orario degli insegnanti, degli alunni, e
degli inservienti; conferisce coi genitori o tutori degli alunni e si informa delle mancanze, delle
punizioni, delle assenze, della condotta e del profitto dei medesimi; visita tutte le scuole e classi ed
assiste saltuariamente alle lezioni; rivede i lavori scolastici corretti dagli insegnanti, e sottopone,
quando lo stimi opportuno, gli alunni a speciali esperimenti, scritti e orali; convoca il personale
insegnante, il quale deve essere sentito collegialmente sullo svolgimento dei programmi, sul metodo
d'insegnamento, sulla scelta dei libri di testo e su altre materie d'ordine disciplinare e didattico;
risponde della regolare tenuta dei registri; consiglia gli insegnanti e, occorrendo, li richiama allo
esatto adempimento dei loro doveri senza menomarne l' utorità morale, specialmente innanzi agli
alunni; provvede nei casi d'assenza e d'impedimento dei maestri; riferisce alla Deputazione
scolastica gli inconvenienti che si verifichino nelle Scuole, qualora il rimediarvi ecceda la sua
competenza e dà notizia ad essa Deputazione delle assenze e mancanze degli insegnanti quando i
suoi richiami siano riusciti infruttuosi; accompagn le Autorità superiori nelle visite alle Scuole;
fornisce al Governo o al Congresso degli studi, quando ne sia richiesto, le notizie e gli elementi
statistici relativamente alle Scuole; compila il calendario scolastico e lo sottopone all'approvazione
del Congresso degli studi; vigila sull'andamento delle Scuole serali; ha la consegna delle
suppellettili e del materiale scolastico di cui tiene regolare inventario, ne cura la conservazione e fa
all'Amministrazione governativa le richieste che stima necessarie per nuovi acquisti e per
riparazioni ai locali e al materiale scolastico; trasmette alla fine dell'anno scolastico al Governo
della Repubblica una particolareggiata relazione sul procedimento didattico e disciplinare delle
Scuole da lui dirette, sui risultati ottenuti, sui bisogni e sull'opera dei singoli insegnanti,
comunicando a questi le sue osservazioni quando costituiscano note di demerito, affinché siano
messi in grado di presentare alle Autorità superiori le loro giustificazioni.
Art. 25.
- In caso d'assenza o d'impedimento del Direttore, il maestro piu' anziano delle classi superiori in
ragione del servizio prestato, e subordinatamente in ragione di età, del luogo e delle Scuole ove il
direttore ha la sua sede ufficiale, ne assume la supplenza quando l'assenza non si protragga oltre un
mese.
Per le assenze di piu' lunga durata il Governo provvede di sua iniziativa.
Il compenso al surrogante è a carico del direttore, se l'assenza è motivata da interessi particolari di
lui; se è dovuta a malattia, il surrogante è retribuito a spese del governo.
Durata del corso scolastico e delle lezioni.
Art. 26.
- La durata dell'anno scolastico è di 10 mesi. Sono compresi in questo periodo 15 giorni per
l'iscrizione, esami d'ammissione e di riparazione e 15 giorni per gli esami finali.
Di regola le scuole elementari della Repubblica si prono il 15 settembre e si chiudono il 15
luglio.(5)
Tuttavia il Congresso degli Studi ha facoltà di stabilire date diverse per l'apertura e chiusura delle
Scuole e di concedere in via eccezionale vacanze straordinarie per ragioni locali.
Art. 27.
- Le lezioni s'impartiscono tutti i giorni del periodo scolastico, eccettuati i seguenti:
i mercoledì;
le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti dal Governo;
il 1° ottobre e 1° aprile, ingresso dei Capitani Regg nti;
il dì della commemorazione dei morti;
il 5 febbraio, anniversario della liberazione della Repubblica dal Cardinale Alberoni;
il 27 marzo, anniversario dell'Arringo;
il 1° maggio, festa universale del lavoro;
altri 15 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, Carnevale e Pasqua.
E' vietata ogni altra vacanza; e nel solo caso in cu sia vacanza il giovedì si farà lezione il
mercoledì.
Art. 28.
- D'accordo col Direttore didattico, il maestro in u giorno del mese impiegherà parte dell'orario a
una passeggiata istruttiva.
Il maestro ha inoltre facoltà di condurre gli alunni ad altre passeggiate nei giorni di vacanza.
Art. 29.
- In tutte le Scuole si deve osservare l'orario indicato nella tabella annessa al presente regolamento.
Alunni.
Art. 30.
- Nessun fanciullo può essere iscritto per la prima volta nelle Scuole elementari inferiori, se non
abbia compiuto o non compia, entro il Dicembre dell'anno in corso, i sei anni di età.
Nessun alunno che abbia oltrepassato gli anni 12 può rimanere nel corso inferiore, nè può
frequentare il corso superiore chi ha oltrepassato gli anni 15, salvo che per giustificati motivi abbia
ritardato, oltre i limiti legali, l'inizio del corso elementare.
Art. 31.
- Per l'iscrizione nella prima classe si richiede la fede di nascita e il certificato di vaccinazione
subita con esito positivo.
Per l'iscrizione a tutte le altre classi, l'alunno pr veniente da Scuola pubblica deve presentare il
documento di promozione della classe precedente.
Art. 32.
- L'alunno proveniente da Scuola privata o paterna dovrà superare l'esame di ammissione a quella
classe in cui domanda di entrare, presentando i documenti indicati nell'articolo 31, comma 1.
Art. 33.
- E' sottoposto alla rivaccinazione l'alunno che abbi subito la vaccinazione 10 anni prima.
Il Direttore e i maestri sono tenuti all'osservanza di quest'obbligo.
Art. 34.
- Le iscrizioni e le ammissioni hanno luogo solamente i principio dell'anno scolastico, eccetto che
per i fanciulli che si presentino alla Scuola in coseguenza dell'ammonizione o dell'ammenda
inflitta ai loro genitori o a chi per essi.
Art. 35.
- L'alunno proveniente da Scuola elementare del Regno è ammesso nelle Scuole della Repubblica,
purché residente in territorio sammarinese.
Art. 36.
- Per l'iscrizione e la frequenza alle pubbliche Scuole non sono consentiti di regola i cambiamenti di
sede non determinati da mutamento di residenza. Tuttavia alla Direzione didattica è riservata la
facoltà, in presenza di giustificati motivi o per mancanza di classe di concedere eccezionalmente
all'alunno di una Circoscrizione il permesso di iscrizione e di frequenza alla Scuola di altra frazione,
coll'assenso dei rispettivi insegnanti.
Art. 37.
- Verso gli alunni che manchino ai loro doveri e persistano nelle mancanze si possono usare i
seguenti mezzi disciplinari:
1° ammonizione;
2° censura notata nel registro con comunicazione ai g nitori che la debbono restituire vistata;
3° censura con avvertimento ai genitori di presentarsi alla Scuola. In caso di non presentazione
l'alunno potrà essere inviato a casa;
4° sospensione dalla Scuola da uno a cinque giorni di lezione;
5° esclusione dalla Scuola per l'anno in corso.
E' vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.
Art. 38.
- Il maestro può infliggere, in proporzione della gr vità delle mancanze, le pene di cui ai n. 1°, 2°,
3° dell'articolo precedente.
La sospensione di un giorno è inflitta dal maestro. Per le sospensioni da due a cinque giorni è
necessaria l'approvazione del Direttore didattico.
La pena della esclusione non può essere inflitta che agli alunni che hanno compiuto il corso
obbligatorio. Essa è pronunciata dal Congresso degli Studi con provvedimento motivato, su
proposta del maestro della classe, sentito il parere collegiale degli insegnanti presieduti dal
Direttore.
Delle pene, della sospensione e della esclusione il Direttore dà avviso per iscritto alle famiglie.
Art. 39.
- Quando gli atti di permanente indisciplina e scostumatezza dell'alunno siano tali da lasciare il
dubbio che possano derivare da anormalità psichiche il maestro può, su conforme parere
dell'ufficiale sanitario, proporre l'allontanamento definitivo dalla Scuola che sarà deliberato dal
Congresso degli Studi.
Esami.
Art. 40.
- In tutte le Scuole elementari della repubblica gli alunni delle classi 1a, 2a e 4a sono dispensati
dagli esami finali di promozione quando nello scrutinio finale, fatto sulle medie mensili e sui voti
dati ai compiti scolastici abbiano ottenuto nel profitt e nella condotta una media di 6 decimi per
ciascuna materia.
Nelle Scuole femminili l'insegnamento del lavoro con rre alla formazione delle medie.
Art. 41.
- I maestri stabiliscono le medie parziali e totali d'accordo coll'insegnante della classe
immediatamente superiore e col Direttore o con un suo incaricato.
Art. 42.
- Gli alunni di 1a 2a e 4a classe non promossi senza sami, sono sottoposti agli esami di
promozione nella prima quindicina dell'anno scolastico susseguente.
Art. 43.
- Gli alunni frequentanti la terza classe elementare, in fine d'anno scolastico sono sottoposti
all'esame di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione, e quelli di quinta ed eventualmente di sesta
all'esame di licenza.
Art. 44.
- Gli esami d'ammissione alle varie classi si danno ella prima quindicina di ogni anno scolastico.
Art. 45.
- Le sessioni d'esame sono due: la prima ha luogo alla fine dell'anno scolastico e si apre con le
operazioni dello scrutinio finale; la seconda al principio dell'anno scolastico susseguente.
Non potrà essere concessa alcun'altra sessione suppletiva o straordinaria, altro che per adulti che
volessero sostenere l'esame di compimento o di licenza.
In tal caso il Direttore didattico ha facoltà, previ accordi colla Deputazione, di fissare la data e le
modalità dell'esame, attenendosi rigorosamente alle disposizioni stabilite dal presente regolamento
per gli esami finali.
Art. 46.
- Il giudizio sul profitto e sulla condotta degli aunni e su ciascuna prova d'esame si esprime con
voti che salgono da zero a dieci, senza frazioni.
La sufficienza è determinata dal sei.
Art. 47.
- Alla fine di ogni bimestre si procede ad uno scrutinio per stabilire le classificazioni e la condotta
di tutti gli alunni per ogni disciplina.
Il maestro della classe assegnerà anzitutto un voto definitivo per la condotta e per il profitto sulla
base delle prove fornite dall'alunno durante il bimestre.
Inoltre si faranno speciali esperimenti.
Il giudizio degli esperimenti di cui sopra, sarà dato dall'insegnante insieme col Direttore o con un
altro insegnante, della classe superiore, delegato dal Direttore stesso.
Il punto definitivo della classificazione bimestrale sarà costituito dalla media fra il punto assegnato
dall'insegnante per il bimestre e quello assegnato ell'esperimento.
Ove risulti una frazione di mezzo punto questa verrà segnata.
Tutti i saggi bimestrali saranno conservati dal direttore.
Art. 48.
- Alla fine dell'anno scolastico si procede allo scrutinio finale per dichiarare, in conseguenza, quali
alunni siano dispensati dalle prove di esame e quali debbono sostenerle.
Il voto di scrutinio è determinato dalla media dei voti bimestrali e non è assegnato quando
manchino i voti di tre bimestri o soltanto dell'ultimo bimestre.
Si computano a favore dell'alunno le frazioni superiori a mezzo punto, le inferiori si trascurano.
Gli alunni sono dispensati da quelle prove per le quali abbiano meritato nell'ultimo trimestre e nello
scrutinio finale non meno di sei punti per il profitto , purchè abbiano meritato non meno di sette
punti nella condotta.
Gli alunni non dispensati da alcune o da tutte le prove d'esame dovranno sostenerle nella seconda
sessione.
Non possono essere dispensati dalle prove d'esame di promozione quegli alunni che siano stati
assenti per un terzo delle lezioni.
Art. 49.
- Sono esclusi dalle prove d'esame di compimento e di licenza della prima sessione quegli alunni
che abbiano meritato allo scrutinio finale meno di cinque punti in profitto.
Sono esclusi tutte le prove prima sessione di dettiesami, gli alunni che nello scrutinio finale non
abbiano conseguito sei punti in condotta o siano stati assenti, per motivi non giustificati, un terzo
del numero delle lezioni.
Art. 50.
- Nelle Scuole elementari si danno i seguenti esami:
a) di ammissione o promozione alle classi 2a, 3a e 5 ;
b) di compimento nel corso elementare inferiore per gli effetti dell'obbligatorietà scolastica, e per
l'ammissione alla 4a classe;
c) di licenza.
Nessuno può essere ammesso a frequentare, neppure temporaneamente, una classe, se non ha
conseguito il relativo titolo d'ammissione.
L'attestato che si rilascia in seguito all'esame di compimento e di licenza deve essere munito della
firma oltre che del Direttore, dei Deputati ai Pubblici Studi.
Art. 51
- Nelle materie per le quali si richiedono piu' prove d'esame, ciascuna prova è sempre giudicata
separatamente, tanto alla fine dei periodi bimestrali, quanto nello scrutinio finale e negli esami.
Non è ammesso alcun compenso.
Nelle discipline per le quali all'esame si richiedono piu' prove saranno ammessi alle prove
successive anche i candidati che abbiano avuto meno di 6 nella prima prova.
Nella seconda sessione il candidato è tenuto a ripete e le sole prove non superate.
Art. 52.
- Per gli esami di promozione e di ammissione, il maestro della classe propone tre temi per ciascuna
prova scritta, e la Commissione esaminatrice ne sceglie uno che è dettato dal maestro della classe.
Per gli esami di compimenot o di licenza, il maestro della classe propone una serie di temi per
ciascuna prova scritta e la Commissione ne sceglie tre per ogni prova; quindi alla presenza degli
esaminandi si procede al sorteggio di un tema, che è subito dettato dal maestro della classe come
per la prova di dettatura.
Art. 53.
- Le prove degli esami che si danno nelle scuole pubbliche sono le seguenti:
Prove scritte:
a) per l'ammissione e la promozione alla seconda classe: scrittura sotto dettatura;
b) per l'ammissione e promozione alla terza classe: scrittura sotto dettatura; un breve esercizio di
composizione; c) per gli esami di componimento e diammissione o promozione alla classe quinta:
scrittura sotto dettatura; componimento italiano; risoluzione di un problema di aritmetica con non
piu' di due domande, ciascuna delle quali non richieda piu' di due operazioni.
d) per l'esame di licenza: componimento italiano; risoluzione di un problema di aritmetica o
geometria con non piu' di due domande, ciascuna delle quali richieda al massimo tre operazioni;
compilazione di un conto o di un documento relativo all'amministrazione dell'azienda domestica od
al piccolo commercio, saggio di calligrafia.
La scrittura sotto dettatura è sempre classificata ome saggio di calligrafia.
Il saggio di disegno è obbligatorio nelle Scuole dove si impartisce come materia speciale.
Prove orali:
a) per la promozione e l'ammissione alla classe seconda e terza: lettura (nel testo adottato); risposte
a domande sul passo letto; aritmetica pratica;
b) per l'esame di compimento e di promozione alla classe quinta: lettura (su libro diverso da quello
adottato); riassunto e spiegazione sul passo letto;richiami alle nozioni di grammatica; geografia e
storia; aritmetica; doveri e diritti dell'uomo e del cittadino.
c) per l'esame di licenza: lettura (su libro diverso dal testo adottato); riassunto e spiegazione del
passo letto; richiami alle nozioni di grammatica; nozioni di storia e geografia italiana e locale; di
istituzione dello Stato italiano e sammarinese e di morale civile; nozioni di aritmetica e geometria;
contabilità pratica ed economia domestica; nozioni di scienze fisiche e naturali e d'igiene.
Negli esami di licenza per i candidati provenienti da Scuola privata o paterna le prove orali si
estendono a tutta la materia dell'ultimo biennio.
d) prova di lavoro donnesco in tutte le Scuole femminili e per le alunne delle Scuole miste, secondo
i programmi in vigore.
Art. 54.
- Nelle classi 3a, 4a, e 5a delle Scuole urbane le prove scritte di regola verranno eseguite in giorni
distinti, al mattino.
Per gli esami di compimento nelle rurali potranno essere eseguite al mattino le prove scritte e nel
pomeriggio le prove orali.
Negli esami di compimento e di licenza i candidati scr veranno tanto le minute quanto le buone
copie su foglio firmato dal presidente della Commissione esaminatrice, e consegneranno minute e
buone copie al maestro assistente all'esame.
Art. 55.
- Gli esami orali alle classi 2a e 3a dureranno dai 10 ai 20 minuti; quelli di compimento, di
ammissione e promozione alla quinta e di licenza dai 20 ai 30, complessivamente per tutte le prove.
Alle prove orali di licenza possono assistere le famiglie dei candidati ed i maestri che li istruirono
privatamente.
Art. 56.
- Le Commissioni esaminatrici sono costituite nel modo seguente:
a) per l'ammissione, promozione e il compimento, del dir ttore o del suo incaricato, del maestro
della classe e di un altro insegnante sorteggiato, colle forme consuetudinarie, fra il numero dei
maestri e delle maestre idonee delle Scuole urbane.
b) per la licenza, riconosciuta valida per l'ammissione alle Scuole secondarie, del Direttore, del
maestro della classe e di due insegnanti, uno di materie letterarie e l'altro di materie scientifiche.
Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal Diretto e didattico.
Art. 57.
- Dei lavori delle Commissioni per gli esami di compi ento e di licenza deve essere redatto
processo verbale in due esemplari, uno da tenersi nlla scuola e uno da conservarsi nell'archivio
della Direzione.
Art. 58.
- Ai membri delle Commissioni esaminatrici spetta la diaria di lire 8 quando si rechino fuori della
loro ufficiale residenza. Se in luogo lontano non oltre i 2 chilometri lire 6.
Idoneità e nomina degli insegnanti. (6)
Art. 59.
- A tutti i posti mancanti nelle Scuole elementari si provvede mediante concorso. E' in facoltà del
Governo, su conforme parere del Congresso degli Studi e della Direzione, di limitare il concorso ai
soli insegnanti in servizio della Repubblica a condizione che siano muniti dei documenti voluti
dall'articolo seguente.
Art. 60.
- I documenti che i concorrenti devono esibire, a corredo della domanda in carta da bollo da cent.
60, sono i seguenti:
a) il titolo legale di abilitazione; b) l'atto di nascita;
c) il certificato medico da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da
imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno
adempimento dei suoi doveri;
d) il certificato di moralità, relativo all'ultimo triennio;
e) il certificato penale;
f) tutti gli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno di presentare.
I documenti di cui alle lettere c, d, e, devono essere di data non anteriore agli ultimi 6 mesi dalla
data di concorso.
Il candidato che sia già in servizio della Repubblica è dispensato dal presentare i documenti di cui
alle lettere b, c, d, e.
Art. 61.
- I documenti possono essere presentati in originale od in copia debitamente autenticata.
Art. 62.
- Il Governo della Repubblica deferisce la nomina della Commissione del Concorso per la
graduatoria al Congresso dei Pubblici Studi.
Art. 63.
- Il Governo della Repubblica può provvedere ai posti vacanti con una nomina provvisoria su parere
e proposta del Congresso e della Direzione, purchè la nomina sia fatta per un periodo di tempo non
superiore ad un anno; dopo di che deve essere bandito regolare concorso.
Art. 64.
- L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a c ncorso è nominato per un triennio di prova,
compiuto il quale la nomina acquista carattere di stabilità, salvo che il maestro sia stato prima della
scadenza del triennio licenziato per ragioni didattche e sentito il parere del Congresso degli Studi.
Art. 65.
- La notificazione del deliberato di licenziamento deve farsi non oltre la fine d'aprile.
Art. 66.
- Il Consiglio Generale, su proposta e deliberazione del Congresso scolastico, può in qualunque
tempo, dispensare l'insegnante per inattitudine didattica, sopravvenuta in seguito a infermità.
Per farsi luogo a tale dispensa del servizio, occorre che l'inattitudine risulti dai verbali degli organi
di vigilanza e di Direzione, e che l'infermità che vi ha dato causa sia constatata da una visita di tre
medici, la quale accerti che la malattia non presenta probabilità di guarigione e che il maestro non
sarebbe in grado di continuare o di riassumere l'inseg amento neppure dopo trascorsi i periodi di
assenza o di aspettativa stabiliti dal presente regolamento a favore dei maestri costretti, per motivi
di salute, ad interrompere il servizio.
Art. 67.
- Prima della deliberazione di dispensa dal servizio, al maestro deve essere concesso un congruo
termine per poter presentare le sue deduzioni.
Il Consiglio Grande e Generale chiamato ad approvare la dispensa proposta dal Congresso, può di
sua iniziativa, o ad istanza dell'interessato, procedere a nuove indagini e disporre che il maestro sia
sottoposto a nuova visita medica collegiale.
Art. 68.
- Ai maestri potranno essere accordati permessi di assenza per giustificati motivi per una durata non
eccedente a due mesi per ciascun anno scolastico.
Per non piu' di 5 giorni il permesso è accordato dalla Direzione.
Se l'assenza dovesse prolungarsi per oltre 15 giorni, l maestro non ha diritto allo stipendio, e il
Governo o il Congresso degli Studi deve nominargli un supplente.
Art. 69.
- Il maestro che non può recarsi a Scuola per malattia deve informarne il Direttore.
Qualora la malattia duri piu' di 15 giorni il Governo ha obbligo di provvedere a sue spese alla
supplenza.
Il maestro assente per causa di malattia viene considerato in servizio ed ha il diritto all'intero
stipendio, purchè l'assenza non si prolunghi per piu' di sei mesi.
Art. 70.
- I supplenti di cui agli articoli precedenti saranno retribuiti in ragione dello stipendio annuo
assegnato alla Scuola dalla tabella.
Art. 71.
- Trascorsi i sei mesi di assenza per infermità, il maestro deve dimostrare di essere in grado di
riprendere il servizio o chiedere l'aspettativa per ragioni di salute.
In caso diverso è collocato in aspettativa d'ufficio.
Se il collocamento in aspettativa è promosso d'ufficio, il Congresso degli Studi deve corredare la
sua proposta con un certificato dell'ufficiale sanit rio comprovante la continuazione della malattia e
l'impossibilità di riassumere il servizio.
L'aspettativa è deliberata dal Consiglio Grande e Generale.
Contro tale delibera è ammesso il ricorso alla Commissione arbitrale.
Art. 72.
- Durante l'aspettativa è corrisposto al maestro la metà dello stipendio che egli effettivamente
percepisce.
Art. 73.
- L'aspettativa non può eccedere il 18 mesi, ma cessa anche prima, col cessare della causa per la
quale fu deliberata.
Scaduto il termine massimo di diciotto mesi, colui che non è in grado di riprendere il servizio
decade dall'ufficio ed è ammesso alla liquidazione della pensione o della indennità che possa
competergli.
Art. 74.
- Il tempo passato in aspettativa è computato agli effetti della pensione.
Doveri e disciplina. (7)
Art. 75.
- Il maestro è tenuto ad osservare le istruzioni impartite, secondo le rispettive competenze, dal
Direttore e dai Deputati ai Pubblici Studi.
Per tutto ciò che si riferisce all'andamento morale e disciplinare della Scuola ed al materiale, il
maestro si deve rivolgere al Direttore.
Non possono imporsi al maestro altri obblighi all'infuori di quelli contemplati nella legge e nel
presente regolamento.
Art. 76.
- Di regola il maestro è obbligato a risiedere nel luogo dove fa scuola. Ogni permesso in contrario di
tale disposizione deve essere accordato dal Consiglio u parere favorevole del Congresso degli
Studi.
Art. 77.
- Il maestro non può mancare alla Scuola senza regolare permesso del Direttore, salvo che si tratti di
malattia o di assenza, per un dovere d'ufficio o per altro pubblico servizio.
Art. 78.
- Tanto nella Scuola che fuori il maestro deve tener un contegno esemplare, quale si addice ad un
pubblico educatore.
Art. 79.
- E' vietato agli insegnanti di ricevere, dalle famiglie degli alunni, compensi o rimunerazioni sotto
qualsiasi forma e titolo.
E' pure ad essi vietato di fare lezioni private ai propri alunni o di tenerli a pensione. Al Direttore è
vietato, oltre ciò, l'insegnamento elementare privato.
Art. 80.
- Nelle Scuole ove manchi la vigilanza di bidelli o di aie, l'insegnante deve trovarsi in classe 10
minuti innanzi il principio delle lezioni per sorvegliare l'ingresso degli alunni.
Nelle scuole miste l'uscita e possibilmente ancge l'ingresso degli alunni, e delle alunne, deve
effettuarsi in tempo diverso con l'intervallo di 10 minuti.
Art. 81.
- A cura del Direttore e dei maestri deve essere costituita presso ogni gruppo di Scuole, o in ogni
singola Scuola, una bibliotechina, per i fanciulli e una raccolta di oggetti specialmente della località
per l'insegnamento delle cose.
Art. 82.
- Il maestro tiene in ordine i registri prescritti ; nota le assenze e i punti di merito degli alunni, sia
per lo studio, sia per la condotta; provvede in conformità della legge in ordine ai fanciulli
abitualmente mancanti o che abbandonano la Scuola; compila nel primo mese di Scuola il
programma particolareggiato per le classi che sono tt la sua dipendenza, o propone le modifiche
che stima opportune al programma particolareggiato che eventualmente potesse essere formulato
dalla Direzione; compila diligentemente il diario scolastico in conformità delle istruzioni che gli
vengono impartite dalla Direzione: cura che gli alunni siano provveduti dei libri e degli oggetti
necessari alla Scuola, che siano puliti nelle vesti e nella persona e insegna loro le norme
indispensabili dell'igiene.
Art. 83.
- Qualora un alunno presenti sintomi di malattia infettiva e contagiosa, il maestro ne riferisce subito
al Direttore, e rimanda l'alunno ai genitori.
Art. 84.
- Il Direttore, o in mancanza il maestro, riammette alla Scuola, previa giustificazione, gli alunni che
ne furono assenti; se l'assenza si prolunga per piu' di 3 giorni, ne richiede i motivi alla famiglia.
Art. 85.
- Il maestro quando ne sia richiesto, o quando lo creda opportuno, e in ogni caso alla fine del mese o
del bimestre, colla pagella, informa i parenti intor o ai portamenti ed allo studio degli alunni, e li
avvisa delle assenze.
Avverte pure i parenti se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose e
quando, dopo ciò, non constati miglioramento ne riferisce al Direttore.
Art. 86.
- Negli ultimi giorni di Scuola il maestro assegna agli alunni qualche lavoro scritto per le vacanze
autunnali, alcuni esercizi attinenti alle cose insegnate nell'anno e la lettura di qualche libro della
bibliotechina scolastica.
Art. 87.
- Nel termine di 10 giorni dopo la chiusura delle Scuole, ciascun maestro presenta al Direttore i
registri bene ordinati e firmati e fa sul modulo che gli verrà presentato dalla Direzione una breve
relazione sull'insegnamento impartito, sulla frequenza degli alunni, sulla loro diligenza e sul profitt
ottenuto. Nel caso non abbia potuto svolgere l'intero programma didattico nè dirà le ragioni.
Punizioni disciplinari. (8)
Art. 88.
- Le punizioni disciplinari sono pronunciate e proposte all'Ecc.ma Reggenza o al Consiglio Grande
e Generale dal Congresso degli Studi.
Art. 89.
- L'avvertimento è dato dalla Deputazione degli Studi e consiste nel rimostrare al maestro, a voce o
per iscritto, la mancanza da lui commessa, con esortazi ne a non piu' ricadervi;
la censura consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa o del biasimo in cui
l'insegnante è incorso. Essa è data pure dalla Deputazione degli Studi dopo riuscito vano
l'avvertimento;
la sospensione dall'ufficio consistente nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella
Scuola cui è applicato; non può essere minore di quindici giorni nè maggiore di tre mesi. Essa trae
seco la privazione dello stipendio. Tale punizione è applicata direttamente dal Consiglio Generale;
il licenziamento per ragioni disciplinari, promosso sempre dal Congresso degli Studi e deliberato
dal Consiglio Generale, può essere applicato in qualunque tempo:
a) per negligenza abituale nello adempimento dei propri doveri;
b) per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima;
c) per essere incorso negli ultimi 5 anni tre volte nella pena della censura e due in quelle della
sospensione;
la deposizione importa la perdita dei diritti e vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione.
Art. 90.
- In caso d'urgenza è data facoltà al Congresso e per sso alla Deputazione, d'accordo colla Ecc.ma
Reggenza, di sospendere senz'altro, per modo di provvisi ne, dall'esercizio delle sue funzioni quel
maestro che non potrebbe senza grave inconveniente co inuarle.
L'autorità scolastica che avrà usato di questa facoltà è tenuta a promuovere entro il termine di 10
giorni il giudizio disciplinare per la conferma o la revoca del provvedimento.
Art. 91.
- Al giudizio disciplinare promosso dal Congresso degli Studi, coll'intervento di due terzi dei
membri, l'insegnante ha diritto di comparire personalmente, o di mandare per iscritto le proprie
difese.
Art. 92.
- Pronunciato il giudizio, la pena proposta dal Congresso degli Studi, qualora si tratti di
sospensione, di licenziamento, o di deposizione, deve avere la sanzione del Consiglio Generale.
Art. 93.
- Contro l'applicazione delle pene stabilite nell'articolo precedente vi è diritto a ricorso alla
Commissione arbitrale.
Stato economico. (9)
Art. 94.
- Gli stipendi degli insegnanti elementari sono determinati dalla tabella unita al presente
regolamento.
Art. 95.
- Gli stipendi degli insegnanti di tutte le scuole e mentari si accresceranno di un decimo ad ogni
sessennio maturato di servizio effettivo, per quatto sessenni e non piu', sulla base dello stipendio
d'inizio.
Art. 96.
- Il triennio di prova è computato agli effetti dell'aumento sessennale e della pensione.
Art. 97.
- Il pagamento degli stipendi si compie nelle forme vigenti per tutti gli uffici della Repubblica.

(1) La presente Legge ed il Regolamento vennero approvati "salvo il coordinamento con la legge
organica" (12 maggio 1910) la quale, per ciò deve prevalere sulle disposizioni contrarie che fossero
contenute in questa Legge e nel relativo Regolamento.
(2) Decreto 28 giugno 1910 provvisorio: "Ogni anno il Congresso degli studi entro il mese di
Agosto, d'accordo con la Direzione didattica indica al Consiglio in quale Parrocchia si può applicare
la legge sull'obbligatorietà". Decreto 11 agosto 1907: "La scuole elementare è obbligatoria".
(3) Vedi Nota 1
(4) Vedi Nota 1
(5) Decreto 17 ottobre 1901: Art. 1. - Le scuole elmentari di Città e Borgo avranno principio
insieme agli esami il giorno 10 ottobre di ogni anno. Art. 2. - Le dette scuole elementari avranno
termine, ogni anno, nella estate dopo terminati gli esami delle singole classi del Liceo e del
Ginnasio.
(6) Vedi Legge Organica 12 maggio 1910 e Nota 1a alla presente legge.
(7) Vedi Legge Organica 12 maggio 1910 e Nota 1a alla presente legge.
(8) Vedi Legge Organica 12 maggio 1910 e Nota 1a alla presente legge.
(9) Vedi Legge Organica 12 maggio 1910 e Nota 1a alla presente legge.