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Regolamento Sui Benefici Vacanti


Published: 1912-04-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984217/regolamento-sui-benefici-vacanti.html

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LEGGE E REGOLAMENTO SUI BENEFICI VACANTI
27 Aprile 1912
LEGGE
Art. 1.
- Tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica relativi alla destinazione dei beni ecclesiastici, alla provvista
dei benefici maggiori e minori, e all'attribuzione di rendite dei benefici non possono avere
esecuzione nel territorio della Repubblica senza l'assenso (Exequatur e Placet) dei Capitani
Reggenti sentito il parere del Congresso di Stato.
L'assenso s'intende sempre dato con la clausola di salvezza delle leggi della Repubblica e dei diritti
dei terzi, anche se questa non sia espressa.
Art. 2.
- L'assenso dato può essere revocato dai Capitani Reggenti, sentito il parere del Congresso di Stato,
per gravi motivi di ordine pubblico.
Art. 3.
- Il Congresso di Stato può decretare il sequestro delle temporalità contro i ministri del culto, che n
siano investiti, quando siansi commesse malversazioni o gravi negligenze nell'amministrazione di
esse, o quando il sequestro sia necessario per motivi di ordine pubblico.
Art. 4.
- Contro i provvedimenti del Congresso di Stato nei casi dei tre articoli precedenti è ammesso il
ricorso al Grande e Generale Consiglio.
Art. 5.
- L'amministrazione dei benefici vacanti e delle temporalità sequestrate è affidata all'Economo dei
benefici vacanti che verrà nominato dal Grande e Generale Consiglio.
Le norme per l'amministrazione e pel rendimento dei conti saranno stabilite per regolamento.
Art. 6.
- Le rendite apparteranno all'Economato dei benefici va anti dal giorno, nel quale il titolare del
beneficio cesserà di esserne investito, o sarà stato revocato l'assenso a tenore dell'art. 2, o sarà st to
ordinato il sequestro a tenore dell'art.3.
Art. 7.
- Le rendite dei benefici vacanti o sequestrati, detratte le spese di amministrazione, saranno
destinate alle spese del culto necessario, al restauro delle Chiese povere e ad usi di carità.
REGOLAMENTO
CAPO I.
Disposizioni generali.
Art. 1.
- Il diritto di possesso e di amministrazione dei bnefici vacanti, e di quelli sottoposti a sequestro
per misura di conservazione o di repressione, e la vigilanza sui benefici pieni, qualunque sia la loro
natura, sono esercitati in tutto il territorio second le norme contenute in questo regolamento.
Art. 2.
- Presso l'Economato è istituito un consiglio d'amministrazione, che dovrà dare il suo parere sul
bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sugli att di maggiore importanza da eseguirsi
dall'amministrazione, e sugli altri affari, che fossero sottoposti alle sue deliberazioni
Art. 3.
- Il consiglio predetto si comporrà dei Sindaci delGoverno, del Fiscale, dell'Ufficiale di Stato
Civile, di un Contabile, di un sacerdote senza investitura designato anno per anno dai parroci,
dall'Economo con voto consultivo. Il loro ufficio è puramente onorifico.
Art. 4.
- Oltre che sui benefici pieni, di cui è cenno nell'Art. 1, l'Economato eserciterà la sua vigilanza sulle
amministrazioni delle chiese e degli istituti inerenti.
Art. 5.
- Si dovrà compilare, in doppio esemplare, un registro, che contenga l'elenco di tutti i benefici
esistenti.
Da tale registro dovrà specificatamente risultare:
la natura del beneficio;
gli atti di fondazione;
la rendita, i beni che la producono ed i titoli di proprietà:
Uguale separato registro dovrà compilarsi per tutte qu lle chiese ed istituzioni sulla cui
amministrazione è attribuita la vigilanza ai termini dell'art. 4.
Art. 6.
- Verrà parimenti tenuto un registro ausiliario di quello disposto nella prima parte dell'articolo
precedente, nel quale s'indicheranno le variazioni an uali, che occorreranno nello stato dei benefici
e le rettificazioni che fosse mestieri d'introdurvi.
Art. 7.
- L'avanzo netto dell'amministrazione dei benefici vacanti sarà destinato dal Consiglio Grande e
Generale agli scopi previsti dall'Art. 7. della Legg sui Benefici vacanti.
Art. 8.
- L'Economo è autorizzato a far eseguire, alle proprietà dei benefici vacanti, le riparazioni urgenti,
che non importino somma maggiore di Lire 200, quando possa provvedervi con le rendite del
beneficio. Però l'urgenza dovrà essere documentata con rapporti dell'economo e con la perizia
giurata di persona tecnica ed i lavori dovranno essere dati in appalto a licitazione privata.
Art. 9.
- L'economo rende conto della sua gestione al Consiglio Grande ogni anno.
CAPO II.
Norme per la vigilanza sui benefici pieni e sopra altre istituzioni. Casi di revoca dell'Exequatur.
Art. 10.
- La vigilanza attribuita sui benefici pieni e sopra tutte le istituzioni di natura ecclesiastica, ha per
oggetto la conservazione del patrimonio ecclesiastico e la osservanza delle leggi dello Stato, e delle
norme speciali che regolano la materia.
E' ufficio quindi dell'economo vigilare, che dai titolari non si commettano malversazioni, danni od
irregolarità, e di promuovere, occorrendo, gli opportuni provvedimenti, specialmente riguardo alla
manutenzione delle case e delle Chiese.
Art. 11.
- La revoca dell'exequatur è di competenza del Consiglio Grande e può aver luogo nei seguenti casi:
1) quando l'investito del beneficio abbia riportato condanna ad una delle pene di 2. - 3. - 4. - 5. - 6. -
7. categoria:
2) quando abbia riportato condanna per alcuno dei misfatti puniti dagli art. 331 e 332 del cod. pen.
3) quando abbia riportato condanna avente per effetto l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici:
4) in tutti quei casi in cui per irregolarità commess , sia stato dichiarato decaduto dal beneficio da
parte dell'autorità ecclesiastica.
Art. 12.
- Ove all'economo risulti della cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio o di altra
istituzione ecclesiastica per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne farà
rapporto al Congresso di Stato, il quale potrà disporre che al titolare od amministratore si aggiunga,
come coadiutore, l'economo salvo ad autorizzare il s questro del patrimonio dell'ente ove ciò sia
necessario.
In questi casi, soddisfatti i pesi, il sopravanzo netto dovrà essere consegnato al titolare del beneficio
o rappresentante della chiesa.
Art. 13.
- Ove si tratti di alienazione di un fondo o di una rendita appartenente al beneficio o all'ente
ecclesiastico, o di altro atto e contratto eccedente la semplice amministrazione, e per cui è
necessaria l'autorizzazione governativa, il relativo progetto dovrà essere dal titolare o
dall'amministratore sottoposto all'esame dell'economo, e da questi trasmesso col suo parere al
Congresso.
L'economo provvederà all'esecuzione del decreto che gli sarà comunicato e prenderà nota nei suoi
registri dell'atto che verrà stipulato.
CAPO III.
Presa di possesso e consegna delle temporalità beneficiari .
Art. 14.
- L'amministrazione dei benefici vacanti o sottoposti a sequestro e delle istituzioni, sarà concentrata
presso l'Economato.
Tale amministrazione è fatta dall'economo in conformità delle istruzioni che emanerà il Congresso.
Art. 15.
- Allorchè avvenga la vacanza d'un beneficio ogni pubblico funzionario, che per ragione del proprio
ufficio ne sia venuto a conoscenza dovrà farne denuncia all'Economato.
Uguale obbligo avranno i detti funzionari, se vengoo a cognizione che il possesso di un beneficio
sia stato assunto senza essersi ottenuto l'autorizzazione di cui all'Art. 1. della legge.
Art. 16.
- L'economo in qualunque modo abbia avuto notizia della vacanza di un beneficio, assumerà
sollecitamente il possesso e l'amministrazione delle t mporalità annesse; e laddove incontri
resistenza od opposizione, potrà invocare l'appoggio del Commissario della Legge.
Art. 17.
- L'economo dovrà invigilare affinchè nessun beneficato entri in possesso delle temporalità vacanti,
senza prima averne ottenuta regolare consegna.
Art. 18.
- Gli assegni agli economi spirituali, civilmente riconosciuti, saranno determinati in base alle
rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani.
Art. 19.
- Nel prendere possesso delle temporalità beneficiari, dovrà compilarsi un particolareggiato elenco
dei beni, accertando, ove occorra anche con perizia, lo stato in cui si trovano e facendo l'inventario
degli arredi sacri, delle suppellettili coll'indicazione del valore approssimativo.
Tali operazioni saranno eseguite con la scorta del registro, di cui è cenno all'art. 5 in contraddittor o
del titolare cessato o degli eredi, avvertiti del giorno e dell'ora con atto di usciere. Non comparendo,
si procederà di ufficio.
Ove si trovassero oggetti, carte o libri di valore a tistico o storico, bisognerà compilarne speciale
elenco, e se ne darà comunicazione al dicastero competente.
Art. 20.
- Se risultino danni, dei quali debbano rispondere il c ssato titolare del beneficio od i suoi eredi, ne
sarà dato loro avviso con l'assegnazione di un termin per fare eseguire le riparazioni o pagarne
l'importo.
Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, l'econom procederà giudiziariamente, chiedendo, ove
occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili dei debitori, o sulle somme loro dovute, a
norma di legge.
Art. 21.
- Contemporaneamente all'atto di presa di possesso sarà compilato l'elenco delle rendite da esigere.
Risultando che il cessato investito del beneficio abbi ricevuto anticipazioni o altre annualità ne sarà
fatta menzione nell'elenco, con riserva delle ragioni dell'Amministrazione per rimborso o
risarcimento verso il titolare stesso, gli eredi o i terzi debitori.
Art. 22.
- L'atto di presa di possesso e gli atti relativi saranno compilati in carta libera.
Dei medesimi sarà data notizia ufficiale alle autorità competenti.
Art. 23.
- L'elenco dei beni, dei nomi dei debitori delle Parrocchie ove essi hanno domicilio, della causa del
debito, delle somme dovute al beneficio e delle altre occorrenti indicazioni sarà firmato
dall'economo, e sarà notificato in carta libera ai debitori perchè riconoscano e paghino
all'amministrazione le somme che dovevano al titolare.
La stessa notificazione sarà fatta ai procuratori od altri agenti del cessato titolare del beneficio
intimando loro di rendere i conti e di presentare l'elenco delle somme rimaste ad esigere.
Ove le autorità o le persone indicate nel presente n l precedente articolo non diano ricevuta della
notificazione e non compiano gli atti in cui sono stati invitati, si faranno le intimazioni occorrenti
per ministero di usciere e nelle forme ordinarie di legge.
Art. 24.
- Le spese occorrenti per gli atti relativi alla presa di possesso, saranno per una metà a carico
dell'ultimo investito, o dei suoi eredi, e per l'altr metà a carico dell'economato, meno nel caso di
sequestro, che dovranno essere per intero soddisfatte dall'investito.
Art. 25.
- Allorchè il beneficio vacante sarà stato provvisto, l'economo si farà presentare dal nuovo investito
copia autentica dell'atto di nomina, e la conserverà fra gli atti del suo ufficio. Procederà quindi, con
la maggiore sollecitudine possibile, alla consegna della temporalità con verbale amministrativo, di
cui prenderà nota nel registro prescritto coll'articolo 5.
Art. 26.
- L'atto di consegna conterrà l'inventario dei beni, sarà formato in doppio esemplare in base al
registro indicato nell'articolo 5 ed all'ultimo atto di possesso; e vi sarà descritto lo stato del
patrimonio beneficiario che occorrendo verrà accertato con perizia.
Il nuovo investito, con l'atto medesimo, si obbligherà di tutelare i diritti del beneficio e di
conservarne, con diligente cura, i beni, le rendite, gli arredi sacri e specialmente i libri, le carte e gli
oggetti d'arte; e darà all'uopo opportune garenzie da fissarsi dal Congresso di Stato.
Un esemplare dell'atto, firmato dalle parti, sarà conservato presso l'Economato e l'altro resterà
presso l'investito.
Art. 27.
- Le spese per la consegna delle temporalità beneficiarie sono a carico del nuovo investito.
Art. 28.
- All'infuori dei diritti stabiliti con l'annessa tariffa (allegato A) nessun'altra somma sarà dovuta,
sotto qualunque denominazione, per la presa di possesso o la consegna delle temporalità dei
benefici.
La predetta tariffa, stampata a caratteri chiari, dovrà essere tenuta permanentemente affissa
nell'ufficio economale.
CAPO IV.
Contenzioso nell'interesse dell'amministrazione economale.
Art. 29.
- All'Economo spetta di sostenere le ragioni degli nt che amministra.
Egli solo quindi rappresenta in giudizio i benefici vacanti, sia come attore sia come convenuto.
Art. 30.
- Ogni qual volta l'economo riconosca la necessità di promuovere una causa civile o sia convenuto
in giudizio, dovrà rivolgersi al Congresso di Stato, trasmettendo gli atti ed i documenti relativi, con
una relazione contenente tutte le notizie che possono occorrere per sostenere il diritto
dell'amministrazione.
Art. 31.
- Per le transazioni proposte nel corso di un giudizio dovrà sentirsi il parere del Congresso di Stato.
Art. 32.
- L'Economo nell'immettere i titolari in possesso delle temporalità beneficiarie, dovrà informarli
delle cause pendenti nell'interesse dei benefici, inv tandoli a nominare i proprii rappresentanti e
difensori. La difesa legalmente costituita nelle cause pendenti, continua finchè il titolare immesso o
ricostituito nel legale possesso non vi abbia altrimenti provveduto.
Art. 33.
- Nell'Economato verrà tenuto un registro, ove sarà iscritta ogni causa introdotta nell'interesse
dell'amministrazione economale, con la indicazione della data della citazione, dell'attore e del
convenuto, dell'ente interessato, della sede giudiziaria innanzi a cui la lite è pendente, del
procuratore a cui trovasi affidata, e successivamente delle sentenze che saranno proferite e dei
prodotti gravami fino all'ultimo atto del relativo procedimento.
CAPO V.
Economo e sue speciali attribuzioni.
Art. 34.
- L'Economo sarà retribuito con premio d'esazione del 10% sulla totalità delle rendite e delle
riscossioni. Avrà diritto al rimborso delle spese postali ed altre nonchè al pagamento delle indennità
determinata dalla allegata tariffa A.
Art. 35.
- La liquidazione del premio d'esazione e dei diritti e delle indennità stabiliti dalla tariffa dovrà
essere approvata dal Congresso di Stato sentito l'avviso del Consiglio d'amministrazione di cui
all'articolo 3.
Art. 36.
- Qualora in un esercizio l'Economo non abbia percepito nulla di premio nè di diritti oppure una
somma inferiore alle L. 100 gli sarà accordato una somma di L. 100 o la differenza dalla Cassa
Governativa per la sorveglianza, per il controllo e per le altre mansioni inerenti all'ufficio.
Art. 37.
- L'economo assumerà senza indugio l'amministrazione dei benefici, che si trovano vacanti e
denunzierà la sua nomina ai titolari, ed ai rappresentanti delle istituzioni sottoposte alla sua
vigilanza.
Art. 38.
- Sarà suo obbligo d'informarsi delle vacanze, che accadessero in seguito, prendendo subito
possesso delle relative temporalità ed informando il C ngresso di Stato della causa della vacanza,
del giorno in cui è avvenuta, della natura del beneficio e del nome e cognome del titolare cessato.
Egli procederà a tutti gli atti di conservazione, che sono autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in
vigore, ed ove incontri opposizione e resistenza invocherà l'inventario del Commissario della
Legge, e promuoverà i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria a tenore dell'art.16.
Art. 39.
- Se l'economo venga a conoscenza che l'investito di un beneficio siasi messo nel possesso dei beni
senza aver ottenuto l'assenso, dovrà subito riferirne al Congresso.
Art. 40.
- L'economo dovrà tenere diligente cura del patrimonio dei benefici soggetti alla sua
amministrazione provvedendo alla conservazione e al miglioramento degl'immobili così urbani che
rustici.
Art. 41.
- Durante la vacanza di un beneficio potrà l'economo pagare le imposte, i livelli, i canoni,
gl'interessi di capitali e l'assegno agli economi spirituali nella somma stabilita, senza bisogno di
speciale autorizzazione.
Per tutte le altre spese dovrà ottenere l'assenso del Congresso eccetto quanto dispone l'art. 8.
Art. 42.
- Le ricevute, da rilasciarsi dall'economo, saranno staccate dal registro bollettario vidimato dalla
Segreteria delle Finanze. I pagamenti, che non siano giustificati da tali ricevute, non saranno ritenuti
validi.
Art. 43.
- L'Economo è responsabile non solo per le riscossioni fatte, ma anche per quelle che fossero
mancate per sua colpa o dolo come di tutti i danni derivati dall'inadempimento degli obblighi da lui
contratti con l'ufficio assunto.
Art. 44.
- L'economo dipende direttamente dal Congresso di Stato che ha facoltà di punirlo con
l'ammonizione e la sospensione e di provocare dal Consiglio la dispensa dal servizio per gravi
mancanze ai doveri dell'Ufficio.
CAPO VI.
Norme da seguire nell'amministrazione dei benefici va anti.
Art. 45.
- Le rendite beneficiarie s'intendono acquistate giorno per giorno, senza distinzione tra frutti
naturali e civili. Per l'annata quindi di promiscuo g dimento tra il cessato titolare o i suoi eredi,
l'economato ed il nuovo provvisto, la ripartizione avrà luogo nel modo seguente:
Si farà una sola massa di tutte le rendite maturate d l 1°Gennaio al 31 Dicembre e così pure delle
spese: l'avanzo netto si dividerà a giorni, fra i diversi interessati, in proporzione del tempo del
godimento spettante a ciascuno.
Ove siavi rendita olearia, od altra di natura biennale, dovrà unirsi l'annata fertile alla infeconda, e
con lo stesso metodo si procederà per le selve cedue per i boschi, i cui tagli non avvengono in
ogni anno in eguale misura.
Art. 46.
- I fondi rustici ed urbani saranno, qualora la vacanza dovesse protrarsi per anni, dati in affitto
mediante asta pubblica nei modi da stabilirsi dal Congresso di Stato sentito il parere del Consiglio
d'Amministrazione.
CAPO VII.
Disposizione transitoria.
Art. 47.
- Un mese dopo la pubblicazione del presente regolamento si faranno o si aggiorneranno gli
inventari di tutte le attività patrimoniali, beni mobili ed immobili e delle passività di tutti gli enti
ecclesiastici a cura dell'ufficio dell'Economato al quale sarà aggregato quel personale che riterrà
necessario l'ufficio sentito il parere del Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 2.
Le spese relative saranno sostenute proporzionalmente dalle Parrocchie, dagli Enti, dai beneficiari.
A tal uopo con un pubblico avviso saranno invitati tu ti coloro che sono investiti a fare le opportune
denuncie all'Economato in detto tempo, dando copia del titolo d'investimento.
Art. 48.
- La legge ed il regolamento sui benefici vacanti verranno comunicati dopo la loro pubblicazione a
tutte le parrocchie e benefici.
Tariffa degli onorari e delle indennità dovute all'Economato.
1. - Per la compilazione del verbale di vacanza, o d'immissione in possesso:
a) di parrocchia L. 10,-
b) di altro ente " 5,-
2. - Per ogni vacazione di ore quattro, impiegate nella compilazione dello stato patrimoniale attivo e
passivo, nell'accertamento della condizione dei fabbricati, terreni, arredi sacri, quando non si ritenga
necessario l'opera di un perito, nell'esame e classificazione di titoli e documenti:
per la prima vacazione L. 5,-
per le successive " 3,-
3. - Per la compilazione di un avviso d'asta " 2,-
Per la compilazione del verbale di aggiudicazione provvisoria
" 1,-
Per la compilazione del verbale di aggiudica zione definitiva se l'affitto è di L. 500 " 1,-
se supera detta somma
da L. 501 a L. 1000 " 2,-
da L. 1001 a L. 5000 " 3,-
da L. 5001 in sopra " 5,-
Quando il verbale di aggiudicazione provvisoria diventa definitivo, si applica la tariffa
dell'aggiudicazione definitiva.
4. - Per la stipulazione di contratti, senza formalità di asta, si esigeranno gli emolumenti stabiliti
dalla legge notarile.
5. - Per le indennità di trasferta e soggiorno saranno liquidate le spese vive piu' al giorno L. 5.
AI PERITI
6. - Per la redazione di una perizia di restauri ai fabbricati, o di bonificamenti nei terreni, ritenuti
necessari, o di accertamento di danni o miglioramento recati a fondi o di descrizione tecnica di beni
immobili L. 6. -
7. - Per ogni vacazione di quattro ore ognuna impiegate o sopra luogo od a tavolino, nelle
operazioni preliminari assolutamente necessarie per la compilazione della perizia, come rilievi, tipi
ecc. L. 6. -
8. - Le indennità di trasferta sono calcolate secondo l'art. 5.