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Per Causa Di Pubblica Utilita'


Published: 1913-05-24
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984216/per-causa-di-pubblica-utilita.html

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LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI
PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'
24 Maggio 1913
TITOLO I.
Disposizioni Generali.
CAPO I.
Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità.
5
Art. 1.
- L'espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di
pubblica utilità non può aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente legge.
5
Art. 2.
- Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa Legge, quelle che vengono espressamente
dichiarate tali per Decreto del Consiglio Grande e Generale.
Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto del
Governo nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono Corpi morali,
società private o particolari individui.
5
Art. 3.
- Qualunque domanda per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità deve essere diretta al
Consiglio Grande e Generale ed essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la
natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa r unta, i mezzi di esecuzione, e il termine
entro il quale saranno finite.
Deve inoltre tale domanda essere corredata da un piano che contenga la descrizione dell'insieme
delle opere e la designazione degli immobili che esse devono occupare.
5
Art. 4.
- La domanda di cui all'articolo precedente deve presentarsi al Segretario dell'Interno, il quale, con
suo Decreto, ordina che dell'esistenza della domanda stessa venga, a spese dell'istante, dato avviso
al pubblico.
L'avviso sarà pubblicato nei soliti luoghi ed inoltre in ogni parrocchia in cui esistono beni da
espropriarsi.
Per dieci giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni, la Relazione ed il
Piano accennati nell'articolo precedente, debbono rimaner depositate o nella Segreteria degli Interni
o nell'Ufficio Tecnico Governativo.
Il luogo, la durata e lo scopo del deposito deve indicarsi nell'avviso suaccennato.
5
Art. 5.
- Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della
Relazione e del Piano e fare, per iscritto, le sue osservazioni al Consiglio Grande e Generale.
Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può, a sua volta, aver conoscenza delle fatte
osservazioni e presentare osservazioni di risposta entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
cui all'art. 4.
5
Art. 6.
- Gli ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto, potranno introdursi
nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatorii
dipendenti dal ricevuto incarico, purchè siano muniti di un Decreto del Congresso di Stato, e ne sia
dato un giorno prima avviso ai proprietari.
Il Decreto dovrà contenere l'indicazione delle persone cui è concesso la facoltà di introdursi nelle
proprietà private, e potrà fissare il tempo e il modo con cui tale facoltà dovrà essere esercitata.
L'avviso ai proprietari sarà dato a cura delle persone suindicate nel modo che crederanno migliore.
Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire il danno arrecato ai
proprietar; in caso di mancato accordo sull'andamento deciderà inappellabilmente la Reggenza negli
atti economici.
Occorrendo di occupare temporaneamente dei fondi per r cerche od operazioni preliminari si
procederà a norma del Capitolo I. del Titolo II. (articolo 38 e segg.ti).
5
Art. 7.
- Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo
precedente, o chi togliesse i picchetti, i paletti, od altri segnali che fossero stati infissi per eseguir il
tracciamento dei piani, incorrerà in una ammenda o multa estensibile a lire trecento salvo le
maggiori pene stabilite dal Codice Penale in caso di reato maggiore.
Tale reato sarà giudicato a norma dell'art. 174 Cod. Proc. Penale n° 2.
CAPO II.
Della dichiarazione di pubblica utilità.
5
Art. 8.
- Trascorsi i termini di cui agli articoli 4 e 5, la domanda coi documenti relativi e col parere del
congresso di Stato viene rimessa al Consiglio Grande e Generale che emetterà o meno la
dichiarazione di pubblica utilità subordinandola, se del caso, a quelle condizioni o modalità che
crederà opportune.
5
Art. 9.
- L'osservanza del disposto degli art. 3, 4 e 5 non è bbligatoria quando la dichiarazione di pubblica
utilità riguarda opere da eseguirsi per conto del Governo.
In tal caso il Consiglio Grande e Generale sulla proposta del Congresso di Stato può, senz'altro,
emettere il Decreto dichiarante la pubblica utilità e rimettere, a tempo opportuno, l'approvazione
della Relazione e del Piano sempre quando non fossero contemporaneamente a detta proposta
presentati.
Il Piano delle opere da eseguirsi dovrà ad ogni modo rimanere visibile assieme all'elenco di cui
all'art. 10.
Capo III.
Dell'indennità e del modo di determinarla.
5
Art. 10.
- Colui che promosse ed ottenne la dichiarazione di pubblica utilità deve fare compilare e depositare
nella Segreteria degli Interni un elenco in cui di riscontro alla designazione sommaria dei beni da
espropriarsi ed al nome e cognome dei proprietari si indicato il prezzo che si offre per la loro
espropriazione.
In caso di incertezza sul vero proprietario si dovrà stare alle indicazioni catastali.
Il detto elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabilito dall'articolo 4 della
presente legge.
5
Art. 11.
- Il promovente l'espropriazione dovrà, o prima o durante o dopo il tempo suindicato, tentare di
stabilire amichevolmente coi singoli proprietari l'ammontare dell'indennità.
All'uopo verrà formato un breve verbale da cui risult la somma massima offerta dall'espropriante e
quella minima pretesa dall'espropriando.
Il verbale sarà redatto alla presenza di due testimoni e dagli stessi firmato o crocesegnato assieme
alle parti interessate. Se l'espropriando rifiuti di f rmare o crocesegnare si darà atto di ciò.
5
Art. 12.
- L'accettazione dell'indennità offerta come dall'art. 10, deve essere espressa e risultare da
dichiarazione scritta o da verbale compilato come dall'art. 11: in nessun caso può presumersi.
5
Art. 13.
- L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti
ad espropriazione.
Quando si tratta di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti che trovansi in
possesso del fondo.
Gli usufruttuar, i conduttori, i coloni, i proprietari diretti ed altri a cui spettasse qualche diritto sugli
stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietar, o possono esperire le loro ragioni nel modo
indicato dagli art. 33, 34, 35, 36.
5
Art. 14.
- Tutti gli accordi circa l'indennità conclusi tra espropriante e proprietari da espropriarsi prima del
Decreto che dichiara la pubblica utilità, e nel caso dell'art. 9 prima dell'approvazione del piano, si
considerano dipendenti dalla condizione che il Decreto venga emesso e che il piano sia approvato.
5
Art. 15.
- Scaduto il termine indicato all'art. 10 tutte le dichiarazioni e tutti i verbali che si riferiscono alla
indennità devono trasmettersi alla Segreteria degli Interni.
5
Art. 16.
- Il Congresso di Stato può, senz'altro, autorizzare l'occupazione dei fondi pei quali fu accettata od
amichevolmente fissata l'indennità qualora risulti che le somme corrispondenti trovansi versate
nella Cassa Governativa.
Il Consiglio Grande e Generale, in deroga all'art. 35, può autorizzare il pagamento immediato
dell'indennità per intero od in parte all'espropriato quando questi somministri, a tutela dei terzi,
idonea guarentigia.
5
Art. 17.
- La Segreteria degli Interni appena avrà formato l'elenco dei proprietari che non conclusero alcun
amichevolmente accordo, lo trasmetterà, unitamente al Piano ed agli altri documenti, al
Commissario della Legge.
5
Art. 18.
- Il Commissario della Legge al piu' presto nomina, con un semplice Decreto e senza che sia
necessaria la citazione delle parti, uno o piu' periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima
dei beni da espropriarsi.
Collo stesso Decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione.
5
Art. 19.
- Nessuna opposizione contro il Decreto di nomina dei periti può impedirne o arrestarne le
operazioni.
5
Art. 20.
- Non è necessario che le parti interessate siano citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei
periti e a mezzo dei cursori del Tribunale, ogni proprietario dovrà essere avvisato del giorno in cui
essi procederanno alla stima.
L'avviso deve aver luogo almeno sei giorni prima che si proceda alla stima stessa.
Il proprietario può, o direttamente o a mezzo di persona tecnica, far notare e rilevare al perito quelle
circostanze che crederà opportune.
5
Art. 21.
- Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e qu lle di perizia sono a carico dell'espropriante.
Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta
dall'espropriante del verbale di cui all'art. 11.
Nel caso in cui la differenza tra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un sesto,
le spese si divideranno fra l'espropriante e l'espropriato in quella proporzione che verrà stabilita dal
Commissario della Legge.
5
Art. 22.
- Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che
a giudizio dei periti l'immobile avrebbe avuto in ua libera contrattazione di compra-vendita.
La suscettibilità di migliorie che si riferiscono ad evenienze future ed incerte non possono essere
tenute a calcolo.
5
Art. 23.
- Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consiste nella differenza tra il giusto prezzo che
avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte
di esso dopo l'occupazione.
5
Art. 24.
- Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del
fondo non espropriato, questo vantaggio deve essere convenientemente calcolato, in modo però che
l'indennità dovuta al proprietario non sia minore della metà di quella che gli spetterebbe a termini
dell'art. precedente.
5
Art. 25.
- Non possono essere calcolate nel computo delle inden ità le costruzioni, le piantagioni e le
migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi
eseguite nello scopo di conseguire una maggiore inden ità, salvo il diritto al proprietario di
asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di
pubblica utilità da eseguirsi.
Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione del piano, siano state intraprese
sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.
5
Art. 26.
- Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire
nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto o l'enfiteuta, nè a sopportare aumento
di spesa pel riparto della indennità tra l'uno e l'altro.
5
Art. 27.
- Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitu' che possono essere conservate e trasferite
senza grave incomodo del fondo dominante o del serviente.
Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per la traslazione della servitu', salva a chi
promuove l'espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso.
Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.
5
Art. 28.
- É dovuta una indennità ai proprietar dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità
vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.
La privazione di un utile, al quale il proprietario n n avesse diritto, non può mai essere tenuta a
calcolo nel determinare l'indennità.
CAPO V.
Dell'espropriazione
SEZIONE I.
Decreto che pronuncia l'espropriazione dei beni: suoi effetti rispetto al proprietario espropriato.
41;15
Art. 29.
- Le relazioni peritali devono, entro il termine stabilito o debitamente prorogato, essere depositate
nella Cancelleria del Tribunale, la quale le trasmetterà, previa liquidazione delle spese per parte del
Commissario della Legge, alla Segreteria dell'Interno.
41;15
Art. 30.
- Il Congresso di Stato, ricevute le relazioni dei p riti, ordina all'espropriante di depositare alla
Cassa Governativa le somme risultanti dalla perizia, e, se si tratta di opera da eseguirsi per conto del
Governo, ordina alla predetta Cassa di tenere pronte le somme peritate.
Eseguito il deposito o emesso l'ordine di cui sopra, il Congresso di Stato emetterà Decreto di
espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.
Il Consiglio Grande e Generale può, a norma dell'art. 16, autorizzare l'immediato pagamento
dell'indennità per intero o in parte.
41;15
Art. 31.
- La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa
nell'espropriante dalla data del Decreto del Congresso di Stato che pronuncia la espropriazione.
41;15
Art. 32.
- Il decreto del Congresso di cui all'art. 30 verrà fatto notificare a mezzo dei cursori del Tribunale i
proprietar espropriati.
Ognuno di essi, nei venti giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l'Autorità
Giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle
spese.
Trascorso questo termine senza che si sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la stima, la
indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.
Se invece vi sarà stato richiamo al Tribunale, decorr rà dopo i venti giorni di cui sopra, un altro
termine di giorni dieci entro i quali si eseguiranno sugli immobili espropriati quelle contestazioni di
fatto o peritali che dal proprietario espropriato saranno richieste nell'istanza e che - fatto salvo ogni
e qualsiasi diritto e senza alcun pregiudizio della parti - dovranno dal Giudice competente
ammettersi con semplice Decreto.
Trascorsi anche i dieci giorni il Decreto di espropriazione sarà senz'altro eseguibile.
SEZIONE II.
Effetti dell'espropriazione riguardo ai terzi; pagamento dell'indennità.
42;15
Art. 33.
- Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio. e tutte le altre azioni
esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non p ssono interrompere il corso di essa, nè
impedirne gli effetti.
Pronunciata l'espropriazione tutti i diritti anzidetti si possono far valere non piu' sul fondo
espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta.
42;15
Art. 34.
- Il Decreto del Congresso di Stato che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a termini
dell'art. 16, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 30, saranno
trascritti, a cura dello espropriante, nell'ufficio delle ipoteche e sarà fatto l'opportuna voltura nel
catasto o nei libri censuari.
42;15
Art. 35.
- Un estratto dei decreti accennati nell'articolo precedente verrà pubblicato nei soliti luoghi e nelle
Parrocchie ove sono situati beni espropriati.
I creditori, che ne hanno diritto, potranno surrogarsi l loro debitore espropriato e proporre richiamo
contro la stima nel termine e nei modi indicati dall'art. 32.
Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità possono farle valere entro i trenta giorni della
pubblicazione.
Se nell'ora detto termine nessuna opposizione sia stat notificata, oppure se fra tutte le parti
interessate siasi stabilito d'accordo il modo di distribuire la indennità, il Consiglio Grande e
Generale, udito il parere del Congresso di Stato, autorizza il pagamento della somma depositata al
proprietario espropriato od agli aventi diritto.
42;15
Art. 36.
- Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizione al pagamento o non essendosi le parti
accordate sul modo di distribuire le indennità deve provvedersi, sull'istanza della parte piu'
diligente, dal Tribunale competente a termine delle l ggi civili.
TITOLO II.
Disposizioni Particolari.
CAPO I.
Delle occupazioni temporanee.
5
Art. 37.
- I promoventi l'opera dichiarata di pubblica utilità o chi per essi possono occupare
temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito d
materiali, per stabilire magazzini ed officine, perraticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di
diversione delle acque o per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.
Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terre o zolle n n potranno occuparsi di terreni chiusi da muro.
5
Art. 38.
- La domanda deve essere diretta al Consiglio Grande e Generale coll'indicazione della durata
prevista della occupazione e dell'indennità offerta.
Questa domanda deve comunicarsi a mezzo dei cursori ai proprietari interessati, con invito di fare
entro giorni cinque le loro osservazioni, e di dichiarare se accettano la offerta indennità con espresa
avvertenza che in caso di silenzio essa si intenderà accettata.
5
Art. 39.
- In caso di rifiuto della offerta indennità o di opposizione alla occupazione il Consiglio Grande e
Generale se crede di accettare la domanda dell'espropriante o di chi per esso, nomina - direttamente
o per mezzo delle Autorità all'uopo delegate - un perito per fissare la dovuta indennità ed intanto
determina la durata della occupazione.
Il perito nel termine stabilito deposita nella Segrete ia dell'Interno la sua relazione dopo averla nei
soli modi giurata nella Cancelleria del Tribunale.
Qualora l'occupazione temporanea debba avvenire per opere di pubblica utilità da eseguirsi
nell'interesse del Governo, il Congresso di Stato può provvedere direttamente a norma del presente
articolo.
5
Art. 40.
- Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà nel modo piu' opportuno avvertito del momento
in cui si procederà alla perizia.
5
Art. 41.
- Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.
L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo lla perdita dei frutti, alla diminuzione del
valore del fondo, alla durata della occupazione, e t nuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.
5
Art. 42.
- Il Congresso di Stato veduta la perizia ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito,
ed autorizzerà l'occupazione temporanea.
Contro la stima fatta dal perito non è ammesso alcun reclamo.
5
Art. 43.
- Qualora però l'espropriante o chi per esso avesse r cato al fondo un danno non preveduto dalla
perizia nella determinazione dell'indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere un
supplemento d'indennità.
CAPO II.
Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza.
5
Art. 44.
- Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque, e in tutti gli altri casi
di forza maggiore e di assoluta urgenza la Reggenza, anche in base all'art. 549 Cod. Penale, può
ordinare, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, l'immediata
temporanea occupazione dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere necessarie.
5
Art. 45.
- La Reggenza col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo stabilisce
provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari, e se è accettata, vien tosto soddisfatta.
Qualora la medesima non sia accettata sarà determinata da un arbitro nominato d'accordo fra le parti
e in difetto dal Commissario della Legge.
TITOLO III.
Disposizioni finali e transitorie.
Art. 48.
- Le spese occorrenti per gli atti e le formalità stabilite nella presente legge, salvo le contrarie
disposizioni in essa contenute, sono a carico degli esproprianti.
Qualora l'espropriante sia il Governo lo stesso andrà esente da ogni tassa di bollo e registro che, in
caso di vittoria giudiziale, dovranno essere rimborsate dal soccombente.
Art. 47.
- Tutte le disposizioni o consuetudini contrarie alla presente legge sono abrogate intendendosi
abrogata parimenti la legge approvata con decreti 14 e 28 Gennaio 1913.
Art. 48.
- La presente legge entrerà in vigore immediatamente dopo la sua legale pubblicazione.