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La Sospensione Della Esecuzione Delle Sentenze Penali Di Condanna


Published: 1914-05-23
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984212/la-sospensione-della-esecuzione-delle-sentenze-penali-di-condanna.html

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LEGGE CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DLLE SENTENZE
PENALI DI CONDANNA
23 Maggio 1914 N. 14
Art. 1.
- Nel pronunciare sentenze di condanna alla prigiona non oltre i sei mesi o alla pena pecuniaria,
sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale che, convertita a norma di legge, avrebbe
nel complesso una durata non superiore a sei mesi, contro persona che non abbia riportata mai
condanna alla prigionia, il giudice può ordinare ch, entro un termine che stabilisce nella sentenza,
non minore di quello sancito per la prescrizione della pena e non maggiore di cinque anni, la
esecuzione della pena rimanga sospesa.
Il limite della pena suddetta è doppio per le donne, i minori di diciotto anni e coloro che abbiano
compiuto i settant'anni.
Art. 2.
- La sospensione della condanna può essere subordinata al risarcimento del danno cagionato, che
già sia stato liquidato nella sentenza, o al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione
del danno stesso, non che al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da
prefiggersi nella sentenza.
Art. 3.
- Se il condannato, entro il termine stabilito secondo l'art. 1, non commette misfatto o delitto o
contravvenzione di primo ordine, la condanna si ha come non avvenuta.
In caso diverso la sospensione dell'esecuzione della condanna s'intende revocata, e la pena è
scontata secondo le norme del Libro II Titolo IV, Sezione I del Codice Penale (art. 44 e segg.ti) (1)
La sospensione della esecuzione della condanna s'intende revocata altresì se l'imputato, durante il
termine suddetto, sia condannato alla prigionia per reato commesso prima della condanna, la cui
esecuzione fu dichiarata sospesa.
Art. 4.
- La sospensione dell'esecuzione della condanna non si estende alle sanzioni diverse da quelle
indicate nell'art. 1, e applicate nella sentenza, nè agli effetti penali e civili della medesima.
Gli effetti penali cessano quando, giusta la prima parte dell'articolo precedente, la condanna si abbia
come non avvenuta.
Art. 5.
- Qualora il giudice ordini che l'esecuzione rimang sospesa, la Reggenza o il Commissario della
Legge, dopo letta la sentenza, rivolge in pubblica udienza, al condannato un severo ammonimento,
e lo avverte che se, entro il termine in essa stabilito, commetta un misfatto o delitto o
contravvenzione di primo ordine, la pena è scontata a norma del Codice Penale.
Art. 6.
- Chiunque abbia ottenuto la sospensione dell'esecuzione della condanna non può ottenerla la
seconda volta.
All'uopo, e limitatamente ai certificati penali da unirsi di ufficio ai procedimenti penali, dovrà farsi
menzione di tutte le condanne non ancora cancellate dal casellario anche se beneficate della non
iscrizione sui certificati a norma della Legge 13 Settembre 1906. (1)
Art. 7.
- La presente Legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione e potrà applicarsi a
tutti coloro che non siano stati ancora definitivamente condannati.

(1) R. pag. 371. (1) S. pag. 99.