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Art 1


Published: 1914-05-26
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984211/art--1.html

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Legge 26 Maggio 1914 N. 17 sullo esercizio delle professioni di avvocato e procuratore
Art. 1.
- I cittadini della Repubblica dottori in Legge possono conseguire il titolo di avvocato e di
procuratore.
Art. 2.
- Una stessa persona può conseguire ambedue i titoli ed esercitare correlativamente ambedue le
professioni.
Art. 3.
- L'esercizio delle professioni di avvocato o di procuratore è incompatibile coll'esercizio di altre
professioni e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, eccettuato quello di notaio.
Art. 4.
- L'avvocato ha per proprio ufficio di emettere pareri e consultazioni legali, assistere i clienti negli
affari estragiudiziali e difenderli in giudizio.
Art. 5.
- Ufficio proprio del procuratore è la rappresentanza delle parti in giudizio, la direzione e
compilazione degli atti di procedura.
E' permesso tuttavia ai procuratori di prestarsi all'assistenza dei clienti fuori di giudizio ed in
giudizio alla loro difesa; ma in tal caso sono loro accordati i soli diritti stabiliti nella Tariffa pei
procuratori.
Art. 6.
- Gli avvocati hanno diritto agli onorari stabiliti nella Tariffa degli avvocati.
I procuratori hanno diritto agli onorari stabiliti nella Tariffa dei procuratori.
Quando una stessa persona riunisce in causa le funzioni di avvocato e procuratore ha diritto agli
onorari stabiliti nella tariffa pei procuratori, ma se la causa è di notevole importanza il Tribunale
può elevare l'onorario per le allegazioni in diritto o per le difese finali fino al doppio di quanto è
assegnato in Tariffa.
Quando siavi in causa e avvocato e procuratore l'onorario per le allegazioni in diritto o memorie
difensive finali spetta ad uno solo di essi, ferme nel resto le rispettive Tariffe.
Art. 7.
- Per ottenere il titolo di avvocato o di procuratoe deve presentarsi domanda scritta alla Reggenza.
Alla domanda debbono unirsi:
1) - il diploma del grado dottorale in legge:
2) - il certificato della pratica forense, fatta in u o studio di avvocato per due anni continui
successivi al compimento del corso universitario, ovvero per un anno in uno studio di procuratore,
secondochè l'aspirante voglia essere iscritto all'ordine degli avvocati, ovvero all'ordine dei
procuratori:
3) - la bolletta della Tesoreria governativa da cui risulti il pagamento della tassa di L. 50 per gli
aspiranti al titolo di avvocato, di L. 25 per gli aspriranti a quello di procuratore.
Art. 8.
- Il grado dottorale riportato in una Università del R gno d'Italia e la pratica fatta in uno studio di
avvocato o di procuratore legalmente esercente nello stesso Regno hanno pieno valore nel territorio
della Repubblica.
Art. 9.
- Il cittadino Sammarinese che ha esercitato la professione di procuratore per cinque anni presso le
autorità giudiziarie della Repubblica non è tenuto, per conseguire il titolo di avvocato, ad esibire
altro documento all'infuori di un certificato della Cancelleria Commissariale comprovante il suo
esercizio quinquennale.
Art. 10.
- La Reggenza trasmette la domanda ed i documenti prima al Commissario della Legge e quindi al
Giudice d'Appello, affinchè i medesimi, consultati i registri penali ed assunte informazioni sulla
condotta morale e civile dll'aspirante, emettano i loro pareri.
Art. 11.
- Se i pareri del Commissario della Legge e del Giudice di Appello sono favorevoli, la Reggenza,
qualora si tratti di aspirante fornito del requisito di cui è menzione nell'art. 9, gli conferisce con suo
rescritto il titolo di avvocato. Qualora poi si trat i di aspirante che non abbia tale requisito, o di
aspirante al titolo di Procuratore, dispone che si proceda all'esame di idoneità.
Art. 12.
- Se i pareri sono contrari, ovvero discordi, la Reggenza giudica inappellabilmente, o per la
reiezione della domanda, o pel conferimento del titolo nel caso dell'art. 9, o per l'esame di idoneità.
Art. 13.
- L'esame dall'aspirante avrà luogo innanzi ad una Commissione di tre giureconsulti presieduta dal
Giudice di appello se si chiede il titolo di avvocato e dal Commissario della Legge se si chiede il
titolo di procuratore.
Art. 14.
- Quando il Giudice di Appello, o il Commissario della Legge abbiano emesso parere contrario
all'aspirante, ovvero dichiarino di volersi astenere, la Reggenza delega in loro vece un altro
giureconsulto come Presidente della Commissione.
Art. 15.
- L'esame deve essere orale e scritto: e l'aspirante deve ottenere la maggioranza dei voti per poter
conseguire il titolo.
Art. 16.
- Per gli aspiranti al titolo di avvocato l'esame orale si aggirerà sullo Statuto e su altre leggi vigenti,
e l'esame scritto consisterà in un voto ragionato su di una quistione di diritto.
Per gli aspiranti al titolo di procuratore l'esame orale si aggirerà sulla procedura civile e penale; e
l'esame scritto consisterà nella soluzione ragionata di una quistione di procedura.
Il tema dell'esame scritto sarà dato dal Presidente della Commissione nel giorno stesso designato
per l'esame scritto.
Art. 17.
- La Commissione esaminatrice dopo la votazione fatta per voti segreti, riassume in un processo
verbale i risultati degli esami.
Il presidente lo trasmette, sottoscritto dagli esamin tori, alla Reggenza.
Art. 18.
- Se i risultati degli esami riuscirono favorevoli all'aspirante, la Reggenza con suo rescritto gli
conferisce il titolo di avvocato o di procuratore.
Nel caso di risultati contrari, la domanda è respinta, ma l'aspirante può rinnovarla dopo sei mesi.
Art. 19.
- Nella Cancelleria Commissariale so terrà affisso, a cura del Commissario della Legge, un albo
degli iscritti all'ordine degli avvocati ed un albo degli iscritti all'ordine dei procuratori.
Affinchè ciascun albo sia sempre completo, la Reggenza comunicherà al Commissario della Legge
la spedizione fatta di ciascun rescritto e l'avvocat o procuratore che la ottenne dovrà esibirgliene
l'originale.
Art. 20.
- Quando un avvocato o un procuratore abbia subito na grave condanna penale, ovvero siasi reso
colpevole di azione o di omissione per la quale posa reputarsi indegno dell'uno o dell'altro titolo, il
Giudice di appello deve o di Ufficio o sopra richiesta del Commissario della Legge emettere un
provvedimento disciplinare d ammonizione o di cancellazione dall'albo secondo la gravità del caso.
Il provvedimento sarà emesso dopo raccolte le opportune informazioni, le deduzioni della parte
interessata ed il parere del Giudice per le cause penali.
Art. 21.
- La cancellazione dall'albo dei Procuratori darà luogo di pieno diritto alla cancellazione dall'albo
degli Avvocati, se il Procuratore vi è iscritto.
Art. 22.
- L'Avvocato od il procuratore, a carico del quale sia stata decretata la cancellazione dall'albo, può
dopo un anno ricorrere al Giudice di Appello per la nuova iscrizione; provando d'essersi reso degno
di riabilitazione.
Il Giudice di Appello anche in questo caso provvede col metodo tracciato nel capoverso dell'art. 20.
Art. 23.
- Colui, che non essendo iscritto nell'albo, assume il titolo od esercita le funzioni di avvocato o di
procuratore è sottoposto a procedimento penale nellforme stabilite dal Codice di procedura penale.
Il colpevole è condannato ad una multa da L. 5 a L. 50, salvo le maggiori sanzioni.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 24.
- Quelli che attualmente si trovano nell'esercizio della professione di procuratore avranno diritto ad
essere inscritti nell'albo dell'Ordine dei procurato i.
Art. 25.
- Non piu' tardi di un mese dalla pubblicazione della presente legge sarà compilato, a cura del
Commissario della Legge, ed affisso nella Cancelleria 'albo dei procuratori esercenti che ne
avranno proposta domanda allo stesso Commissario.
Art. 26.
- Contro la formazione dell'albo può muovere reclamo, al Giudice d'Appello nel termine perentorio
di sessanta giorni dall'affissione, chiunque vi fosse tato omesso e chiunque credesse abusiva la
iscrizione di qualche individuo.
Il Giudice di Appello giudica dei reclami col metodo indicato nel capoverso dell'articolo 20.
Art. 27.
- L'esercizio della professione di procuratore anterior alla presente legge si terrà a calcolo per gli
effetti dell'art. 9.
Art. 28.
- Le cause d'incompatibilità determinate dall'art. 3 non sono applicabili a coloro che prima della
data di questa legge esercitavano altre professioni od occupavano qualche impiego pubblico ed
insieme esercitavano la professione di Procuratore.
Art. 29.
- I procuratori che alla data della pubblicazione della presente Legge portano il titolo di avvocato
possono continuare ad assumerlo anche se non abbiano ancora diritto di essere iscritti nel relativo
albo.
Art. 30.
- La presente Legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.
TABELLA
degli onorari di Avvocato pei giudizi, sia di primo grado, che di secondo, che di straordinario.
Secondo la gravità dell'affare, il tempo che presuntivamente può aver impiegato l'avvocato e la
condizione di chi deve pagare, gli onorari saranno liquidati colle seguenti norme:
1. Ogni congresso da L. 5 a L. 25
N.B. - Contro il soccombente non si tassano piu' di 2 Congressi in ogni grado di giurisdizione.
2. Esame della posizione da L. 10 a L. 60
3. Parere o consultazione in iscritto ..da L. 15 a L. 80
4. Studi per la difesa scritta da L. 20 a L. 60
5. Difesa scritta da L. 30 a L. 200
6. Negli affari di lievissima importanza
il compenso per l'opera prestata può tassarsi
in una somma unica da L. 30 a L. 60
TABELLA
degli onorari dei procuratori per ogni grado della causa
1. Per l'atto di citazione davanti al Tribunale sia per cause sommarie che formali L. 2
2. Per diritto d'informazioni o sessione informativ L. 3 Possono tassarsi dai due ai cinque congressi
o sessioni informative per ogni causa secondo l'importanza della stessa.
3. Per ogni comparsa o deduzione in atti L. 1.50
4. Per assistenza all'esame di ogni testeL. 1
5. Per assistenza alla risposta del giuramento suppletorio o decisorio o alle posizioni L. 2
6. Per accessi giudiziari Per la Città, Piagge e Borgo da .. L. 5 a L. 15 Altrove: oltre le spese di
trasporto da L. 10 a L. 30
7. Per contraddittorio o discussione decretata dal Tribunale L. 5
8. Per le allegazioni in diritto, oltre la tassa di scritturazione di L. 1 per ogni foglio di quattro
pagine, il Tribunale tenuto a calcolo l'importanza della causa, il merito della memoria difensiva, il
tempo richiesto per la medesima, la condizione di chi deve pagare, potrà decretare un compenso da
L. 10 a L. 150
Nelle cause sommarie in cui non v'è allegazione in dir tto la comparsa di richiesta di sentenza sarà
compensata come segue:
Nelle cause fino a L. 100 di valore L. 5
Nelle cause in cui il valore sia superiore a L. 100ma inferiore a L. 200 L. 10
Nelle cause di valore fra le L. 200 e le L. 500 L. 15
Nelle cause fra L. 500 e L. 1000 da L. 20 a L. 30
Nelle cause superiori a L. 1000 il compenso sarà stabilito dal Tribunale senza oltrepassare le L. 100.
Se non fu pronunciata sentenza definitiva i suddetti onorari saranno ridotti a metà. E la metà degli
cennati onorari spetta altresì per le sentenze interlocutorie.
9. Per assistenza alla irrotulazione degli atti, compreso l'indice delle prodotte L. 2
10. Per assistenza alle conciliazioni L. 5
11. Per liquidazione della spesa L. 2
12. Per assistenza alla pubblicazione della sentenza L. 2
13. Per ogni atto di Procuratore successivo alla sentenza e per ogni atto preparatorio dell'esecuzione
L. 1.50
14. - Per ogni accesso ad uffici pubblici per richiesta di documenti od atti qualsiasi inerenti alla
causa L. 1
TABELLA
per i giudizi penali.
Nei giudizi penali di qualsiasi grado l'Avvocato o il Procuratore che compie ufficio di avvocato avrà
diritto ad un compenso estensibile, tenuto conto dell'importanza del giudizio e del complesso delle
circostanze, fino a L. 500.