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Art 1


Published: 1914-06-09
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984210/art--1.html

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Legge 9 Giugno 1914 N. 20 sulle pensioni per gli impiegati e salariati.
Art. 1.
- Gli impiegati e salariati che cessino definitivamente dal servizio avranno diritto al
trattamento di pensione, o di indennità stabilito dalla presente legge.
Disposizioni relative al collocamento a riposo degli impiegati.
Art. 2.
- Gli impiegati avranno diritto a pensione dopo compiuti 35 anni ininterrotti di servizio, qualunque
sia l'età: oppure dopo compiuti 25 anni ininterrotti di servizio quando abbiano anche compiuto 65
anni di età.
Art. 3.
- Gli impiegati che hanno compiuto 35 anni di servizio avranno diritto di optare per una pensione
vitalizia uguale allo stipendio iniziale fissato con le tabelle annesse alla Legge Organica delli 12
Maggio 1910, (1) oppure, rinunciando alla pensione vitalizia, per un capitale corrispondente
stabilito nel contratto con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni del Regno d'Italia.
Coloro che raggiunto il 65 anno di età, hanno compiuto 25 anni di servizio, avranno diritto ad una
pensione uguale a tanti trentacinquesimi dello stipendio iniziale per quanti sono gli anni di servizio
prestati, ovvero, rinunciando alla pensione vitalizi , al capitale corrispondente fissato nel contratto
medesimo.
Art. 4.
- L'impiegato che per infermità contratta è reso inab le a prestare ulteriormente servizio, e ne viene
quindi dispensato per motivi di salute (art. 13 della Legge Organica), ha diritto, quando abbia
servito per un periodo di tempo minore di anni 25, e maggiore di 3, di essere collocato a riposo con
una indennità uguale alla somma dei premi pagati dallo Stato all'Istituto Assicuratore, diminuita
della prima annualità. Uguale diritto spetta a colui che avendo tenuto l'ufficio per un tempo minore
di anni 25 e maggiore di anni 3 è licenziato per punizione, o cessa di fare parte del personale della
Repubblica per riduzione, o soppressione di corpi o uffici (art. 27 e art. 16 della Legge Organica).
Art. 5.
- Se l'infermità o i provvedimenti previsti dall'articolo precedente sopraggiungono dopo il 25 anno
di servizio, ma prima che l'impiegato abbia compiuto 65 anni di età, questi ha diritto ad una
pensione vitalizia uguale a tanti trentacinquesimi di quella normale per quanti sono gli anni di
servizio prestati.
Art. 6.
- Nel caso di morte sopravvenuta prima del limite stabilito per avere diritto alla pensione, il coniuge
superstite, gli ascendenti, ed i figli legittimi del funto, minori degli anni 21, saranno ammessi alla
successione di una quota uguale alla somma dei premi agati dallo Stato all'Istituto Assicuratore,
divisibile fra gli aventi diritto secondo le norme s guenti:
a) se superstite sia solo il coniuge, questi riceve l'int ra somma dei premi;
b) se oltre il coniuge sopravvivono figli legittimi od ascendenti dell'impiegato defunto, il coniuge
riceverà la terza parte della somma dei premi;
c) ove concorrano discendenti ed ascendenti, o questi, o quelli, la somma sarà devoluta ad essi
secondo le norme del diritto vigente.
Art. 7.
- Sugli stipendi iniziali degli impiegati verrà effttuata una ritenuta mensile nella misura (1)
del 4% per gli stipendi fino a L. 1000
del 5" " " " " " 2000
del 6" " " " " " 3000
del 7" " " " da L. 3000 in avanti.
Art. 8.
- All'impiegato che cessa dal servizio per dimissioni accettate dal Grande e Generale Consiglio, è
accordato il diritto della riduzione o del riscatto della polizza presso l'Istituto Assicuratore, purchè
abbia compiuto in servizio un termine maggiore di anni tre.
Art. 9.
- Le disposizioni della presente legge non si applicano a favore del chirurgo primario, nè dei medici
condotti i quali saranno inscritti presso la Cassa Pensioni del Regno d'Italia istituita con Legge
1898, N. 335.
Disposizioni relative al collocamento a riposo dei salariati.
Art. 10.
- Il salariato avrà diritto a pensione dopo compiuti 35 anni ininterrotti di servizio purchè abbia
compiuto anche 60 anni di età, se uomo, 55 se donna: ppure dopo compiuti 25 anni di servizio,
quando abbia anche compiuti 65 anni di età.
Art. 11.
- I salariati saranno inscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la
vecchiaia degli operai nel ruolo della mutualità e avranno diritto ad una pensione uguale allo
stipendio iniziale fissato nelle tabelle annesse alla Legge Organica delli 12 Maggio 1910, dopo non
meno di 35 anni di servizio, ad una pensione uguali a tanti 35mi di quella normale per quanti sono
gli anni di servizio, quando abbiano servito per un tempo inferiore agli anni 35, ma superiore agli
anni 25.
Art. 12.
- Il salariato che per malattia o per ferite sarà riconosciuto inabile a prestare ulteriore servizio, avrà
diritto, quando siano però trascorsi almeno 5 anni dal giorno in cui ha assunto l'impiego, alla
pensione vitalizia per invalidità risultante dalla liquidazione del conto individuale aperto a suo
favore presso la Cassa Nazionale, in conformità delle norme di questo Istituto.
Art. 13.
- Il salariato che cessi dal servizio per punizione, o per soppressione del posto che occupava, prima
che sia maturato il suo diritto a conseguire la pensione, ma dopo almeno 5 anni di servizio, riceverà
una indennità uguale alla somma dei premi pagati dallo Stato alla Cassa Nazionale, diminuita della
prima annualità.
Art. 14.
- Nel caso di morte sopravvenuta prima, o dopo che il salariato abbia conseguito il diritto alla
pensione, i successori di lui, nominati nell'art. 6 della presente legge, riceveranno una indennità di
L. 1000 divisibile fra essi medesimi secondo le norme dettate dal citato articolo.
Art. 15.
- Per le dimissioni date ed accettate dal Consiglio Grande e Generale il salariato fruirà dei benefici a
lui derivanti dall'avvenuta inscrizione presso la Cassa Nazionale con la chiusura del suo conto
individuale all'epoca fissata dai regolamenti di questo Istituto.
Art. 16.
- Sullo stipendio iniziale dei salariati sarà fatta una trattenuta mensile del 4% (1).
Disposizioni comuni agli Impiegati e Salariati.
Art. 17.
- E' data facoltà al Consiglio Grande e Generale di esonerare dalle funzioni l'impiegato o il salariato
che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2 e dall'art. 10.
Art. 18.
- Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato o il
salariato ha assunto l'ufficio al quale venne nominato.
Art. 19.
- Nello stipendio che è preso a base per determinare la misura della pensione non sono computabili
le indennità o i maggiori assegni pagati per lavori straordinari, o concessi pel disimpegno di altre
mansioni affidate all'impiegato o al salariato.
Art. 20.
- Nel caso di promozione ad ufficio maggiormente retribuito, la pensione sarà uguale alla somma
degli stipendi iniziali percepiti negli uffici coperti divisa per gli anni di servizio compiuti.
Art. 21.
- Negli anni di servizio per avere diritto alla pensione non è computato il tempo trascorso in
aspettativa per motivi diversi da quelli di salute, nè quello scorso per la sospensione prevista
dall'art. 26 della Legge Organica.
Art. 22.
- Ai successori di cui all'art. 6 dell'impiegato e salariato destituito dall'ufficio pei fatti considerati
dall'art. 28 della Legge Organica, sarà fatto un trattamento nella misura della metà di quello che
sarebbe corrisposto all'impiegato e al salariato pel caso di fine del servizio.
Art. 23.
- La pensione verrà pagata a rate mensili posticipae d lla Cassa Governativa dietro mandato
rilasciato dalla Contabilità, e cesserà con la morte di colui che vi aveva diritto.
Art. 24.
- La pensione e l'indennità cui hanno diritto gli impiegati non può essere ceduta, nè pignorata, nè
sequestrata se non per una terza parte dell'intero ammontare.
Art. 25.
- La pensione e l'indennità dovuta dagli Istituti Assicuratori, sarà devoluta agli impiegati, ai salari ti
e ai loro aventi causa in tutti i casi considerati d lla presente legge: in mancanza di aventi diritto
resterà acquisita allo Stato.
Art. 26.
- Pel computo del servizio il periodo che eccede i 180 giorni si calcola come anno compiuto.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 27.
- Gli impiegati e i salariati che conseguiranno il diritto al collocamento a riposo in un termine
minore di anni 6 a datare dal 1° Gennaio 1914, riceveranno alla fine del loro servizio una pensione
vitalizia uguale allo stipendio iniziale fissato nelle tabelle annesse alla Legge Organica delli 12
Maggio 1910.
Art. 28.
- Alla vedova superstite dell'impiegato o salariato verrà assegnata una rendita vitalizia uguale alla
terza parte della pensione che sarebbe spettata al m rito nei casi previsti dall'articolo precedente.

(1) Modificato col Decreto 30 Aprile 1923.