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Art 1


Published: 1914-07-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984209/art--1.html

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Legge 18 Luglio 1914 N. 22 che modifica la pena per la delazione di armi proprie e che abolisce la
contravvenzione per la ritenzione in casa di armi insidiose.
Art. 1.
- La contravvenzione contemplata dall'art. 549 Codice Penale al N.5 è punita colla prigionia
da un giorno ad un mese ove si tratti di arma propria, e colla prigionia da un mese a tre o,
secondo i casi, da tre a sei ove si tratti di arma insidiosa.
Art. 2.
- La contravvenzione contemplata dall'art. 549 Codice Penale al N. 6 prima parte, è abolita.
Art. 3.
- La presente Legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.