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Per Gli Infortuni Degli Operai Sul Lavoro


Published: 1914-07-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984208/per-gli-infortuni-degli-operai-sul-lavoro.html

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LEGGE
PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO
18 Luglio 1914 N. 24
CAPITOLO I.
Art. 1.
- Chiunque affidi ad operai un lavoro manuale di qualsiasi specie ha l'obbligo, se gli operai
impiegati superano il numero di cinque, di provveder a proprie spese alla loro assicurazione contro
gli infortuni ai quali possono andare soggetti per causa violenta durante l'esecuzione del lavoro:
infortuni che abbiano per conseguenza la morte oppure una malattia superiore a cinque giorni.
Se il lavoro viene eseguito da Società o Imprese, a cottimo e non in economia, l'onere
dell'assicurazione incombe alla Società od Impresa concessionaria del lavoro.
Quando si tratta di servizio presso macchine mosse da agenti inanimati, o presso i motori di esse, se
le macchine siano destinate ad uso industriale o agricolo, l'assicurazione è obbligatoria anche se sia
uno solo l'operaio impiegato; ugualmente obbligatori è l'assicurazione per l'operaio o gli operai che
lavorano in cave di pietra e in opere di impianti e riparazioni elettriche per loro natura pericolosi.
Art. 2.
- Fra gli operai e gli assistenti che godono il beneficio dell'assicurazione, sono compresi quelli che
eseguiscono lavori di costruzioni o di riparazioni ai fabbricati, sebbene affidati direttamente ad essi
dal proprietario dello stabile o per incarico del medesimo.
Art. 3.
- L'obbligo dell'assicurazione si estende pure a carico delle istituzioni pubbliche della Repubblica di
qualunque specie siano, per gli operai che eseguiscono lavori nell'interesse delle medesime , e a
carico dello Stato, purchè gli operai adibiti ai lavori non siano inscritti nelle tabelle della legge
organica per gli impiegati e salariati.
Art. 4.
- E' considerato come operaio agli effetti della presente legge:
1) Chiunque in modo permanente o avventizio, e con rimunerazione fissa o a cottimo, è occupato
nel lavoro fuori della propria abitazione:
2) Chiunque nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende
al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi lire sette al giorno, e la riscuota a periodi
non maggiori di un mese:
3) L'apprendista con o senza salario che partecipa all'esecuzione del lavoro.
E' considerato come apprendista chi abbia meno di anni 15 e percepisca una mercede non superiore
a L. 1,60 al giorno:
4) Chi attende ai lavori agricoli in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio di macchine
mosse da agenti inanimati o in servizio di motori a gas o vapore, ecc. ecc.
Art. 6.
- Niuno che sia inferiore all'età di anni dodici compiuti, può venire assunto al lavoro in cave,
costruzioni, e demolizioni edilizie, nè adibito al c rico e scarico di materiali per costruzioni o
proveniente da demolizioni; nè all'esercizio di macchine per produzione di gas o di forza elettrica;
nè in imprese di loro natura pericolosa.
Art. 6.
- Coloro che hanno l'obbligo di eseguire l'assicurazione devono attuare, con la diligenza propria del
buon padre di famiglia, tutte le misure preventive necessarie a prevenire gli infortuni, ed a
proteggere la vita e l'integrità personale dei lavor tori.
Art. 7.
- L'assicurazione deve essere stipulata, da chi affida direttamente l'esecuzione del lavoro all'operaio
e la sorveglianza del medesimo, con la Cassa Nazionle Italiana d'assicurazione per gli infortuni
degli operai sul lavoro.
Art. 8.
- Chi stipula l'assicurazione deve tenere:
1) Un libro di matricola nel quale siano inscritti, nell'ordine cronologico della loro ammissione in
servizio, tutti gli operai occupati nell'impresa. Il libro di matricola deve indicare, per ciascuno
operaio, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome, il nome e la paternità, la data e il luogo di
nascita, la data di ammissione in servizio e quella di icenziamento, la categoria professionale
dell'operaio e la sua abituale occupazione, la misura del salario giornaliero.
L'inscrizione nel libro di matricola deve farsi prima che l'operaio incominci a lavorare:
2) Un libro di paga nel quale, per ogni operaio, sia indicato:
a) il cognome, il nome e il numero di matricola:
b) il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno con indicazione distinta delle ore di
lavoro straordinario:
c) la mercede effettivamente corrispostagli in denaro e la mercede corrispostagli sotto altra forma.
I predetti libri non saranno validi ed efficaci se prima di essere messi in uso non saranno stati
vidimati dall'Istituto assicuratore.
Il libro di paga deve essere tenuto in corrente. Ogni giorno devono effettuarsi le scritturazioni
relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun operaio nel giorno precedente; gli importi delle
mercedi devono essere inscritti nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di
ricorrenza del pagamento di essi.
In casi speciali l'Istituto assicuratore potrà, conapposita convenzione scritta, accordare la facoltà di
tenere piu' libri o fogli di paga, riepilogandone i dati in un libro riassuntivo. Quando l'industria s
esercitata in piu' stabilimenti saranno tenuti altrettanti libri distinti, oltre ad uno che li riassuma.
Gli operai, dei quali non fossero segnate nel libro di paga le ore di lavoro ed il salario entro i termini
rispettivamente stabiliti, si riterranno come non cmpresi nell'assicurazione, con l'applicazione della
sanzione di cui all'art. 25.
Per i lavori dati a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al cottimista
entro tre giorni da ciascuna liquidazione.
Se il cottimista, per l'esecuzione del lavoro, si valga di altri operai da lui assunti e pagati, dovrà per
questi tenere un libro matricola e un libro di paga con le stesse norme indicate precedentemente.
Nel libro di paga il cottimista dovrà registrare oltre i salari, le altre spese da lui fatte a proprio carico
per l'esecuzione del lavoro. Le indicazioni contenu nel di libro paga del cottimista devono essere
riportate nel libro di paga dell'imprenditore, ad ogni pagamento di salario o prezzo di lavoro
l'imprenditore, dedotte dal libro del cottimista le accennate indicazioni, glielo restituirà, dopo avervi
apposto la propria firma sotto l'ultima scritturazione.
I due libri anzidetti devono essere tenuti senza alcun spazio in bianco e devono essere scritti con
inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; e dove sia necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia
leggibili.
Il libro di paga originale dovrà essere tenuto per un periodo di 4 anni almeno dall'ultima
registrazione e messo sempre a disposizione dei funzionari dell'Istituto assicuratore.
L'Istituto assicuratore potrà dispensare dalla tenuta del libro di paga le amministrazioni pubbliche
od altri enti quando risulti che da essi sia provveduto efficacemente con fogli o ruoli di paga.
CAPITOLO II.
Art. 9.
- La misura delle indennità assicurate agli operai nei casi d'infortunio dovrà essere la seguente:
1) Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà uguale a sei salari annui e non mai
minore di L. 3000.
2) Nel caso di inabilità permanente parziale, sarà uguale a sei volte le parti di cui è stato o può
essere ridotto il salario annuo che agli effetti del pr sente capoverso non potrà mai essere
considerato inferiore a L. 500.
3) Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed uguale alla metà del
salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata
dell'inabilità.
4) Nel caso di inabilità temporanea parziale, l'inde nità sarà giornaliera ed uguale alla metà della
riduzione che per effetto dell'invalidità stessa dovrà subire il salario che aveva l'operaio al momento
dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità.
5) Nel caso di morte l'indennità sarà uguale a cinque salari annui. Le indennità dovute agli
apprendisti per i casi di inabilità permanente assoluta e parziale sono calcolate in base al salario
minimo di legge.
In ogni infortunio il capo o l'esercente dell'impresa, industria o costruzione, e chiunque abbia
affidato ad operai un lavoro manuale di qualsiasi specie, è obbligato a sostenere la spesa per le
prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica e per il certificato medico.
Quando il lavoro sia a cottimo, od a forfait, l'indennità verrà proporzionata a quanto avrebbe
percepito l'operaio se fosse stato salariato a parità di condizioni d'altri operai che eseguiscono lo
stesso lavoro.
Art. 10.
- L'indennità assicurata per il caso di morte sarà devoluta a norma delle leggi vigenti:
a) agli ascendenti;
b) ai discendenti minori degli anni 18 o inabili al l voro;
c) ai fratelli o sorelle viventi a carico dell'infortunato e minori degli anni 18 o inabili al lavoro;
d) al coniuge. Ove questi concorra con tutti o con alcuni degli aventi diritto di cui alle lettere a) b)
c), riceverà una quota in nessun modo inferiore alla terza parte dell'indennità assicurata;
e) in tutti gli altri casi sarà devoluta ad un fond speciale di previdenza all'uopo istituito nella
Repubblica.
L'indennità sarà aggiudicata e ripartita fra gli aventi diritto con decreto del Commissario della
Legge, previe le informazioni del caso e dietro domanda a presentarsi, nel termine di tre mesi dalla
morte dell'operaio, da coloro che crederanno di poter beneficiare dell'indennità medesima, e ciò
sotto pena di decadenza. - L'Istituto assicuratore sa à liberato verso chiunque quando avrà effettuato
il pagamento dell'indennità a norma del decreto suddetto e dopo che questo sia divenuto definitivo a
norma delle vigenti leggi.
Art. 11.
- L'istituto assicuratore oltre alle indennità di cu ai numeri 1 e 2 dell'art. 9 pagherà l'indennità per
l'inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro, con
un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infrtunio. Le somme corrisposte di là dei tre mesi
saranno considerate come provvisionali sull'indennità spettantegli a sensi dei paragrafi 1 e 2 del
detto articolo.
Art. 12.
- Qualora l'indennità spettante all'operaio a titolo di inabilità permanente parziale, sia inferiore alla
somma pagatagli o a quella che dovrebbe essere pagata come indennità giornaliera ai termini dei
numeri 3 e 4 dell'art. 9, l'operaio ha diritto a questa maggior somma invece dell'indennità dovutagli
per inabilità permanente.
Art. 13.
- Le indennità giornaliere saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni e
dovranno, dietro richiesta dell'Istituto assicuratoe, essere anticipate all'infortunato dal capo o
esercente l'impresa, al quale verranno rimborsate all'atto della liquidazione definitiva.
Le indennità per il caso di inabilità permanente, o per il caso di morte, devono essere liquidate entro
otto giorni dalla presentazione dei necessari documenti, e dall'esaurimento delle opportune indagini
da parte dell'Istituto assicuratore, e pagate entro ot o giorni da quello in cui gli operai e coloro ai
quali, giusta l'art. 10, sarà stata definitivamente aggiudicata l'indennità dal Commissario della
Legge, hanno accettato la liquidazione proposta dall'Istituto assicuratore. Nel caso di ritardo nel
pagamento dell'indennità di cui nel capoverso preced nte decorrerà sopra di essa l'interesse nella
misura commerciale.
Avanti di adire gli arbitri o il Magistrato ordinario, l'operaio dovrà avere inutilmente chiesto
l'indennità in via amministrativa.
Art. 14.
- Deve ritenersi come invalidità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio, la quale tolga
completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Deve ritenersi come invalidità permanente parziale la conseguenza di un infortunio, la quale
diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
Nel caso di invalidità permanente parziale agli effetti della liquidazione dell'indennità, il salario si
considera ridotto nelle proporzioni seguenti nei casi qui sotto esemplificati.
Per la perdita totale o al terzo destro superiore del braccio
80%
Per la perdita totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore 75%
Per la perdita totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra 70%
Per la perdita totale delle dita della mano sinistra 65%
Per la perdita totale del pollice destro 30% Per la perdita totale del pollice sinistro 25%
Per la perdita totale della seconda falange del pollice destro 15%
Per la perdita totale della seconda falange del pollice sinistro 12%
Per la perdita totale dell'indice destro 20%
Per la perdita totale dell'indice sinistro 15%
Per la perdita totale del mignolo 12%
Per la perdita totale del medio o anulare 8%
Per la perdita totale di una falange di un dito della mano
5%
Per la perdita di un qualunque punto di una coscia 70%
Per la perdita di una gamba al terzo superiore 60%
Per la perdita di una gamba al terzo inferiore o diun piede
50%
Per la perdita dell'alluce e corrispondete metatarso 15%
Per la perdita totale del solo alluce 7%
Per la perdita totale di un solo dito di un piede non si corrisponde alcuna indennità.
Per la perdita di piu' dita si corrisponde l'indennità del
5%
per ogni dito perduto.
Per la sordità completa di un orecchio 10%
Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio
35%
Per l'ernia inguinale o crurale doppia 15%
Per l'ernia inguinale o crurale semplice 10%
In caso di perdita di piu' membra od arti od organi, o di piu' parti dello stesso organo, la riduzione
del salario deve essere determinata di volta in volta, tenendo conto di quanto effettivamente, in
seguito all'infortunio, è stata diminuita l'attitudine dell'operaio al lavoro eseguendosi possibilmente
le norme indicate nel presente articolo per le riduzioni corrispondenti alle singole lesioni. La perdita
assoluta e inguaribile della funzionalità di membra, arti ed organi, è equiparata alla perdita
anatomica di essi.
Quando invece le membra, gli arti e gli organi siano resi soltanto parzialmente inservibili, la
riduzione del salario si determina sulla base della riduzione assegnata per la perdita totale di essi,in
proporzione del grado della funzionalità perduta escludendosi dal risarcimento la riduzione o
invalidità inferiore al 5%.
Art. 15.
- Si considera come inabilità temporanea totale, la conseguenza di un infortunio che impedisca
totalmente, e per un determinato periodo di tempo, di attendere al lavoro in genere.
La inabilità temporanea parziale è quella che diminuisce, solo in parte e per un determinato periodo
di tempo, l'attitudine al lavoro in genere.
La indennità giornaliera per l'inabilità temporanea d ve essere concessa per tutti i giorni di durata
dell'indennità stessa, compresi i giorni festivi.
Art. 16.
- Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso tra quelli da computarsi all'effetto di
determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
A qualunque ora l'operaio abbia abbandonato il lavoro nel giorno dell'infortunio, il capo o
l'esercente dell'impresa, industria o costruzione, è obbligato a pagare l'intero salario come se
l'operaio avesse compiuta la giornata di lavoro.
Art. 17.
- La liquidazione dell'indennità per la inabilità temporanea sarà fatta:
a) per gli operai retribuiti a giornata in base al s lario della stessa giornata nella quale avvenne
l'infortunio, aumentato ove ne sia il caso, dall'eventuale compenso di lavoro straordinario:
b) per gli operai retribuiti a cottimo, in base al s ario giornaliero che risulterà dividendo il
guadagno percepito dagli operai negli ultimi quindici giorni precedenti all'infortunio, per il numero
delle giornate effettive di lavoro nello stesso periodo; qualora però il guadagno netto risulti inferiore
al salario minimo percepito normalmente dagli operai della stessa categoria, si prenderà per base
quest'ultimo salario: c) per gli apprendisti in base l salario piu' basso percepito normalmente dagli
operai della categoria alla quale appartengono gli apprendisti, senza però che questo salario possa
superare la mercede giornaliera di L. 1,60.
Per gli operai avventizi, assunti in servizio per giornata o anche soltanto per frazione di giornata, il
salario da prendersi a base per la determinazione dell'in ennità giornaliera, sarà quello corrisposto
per le giornate da essi prestate alla dipendenza della persona o dell'istituto presso cui furono colpiti
dall'infortunio, senza però che questo salario giornaliero possa superare del dieci per cento la
mercede corrente sul luogo per gli operai che esercitano lo stesso mestiere.
Il salario annuo agli effetti dell'art. 9 pei casi di inabilità permanente assoluta, di inabilità
permanente parziale e di morte, sarà calcolato moltiplicando per trecento il salario medio
giornaliero percepito dall'operaio in un anno o nel minor tempo precedente allo infortunio, fino al
limite massimo di L. 4000. (1)
CAPITOLO III.
Art. 18.
- Coloro ai quali incombe l'obbligo dell'assicurazione sono tenuti alla denunzia di ogni infortunio
avvenuto nel termine di giorni tre all'Ispettore Politico, e all'agenzia della Cassa Nazionale Infortuni
presso la quale hanno operato l'assicurazione, mediant dichiarazione circostanziata, contenente:
nome, cognome, paternità di colui che subì il sinistro, il momento in cui questo è avvenuto, le cause
note o presunte del danno che ne è derivato.
Art. 19.
- L'Istituto assicuratore ha sempre diritto di sottoporre l'operaio alle visite di controllo che creda
necessarie. Quando però si compiono atti che posson avere influenza sull'andamento della cura, le
visite debbono essere fatte alla presenza del medico curante dell'operaio.
L'operaio non può, senza giustificato motivo, rifiutare dietro richiesta e a spese dell'Istituto
assicuratore:
a) di prestarsi ad una o piu' visite da effettuarsi dal proprio medico curante, o di altro medico di sua
fiducia in contraddittorio del medico fiduciario dell'Istituto Assicuratore:
b) di entrare in appositi istituti o gabinetti medici indicati dall'Istituto assicuratore, allo scopo che
possano essere accertate le conseguenze dell'infortunio.
Se l'operaio non voglia sottoporsi alle visite di controllo di cui alla prima parte del presente articolo,
od opponga un ingiustificato rifiuto alle richieste fattegli dall'Istituto assicuratore per gli effetti di
cui alle lettere a) b), oppure rifiuti di sottoporsi ad adeguate cure: l'Istituto assicuratore potrà
negargli il pagamento di qualsiasi indennità.
Art. 20.
- Se all'atto della liquidazione dell'indennità non possono ancora venire esattamente valutate le
conseguenze di una ferita, o di una malattia, colui che ha subito l'infortunio e l'Istituto assicuratore
hanno facoltà, pel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, di fare riserva scritta
rispettivamente per una maggiore o minore definitiva l quidazione pel caso di un peggioramento o
miglioramento della ferita o della malattia.
In mancanza di tale riserva, o quando questa non venga fatta valere entro il termine suddetto, la
liquidazione diventerà definitiva ed irrevocabile.
Art. 21.
- Nel caso di controversia sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, le parti
interessate, con atto da omologarsi dal Tribunale Commissariale, dovranno deferire la risoluzione
della controversia ad un collegio di arbitri composto di tre medici, due dei quali nominati
rispettivamente dalle parti e il terzo di comune accordo fra le parti stesse, e in caso diverso dal
Commissario della legge. Il giudizio degli arbitri sarà inappellabile.
Il Commissario della Legge liquiderà il compenso a ciascuno dei medici predetti in una somma non
superiore a L. 200 nè inferiore a L. 5, e fisserà in quale proporzione esso debba stare a carico
dell'Istituto assicuratore e dell'operaio.
Nessuna opposizione è ammessa contro la liquidazione fatta dal Commissario.
L'ammontare del compenso posto a carico dell'operaio sarà prelevato dall'indennità.
Art. 22.
- Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemare la misura stabilita con le
disposizioni dell'art. 9 è nullo.
Art. 23.
- Il credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato, ma
soltanto compensato col credito che possa risultare a favore dell'Istituto assicuratore a titolo
rimborso spese in esito ad una contestazione.
Art. 24.
- L'assicurazione, di cui nella presente legge, deve essere effettuata entro un mese dalla
pubblicazione della medesima.
Art. 25.
- Coloro che contravvengono all'obbligo della assicurazione o alle disposizioni di cui agli art. 5 e 8,
e coloro che non paghino puntualmente il premio d'assicurazione, dando così luogo alla risoluzione
o sospensione del contratto, sono puniti con una multa di lire cinquanta estendibili a lire duemila in
caso di recidiva, e inoltre nel caso di infortunio sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella
misura che sarebbe corrisposta dagli istituti assicuratori.
Colla stessa pena, ridotta ad una metà, verranno puiti coloro che non avessero provveduto con
misure preventive alla sicurezza personale degli operai ed assistenti ai lavori, e coloro che
contravvengono alle disposizioni dell'art. 5.
Art. 26.
- Il capo esercente dell'impresa, industria o costruzione deve dare all'Istituto assicuratore o al
Governo della Repubblica, tutte le notizie che gli saranno richieste allo scopo di conoscere, in
qualsiasi momento, quali siano gli operai compresi n ll'assicurazione, e quali i rispettivi salari e le
giornate di lavoro da essi fatte.
Tali notizie saranno date su moduli che saranno forniti rispettivamente dal Governo della
Repubblica, o dall'Istituto assicuratore.
Art. 27.
- Sono esenti dalle tasse di registro e bollo i contratti, le quietanze, i certificati e tutti gli altri atti e
documenti di qualsiasi genere e specie che, direttam nte o indirettamente, possono servire in sede
amministrativa o contenziosa ai fini della presente legge.
Art. 28.
- Tutte le controversie relative alla presente verranno giudicate dai Tribunali della Repubblica,
tranne quelle di cui all'art. 21.
Art. 29.
- Le azioni civili e le azioni penali, dipendenti dalla presente legge, si prescrivono col termine di un
anno, il quale per l'operaio e l'Istituto assicurato e decorrerà dal giorno dell'avvenuto infortunio.

(1) Tale capoverso venne redatto nel testo di cui sopra col Decreto Consigliare 28 Giugno 1923 N.
20.
Il testo antico diceva: " Il salario annuo agli effetti dell'art. 9 sarà valutato moltiplicando per 300 il
salario giornaliero percepito dall'operaio nell'anno o nel minor tempo precedente all'infortunio". Il
predetto Decreto Consigliare 28 Giugno 1923 stabilisce inoltre: "la modifica si intenderà, a tutti gli
effetti, aver vigore dal gennaio 1923 (art. 2)" ed " ntro giorni cinquanta dalla emanazione della
presente legge la Cassa Nazionale Infortuni presentrà al Congresso di Stato, per la approvazione, le
nuove tariffe dei premi di assicurazione, che a far data dal 1. gennaio 1923, saranno applicate anche
sui contratti in corso".