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Procuratore Del Fisco - Giudice Conciliatore 1


Published: 1914-08-22
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984207/procuratore-del-fisco---giudice-conciliatore-1.html

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LEGGE SUL PROCURATORE DEL FISCO - GIUDICE CONCILIATORE (1)
22 Agosto 1914 N. 26
Art. 1.
- Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore es rcita tutte quelle funzioni che gli sono attribuite
dalle leggi emanate e da emanarsi.
Art. 2.
- Possono essere nominati alla carica ora detta tuti i cittadini originari Sammarinesi che o sono
notai esercenti o sono almeno iscritti nell'albo degli avvocati o dei procuratori a norma della Legge
26 Maggio 1924.
Art. 3.
- La nomina è fatta in seno al Consiglio Grande e Generale a mezzo di sorteggio nel Marzo di ogni
anno.
La stessa persona non può essere rieletta prima che sia esaurito il turno ossia prima che siano stati
chiamati a coprire la carica tutti gli altri aventi diritto alla nomina.
Art. 4.
- Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore ch essa dalla carica dovrà, in qualità di Pro -
fiscale e Pro - conciliatore, sostituire il nuovo Fiscale e Conciliatore che, per plausibile motivo
riconosciuto dal Commissario della Legge, sia impedito ad esercitare le sue funzioni.
Art. 5.
- Al Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore è corrisposta una indennità di lire 500. (2)
Al Pro - fiscale e Pro - Giudice Conciliatore verrà volta per volta liquidata una indennità dal
Commissario della Legge.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 6.
- Il turno in corso è formato come segue: 1) not. Bnelli - 2) not. Babboni - 3) not. Belloni - 4) not.
Telemaco Martelli - 5) not. Fattori.
Art. 7.
- Le nuove iscrizioni saranno poste di seguito a quelle suindicate.
Qualora l'iscrizione avvenga a turno iniziato il nuovo iscritto non potrà partecipare al sorteggio che
col turno susseguente.

(1) Statuto, Libro I, Rubrica XXIII, R. pag. 15 - Codice Penale, art. 135 e segg. 157, R. pag. 454 e
457 - Legge sui tribunali 29 Marzo 1897, R. pag. 335 - Legge Procedurale sulle controversie
innanzi al Conciliatore, R. pag. 351.
(2) Con Decreto Consigliare 27 Giugno 1918 la indennità fu elevata a L. 750. Con l'approvazione
del Bilancio 1920 -1921 la indennità fu portata a L. 3100. Con Decreto Consigliare 25 Aprile 1921
detta indennità è stata fissata in L. 1800 se il nomi ato non è impiegato governativo e L. 1200 se è
impiegato governativo.