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Congresso Dei Legali


Published: 1914-08-22
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984206/congresso-dei-legali.html

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LEGGE SUL CONGRESSO DEI LEGALI
22 Agosto 1914 N. 27
Art. 1.
- Fanno parte del Congresso dei Legali tutti i cittadini Sammarinesi incensurati residenti nel
territorio che dimostrino di aver conseguito il grado dottorale in legge in una Università del Regno
d'Italia.
Art. 2.
- Il Congresso è presieduto dalla Reggenza. Il Segretario degli Interni ne è il Segretario.
Art. 3.
- Possono intervenire alle adunanze del Congresso, c n solo voto consultivo, i Giudici della
Repubblica.
Art. 4.
- Compito del Congresso dei Legali è quello di:
a) adempiere a tutte le funzioni affidategli dalle leggi emanate e da emanarsi;(1)
b) dare il proprio parere sui progetti delle leggi e dei regolamenti;
c) promuovere dal Consiglio Grande e Generale quelle riforme di indole giuridica che ravvisa
opportune;
d) esprimere il proprio giudizio su quelle questioni che la Reggenza od il Consiglio Grande e
Generale credono di sottoporgli.
Art. 5.
- Il Congresso si aduna per ordine della Reggenza.
Art. 6.
- Per la validità delle adunanze è necessario che tutti quanti i membri siano stati invitati almeno il
giorno prima salvo casi di eccezionale urgenza, e che sia intervenuta la metà dei membri stessi o
almeno la metà di quelli che sono iscritti nell'albo dei notai esercenti e in quello degli avvocati e dei
procuratori.
Art. 7.
- Le votazioni si fanno con voto palese. Quando però si tratta di deliberare su domande di gratuito
patrocinio (2) o su questioni riguardanti persone la votazione è fatta, sotto pena di nullità, in segreto
col sistema delle pallottole.
Art. 8.
- I membri che hanno diretto interesse alla deliberazione devono astenersi dalla votazione ed
assentarsi; possono altresì astenersi coloro che diiarano di avere particolari motivi per la
astensione.
Coloro che si astengono sono computati per formare il numero necessario alla validità
dell'adunanza.

(1) La decisione sui ricorsi di gratuito patrocinio è stata tolta al Congresso dei Legali attribuita al
Consiglio dei XII: vedi retro Legge 5 Giugno 1923, pag. 28. (2) Vedi nota precedente.