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Disciplina La Pubblicazione Delle Leggi E Dei Decreti


Published: 1914-11-26
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984204/disciplina-la-pubblicazione-delle-leggi-e-dei-decreti.html

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LEGGE CHE DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
26 Novembre 1914 N. 13
Art. 1.
- Le leggi approvate dal Consiglio Grande e Generale sono promulgate dalla Reggenza.
Art. 2.
- Esse divengono obbligatorie in tutte la Repubblica nel quindicesimo giorno dopo quello della
pubblicazione salvo che nella legge promulgata sia ltrimenti disposto.
Art. 3.
- La pubblicazione consiste nella affissione di copia autentica della legge in apposito albo del
palazzo Governativo. Della avvenuta affissione si fa constare nella Segreteria degli Interni mediante
referto cursorile.
Art. 4.
- Le leggi vengono altresì affisse, in appositi alb, nei Comuni o Parrocchie della Repubblica ed
inserite nel Bollettino Ufficiale delle Leggi e dei Decreti: ma la mancanza di queste affissioni ed
inserzioni non esime dall'osservanza della legge una volta ch'essa sia stata regolarmente pubblicata
a norma del precedente articolo.
Art. 5.
- Le norme suddette si applicano anche ai Regolamenti ed ai Decreti emessi tanto dal Consiglio
Grande e Generale quanto dalla Reggenza in base ai poter Statutari all'art. 549 Codice Penale.
Art. 6.
- Ogni contraria disposizione o consuetudine è abrogata. La presente legge entrerà in vigore nel
quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione da farsi nei modi e luoghi finora in uso.