LEGGE
CHE PERMETTE LA INFISSIONE NELLE FACCIATE DELLE CASE DEI SOSTEGNI
NECESSARII ALLE CONDUTTURE ELETTRICHE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE
26 Novembre 1914 N. 30
Art. 1.
- Ogni proprietario o possessore è tenuto a lasciar infiggere nelle facciate dei suoi stabili gli
opportuni sostegni per le condutture elettriche, tel foniche e telegrafiche, nonchè i sostegni per le
lampade di illuminazione e ciò quando tali opere vengano fatte per conto del Governo e quindi
nell'interesse pubblico.
Art. 2.
- I proprietarii o possessori non avranno, per le ora dette opere, diritto al alcuna compenso: tale
disposizione, rigettata ogni contraria eccezione, si applica anche alle opere fatte prima di oggi.
Art. 3.
- Sono a carico del Governo tutte le opere necessari pe il regolare impianto dei sostegni, per la
loro manutenzione e per l'eliminazione dei pericoli.