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Che Permette La Infissione Nelle Facciate Delle Case Dei Sostegni Necessarii Alle Condutture Elettriche Telegrafiche E Telefoniche


Published: 1914-11-26
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984203/che-permette-la-infissione-nelle-facciate-delle-case-dei-sostegni-necessarii-alle-condutture-elettriche-telegrafiche-e-telefoniche.html

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LEGGE
CHE PERMETTE LA INFISSIONE NELLE FACCIATE DELLE CASE DEI SOSTEGNI
NECESSARII ALLE CONDUTTURE ELETTRICHE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE
26 Novembre 1914 N. 30
Art. 1.
- Ogni proprietario o possessore è tenuto a lasciar infiggere nelle facciate dei suoi stabili gli
opportuni sostegni per le condutture elettriche, tel foniche e telegrafiche, nonchè i sostegni per le
lampade di illuminazione e ciò quando tali opere vengano fatte per conto del Governo e quindi
nell'interesse pubblico.
Art. 2.
- I proprietarii o possessori non avranno, per le ora dette opere, diritto al alcuna compenso: tale
disposizione, rigettata ogni contraria eccezione, si applica anche alle opere fatte prima di oggi.
Art. 3.
- Sono a carico del Governo tutte le opere necessari pe il regolare impianto dei sostegni, per la
loro manutenzione e per l'eliminazione dei pericoli.