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Ed Istruzione Primaria


Published: 1914-12-05
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984202/ed-istruzione-primaria.html

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LEGGE SULL'EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PRIMARIA
5 dicembre 1914 N. 33
CAPITOLO PRIMO
Organi direttivi ed amministrativi
Art. 1.
- L'educazione e l'istruzione primaria e popolare sono funzioni dello Stato, e il Governo della
Repubblica vi provvede con scuole pubbliche e gratuite.
All'obbligatorietà dell'istruzione, sancita dalla presente legge, corrisponde il riconoscimento
dell'assistenza verso i fanciulli poveri, esercitata dal Governo e dai cittadini per mezzo del Patronao
Scolastico.
Art. 2.
- Le autorità preposte al funzionamento dell'Istruzione primaria e popolare sono:
Il Congresso superiore degli Studi;
La Deputazione Scolastica;
La Direzione Didattica;
La Commissione di vigilanza.
Art. 3.
- Il Congresso Superiore degli Studi e la Deputazione che ne è l'organo esecutivo, hanno la suprema
sorveglianza su tutte le scuole pubbliche. Le loro funzioni sono determinate da speciale
regolamento.
Del Congresso Superiore degli Studi fa parte di diritto un rappresentante degli Insegnanti
Elementari nominati anno per anno.
Art. 4.
- Il Direttore Didattico presiede al funzionamento della Scuola primaria e popolare; promuove gli
atti che riguardano l'ordine educativo, didattico e disciplinare; cura l'educazione delle leggi e dei
regolamenti; correda di regolare riferimento tutte le pratiche, le domande, le proposte che
riguardano gli insegnanti e le scuole; provvede all'adempimento della obbligatorietà; dirige e
ispeziona le scuole; convoca il personale che deve ess re sentito collegialmente sullo svolgimento
dei programmi, sul metodo d'insegnamento, sulla scelta d i libri; provvede nei casi d'urgenza o
d'impedimento dei maestri; vigila al mantenimento della disciplina e all'osservanza dell'orario degli
insegnanti, degli alunni, degli inservienti; ha la consegna degli edifici che non possono, sotto la sua
responsabilità, essere destinati se non previo accordo col superiore Congresso degli Studi ad usi
estranei alle funzioni scolastiche e civiche, delle suppellettili e del materiale didattico; conferisce
coi genitori o tutori degli alunni; conserva i registr e cura la statistica scolastica; riferisce agli
organi superiori sui provvedimenti che eccedono la su competenza; trasmette alla fine dell'anno
una particolareggiata relazione sul procedimento didattico e disciplinare delle classi, sui risultati
ottenuti, sull'opera degli insegnanti, sui bisogni enerali e particolari della Scuola.
Art. 5.
- La Commissione di vigilanza formata di 5 membri, alla quale spetta il compito di coadiuvare il
Direttore nel controllo all'adempimento dell'obbligo scolastico, è nominata ogni triennio dal
Consiglio e Generale.
CAPITOLO SECONDO
Ordinamento e oggetto dell'istruzione
Art. 6.
- Il Governo della Repubblica provvede all'istruzione primaria e popolare in maniera proporzionale
alla popolazione scolastica obbligatoria.
Art. 7.
- Le scuole sono di due categorie: urbane e rurali. Appartengono alla prima categoria le scuole di
Città, Borgo e Serravalle; alla seconda le scuole de le circoscrizioni minori.
Art. 8.
- Le scuole rurali comprendono le tre classi del corso elementare inferiore, riordinate ai sensi della
legge italiana 4 giugno 1911; le scuole urbane sono c stituite a corso completo: primario e
popolare.
Art. 9.
- Di regola ad ogni insegnante di scuola urbana è affidata una sola classe, eccezione fatta pel Corso
Popolare al quale è preposto un unico insegnante, limitando l'orario alternato a tre ore giornaliere di
lezione, tanto in V quanto in VI classe.
Resta sempre in facoltà del Governo l'abbinamento di due classi sotto uno stesso insegnante.
La disposizione delle classi, la destinazione del personale, l'avvicendamento sono di competenza
della Direzione, previa approvazione del Congresso Superiore degli Studi.
Art. 10.
- Eccezione fatta per la prima classe urbana e per le scuole uniche rurali, le altre classi, se miste,
possono essere affidate anche a maestri.
Art. 11.
- Quando il contingente dei frequentanti di una scuola a classe distinta o a sezioni contemporanee,
ecceda in maniera permanente il numero di 70, il Governo provvederà allo sdoppiamento della
scuola.
Art. 12.
- In tutte le circoscrizioni della Repubblica sono istituite le scuole serali che hanno per ufficio di
continuare e di ampliare l'istruzione ricevuta dai fanciulli nel corso inferiore e di istruire gli
analfabeti.
In queste scuole si seguono le istruzioni e i programmi stabiliti dalla Direzione e si adempiono tutte
le pratiche del governo scolastico che sono proprie alle scuole diurne.
Art. 13.
- All'insegnante che sarà incaricato del servizio nelle scuole serali, verrà corrisposta un'adeguata
retribuzione, a condizione che gli alunni assidui siano stati in numero tale da giustificare il
funzionamento della scuola, che abbiano avuto luogo gli esami, che siansi ottenuti risultati lodevoli.
Art. 14.
- L'apertura di convitti, di scuole e di istituti privati d'istruzione e di educazione è soggetta
all'autorizzazione preventiva del Governo della Repubblica, ed è concessa sulla prova degli scopi
per cui l'istinto è destinato, della moralità e idoneità del personale che vi è preposto.
Il Governo della Repubblica esercita sugli istituti privati di educazione e di istruzione regolare
funzione di controllo e d'ispezione per mezzo degli uffici scolastici e sanitari.
CAPITOLO TERZO
Programmi - Orari - Esami
Art. 15.
- Il carattere della scuola primaria e popolare della Repubblica è laico.
Art. 16.
- L'insegnamento viene impartito in base ai programmi vigenti nel Regno. Alla Direzione Didattica
spetta la compilazione dei programmi particolareggiati, divisi per classe e per bimestre, corredati
delle relative istruzioni, e uniformati ai caratteri della vita locale e ai costumi, alle istituzioni e alla
storia della Repubblica.
Art. 17.
- Gli orari delle lezioni, dei libri di testo, la regolamentazione degli scrutini bimestrali e finali, delle
varie specie e sessioni d'esame, delle materie e delle prove, come di tutte le altre pratiche relative al
funzionamento didattico e disciplinare delle scuole, sono stabiliti in base alle leggi e ai regolamenti
del Regno.
La Direzione delle Scuole dopo averne fatto oggetto di riferimento al Congresso Superiore degli
Studi per la regolare approvazione, previe le modifiche che si rendessero necessarie in armonia alle
leggi e alle contingenze locali, li comunicherà agli insegnanti per mezzo del "Bollettino Didattico".
Art. 18.
- La durata dell'anno scolastico è di dieci mesi. In questo termine è compreso il periodo delle
iscrizioni e degli esami di ammissione e riparazione, e quello degli scrutini ed esami finali.
Art. 19.
- Le scuole rurali ed urbane si aprono rispettivamente nella terza decade di settembre.
Art. 20.
- Le lezioni s'impartiscono tutti i giorni del periodo scolastico, eccettuati i seguenti:
- i mercoledì e le domeniche;
- il I° Ottobre e I° Aprile, Ingresso dei Capitani Reggenti;
- il dì della Commemorazione dei morti;
- il 5 Febbraio, Anniversario della liberazione della Repubblica dal Cardinale Alberoni;
- il 25 Marzo, Anniversario dell'Arringo;
- il I° Maggio, festa universale del lavoro;
- altri 15 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, Carnevale e Pasqua.
E' vietata ogni altra vacanza, e nel solo caso in cui sia vacanza il giovedì si farà lezione il mercoledì.
CAPITOLO QUARTO
Obbligo scolastico
Art. 21.
- Tutti i fanciulli e le fanciulle residenti nella Repubblica che abbiano compiuta l'età di 6 anni,
devono essere inviati alle pubbliche scuole.
Art. 22.
- L'obbligatorietà scolastica è estesa fino al dodicesimo anno di età, e rimane limitata al corso
elementare inferiore nelle circoscrizioni rurali, si prolunga alle classi superiori nelle circoscrizioni
urbane.
Art. 23.
- I genitori o coloro che ne tengono le veci possono procurare ai fanciulli la necessaria istruzione
per mezzo di scuole private o coll'insegnamento in famiglia.
L'istruzione privata si prova davanti alla Direzione delle Scuole pubbliche colla presentazione dei
registri della scuola e la paterna colla dichiarazione giustificativa dei mezzi d'insegnamento.
I fanciulli istruiti privatamente o in famiglia devono sostenere l'esame che proscioglie dall'obbligo
scolastico presso la scuola pubblica della località in cui risiedono al termine dell'età prescritta
dall'articolo 22.
Art. 24.
- Per i giovinetti che al termine dei dodici anni non avessero conseguito il certificato di
compimento, l'obbligo dell'istruzione continua nella scuola serale.
A tale uopo la Direzione Scolastica fa compilare per ciascuna circoscrizione gli elenchi degli
analfabeti dai 12 ai 20 anni di età.
Contro gli inadempimenti si applicheranno le penalità sancite dagli articoli seguenti.
Art. 25.
- La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo dell'istruzione è assegnata alla Direzione e alla
Commissione di vigilanza.
Art. 26.
- Entro il mese di Luglio l'Ufficio di Stato Civile dovrà compilare e trasmettere alla Direzione
Scolastica l'elenco distinto per circoscrizione di tutti i fanciulli che si presumono obbligati
all'istruzione elementare, indicando il nome dei genitori o delle persone che hanno l'obbligo di
procacciare ad essi l'istruzione elementare.
Art. 27.
- Il 1° Agosto la Direzione Scolastica fa affiggere in ciascuna circoscrizione l'elenco degli obbligati
e pubblica un manifesto ricordando ai genitori, ai tutori, ai cittadini che hanno in custodia e sotto la
loro dipendenza o impiegano come che sia fanciulli in età di frequentare la scuola, l'obbligo che ad
essi è imposto e le penalità che la legge commina ai contravventori.
Art. 28.
- Dopo la chiusura delle inscrizioni, che deve effettuarsi a 10 giorni dall'inizio del corso scolastico,
gli insegnanti trasmettono alla Direzione copia del registro delle inscrizioni.
Le inscrizioni che fossero fatte successivamente, i conseguenza dell'ammonizione e
dell'applicazione dell'ammenda, saranno dagli inseganti notificate alla Direzione immediatamente.
Art. 29.
- La Commissione di vigilanza, riscontrati i registri degli inscritti e gli elenchi degli obbligati, invita
con avvisi individuali i genitori o i tutori dei fanciulli inadempienti, a dare la giustificazione della
mancata inscrizione entro 5 giorni dalla notifica.
Ove le prove giustificative addotte per la mancata inscrizione siano ritenute insufficienti non
corrispondendo al caso della istruzione procacciata in diverso modo, a motivi di salute, a ragioni di
difficile viabilità o ad altri impedimenti gravi, la Commissione ammonirà i genitori dei fanciulli o
chi per essi a provvedere all'inscrizione entro breve t rmine perentorio, trascorso il quale saranno
dichiarati contravventori.
Coloro che all'intimazione ricevuta non abbiano risposto, verranno fatti ricercare individualmente
dai cursori governativi, i quali dovranno accertare dir ttamente le cause dell'inadempimento. La
Commissione preso atto del riferimento dei cursori ove ritenga non giustificata la mancata
inscrizione provvederà come nel precedente capovers.
Art. 30.
- Allo scopo di raggiungere una regolare frequenza scolastica, gli insegnanti devono far recapitare
ai genitori e tutori degli alunni negligenti avvisi ndividuali sollecitatori, all'uopo forniti dalla
Direzione.
Alla fine d'ogni mese gli insegnanti spediranno immediatamente alla Direzione l'elenco dei fanciulli
che furono mancanti a tutte o a parte delle lezioni, coll'indicazione delle giustificazioni presentate e
delle sollecitazioni da essi fatte ai negligenti.
Art. 31.
- La Commissione, dopo opportuno esame degli elenchi, qualora ritenga che le assenze non
giustificate raggiungano il terzo delle lezioni impartite nel mese, dichiarerà a norma di legge la
mancanza abituale e disporrà acchè i genitori e tutori dei fanciulli negligenti siano ammoniti e, in
caso di inadempimento, dichiarati contravventori, seguendo le norme stabilite per la mancata
inscrizione.
Art. 32.
- L'ammenda, inflitta tanto per la trascuranza dell'inscrizione quanto per l'assenza abituale, è di cent.
50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a L. 3 a L. 6 a L.10 a
seconda della continua renitenza.
L'ammenda può essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno: può ripetersi nel seguente
con inizio dal primo grado.
Art. 33.
- La somma riscossa per le ammende è devoluta alla C ssa del Patronato Scolastico.
Art. 34.
- Il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione all'ufficio di Presidenza e del Patronato
Scolastico. In caso diverso la contravvenzione è denunciata all'ufficio del Conciliatore.
Art. 35.
- I contravventori fino a che continua l'inosservanz dell'obbligo loro imposto dalla presente legge,
perdono il diritto elettorale per il triennio in cors , nè possono essere ammessi a uffici e a servizi
pubblici.
La Commissione di vigilanza farà la debita denuncia all'Ufficio di Stato Civile.
Art. 36.
- Delle adunanze della Commissione verrà redatto reg lare verbale da trasmettersi eventualmente
alle autorità superiori.
CAPITOLO QUINTO
Personale Insegnante
Art. 37. -

Gli insegnanti delle Scuole Elementari della Repubblica vengono assunti in servizio mediante
regolare concorso, alle condizioni determinate dalla Legge Organica sugli Impiegati.
La facoltà stabilita dall'art. 2 della legge stessa per cui è consentito al Consiglio di provvedere agli
uffici vacanti per chiamata diretta, non è applicable alle nomine degli Insegnanti Elementari.
Art. 38.
- Ai posti resisi vacanti nelle scuole urbane, il Governo, su conforme parere della Direzione e del
Congresso degli Studi, può provvedere con regolare concorso interno fra gli insegnanti in attualità
di servizio, a condizione che siano muniti del titolo di idoneità prescritto dall'art. 40.
Art. 39.
- Quando non possa farsi luogo a regolare concorso entr il mese di agosto, il Governo della
Repubblica, su parere e proposta del Direttore, approvata dal Congresso degli Studi, può provvedere
ai posti vacanti con una nomina provvisoria fatta per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
dopo di che deve essere bandito regolare concorso.
Art. 40.
- I documenti che i concorrenti devono esibire a corredo della domanda sono i seguenti:
a) titolo legale di abilitazione;
b) atto di nascita;
c) certificato medico da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da
qualsiasi imperfezione fisica che possa diminuire il prestigio di un insegnante e sia tale da
impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;
d) certificato di moralità relativo all'ultimo triennio;
e) certificato penale;
f) tutti gli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno presentare.
I documenti di cui alle lettere c) d) e) devono essere di data non anteriore agli ultimi 6 mesi dalla
data di concorso.
Art. 41.
- I documenti possono essere presentati in originale o in copia debitamente autenticata.
Art. 42.
- Il Governo della Repubblica deferisce al Congresso degli Studi la nomina della Commissione per
la graduatoria che dovrà essere compiuta in base alla tabella per la valutazione dei titoli nei
concorsi, allegato B. del Reg. italiano sullo stato giuridico, 6 Aprile 1913 N.552.
Art. 43.
- La posizione economica e giuridica dell'insegnante -: stipendio iniziale, aumenti sessennali,
pensione, nomina, periodo di prova, licenziamento, stabilità, congedi, aspettative, disponibilità,
deposizione ecc. è determinata dalla Legge Organica per gli impiegati.
CAPITOLO SESTO
Dovere degli Insegnanti
Art. 44.
- L'insegnante è tenuto ad osservare i programmi, gli orari, le istruzioni impartite dalla Direzione
alla quale si deve rivolgere per tutto ciò che si riferisce all'andamento morale e disciplinare della
scuola.
Art. 45.
- L'insegnante è obbligato a risiedere nel luogo dove fa scuola. Ogni permesso in contrario di tale
disposizione deve essere accordato dal Congresso su parere favorevole della Direzione Scolastica.
Art. 46.
- L'insegnante non può mancare alla Scuola senza regolar permesso del Direttore.
In caso di malattia o di assenza per dovere d'ufficio o per pubblico servizio deve informare
immediatamente la Direzione.
Art. 47.
- E' vietato agli insegnanti di fare lezioni private ai propri alunni o di tenerli a pensione.
Art. 48.
- L'insegnante ha l'obbligo categorico di trovarsi in classe 10 minuti innanzi il principio delle lezion
per sorvegliare l'ingresso degli alunni.
Nelle scuole miste l'uscita degli alunni e delle alunne deve compiersi in tempo diverso con
l'intervallo di 10 minuti.
Art. 49.
- L'insegnante tiene in ordine il materiale didattico, i quaderni di classe, i registri prescritti, le
pagelle, il museo e la biblioteca scolastica dove qu sti esistono; osserva il calendario e l'orario
stabiliti; compila diligentemente il diario in conformità dei programmi generali e particolareggiati e
delle istruzioni ricevute dalla Direzione; cura gli alunni nel loro portamento scolastico ed igienico e
all'uopo sollecita le famiglie; promuove la frequenza e provvede conformemente alla legge in
ordine ai fanciulli abitualmente mancanti o che abbandonano la scuola.
Art. 50.
- Speciale cura deve essere data dall'insegnante alle istituzioni integrative della scuola e in primo
luogo alle biblioteche che verranno istituite dal Ptronato Scolastico.
Art. 51.
- E' dovere dell'insegnante di promuovere il maggiore sviluppo dell'educazione fisica ed igienica e
di vigilare sullo stato di salute dei suoi scolari.
Art. 52.
- Qualora un alunno presenti sintomi di una malattia infettiva e contagiosa, l'insegnante rimanda
l'alunno ai genitori e ne riferisce subito al Direttore per i provvedimenti del caso.
Per i pronti soccorsi sarà istituita presso ogni scuola una piccola farmacia scolastica.
Art. 53.
- Non meno di una volta al mese l'insegnante effettuerà nei giorni di scuola una passeggiata
istruttiva o una lezione all'aperto, e a stagione propizia una passeggiata ginnastica, combinata in
giorno di vacanza fra classi di frazioni vicine a complemento dell'educazione fisica e a scopo di
affratellamento.
Di ogni passeggiata dovrà darsi preventiva notifica all Direzione.
Art. 54.
- In ogni scuola rurale provvista di terreno, l'insegnante deve curare il campicello per le
esercitazioni agrarie.
Art. 55.
- L'insegnante riammette nella scuola, previa giustif cazione, gli alunni che ne furono assenti; se
l'assenza si prolunga ne richiede motivi alla famiglia.
Art. 56.
- Il maestro quando ne sia richiesto o quando lo creda opportuno, e in ogni caso alla fine del mese o
del bimestre, colla pagella, informa i parenti intor o ai portamenti ed allo studio degli alunni, e li
avvisa delle assenze.
Avverte pure i parenti se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose e
quando, dopo ciò, non constati miglioramento ne riferisce al Direttore.
Art. 57.
- Negli ultimi giorni di scuola il maestro assegna agli alunni qualche lavoro scritto per le vacanze
autunnali, alcuni esercizi, attinenti alle cose insegnate nell'anno e la lettura di qualche libro della
biblioteca scolastica.
Art. 58.
- Nel termine di 10 giorni dalla chiusura delle scuole, ciascun maestro presenta al Direttore i registri
bene ordinati e firmati e fa sul modulo che gli verrà presentato dalla Direzione una breve relazione
sull'insegnamento impartito, sulla frequenza degli alunni, sulla loro diligenza e sul profitto ottenuto,
e sui bisogni della Scuola.
Art. 59.
- Contro gl'insegnanti incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei lavori loro imposti o di
fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione o la loro moralità, possono essere
inflitte, secondo la gravità dei casi:
1) l'ammonizione - pronunciata dal Direttore;
2) la censura e
3) la multa, applicate dall'Ecc.ma Reggenza;
4) la sospensione deliberata dal Congresso di Stato;
5) il licenziamento e
6) la destituzione, inflitte dal Consiglio e General .
I procedimenti disciplinari sono normalizzati dalla Legge Organica sugli impiegati.
CAPITOLO SETTIMO
Alunni
Art. 60.
- Nessun fanciullo può essere iscritto alla 1 classe elementare se non abbia compiuto o non compia,
entro il dicembre dell'anno in corso, i 6 anni di età.
Nessun alunno che abbia oltrepassato gli anni 12 può rimanere nel corso inferiore, nè può
frequentare il corso superiore chi ha oltrepassato gli anni 15 salvo che per giustificati motivi abbia
ritardato, oltre i limiti legali, l'inizio del corso elementare.
Art. 61.
- Per l'iscrizione nella 1 classe si richiede la fede di nascita e il certificato di vaccinazione subita con
esito positivo.
Per l'iscrizione a tutte le altre classi, l'alunno pr veniente da scuola pubblica deve presentare il
documento di promozione della classe precedente.
Art. 62.
- L'alunno proveniente da scuola privata o paterna dovrà superare l'esame di ammissione a quella
classe in cui domanda di entrare, presentando i documenti indicati nell'articolo precedente (comma
1).
Art. 63.
- Le iscrizioni e le ammissioni hanno luogo solamente i principio dell'anno scolastico, eccetto per i
fanciulli che si presentino alla scuola in conseguenza dell'ammonizione o dell'ammenda inflitta ai
loro genitori o a chi per essi.
Art. 64.
- L'alunno proveniente da scuola elementare del Regno è ammesso nelle scuole della Repubblica,
purchè residente in territorio sammarinese.
Art. 65.
- Per l'iscrizione e la frequenza alle pubbliche scuole non sono consentiti di regola i cambiamenti di
sede non determinati da mutamento di residenza.
Tuttavia alla Direzione Didattica è riservata la facoltà, in presenza di giustificati motivi, di
concedere eccezionalmente all'alunno di una circoscizione il permesso di iscrizione e di frequenza
alla scuola di altra sede, coll'assenso dei rispettivi insegnanti.
Art. 66.
- Verso gli alunni che manchino ai loro doveri e persistano nelle vacanze si possano usare i seguenti
mezzi disciplinari:
1) ammonizione;
2) censura notata nel registro con comunicazione ai g nitori che la debbono restituire vistata;
3) censura con avvertimento ai genitori di presentarsi alla scuola. In caso di non presentazione
l'alunno potrà essere inviato a casa;
4) sospensione della scuola da uno a cinque giorni di lezione;
5) esclusione dalla scuola per l'anno in corso.
E' vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.
Art. 67.
- Il maestro può infliggere, in proporzione della gr vità delle mancanze, le pene di cui ai numeri 1 -
2 - 3 dell'articolo precedente.
La sospensione di un giorno è inflitta dal maestro. Per le sospensioni da 2 a 5 giorni è necessaria,
l'approvazione del Direttore Didattico.
La pena dell'esclusione non può essere inflitta che agli alunni che hanno compiuto il corso
obbligatorio. Essa è pronunciata dal Congresso degli Studi con provvedimento motivato su proposta
del Direttore.
Delle pene della sospensione e della esclusione il Direttore dà avviso per iscritto alle famiglie.
Art. 68.
- Quando gli atti di permanente indisciplina e di scostumatezza dell'alunno siano tali da lasciare il
dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, può essere proposto, su conforme parere
dell'ufficiale sanitario, l'allontanamento definitivo dalla Scuola.