LEGGE
RELATIVA AL PRESIDE DELLE SCUOLE SECONDARIE
3 Giugno 1916(*) N. 11
Art. 1.
- Il Preside delle scuole secondarie viene nominato per votazione a scrutinio segreto, tra gli
insegnanti in pianta organica del Liceo e del Ginnasio superiore, dal Consiglio G. e Generale.
Art. 2.
- Il Preside dura in carica un triennio e può essere confermato soltanto per un secondo triennio. La
rielezione può avvenire trascorso un altro triennio.
Art. 3.
- Il Preside percepirà un assegno, senza effetti organici, come è fissato sul Bilancio dello Stato.
Art. 4.
- Le funzioni di Preside sono determinate dal regolamento per il Liceo e Ginnasio, fermi restando
tutti gli obblighi inerenti alla sua qualità di insegnante.
Art. 5.
- Esso è alla dipendenza del Congresso Superiore degli Studi.
Art. 6.
- Il Preside deve tenere ufficio per il pubblico nelle ore del mattino dei giorni di vacanza in base ad
orario da approvarsi dal Congresso degli Studi.
(*) ERRATA CORRIGE REDAZIONALE:
Il S. 2. Pag. 419 reca "1816" anziché "1916".