Advanced Search

Art 1


Published: 1917-06-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984199/art--1.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
Legge 27 Giugno 1917 (1) che regola il funzionamento dell'Ufficio Annonario e la distribuzione ai
privati del pane e del grano.
Art. 1.
- L'Ufficio Annonario è composto di un Presidente, del Presidente del Forno Normale o di un
membro del Consiglio d'Amministrazione, di due rappresentanti per le Parrocchie Pieve,
Borgo, Serravalle e di un rappresentante per le altre Parrocchie.
Il Cassiere ed il Contabile possono partecipare con voto consultivo, ma non fanno parte
dell'Ufficio.
Art. 2.
- In senso all'Ufficio Annonario verrà nominato un Comitato esecutivo composto di tre membri.
Art. 3.
- Esso si aduna ogni qualvolta lo crederà necessario il Presidente ed in via ordinaria una volta al
mese in uno dei 5 giorni successivi al ventesimo giorno dopo ogni dispensa per deliberare:
a) sulla distribuzione dei cereali per tutte le parrocchie;
b) sulla quantità massima di grano da panificarsi da ciascun fondo;
c) su ogni altro incombente.
Se i membri dell'Ufficio Annonario non potranno intervenire all'adunanza mensile ordinaria o a
quelle indette dal Presidente riferiranno, ritenendosi legale l'adunanza con un terzo dei componenti
l'Ufficio Annonario.
Art. 4.
- Sarà obbligo del Cassiere di riferire in ogni adunanza mensile sullo stato generale di magazzeno.
Art. 5.
- L'Ufficio Annonario è unico. Saranno istituiti depositi di cereali nelle diverse Parrocchie nella
misura del loro fabbisogno.
Art. 6.
- I rappresentanti non hanno facoltà di concedere cali nè di fare altri atti se non in forza di
delibera dell'Ufficio Annonario, di disposizioni dilegge e regolamentari.
Gli atti compiuti sono nulli e coloro che li compion sono responsabili.
Art. 7.
- Le distribuzioni di grano ai privati si faranno una volta al mese.
Art. 8.
- Le domande di cereali dovranno essere presentate on piu' tardi di 15 giorni successivi ad ogni
dispensa ai rappresentanti di ciascuna Parrocchia.
Art. 9.
- I consumatori di pane che ne fanno acquisto presso le pubbliche rivendite dovranno ritirare al
principio di ogni mese le tessere mensili, debitamente bollate dalla Segreteria degli Interni, presso
gli uffici dei magazzeni Annonari locali.
Art. 10.
- I suddetti consumatori di pane riterranno, dietro sibizione di dette tessere, dalle pubbliche
rivendite quella quantità di pane indicata nel buono stesso.
Art. 11.
- Qualora i forni non si attengano alle vigenti leggi ed alle disposizioni che darà l'Ufficio Annonario
verrà loro sospesa la fornitura del grano.
Chiunque altro contravvenga alle presenti disposizin sarà passibile delle pene stabilite dalla leggi
dello Stato.
Art. 12.
- Il Governo si riserba il diritto di modificare inogni tempo le superiori disposizioni.
Art. 13.
- Nel termine di giorni 10 sarà promulgato un regolamento di contabilità che determini le mansioni
di tutti gli addetti all'annona, il sistema di contabilità e Capo dei magazzeni, le responsabilità, il
tesseramento, i prezzi, ecc.
Art. 14.
- Le presenti norme andranno in vigore il giorno dopo la loro pubblicazione.

(1) Pubblicata nel 1918 col N.14.