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Sulle Tasse Di Successione 1


Published: 1918-03-14
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984198/sulle-tasse-di-successione-1.html

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LEGGE E REGOLAMENTO
SULLE TASSE DI SUCCESSIONE (1)
14 Marzo 1918.
1.) Legge.
PARTE I. Norme per l'applicazione della tassa.
Art. 1.
- Le tasse di successione, indicate nell'allegata tariffa, colpiranno ogni trasmissione di proprietà,
usufrutto o godimento di beni, che avrà luogo per causa di morte o di assenza, ad eccezione dei casi
espressamente determinati.
Le eredità ed i legati dei beni immobili devoluti a forestieri, oltre che alla tassa suddetta saranno
assoggettati anche alla tassa di cinquina, di cui all'art. 5 della legge di registro.
Art. 2.
- La tassa sarà dovuta sul valore di cui si aumenta il patrimonio dell'erede o legatario.
La massa imponibile comprenderà tutti i crediti derivanti dalla successione, non esclusi quelli
vantati dal defunto contro l'erede od il legatario.
La tassa di successione sarà applicata per ogni quota netta di eredità o di legato, e per l'applicazione
delle diverse aliquote alle singole quote sarà tenuto calcolo delle donazioni fatte in vita dall'autore
della successione a favore degli eredi o legatari.
Dall'ammontare della tassa così determinate sarà dedotto l'importo delle tasse sulle donazioni
precedenti, liquidate secondo la misura stabilita dalla presente legge.
Le frazioni del totale delle tasse liquidate, qualor non corrispondano alla frazione di cinque
centesimi o ad un suo multiplo, verranno arrotondate in modo da corrispondervi.
Art. 3.
- Gl'immobili situati nel territorio della Repubblica saranno soggetti alla tassa di successione,
qualunque sia il domicilio o la nazionalità del de cujus.
Art. 4.
- Non saranno soggetti a tassa di successione:
1 - i beni immobili e mobili posti fuori del territorio della Repubblica;
2 - i crediti non esigibili nella Repubblica, o che non siano assicurati su beni posti in essa, o non
siano corrispettivi di contratti su stabili nella medesima situati, o non dipendano da contratti
stipulati fra cittadini nella Repubblica.
Saranno inoltre esenti da tassa di successione:
1 - le quote che si devolvono in linea retta, sia per testamento che per successione legittima, quando
l'ammontare di ciascuna quota, dedotte le passività, ai sensi degli articoli 17 e 23, non superi le lir
cinquanta;
2 - le suppellettili, mobilie ed altri arredi di casa, eccettuati gli oggetti preziosi;
3 - i legati di giubilazione ai servitori fino all'ammontare dell'intero salario;
4 - i legati di elemosine a favore dei poveri;
5 - la quota di proprietà o di usufrutto spettante al coniuge superstite, quando il valore capitale di
detta quota non superi le lire cinquanta.
Art. 5.
- Il figli naturali riconosciuti e di figli adottivi saranno equiparati, per gli effetti della tassazione, ai
figli legittimi.
Art. 6.
- Per le tasse di successione ciascuno degli eredi è obbligato per la totalità delle tasse e penali, svo
il regresso; i legatari sono responsabili in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti.
Art. 7.
- Ove tutta l'eredità o parte di essa od un legato fossero vincolati a condizione, la tassa sarà liquidata
secondo i rapporti personali esistenti tra l'autore della successione e le persone alle quali l'eredità, in
tutto o in parte , od il legato si devolverebbero ove la condizione non si verificasse, e sarà pagata
dall'amministrazione dell'eredità con i fondi ereditari ed entro i limiti fissati dalla legge.
Verificandosi in seguito la condizione, sarà riformata la liquidazione primitiva in base ai rapporti
personali di parentela esistenti tra l'autore della successione e l'erede o legatario, e, secondo i casi, si
farà luogo a supplemento o restituzione della differenza di tassa.
La restituzione dovrà essere domandata entro sei mesi dal giorno della denunzia dell'avveramento
della condizione, salvo sempre all'erede, da cui la prima tassa fosse stata pagata, il diritto di rivalsa
verso l'erede, od il legatario condizionati.
Art. 8.
- Le successioni cadenti sopra beni già colpiti da un' ltra tassa di successione dentro il periodo di un
anno, non saranno soggette a pagare se non che il supplemento corrispondente alla differenza che
risultasse fra la prima e le posteriori tasse, quando queste fossero maggiori; in guisa che nel detto
periodo, i beni stessi non possono assoggettarsi fuorchè all'ammontare della tassa maggiore fra
quelle applicabili alle diverse successioni.
Il beneficio concesso dal precedente comma sarà esteso alla tassa di cinquina.
Art. 9.
- Le dichiarazioni di debito, contenute nel testamento e non suffragate da altri elementi, si
presumeranno atti di liberalità sino a prova contraria.
Art. 10.
- Le tasse di successione, relative a cose per le quali si verifichi lo spoglio o l'evizione per causa
preesistente all'apertura della successione ed in forza di sentenza passata in giudicato, saranno
restituite, qualora se ne faccia domanda entro un anno dalla data della sentenza definitiva.
Art. 11.
- Le tasse di successione saranno liquidate sui valori dei beni dichiarati nelle denunzie di eredità e
lo scrutinio dei valori dei beni immobili sarà fatto coi criteri e col procedimento indicati agli art. 25
e seguenti della legge di registro.
La notifica di cui all'art. 27 di detta legge sarà fatta entro sessanta giorni dal pagamento della tass
di successione.
Art. 12.
- Il valore dell'usufrutto dei beni mobili ed immobili, della nuda proprietà e dei diritti di uso e di
abitazione, trasferiti per causa di morte, e le relative tassazioni saranno regolati dalle norme indicate
agli articoli 11, 12, 15 e 17 della legge di registro per la tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito
di tali diritti.
Art. 13.
- La tassa di successione dovuta dall'erede o legatario, nudi proprietari, sarà diminuita del
coefficiente di riduzione del 30, del 40 o del 50 per cento in corrispondenza del valore dell'usufrutto
tassato a carico dell'usufruttuario.
L'età dell'usufruttuario sarà documentata con un certifi ato in carta libera rilasciata dall'Ufficio
dello Stato Civile, ed in mancanza di tale giustificazione, la tassa sarà applicata nel modo piu'
vantaggioso per l'Erario.
Nessuna tassa sarà dovuta per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, quando avrà luogo per
la morte dell'usufruttuario o per lo spirare del termine fissato all'usufrutto.
Art. 14.
- Il capitale tassabile delle rendite perpetue e temporanee e delle pensioni o vitalizi e sarà
determinato colle norme prescritte dagli articoli 18, 9 e 20 della legge di registro.
Art. 15.
- Per la tassazione dei trasferimenti per causa di morte, dei beni di natura enfiteutica, saranno
osservate le norme indicate agli articoli 21, 2° e 5° capoverso, e 22 della legge di registro.
Art. 16.
- I crediti incerti e quelle cose che non potranno essere valutate immediatamente, verranno calcolate
secondo il valore approssimativo proposto dall'ered accettato dal Conservatore.
Art. 17.
- Per la liquidazione della tassa di trapasso per morte saranno dedotti i debiti a carico del defunto,
l'esistenza dei quali, al giorno dell'apertura della successione, sarà convenientemente giustificata
con titoli suscettibili di far prova in giudizio contro il defunto. Saranno pure ammessi in deduzione i
debiti risultanti da cambiali quando questi trovansi annotati nei libri di un Istituto di credito.
Art. 18.
- I debiti, di cui si chiede la deduzione, saranno descritti nella denunzia di eredità coll'indicazione
della data dell'atto ed il nome del notaio rogante, o della data della sentenza, o della data e della
registrazione della scrittura privata, o della data della cambiale. La sussistenza dei debiti cambiari
sarà giustificata con un certificato del direttore dell'Istituto di credito, la cui firma dovrà essere
autenticata da un pubblico Notaio.
Tutti i titoli dovranno essere allegati alla denuncia di eredità in copia autentica. Tanto le copie dei
titoli quanto i certificati sopra menzionati godranno della esenzione dalla tassa di bollo.
Art. 19.
- Ogni debito che il Conservatore giudicherà non giustificato sufficientemente non sarà dedotto
dall'attivo della successione, salvo all'erede il dir tto ad ottenere il rimborso delle tasse
indebitamente pagate qualora, entro il termine di tre anni, documenti la sussistenza del passivo.
Art. 20.
- Il Conservatore, quando lo stimerà opportuno, avrà la facoltà di esigere dall'erede la produzione
della dichiarazione di esistenza del credito da parte del creditore. Questa dichiarazione, in carta
esente da bollo, non potrà rifiutarsi dal creditore sotto pena dei danni.
Art. 21.
- Non potranno dedursi:
1 - i debiti scaduti piu' di tre mesi prima dell'apertura della successione, a meno che non sia prodotta
la dichiarazione del creditore di cui all'articolo precedente, la quale ne attesti la sussistenza;
2 - i debiti fatti dal defunto a favore dei suoi eredi o legatari. Tuttavia quando il debito risultasse da
atto pubblico o da atto privato, registrato prima della morte, l'erede od il legatario avranno diritto di
provare la sincerità del debito;
3 - i debiti riconosciuti col testamento, quando non risultino da atto pubblico o da atto privato
registrato prima della morte;
4 - i debiti in capitale ed interessi pei quali il termine di prescrizione sia trascorso, a meno che non
se ne giustifichi la interruzione;
5 - i debiti garantiti sopra immobili situati all'est ro.
Art. 22.
- Ogni dichiarazione che abbia avuto per effetto la detrazione indebita di una passività sarà punita
con una multa eguale al triplo della tassa suppletiva esigibile, con un minimo di lire cento.
Art. 23.
- Saranno ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore della eredità, nonchè le spese di
ultima infermità fatte negli ultimi sei mesi, ognora che, sì le une che le altre, siano regolarmente
giustificate.
Le spese funerarie saranno ammesse nei limiti delleconsuetudini locali ed il Conservatore avrà,
perciò, la facoltà di ridurre l'ammontare di quelle spese, le quali eccedessero detti limiti.
PARTE II.
Denunzia di eredità - Pagamento della tassa - Penalità - Mezzi per assicurare il pagamento della
tassa - Procedura coattiva - Decisione delle controversie giudiziarie e dei ricorsi - Prescrizioni.
Art. 24.
- Gli eredi e legatari universali, i loro tutori o curatori saranno obbligati a presentare una denunzia
della eredità all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche della Repubblica.
Tale denunzia, compilata su apposito modulo, conterrà:
1 - l'indicazione della natura e del valore di tutto quanto forma parte della successione coll'esatta
descrizione degli immobili coi relativi dati catastli;
2 - la dichiarazione relativa alle donazioni fatte in vita dall'autore della successione a favore degli
eredi e legatari;
3 - la descrizione del passivo ereditario;
4 - il cognome e nome degli eredi e legatari, il grado di parentela fra essi ed il defunto, e la quota a
ciascuno spettante.
Nel caso di successione testamentaria sarà allegata all denuncia copia autentica del testamento, in
carta esente da bollo.
Art. 25.
- Anche per le eredità esenti da tassa o passive completamente sarà obbligatoria la presentazione
della denunzia, per la liquidazione del diritto di bollo di cui all'art. 18 della relativa legge e per la
riscossione della tassa di trascrizione ipotecaria e dei diritti di voltura catastale, qualora esistano
degli immobili nell'asse ereditario.
Art. 26.
- La denunzia di eredità sarà presentata all'Ufficio del Registro entro 90 giorni dall'apertura della
successione.
Nello stesso termine verrà denunziato l'avveramento delle condizioni apposte ai trasferimenti
dipendenti da successioni.
L'importo delle tasse liquidate dovrà essere versato all'Ufficio del registro entro 120 giorni
dall'apertura della successione o dall'avveramento della condizione.
Art. 27.
- Il termine per la presentazione da parte del forestiero dell'istanza al Consiglio Grande e Generale
per ottenere l'autorizzazione di entrare in possesso dell'eredità è di 90 giorni dall'apertura della
successione.
La tassa di cinquina dovrà essere versata all'Ufficio del Registro nel termine di 30 giorni dalla data
della deliberazione, colla quale il forestiero ha ottenuto la chiesta autorizzazione.
Art. 28.
- La mancata presentazione delle denunzie, di cui all'art. 26, nel termine prescritto porterà come
conseguenza l'applicazione di una penale uguale alla metà delle tasse che saranno liquidate.
Tale penale sarà ridotta al decimo del suo ammontare, qualora le denunzie vengano presentate non
oltre 60 giorni dopo la scadenza del detto termine, ma, in ogni caso, non potrà essere minore di lire
due.
La mancata presentazione delle denunzie relative ad eredità esenti da tassa o passive
completamente, di cui all'art. 25, sarà punita con l'applicazione di una penale di lire due.
Art. 29.
- Quando i termini stabiliti dagli articoli 26, 27 e 28 vengano a scadere in giorni in cui gli Uffici, per
disposizione del calendario ufficiale, non sono aperti al pubblico, s'intenderanno prorogati a tutto il
giorno successivo.
Art. 30.
- Qualora il forestiero non giustifichi di aver presentata la necessaria istanza la Consiglio Grande e
Generale nel termine di cui all'art. 27 sarà passibile di una soprattassa uguale al 50 per cento
dell'ammontare della tassa che verrà liquidata.
Art. 31.
- Qualora il versamento delle tasse di successione e di cinquina venisse ritardato oltre i termini di
cui agli articoli 26 e 27 si renderà esigibile, inoltre una soprattassa eguale al 20 per cento delle tass
liquidate.
Art. 32.
- L'omissione di beni ereditari nella denunzia sarà punita coll'applicazione di una tassa doppia sul
valore dei beni omessi.
Si prescinderà dall'applicazione di detta penale se l'omissione verrà riparata entro 120 giorni
dall'apertura della successione colla presentazione di una seconda denunzia.
Art. 33.
- L'Ufficio dello Stato Civile trasmetterà nei primi quindici giorni di ciascun quadrimestre
all'Ufficio del Registro, sopra apposito modello, un elenco delle morti avvenute nel quadrimestre
precedente.
L'Ufficio di Stato Civile il quale non osservasse questa disposizione incorrerà nella pena pecuniaria
di lire quindici per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire cinque per ogni caso di morte omesso
negli elenchi.
Art. 34.
- Non si potrà dagli eredi o legatari agire in giudizio per tutto ciò che sia soggetto a tassa di
successione, nè ottenere dall'Ufficio del Catasto la vo tura dei beni caduti nelle successioni, senza
che venga fornita la prova del pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge.
Art. 35.
- I detentori, per qualsiasi titolo, di danari, valori ed oggetti appartenenti alla eredità, non potranno
consegnarli all'erede o legatario senza averne data prima partecipazione all'Ufficio del Registro.
I contravventori si renderanno responsabili solidamente coll'erede e legatario delle tasse e delle
relative pene pecuniarie dovute.
Art. 36.
- A datare dal giorno della morte lo Stato avrà, per le tasse di successione e di cinquina e per le
relative pene pecuniarie, un privilegio generale sui mobili del defunto.
Tutti gli immobili abbandonati dal defunto nella Repubblica saranno legalmente ipotecati, a datare
da detto giorno, per le tasse di successione e di cinquina.
Detta ipoteca verrà assunta d'ufficio dal Conservato e appena sarà fatta la liquidazione delle tasse
dovute e verrà cancellata pure d'ufficio, dopo che sarà eseguito il pagamento di dette tasse.
Le formalità relative alle iscrizioni ed alle cancellazioni delle ipoteche, iscritte a garanzia di detti
crediti erariali, saranno eseguite senza pagamento di tasse e diritti.
Il Conservatore è dispensato dall'accendere l'iscrizione quando l'ammontare complessivo delle tasse
dovute non ecceda le lire cento.
Art. 37.
- La procedura coattiva per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie portate dalla presente legge e
la decisione delle controversie giudiziali e dei rico si relativi all'applicazione di questa legge
saranno regolati dalla norme indicate agli articoli 73, 74 e 75 della legge di registro.
Art. 38.
- L'azione di ricupero delle tasse e pene pecuniarie stabilite da questa legge sarà soggetta alle
seguenti prescrizioni:
1 - di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, per l'esazione delle tasse e penali sulle
successioni non denunziate;
2 - di cinque anni dalla presentazione della denunzia, per l'azione di ricupero della tassa e pena
pecuniaria esigibili per effetto di inesatta dichiarazione od attestazione di debito;
3 - di tre anni dal giorno della presentazione della denunzia, quando si tratti di omissione di beni
nelle denunzie;
4 - di tre anni dalla presentazione della denunzia, pel diritto dello Stato di modificare la liquidazione
della tassa ritenuta erroneamente applicata e pel diritto del contribuente a chiedere la restituzione
delle somme pagate in piu'.
DISPOSIZIONE TRANSITORIE
Art. 39.
- La presente legge entrerà in vigore il 1° Agosto 1918.
Art. 40.
- Saranno regolate a norma delle precedenti leggi l tasse sulle successioni, quando il testatore o la
persona, dalla cui morte dipende l'acquisto della successione o legato, sia morta prima
dell'attuazione della presente legge.
Art. 41.
- E' concesso il termine di un anno dal giorno dell'attuazione di questa legge per poter presentare,
senza che vengano applicate le penali, le denunzie relative a quelle successioni, le quali, sotto
l'imperio delle precedenti leggi, erano soggette a tassa che non fu versata all'Erario.
Trascorso detto termine, saranno accertate d'ufficio tutte le tasse e pene pecuniarie ancora dovute.
Tariffa delle tasse di successione
N Grado di parentela fra gli autori Misura della
U della successione e gli eredi o legatari tassa
M
E progressiva proporzion.
R per cento per cento
O
1 Fra parenti in linea retta:
fino a L. 50 L. -
da oltre L. 50 a L. 1000 " 0,25
da oltre L. 1000 a L. 5000 " 0,50
da oltre L. 5000 a L. 10000 " 1,-
oltre le L. 10000 " 1,50
2 Fra coniugi:
fino a L. 50 " -
da oltre L. 50 a L. 10000 " 2,-
oltre le L. 10000 " 2,50
3 Fra fratelli e sorelle:
fino a L. 10000 " 3,-
oltre le L. 10000 " 4,-
4 Fra zii e nipoti:
fino a L. 10000 " 4,-
oltre le L. 10000 " 4,50
5 Fra prozii e parenti e fra cugini germani:
fino a L. 10000 " 5,-
oltre le L. 10000 " 6,-
6 Fra altri parenti, fra affini ed estranei ovvero a favore di stabilimenti e d'istituti non amministrati
direttamente dalla Congregazione di Carità o dal Governo e di corpi religiosi e regolari " 12,-
7 In favore di enti e corpi morali amministratidal Governo
" 2,-

2) Regolamento.
Art. 1.
- La presentazione delle denunzie di eredità sarà fatta risultare dalla seguente dichiarazione da
apporsi sul registro di formalità e distinta con numero subalterno:
"Denunzia di eredità di N. N., morto addì ....... , che venne classificata al Vol. ...... N. ....."
Art. 2.
- La denunzia di eredità consisterà, giusta l'art. 24 della legge sulle tasse di successione, in una
particolareggiata dichiarazione degli immobili e degli altri oggetti caduti nella successione e sarà
fatta sullo speciale stampato prescritto dal Governo.
La descrizione degli immobili sarà fatta distintamente per ogni Parrocchia in cui sono situati i beni
coll'esatta indicazione di tutti i dati coi quali i beni stessi trovansi riportati nel Catasto.
Per ciascun cespite denunziato verrà dichiarato il valore relativo.
Art. 3.
- Sarà dovere del Conservatore di fare un attento esam delle denunzie presentate, curando che
siano adempite tutte le disposizioni di legge, tanto i ordine alla forma, quanto alla congruità dei
valori, alla ammissibilità dei passivi alla dimostrazione del grado di parentela alla data della morte e
quanto, infine, alla presentazione e regolarità dei documenti di corredo.
Art. 4.
- L'esattezza delle denunzie di eredità sarà accertata con opportune ricerche da farsi dal
Conservatore nei registri catastali ed ipotecari.
I risultati delle ricerche fatte saranno raccolti in apposito foglio, il quale resterà allegato alla
denunzia.
Art. 5.
- La liquidazione della tassa sarà fatta sulle denunzie e quindi verrà riportata sull'apposito registro di
riscossione per le tasse di successione, il quale sarà adibito anche per la prenotazione delle varie
penali comminate dalla legge sulle tasse di successione.
Art. 6.
- Le denunzie di eredità saranno conservate e riunite i fascicoli o volumi unitamente ai relativi
allegati, compresa la copia dei testamenti di cui è cenno all'art. 24 della citata legge.
Sarà dato un numero progressivo a ciascuna denunzia ed a ciascun fascicolo a volume, il quale sarà
corredato da un indice da tenersi costantemente al corrente.
Art. 7.
- Di mano in mano che perverranno gli elenchi delle morti, prescritti dall'art. 33 della legge sulle
tasse di successione, il Conservatore dovrà annotarvi il giorno della presentazione, addebitando, in
caso di ritardo o di omissione , all'Ufficiale dello Stato Civile le pene pecuniarie incorse.
Art. 8.
- Sugli elenchi delle morti verranno annotate tutte le denunzie di eredità di mano in mano che si
presentano all'Ufficio.
Art. 9.
- Per le partite degli elenchi delle morti, per le quali, dalle ricerche fatte al Catasto e nei registri
ipotecari, risultassero delle attività, il Conservatore, trascorso il termine di cui all'art. 26 della legge,
compilerà una denunzia d'ufficio ed agirà pel ricupero delle tasse e soprattasse dovute.
Le denunzie compilate d'ufficio saranno classificate e conservate nei fascicoli o volumi di cui all'art.
6 unitamente alle altre denuncie di eredità.
Art. 10.
- Le denunzie di eredità, comprese quelle compilate d'ufficio, saranno annotate in ordine alfabetico
in apposito registro, il quale avrà la denominazione di "Indice generale delle denunzie di eredità".