Advanced Search

Trascrizioni 1


Published: 1918-03-14
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984197/trascrizioni-1.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
LEGGE SULLE TRASCRIZIONI(1)
14 Marzo 1918 N. 11
Art. 1.
- Devono essere obbligatoriamente resi pubblici col mezzo della trascrizione:
1 - gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che trasferiscono la proprietà d'immobili
o di altri beni o diritti capaci di ipoteca;
2 - gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitu' prediali, diritti di uso o di abitazione, o
trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto;
3 - gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti di qualunque specie, che riflettono beni immobili;
4 - i decreti di aggiudicazione emessi in seguito ad incanto d'immobili o di altri beni o diritti capaci
di ipoteca;
5 - i contratti di locazione d'immobili eccedenti i nove anni;
9 - i contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della
società eccede i nove anni o è indeterminata;
7 - le sentenze che dichiarano l'esistenza di una co venzione verbale della natura di quelle enunciate
nei numeri precedenti;
8 - le procedure generali e loro revoche.
Art. 2
- Gli atti e le sentenze enunciati nell'articolo precedente, sino a che non siano trascritti, non hanno
alcun effetto riguardo ai terzi, che, a qualunque titolo, hanno acquistato e legalmente conservato
diritti sull'immobile.
Seguita la trascrizione non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di
diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo
trascritto.
Art. 3.
- Le divisioni che hanno per obbietto beni immobili, devono, sotto pena di nullità essere fatte per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e devono essere trascritte.
Deve essere pure trascritta la domanda di divisione giudiziale.
I creditori e i cessionari di un partecipante non ptranno impugnare la divisione compiuta senza il
loro intervento, se non abbiano trascritta l'opposizi ne anteriormente alla trascrizione dell'atto di
divisione, e, se trattasi di divisione giudiziale, d lla relativa domanda.
Sono considerati senz'altro come opponenti i terzi a cui favore esistano, anteriormente a tali
trascrizioni, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di uno degli atti indicati negli articoli 1° n. 1, 2 3, 4,
5, 6 e 7, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° della presente legge.
Art. 4.
- Devono anche essere rese pubbliche, mediante la trascrizione, le transazioni relative ai beni di cui
ai numeri 1 e 2 dell'art. 1.
Coloro che hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile, anteriormente alla
trascrizione della transazione, possono in nome proprio intentare e proseguire la lite all'effetto di
mantener salvi i loro diritti.
Art. 5.
- Deve essere trascritta, se ha per obbietto i beni di cui all'art. 1 n. 1, la costituzione del vincolo
dotale a carico della dotata.
Finché non sia trascritto, il vincolo dotale non potrà essere opposto ai terzi.
Art. 6.
- Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato per prescrizione o per altro titolo non
trascritto uno dei diritti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 1.
Art. 7.
- Devono essere trascritti, se hanno per obbietto i ben di cui all'art. 1 n. 1 e 2, i passaggi che hanno
luogo per causa di morte.
Servirà di titolo la denunzia di eredità presentata all'Ufficio agli effetti dell'applicazione della tassa
di successione.
Art. 8.
- Devono trascriversi le domande indicate nei numeri seguenti:
1 - le domande di revocazione, di rescissione e di risoluzione di qualunque contratto avente per
oggetto beni immobili;
2 - la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. I creditori che abbiano iscritta ipoteca sul
fondo anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione ed ai quali la medesima non sia
stata notificata, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione per
sentenza passata in giudicato o per convenzione;
3 - le domande di dichiarazione di simulazione degli atti indicati negli articoli 1 e 3 della presente
legge. Le sentenze pronunziate su tali domande non pregiudicano i terzi di buona fede, a cui favore
esistano trascrizioni od iscrizioni anteriori alla tr scrizione delle domande medesime;
4 - le domande di nullità quando si riferiscono ad atti o sentenze soggetti a trascrizioni, a norma
della presente legge. Trascorsi dieci anni dalla trascrizione dell'atto o della sentenza impugnata,
restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede sugli immobili anteriormente alle domande
medesime.
La trascrizione delle domande indicate nei numeri precedenti si esegue mediante annotazione a
margine della trascrizione od iscrizione, se si riferisca ad un atto trascritto o iscritto.
Art . 9. - Deve essere trascritto il verbale di pignoramento nei giudizi di esecuzione sopra beni
immobili.
Art. 10.
- Qualora un atto trascritto o iscritto sia stato annullato, rescisso o revocato, o sia soggetto a
condizione, l'annullamento, la rescissione, la revocazione o l'avverarsi della condizione dovranno
essere annotati in margine della trascrizione o dell'iscrizione, qualora risultino da sentenza o da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
Art 11. - La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico, di scrittura
privata autenticata o di denunzia di eredità o di qualsiasi altro atto contemplato dalla presente legge.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.
Art. 12
- La parte che domanda la trascrizione di un titolo deve presentarne al Conservatore copia autentica.
Art. 13.
- Chi chiede la trascrizione di un atto o di una sentenza deve presentare al Conservatore delle
Ipoteche, insieme con la copia del titolo, due note c ntenenti le seguenti indicazioni:
1 - il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti;
2 - la natura e la data del titolo di cui si domand la trascrizione;
3 - il nome dell'Ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticate le firme o l'indicazione
dell'Autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza o emesso il provvedimento;
4 - la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo con l'indicazione dei dati catastali.
Le note relative alle trascrizioni di cui all'art. 7 vengono redatte dal Conservatore quando la
formalità deve eseguirsi d'ufficio a norma dell'art. 18.
Art. 14
- Il titolo per ottenere la trascrizione di un trasferimento a causa di morte è formato da un certifica o
rilasciato in forma autentica dal Conservatore, secondo le risultanze della denunzia di eredità, e
contenente le seguenti indicazioni:
a) il nome del defunto e quello degli eredi e legatari di beni immobili o di diritti immobiliari;
b) la data della morte;
c) la specie della successione, se cioè testata o intestata, citando, nel primo caso, la data, il rogito e
l'apertura del testamento;
d) i rapporti di parentela fra il defunto e gli eredi o legatari;
e) i beni immobili o diritti immobiliari, che furono oggetto della eredità, colla esatta indicazione di
tutti i dati coi quali i beni stessi sono rappresentati in catasto.
Insieme al detto titolo si deve presentare una copia autentica del testamento, se il trasferimento
segua in base ad esso, ed una nota, in doppio esemplar , la quale deve indicare:
1 - il nome, il cognome, la paternità e il domicilio o la residenza di chi ha fatto l'acquisto, e
dell'autore della successione;
2 - la data della morte di quest'ultimo;
3 - se la successione è devoluta per legge, il vincolo di parentela che univa all'autore il chiamato, e
la quota spettante al medesimo;
4 - se vi è testamento, la specie, la forma e la dat el medesimo, il nome del notaio che l'ha
ricevuto o che l'ha in deposito:
5 - la natura e la situazione dei beni con l'indicazione dei dati catastali.
Art . 15. - Il Conservatore delle Ipoteche custodirà in archivio, in appositi volumi, i titoli che gli
vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota,
indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro deposito
ed il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.
Il Conservatore restituirà al richiedente una delle note nelle quali certificherà la eseguita
trascrizione con le indicazioni sopra accennate.
Art 16 - L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate negli
articoli 13 e 14 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca assoluta incertezza sul
trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.
Art. 17
- La trascrizione del titolo, da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.
Art. 18
- La richiesta della formalità della trascrizione degli atti, di cui all'articolo. 1 numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 8,
sarà fatta dal notaio rogante sotto la sua personale responsabilità, o dai contraenti, quando il titolo
da trascriversi è una scrittura privata autenticata.
La trascrizione degli atti menzionati ai numeri 4 e7 del detto articolo ed agli articoli 6 e 9 verrà
richiesta dal Cancelliere appena ne sarà avvenuta la pubblicazione o la consegna.
La trascrizione dei trasferimenti che avvengono a causa di morte sarà fatta d'ufficio dal
Conservatore appena sarà stata riscossa la tassa di uccessione, qualora non vi abbiano già
provveduto gli interessati.
Le altre trascrizioni saranno eseguite a cura delle parti interessate.
Art. 19
- Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenu a una sentenza o proposta una domanda
soggetta a trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno
prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione
dell'atto o della sentenza.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsivoglia
altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro coloro che avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione però non può mai esser opposta dalle persone che avevano
l'obbligo di farla per i propri rappresentanti od amministrati, nè dai loro eredi.
Art. 20.
- L'annotamento d'inefficacia dalla trascrizione delle domande enunciate nell'articolo 8 e del verbale
di pignoramento di cui all'articolo 9 avrà luogo quando sia debitamente acconsentita dalle parti
interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Art. 21.
- Le spese della trascrizione, se non vi è patto in contrario, sono a carico dell'acquirente o degli
eredi.
Se piu' sono gli acquirenti o interessati alla trasc izione, ciascuno di essi deve rimborsare colui che
l'ha fatta della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22.
- Gli effetti che derivano dall'omissione delle trascrizioni od annotazioni, che non erano prescritte
dalle leggi precedenti, non avranno luogo rispetto agli atti ed alle domande anteriori all'attuazione
della presente legge, nè alle successioni aperte prima dell'attuazione della medesima.
Dal giorno dell'attuazione di questa legge perderanno ogni efficacia le disposizioni legislative
precedenti sulla trascrizione.
Art 23. - La presente legge entrerà in vigore il 1° Agosto 1918.

(1) R. pag. 301