Advanced Search

Regolamento Sulle Tasse Di Registro 1


Published: 1918-03-14
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984196/regolamento-sulle-tasse-di-registro-1.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
LEGGE E REGOLAMENTO SULLE TASSE DI REGISTRO (1)
14 Marzo 1918 N. 11
1.) Legge.
Parte I
Norme generali
Art. 1.
- Tutti gli atti in forma pubblica e privata, le sent nze e i lodi arbitrali emessi dalle Autorità
Giudiziarie ed i verbali di aggiudicazione agli inca ti giudiziari soggiacciono alla formalità della
registrazione, mediante il pagamento delle tasse indicate nella tariffa allegata alla presente legge.
Art. 2.
- Nessuna autorità, nè il Conservatore potranno accrdare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da
questa legge o delle pene incorse, nè sospenderne la iscossione senza divenirne personalmente
responsabili.
Art. 3.
- La registrazione constaterà l'esistenza degli atti pubblici e conferirà la certezza della data agli tti
privati. Essa verrà eseguita mediante la trascrizione del sunto di detti atti nei pubblici registri tenuti
dall'Ufficio del Registro.
Art 4. - Le tasse di registrazione si distingueranno in tasse progressive, proporzionali e fisse.
Le tasse progressive si applicheranno a tutti i trasfe imenti immobiliari a titolo oneroso ed ai
trasferimenti a titolo gratuito di qualsiasi specie d cose, fatta eccezione pei trasferimenti a titolo
gratuito menzionati al n. 43, VI e VII, dell'annessa tariffa.
Le tasse proporzionali si applicheranno a tutti gli atti che contengano obbligazione o liberazione di
somme o di cose, qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto uso e godimento di mobili, alle
semplici dichiarazioni o attribuzioni di diritti o di valori, anche quando non se ne operi la
trasmissione, ed ai trasferimenti a titolo gratuito di qualsiasi specie di beni a favore delle persone e
degli enti di cui al n. 43, VI e VII, della tariffa.
Le tasse fisse saranno applicate a tutti gli altri t i, i quali possano servire di titolo o di documento
legale.
Art. 5.
- La tassa speciale detta di "cinquina" la quale, a norma delle Leggi Statutarie (2) della Repubblica,
colpisce i trasferimenti immobiliari a favore dei forestieri, sarà liquidata in ragione del cinque per
cento del valore degli immobili trasferiti, e verrà iscossa, senza eccezione, contemporaneamente
alla tassa di registro.
Art. 6.
- Non saranno soggetti a tassa proporzionale o progressiva i beni immobili esistenti fuori del
territorio della Repubblica, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono.
Le trasmissioni di beni mobili e di crediti esistenti all'estero saranno sottoposti a tassa progressiva o
proporzionale.
Art. 7.
- Quando in un atto vi sarà discrepanza fra la forma e la sostanza, fra la denominazione e l'intrinseca
natura, nell'applicazione della tassa si attenderà piuttosto alla realtà delle cose che all'apparenza.
Sarà ammessa l'applicazione per analogia della tassproporzionale e di quella progressiva, quando
l'atto non si troverà contemplato espressamente in tariffa.
Art. 8
- Se l'atto conterrà piu' negozi giuridici la tassa verrà applicata per ciascuno di essi distintamente, a
meno che, in certi casi, sia diversamente disposto.
La contestuale dichiarazione di quietanza per l'adempimento degli obblighi nascenti dalla
convenzione ed altre contrattazioni, che appaiono cme necessaria conseguenza o dipendenza della
convenzione principale, non daranno luogo a speciale tassazione.
Art. 9.
- Le tasse di registro, percette regolarmente, non potranno essere restituite, qualunque siano gli
eventi posteriori.
Sarà fatta eccezione:
1 - Per gli atti riconosciuti radicalmente nulli con sentenza pronunziata in contraddittorio tra i
contraenti e passata in giudicato per vizio radicale, che, indipendentemente dalla volontà o dal
consenso delle parti, induca la nullità dell'atto fin dalla su origine.
2 - Per le donazioni relative a cose per le quali si verifichi lo spoglio e l'evizione in forza di
sentenza definitiva, e per causa preesistente alla don zione.
3 - Per le convenzioni matrimoniali risolute od annullate di cui è cenno all'art. 53.
Nei casi contemplati ai n. 1 e 2 sarà accordata la restituzione della tassa qualora la domanda relativa
venga fatta entro un anno dalla data della sentenza definitiva, che pronunziò la nullità dell'atto o
l'evizione.
Art. 10.
- Le tasse progressive e proporzionali sugli atti vincolati a condizione saranno esigibili
all'avveramento della condizione o quando l'atto abbia effetto prima che la condizione si avveri.
Gli atti sottoposti a condizione meramente potestativa saranno considerati, agli effetti
dell'applicazione delle tasse, come non vincolati a condizione.
Saranno considerati quali atti vincolati a condizione, fra gli altri, le convenzioni relative ai lucri
dotali, contemplati dall'art. 52, e le liberalità subordinate all'eventualità della morte.
Art. 11.
- Il valore dell'usufrutto dei beni mobili ed immobili verrà determinato, per la liquidazione delle
tasse, nel modo seguente:
1 - Per la trasmissione a titolo oneroso sul valore espresso, coll'aggiunta di tutti i maggiori
corrispettivi pattuiti.
2 - Per i trapassi tra vivi a titolo gratuito, in base ai criteri seguenti applicabili in confronto
dell'intero valore della cosa, è cioè:
a) Se l'usufruttuario avrà meno di 30 anni compiuti si asserà il 50 %
b) Se avrà meno di 40 anni compiuti si tasserà il 40 %
c) Se avrà compiuto il 40° anno si tasserà il 30 %
Art. 12.
- L'usufrutto costituito a titolo gratuito per un termine fisso sarà valutato a 2/10 del valore della
intera proprietà per ogni periodo di dieci anni, senza frazioni, e senza riguardo alla età
dell'usufruttuario.
Art. 13.
- Le tasse normali sulle donazioni con riserva di usufrutto o sui trasferimenti a titolo oneroso,
soggetti a detta riserva, saranno diminuite in base al coefficiente di riduzione del 30, del 40 o del 50
per cento, applicabile secondo il criterio stabilito dall'art. 11.
Art. 14.
- Gli atti da tassarsi secondo le norme degli articoli 11 e 13, saranno corredati del certificato di
nascita dell'usufruttuario rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile in carta esente da bollo. In
mancanza di tale documento la tassazione sarà fatta nel modo piu' vantaggioso per l'Erario.
Art. 15.
- Qualora l'usufrutto fosse devoluto congiuntamente a piu' persone, si avrà riguardo all'età della piu'
giovane e si applicherà la tassa piu' vantaggiosa per l'Erario.
Nell'usufrutto da godersi successivamente da piu' persone, a tempo determinato, si tasserà il primo
immediatamente e gli altri si assoggetteranno alla t ssa quando per ciascuno di essi ne comincerà il
godimento.
Art. 16.
- Nessuna tassa sarà dovuta per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, quando avrà luogo per
morte dell'usufruttuario o per lo spirare del termine fissato all'usufrutto.
Art. 17.
- Le norme di tassazione stabilite dai precedenti articoli pei trasferimenti dell'usufrutto saranno
applicabili anche ai trasferimenti dei diritti di uso o di abitazione.
Art. 18.
- La tassa per la costituzione di rendite, e pei trasferimenti di dette rendite a qualunque titolo, e per
la loro estinzione, pel loro riscatto od attribuzione, sarà dovuta sul capitale espresso nell'atto
costitutivo.
Quando il capitale non sia dichiarato nell'atto costitutivo, ovvero si tratti di costituzione a titolo
gratuito, dovrà formarsi col cumulo di venti anni se la rendita sia perpetua o debba corrispondersi
per venti e piu' anni.
Ove la rendita debba corrispondersi per un minor numero di anni, indipendentemente dalla vita
delle persone, il capitale sarà ragguagliato a tante volte la rendita quanti sono gli anni della sua
durata.
Art. 19.
- Allorchè si tratti di rendita vitalizia o pensione il capitale sarà formato:
a) di dieci volte la rendita o pensione se il vitalizi to o pensionato avrà meno di 30 anni compiuti;
b) di otto volte la rendita o pensione se il vitaliziato o pensionato avrà meno di 40 anni compiuti;
c) di sei volte la rendita o pensione se il vitalizi to o pensionato avrà compiuto il 40° anno.
Qualora l'età del vitaliziato non venga documentata come all'art. 14 la liquidazione della tassa sarà
fatta nel modo piu' vantaggioso per l'Erario.
Art. 20.
- Le rendite o vitalizi che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nel
modo indicato dagli articoli 18 e 19, previa dichiarazione, da farsi dalle parti, del valore delle
prestazioni suddette.
Qualora il valore dichiarato sia ritenuto inesatto il Conservatore avrà la facoltà di stabilirlo second
le risultanze delle mercuriali locali.
Art. 21.
- Nelle concessioni di enfiteusi di durata non inferiore a venti anni la tassa sarà applicata ad un
capitale formato di dieci volte l'annua prestazione in danaro o derrate. La stessa regola sarà
osservata nelle affrancazioni a titolo oneroso ovvero nei trasferimenti del dominio diretto.
Tanto nelle costituzioni di enfiteusi che nelle affr ncazioni e nei trasferimenti del dominio diretto,
al criterio presuntivo legale del decuplo del canone, si potrà sostituire, qualora torni piu'
vantaggioso per l'Erario, il criterio della valutazione diretta dell'immobile, la quale sarà eseguita
colle norme indicate dall'art. 26 e seguenti; in tal caso si assoggetterà a tassa la metà del valore
accertato per l'immobile che forma oggetto dell'enfit usi.
Nelle cessioni dell'utile dominio a titolo oneroso la tassa sarà applicata al corrispettivo pattuito, ma
se la differenza tra il valore dell'immobile, accertato come sopra, ed il ventuplo del canone, superi il
prezzo pattuito, sarà assoggettata a tassa detta differenza.
Nei trasferimenti a titolo gratuito il valore dell'utile dominio si considererà corrispondente al valore
della piena proprietà, detratto venti volte l'annuo canone.
Art. 22.
- Nelle costituzioni di enfiteusi di durata inferiore ai venti anni si tasserà un capitale formato da
prodotto del canone moltiplicato per la metà del numero degli anni di durata, oppure, se sarà piu'
conveniente per l'Erario, si tasseranno tanti ventesimi del valore dell'immobile, accertato come al
terzo capoverso dell'articolo precedente, quanti soo gli anni di durata divisi per due.
Per le affrancazioni sarà colpita da tassa la differenza tra il valore accertato dell'immobile e quello
tassato per la costituzione.
Pei trasferimenti del dominio diretto sarà tassata la differenza tra il valore dell'immobile, o del
corrispettivo, se maggiore, e del valore tassato per la costituzione.
Pei trasferimenti del dominio utile si osserveranno le norme di tassazione stabilite dall'articolo
precedente.
Art. 23.
- La tassa proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo sarà
applicata sull'ammontare delle obbligazioni o dei cr diti, siano o no fruttiferi.
Art. 24.
- Le frazioni del totale delle tasse liquidate, qualor non corrispondano alla frazione di cinque
centesimi o ad un suo multiplo, verranno arrotondate in modo da corrispondervi.
L'ammontare di ciascuna tassa liquidata a norma dell presente legge non potrà essere inferiore alla
somma di lire due.
Art. 25.
- Le tasse di registro sui trasferimenti di beni immobili, a qualsiasi titolo, saranno liquidate sui
valori, prezzi e corrispettivi risultanti dagli atti, dalle dichiarazioni o dalle denunzie dei contribuenti.
Se l'atto non esprime il valore sul quale dovrà liquidarsi la tassa, colui che richiederà la
registrazione, od i notai obbligati alla medesima, dovranno supplirvi con una dichiarazione
estimativa da essi sottoscritta.
In caso di rifiuto il Conservatore farà una dichiarazione d'ufficio.
Art. 26.
- Il Conservatore determinerà, in seguito, il valore reale dell'immobile al giorno del trasferimento,
tenendo conto delle vendite, divisioni o stime precedenti degli immobili medesimi, dei prezzi di
altri immobili posti nella stessa località ed in analoghe condizioni, e dei criteri di valutazione
adottati dai periti nelle loro stime.
Art. 27.
- Qualora il valore, così determinato, superi d'oltre un quinto il valore dichiarato negli atti, il
Conservatore notificherà, a mezzo di un cursore addtto al Tribunale Commissariale, il risultato del
fatto accertamento ai contraenti.
Tale notifica dovrà farsi nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno della
registrazione dell'atto.
Art. 28.
- Entro 30 giorni dalla ricevuta notifica gl'interessati potranno impugnare l'accertamento fatto dal
Conservatore, reclamando alla Commissione di cui all'Art. 29.
Trascorso detto termine, senza che il contribuente abbia ricorso alla Commissione, l'accertamento
fatto dal Conservatore diventerà definitivo e saranno, senz'altro, dovute le maggiori tasse sulla
differenza di valore accertata dall'ufficio.
Prima che il procedimento di stima sia iniziato o ultimato si potrà stabilire, di concerto tra il
Conservatore ed il contribuente, il valore da sottoporsi a tassa.
Art. 29.
- Sarà istituita presso il Governo una Commissione alla quale sarà deferito il giudizio sulla
congruità dei valori dichiarati per gl'immobili che formano oggetto dei trasferimenti per atti tra vivi
o per successione.
Detta Commissione, rinnovabile ogni quinquennio, sarà composta da un presidente, da un perito
agrimensore, esercente nella Repubblica, e dall'Ingeg ere Capo dell'Ufficio Tecnico Governativo.
Non potranno far parte della Commissione i notai esercenti.
Art. 30.
- Il presidente ed il perito agrimensore saranno chiamati a far parte della Commissione con nomina
del Consiglio Grande e Generale.
Art. 31.
- I membri della Commissione saranno retribuiti conun gettone di presenza, l'ammontare del quale
sarà fissato dal Consiglio Grande e Generale.
Art. 32.
- Quando il reclamante ne faccia domanda, la Commissione ha l'obbligo di sentirlo o
personalmente, o per mezzo di un procuratore.
Art. 33.
- Qualora, durante l'istruttoria di un reclamo, si riconosca la necessità di una verifica sopra luogo, la
Commissione potrà delegare uno dei Commissari ad eseguirla.
Art. 34.
- Il giudizio della Commissione sarà inappellabile e contro di esso non sarà ammesso il ricorso
all'Autorità giudiziaria.
Art. 35.
- I reclami le memorie, gli atti e documenti, che si presentano alla Commissione, nonché le
decisioni ed i provvedimenti da questa emanati sono esenti da qualsiasi tassa di registro e di bollo.
Art. 36.
- La decisione della Commissione sarà comunicata al Conservatore, il quale procederà subito al
ricupero della maggior tassa dovuta sulla differenza eventualmente accertata.
Quando il valore del trasferimento, dichiarato dal contribuente, sia inferiore di oltre un quinto al
valore accertato dalla Commissione, oltre alla tassa dovuta sulla differenza dei due valori, sarà
applicabile una penale eguale all'ammontare della tassa dovuta sulla detta differenza.
In tal caso il contribuente dovrà anche rimborsare al Governo le spese da questo sostenute per
provocare il giudizio della Commissione.
In verun caso potrà farsi luogo a diminuzione della tassa liquidata in conformità dell'art. 25.
Art. 37.
- Il Conservatore dovrà risarcire il Governo del danno da lui prodotto per l'omesso o ritardato
accertamento dei valori dichiarati nei modi indicati dagli articoli precedenti.
Art. 38.
- Sarà nulla e di nessun effetto ogni convenzione avente per oggetto di dissimulare parte del prezzo
di una vendita d'immobili, o tutto o parte del plus-valore di una permuta.
In conseguenza il venditore ed il permutante, creditori di un conguaglio, non avranno alcuna azione
in giudizio pel pagamento di quanto fosse stipulato in piu' del valore enunciato nell'atto.
Del pari qualunque somma, pagata a seguito delle stipulazioni di quella natura, sarà soggetatta a
ripetizione.
Art. 39.
- La dissimulazione nel prezzo della vendita o nel conguaglio potrà essere stabilita da atti o scritti
emanati dalle parti o da una di esse, dai loro autori, o dai loro eredi o, infine, da sentenza, e renderà
giuridicamente inefficace l'atto contenente il trasferimento sino a tanto che non sia stato eseguito il
pagamento del triplo della tassa, che sarebbe stata riscossa sopra il valore occultato.
PARTE II.
Norme speciali per l'applicazione delle tasse sugli atti civili.
SEZIONE 1.
Contratti a titolo oneroso.
Art. 40.
- Le tasse sui trasferimenti a titolo oneroso saranno applicate in ragione dei prezzi e dei corrispettivi
convenuti, con l'aggiunta degli oneri che passano a carico degli acquirenti.
Art. 41.
- Un trasferimento che comprenda beni di diversa natura sarà soggetto alla tassa piu' grave, eccetto
che siasi stipulato un prezzo distinto per ciascuna specie di beni.
Art. 42.
- Le cessioni di quote all'eredità indivisa od alla comunione, le cessioni di ragioni ereditarie ed i
conguagli di quote fra i condividenti, soggiaceranno alla tassa proporzionale stabilita dal n. 3 della
tariffa senza riguardo alla natura dei beni trasferiti.
Art. 43.
- Nelle divisioni la tassa si applicherà sui valori de beni che formano le singole quote, senza
deduzione di debiti.
I beni posti fuori del territorio della Repubblica non saranno tassati.
Se la divisione riguarderà solo una parte della sostanza in comunione la tassa si applicherà solo su
questa parte.
La tassa sul maggiore assegno, di cui al n. 25 della tariffa, sarà dovuta in quanto un condividente
riceva piu' di quanto corrisponda ai suoi diritti di comproprietà.
Art. 44.
- Le dichiarazioni di nomine pure e semplici della persona committente, per cui si fece un acquisto
od altro contratto, saranno assoggettate alla tassafissa stabilita dal n. 39 della tariffa, soltanto
quando la facoltà di fare la nomina sia stata riservata espressamente nell'atto che contiene l'acquisto
od il contratto, e la dichiarazione o la nomina venga fatta entro il perentorio termine di tre giorni
successivi, mediante atto registrato nel detto termine.
In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni saranno sottoposte a tassa
secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.
Art. 45.
- La tassa proporzionale sulle locazioni sarà dovuta s l cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti
per tutta la durata della locazione.
Nelle locazioni a vita la tassa verrà applicata ad un capitale, che si stabilirà coi criteri indicati ll'art.
19.
Non sarà dovuta tassa maggiore nel caso che il canone d'affitto sia in tutto o in parte pagato per
anticipazione, e neppure quando la somma fosse produttiva di interessi a vantaggio del conduttore.
Se in un contratto, conchiuso per un determinato peri do di tempo, si prevede che l'affitto debba
proseguire per un ulteriore periodo stabilito, qualor non venga prima disdetto, il contratto si
considererà conchiuso dal principio fino a tutto il periodo ulteriore.
Saranno soggetti a registrazione soltanto i contratti di locazione d'immobili per un corrispettivo
annuo superiore alle lire cento.
Art. 46.
- Se nella stipulazione di un negozio giuridico verrà enunciato un altro negozio, questo soggiacerà
alla tassa in quanto la enunciazione possa servire allo scopo di determinare il contenuto del primo,
oppure sia fatta in modo, che il documento possa servire come prova del contenuto del negozio
stesso.
Art. 47.
- Se per un contratto saranno state soddisfatte le asse progressive o proporzionali previste nella
tariffa, non saranno piu' dovute dette tasse in caso di ulteriore stipulazione od enunciazione.
Art. 48.
- Per l'applicazione delle tasse ai vari contratti, ol re alle norme prescritte coi precedenti articoli,
saranno osservate anche quelle indicate nella tariffa.
Sezione 2
Contratti a titolo gratuito.
Art. 49.
- Un passaggio di beni che secondo l'intenzione dell ue parti, sarà fatto per arricchire una sola di
esse verrà considerato, nel senso della presente Legge, come donazione tra vivi per tutto il suo
importo anche se il trasferimento segua sotto forma di contratto a titolo oneroso.
Le promesse di donazioni si tratteranno come donazii.
Art. 50.
- La tassa verrà calcolata sul valore dei beni donati senza deduzione dei pesi assunti dal donatario.
Art. 51.
- Le donazioni in linea retta e le divisioni fatte dall'ascendente tra i discendenti per atto tra vivi,
saranno regolate colle stesse norme e criteri dellesuccessioni.
A tal uopo alla copia d'archivio sarà allegato un pros etto, redatto in carta esente da bollo,
contenente la dimostrazione dei beni donati e del passivo, accollato al donatario in modo che venga
a risultare esattamente il valore netto imponibile d tassa.
Art. 52.
- La dote che si costituisce la sposa con beni propri sarà soggetta alla tassa fissa indicata al n. 42
della tariffa.
Non saranno sottoposti a tassa: la confessione dello sposo di aver ricevuto la dote, quando venga
fatta coll'atto di matrimonio, nè la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto relativo allo
spillatico.
Le tasse sulle donazioni o liberalità fatte nel contratto di matrimonio tra gli sposi od a favore degli
sposi o della prole nascitura saranno ridotte a metà quando tali donazioni o liberalità vengano fatte
da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi.
La tassa sui lucri dotali si renderà esigibile soltanto quando se ne verifichi la devoluzione.
Saranno esenti da tassa le devoluzioni dei lucri dotali non eccedenti la somma di lire cento di
capitale.
Art. 53
- Se gli assegni ricevuti dal donatario, in vista del suo matrimonio, vengano, per mancata
effettuazione di questo, successivamente retroceduti, la tassa sarà restituita, purché la domanda di
restituzione venga fatta entro un anno dalla data dell'atto di annullamento o risoluzione delle
convenzioni matrimoniali.
Art. 54.
- Le tasse di registro sulle donazioni saranno applicate per ogni quota di donazione e per
l'applicazione delle diverse aliquote alle singole quote saranno aggiunte le donazioni fatte in
precedenza dal donante al donatario.
Dall'ammontare della tassa, così determinata, sarà dedotto l'importo delle tasse sulle donazioni
precedenti, liquidate secondo la misura stabilita dalla presente legge.
Agli effetti del conteggio delle donazioni precedenti i otai dovranno presentare all'ufficio,
unitamente alla copia dell'archivio, una dichiarazione delle donazioni anteriori firmata dal donante o
dal donatario, dalla quale risultino tutte le indicazioni relative alle donazioni stesse. Di tali
dichiarazioni si dovrà tener conto nella liquidazione della tassa, come si potrà tener conto anche
delle donazioni che risultassero da altri elementi o notizie, ancorché non dichiarate dalle parti.
Parte III
Riscossione delle tasse.
Sezione I.
Termine per la registrazione - Pagamento delle tasse - Penalità. Effetti della mancata registrazione.
Prescrizioni.
Art. 55.
- La presentazione degli atti al registro dovrà eseguirsi entro il termine di trenta giorni dalla data di
ciascun atto.
Per gli atti fatti all'estero, quando contengano trasmissioni d'immobili o di diritti immobiliari
esistenti nella Repubblica, il termine per la registrazione sarà di 180 giorni.
Le sentenze ed i lodi emessi dai Giudici della Repubblica dimoranti all'estero dovranno registrarsi
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
La devoluzione dei lucri dotali e l'avveramento delle condizioni apposte ai contratti saranno
denunziati dagli interessati entro 90 giorni decorribili da quello della verificatasi condizione o dal
giorno della esecuzione del contratto.
Quando i termini stabiliti di sopra vengano a scadere in giorni in cui l'Ufficio, per disposizione del
calendario ufficiale, non è aperto al pubblico s'intenderanno prorogati a tutto il giorno successivo.
Art. 56.
- L'obbligo della presentazione degli atti alla registrazione e del pagamento delle tasse incomberà:
1. - ai notai per gli atti da essi redatti,
2. - al Segretario Economico per gli atti fatti colsuo ministero,
3. - alle parti contraenti per le scritture private con o senza autenticazione,
4. - al Cancelliere del Tribunale per tutte le sentenze e per tutti gli atti che sono da lui ricevuti o
compiuti col suo intervento e che debbono essere regist ati.
Negli atti stipulati tra lo Stato ed i privati le tasse saranno a carico dell'acquirente, cessionario, o
deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di mobili ed immobili; del
conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimisti ed impresari nei contratti di appalto,
cottimo o imprese e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte
liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'Erario e dei
privati che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salvo, per la
parte di tassa dovuta dallo Stato, il disposto dell'art. 78.
Art. 57.
- Il pagamento della tassa dovrà essere contemporane alla registrazione e risultare dalla medesima.
La mancanza di esso porterà l'effetto, che la presentazione dell'atto, benché materialmente fatta, si
considererà come non avvenuta, ed alla scadenza del termine sarà dovuta la penale di omessa
registrazione.
Art. 58.
- La quietanza delle tasse pagate per la registrazione sarà apposta sugli originali degli atti pubblici e
privati e sulle copie degli atti esteri da restituirsi agli interessati.
Essa deve indicare per esteso la data della registrazione, il foglio, il numero del registro e
l'ammontare della tassa.
Quando su di un atto sono state pagate piu' tasse si aggiungerà la distinta delle tasse percette.
Art. 59.
- Per gli atti privati, fatti in piu' originali, la registrazione sarà trascritta, senza alcuna altra t ssa, su
ciascuno originale.
Art. 60.
- I notai, il Segretario Economico e il Cancelliere del Tribunale , i quali non avranno assoggettati i
loro atti alla formalità della registrazione nel termine voluto dall'art. 55, saranno sottoposti in
proprio, per ogni contravvenzione ad una pena pecuniaria uguale alla metà dell'ammontare di tutte
le tasse dovute sugli atti non registrati, salvo l'azione di regresso verso le parti contraenti, quando
non siano stati loro somministrati i fondi per pagare le tasse di registro.
Detta penale sarà ridotta ad un decimo, se la regist az one verrà eseguita entro i tre mesi dalla data
dell'atto.
Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche per la tardiva registrazione degli atti in
forma privata e per la tardiva dichiarazione delle devoluzioni dei lucri dotali e dell'avveramento
delle condizioni apposte ai contratti.
Il minimo delle penali contemplate dal presente articolo non potrà essere inferiore alla somma di
cinque lire.
Art. 61.
- L'omessa registrazione degli atti dovrà essere rilevata d'ufficio dal giudice il quale dovrà
sospendere immediatamente il giudizio.
Art. 62.
- I notai non potranno a qualunque scopo rilasciare pe originale, per copia o per estratto alcun atto
soggetto a registrazione se esso non sia stato prima registrato.
In tutte le copie ed estratti di atti, rilasciati dai notai, sarà fatta menzione della eseguita registrazione
e dei dati relativi.
Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di questo articolo sarà punita colla pena pecuniaria di
lire cinque.
Art. 63.
- Dopo tre anni dal giorno della registrazione dell'atto vi sarà prescrizione del diritto dello Stato di
modificare la liquidazione della tassa ritenuta erroneamente applicata e del diritto del contribuente a
chiedere la restituzione delle somme pagate in piu'.
Art. 64.
- Trascorso il termine di dieci anni sarà prescritta l'azione dello Stato per conseguire il pagamento
delle tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti non registrati. Di questi però non si potrà fare usoin
giudizio o davanti un ufficio governativo senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la
corrispondente registrazione.
Se l'atto fosse inserito od enunciato in altri atti notarili od in forma privata si farà luogo, malgrado il
decorso decennio, all'applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito o enunciato.
Art. 65.
- Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto validamente con notifica di atto fatto a
mezzo dei cursori avanti lo spirare dei termini, o colla presentazione del ricorso al Commissario
della Legge di cui all'Art. 75.
Sezione 2
Forma della registrazione.
Art. 66.
- Un atto per essere sottoposto alla formalità della r gistrazione dovrà presentarsi all'Ufficio del
Registro in originale .
Art 67. - A chi richiegga la formalità della registrazione incomberà l'obbligo di produrre all'Ufficio
del Registro, insieme all'originale, una copia conforme dell'atto, scritta su carta da bollo, giusta
quanto è prescritto dall'art. 25 lett. B della legg sul bollo, la quale dovrà restare depositata
nell'archivio dell'ufficio medesimo.
Tale obbligo non incombe al Cancelliere per la registrazione delle sentenze e degli altri atti.
Art. 68.
- Il Conservatore non potrà procedere alla formalità della registrazione di quegli atti , che venissero
presentati sforniti della copia d'Archivio.
Art. 69.
- Per gli atti esteri si considererà come originale l copia venuta dall'estero, la quale resterà
depositata nell'archivio dell'ufficio.
Art. 70.
- Le copie d'Archivio saranno custodite colle norme determinate dal Regolamento.
Art. 71.
- Le registrazioni dovranno contenere un'analisi chiara e concisa, ma completa e sostanziale, di tutte
le disposizioni dell'atto, in guisa che non solo rimanga giustificata la percezione della tassa, ma
siano poste altresì in evidenza tutte le particolarità delle stipulazioni.
Sezione 3.
Procedura coattiva.
Decisione delle controversie giudiziali e dei ricorsi.
Art. 72.
- Lo Stato avrà privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili, che formano oggetto
dei contratti.
Art. 73.
- La riscossione coattiva delle tasse e pene pecuniarie, portate dalla presente legge, sarà fatta
mediante la procedura sommarissima indicata dalla legge 30 agosto 1873.
Art. 74.
- La decisione delle controversie giudiziali, riguard nti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla
presente legge, spetta al Tribunale Commissariale.
Art. 75.
- Per la decisione delle controversie circa l'applicaz one delle tasse e pene pecuniarie il contribuente
potrà prescegliere al giudizio ordinario il ricorso al Commissario della Legge, il quale deciderà in
linea arbitramentale ed inappellabilmente.
Parte IV
Registrazione a debito e gratuita. Atti esenti dalla registrazione.
Art. 76.
- Sarà concessa la registrazione a debito a favore dell persone ammesse al beneficio della gratuita
clientela con deliberazione del Congresso dei Legali.
Per la registrazione a debito si osserveranno le norme per l'applicazione del bollo a debito,
contenute negli articoli, 29, 30 e 31 della legge sul bollo.
Art. 77.
- Saranno registrati a debito, cioè senza il contemporaneo pagamento della tassa:
1 - i documenti di cui al n. 44 della tariffa, dei quali occorresse di fare la produzione in giudizio
nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patr cinio;
2 - gli atti, anche soggetti a registrazione entro te mine fisso, dei quali si rendesse necessaria la
formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette persone, dopo iniziato il procedimento
contenzioso o per la sua definizione.
Saranno esclusi dalla registrazione a debito i processi verbali di aggiudicazione de beni immobili o
mobili.
Art. 78.
- La richiesta della registrazione a debito dovrà essere fatta a mezzo del Commissario della Legge.
Art. 79.
- Saranno registrati gratuitamente: 1 - gli atti e contratti stipulati nell'interesse del Governo, per
quella parte di tassa che, ai termini dell'art. 56 dovrebbe sopportarsi dall'Erario;
2 - gli atti costitutivi di Società Operaie o Cooperative;
3 - i contratti di prestazione d'opera da parte di operai.
Art. 80.
- Saranno esenti dalla registrazione:
1 - gli atti del Governo quando non siano specialmente designati nell'annessa tariffa;
2 - i mandati di pagamento sulla Cassa Governativa;
3 - gli atti e documenti per l'applicazione, liquidazione e moderazione delle pubbliche imposte e le
quietanze di dette imposte;
4 - le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi e le loro pensioni, per
indennità o anticipazioni; 5 - le quietanze per le multe e spese di giustizia;
6 - gli atti richiesti dalle Autorità o dai pubblici funzionari esclusivamente per fini di ufficio o
nell'interesse del pubblico servizio;
7 - le offerte fatte all'asta pubblica;
8 - le note e quietanze per elemosine o per collette per scopo esplicito e definitivo di beneficenza;
9 - gli atti e documenti richiesti per la ammissione alle pubbliche scuole o per l'ammissione negli
ospedali, ospizi od istituti di beneficenza, come pure le dichiarazioni o ricevute che riguardino
sussidi per miserabilità e le ricette mediche;
10 - gli atti dello Stato Civile;
11 - i conti e le giustificazioni dei tutori;
12 - gli atti in materia penale;
13 - le note e ricevute di onorari, e le note, fatture e conti dei negozianti, artisti, operai e le
quietanze relative;
14 - i libretti di conto corrente e di risparmio;
15 - le quietanze o ricevute relative agli interessi dei mutui od ai canoni di affitti;
16 - le procure ad lites;
17 - i mandati esecutivi;
18 - le sentenze emesse dal Giudice Conciliatore.
Disposizioni Transitorie
Art. 81.
- Dal giorno dell'attuazione della presente legge perderanno ogni vigore le disposizioni legislative
precedenti sul registro.
Esse rimarranno valide rispetto agli atti già stipulati sotto il regime della vecchia legge, purché
questi vengano presentati alla registrazione nel termine di cui all'articolo articolo seguente.
Art. 82 E' concesso il termine di mesi sei, dal giorno della attuazione della legge, per poter
regolarizzare, senza sottostare al pagamento delle p nali, tutti gli atti stipulati sotto l'imperio
della vecchia legge e non ancora registrati.
Art . 83. - Trascorso detto termine, agli atti, di cu all'articolo precedente, saranno applicate le nuove
disposizioni legislative.
Art. 84.
- La presente legge entrerà in vigore il 1. Agosto 1918 (3).
(1) Legge 26 marzo 1857 R. pag. 278.
(2) Statuto, Libro 3, Rubrica XXXIV R. pag. 133 - Legge addizionale sul bollo e registro 18 giugno
1868, art. 19 R. p. 318.
(3) Con delibera 30 Luglio 1918 il Congresso di Stato stabiliva che la legge sarebbe entrata in
vigore nel quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione. Questa avvenne il 20 Agosto 1918
cosicché la legge entrò in vigore col 4 Settembre 1918.
- tabella da pag. 172 a pag.178 Suppl. n. 2 -

2) Regolamento (1).
Art.1.
- In tutti i casi in cui la tassa deve essere pagata contemporanea alla formalità, il Conservatore non
intraprenderà la registrazione dell'atto senza il preventivo pagamento delle tasse liquidate,
avvertendo che egli è il solo responsabile verso il Governo dell'intera tassa di registrazione stata
allibrata.
Art. 2.
- Il Conservatore, di regola, dovrà eseguire la registrazione appena si presentino gli atti, ed in ogni
modo, anche quando trattasi di atti che richiedono lu go esame, l'eseguimento della formalità non
potrà essere differito oltre il termine di due giorni dalla presentazione dall'atto medesimo; però
ciascun atto sarà registrato sotto data in cui fu presentato.
Art. 3.
- Il Conservatore terrà un registro a madre e figlia destinato all'annotamento della presentazione di
quegli atti che non potessero essere registrati immediatamente.
Da questo registro sarà staccata una ricevuta indica te il numero degli atti e la somma depositata.
La ricevuta dovrà poi essere riconsegnata al Conservatore per ottenere la restituzione degli originali
atti registrati.
Art. 4.
- Il Conservatore il quale procedesse alla registrazione di atti senza la contemporanea presentazione
della copia d'archivio, prescritta dall'art. 67 della legge di registro, o accettasse copie incomplete,
sarà tenuto in proprio per la spesa occorrente alla formazione od al completamento delle copie
medesime.
Le copie degli atti dovranno essere corredate di tutti gli allegati, che ne fanno parte integrante, e
saranno scritte con caratteri intelligibili e senza interlinee, spazi in bianco, raschiature o ritocchi.
Art 5. - Le copie d'archivio, munite dal Conservatore della annotazione della seguita registrazione,
da apporsi sul margine destro della prima pagina, sar nno dal medesimo riunite in fascicoli
semestrali ed ordinate secondo il numero progressivo della registrazione.
Art. 6.
- Sarà vietato severamente al Conservatore di rilasciare copie od estratti degli atti pubblici registrati,
o di permettere che di detti atti si prenda visura.
Il Conservatore, il quale trasgredisca a questa dispos zione, sarà obbligato a corrispondere
all'Ecc.ma Camera ed al Notaio rogante, rispettivamente, il doppio della tassa di bollo dovuta sulle
copie i degli onorari notarili.
Art. 7.
- Trascorsi tre anni dalla formalità della registrazione, le copie di cui all'art. 67 della legge sul
registro saranno depositate in apposito archivio, situato in locale diverso e separato da quello in cu
si custodiscono gli originali degli atti dei notai defunti.
Art. 8.
- Il Conservatore potrà rilasciare copia degli atti privati ed esteri depositati nel suo ufficio, e per
dette copie percepirà il diritto di scritturazione i ragione di centesimi cinquanta per ogni carta di
due facciate.
Per la ricerca di una registrazione o di un atto registrato, o per l'ispezione di una copia di atto
registrato, competerà al Conservatore l'emolumento di centesimi cinquanta.
Art. 9.
- Per la registrazione degli atti, e per la riscossione delle relative tasse e pene pecuniarie, sarà tenuto
dall'Ufficio un registro di introito. Detto registro servirà anche ad annotarvi i ricorsi presentati
contro le tassazioni fatte dal Conservatore, quando questi servono ad interrompere il termine della
prescrizione.
La presentazione dei repertori pel visto semestrale, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, delle
denunzie di eredità, di cui all'art. 26 della Legge sulle tasse di successione, e quelle delle denunzie
di avveramento di condizioni, di cui all'art. 55 della Legge di registro ed all'art. 26 della Legge sulle
tasse di successione, si farà constare da apposita dichi razione da farsi dal Conservatore, a data
corrente, sul detto registro con numero subalterno.
Art. 10.
- Il registro di formalità di cui all'articolo precdente, prima che venga messo in uso, dovrà essere
numerato foglio per foglio e firmato nella prima ed ultima pagina dal Segretario degli Interni e delle
Finanze.
Il registro sarà tenuto con nitidezza, regolarità e precisione. Le registrazioni dovranno farsi giorno
per giorno, senza lasciare spazi in bianco; ogni registrazione avrà un numero d'ordine progressivo,
la cui serie si rinnoverà annualmente.
In ciascun giorno, compiute le registrazioni, il Conservatore dovrà apporre il "chiuso" colla formola
seguente:
"Chiuso il dì ............... 19........
IL CONSERVATORE
N. N. "
Sarà assolutamente proibito di registrare alcun atto o denunzia o di apportare alcun chiuso in
margine del registro e per mezzo di interlinee.
Saranno parimenti vietati i ritocchi, le raschiature e le interlinee.
In caso di errore non si potrà fare la correzione nemmeno in margine, ma con un leggero tratto di
penna si noteranno le parole errate in modo che si possano leggere tuttavia e si proseguirà la
scrittura colle parole che debbono sostituire le errat .
Le postille e le aggiunte rese necessarie dopo seguita la registrazione si porteranno nel registro a
data corrente.
Trattandosi di atti che contengono piu' disposizioni, de evitare la confusione, dovranno farsi tanti
capoversi, quante sono le distinte disposizioni dell'atto. Ogni capoverso incomincierà col titolo della
disposizione dell'atto come se si trattasse di un altro tto.
Le somme o valori formanti l'oggetto di ogni disposizione saranno scritti in tutte le lettere.
Art. 11.
- I notai, il Segretario Economico ed il Cancelliere del Tribunale terranno uno speciale repertorio
sul quale iscriveranno, giorno per giorno, tutti gli atti che essi dovranno sottoporre a registrazione.
Art. 12.
- Il repertorio conterrà le seguenti indicazioni:
1 - il numero progressivo;
2 - da data dell'atto;
3 - la natura dell'atto;
4 - i nomi e cognomi delle parti, la loro paternità ed il loro domicilio;
5 - l'indicazione sommaria del contenuto dell'atto;
6 - tutti i dati relativi all eseguita registrazione.
Art. 13.
- I fogli dei repertori saranno numerati e firmati dal Commissario della Legge.
Art. 14.
- I notai, il Segretario Economico ed il Cancelliere del Tribunale saranno obbligati a presentare il
repertorio nei mesi di gennaio e di luglio, all'Ufficio delle Ipoteche, il quale lo vidimerà enunciando
il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione, e si accerterà
che tutti gli atti in esso descritti siano stati registrati.
Per ogni atto non iscritto a repertorio, o non iscritto per ordine di data, o riportato per interlinee,
per la mancanza di alcuna delle indicazioni volute dal precedente art. 12, s'incorrerà nella pena di
lire tre.
L'omessa o tardiva presentazione del repertorio all'Ufficio delle Ipoteche sarà punita colla penale di
lire dieci.
Art. 15.
- In occasione della vidimazione semestrale dei repertori il Conservatore, eseguiti i riscontri col
registro di formalità e rilevate le discordanze e contravvenzioni incorse, prenderà nota della
avvenuta presentazione sul registro di formalità come segue:
"Il dì ..........
Visto il repertorio tenuto dal Sig. ..........................
contenente N. atti iscritti dal
Di seguito a tale dichiarazione saranno accennate le contravvenzioni rilevate dall'esame del
repertorio.
La nota della presentazione dei repertori dovrà iscriversi immediatamente dopo l'ultima
registrazione o dopo l'ultimo chiuso.
L'avvenuta presentazione del repertorio sarà fatta risultare anche da apposita dichiarazione sul
repertorio medesimo.
Trascorso il termine utile stabilito per la presentazione del repertorio al visto, il Conservatore ne
farà immediatamente richiamo al notaio o funzionario trasgressore invitandoli al pagamento della
pena pecuniaria incorsa a termine dell'articolo preced nte.
Art. 16.
- Le tassa proporzionali e progressive dovute sugli atti vincolati a condizione, quelle sui lucri dotali
e le tasse sulle liberalità subordinate all'eventualità della morte, le quali, a norma dell'art. 10 della
legge di registro, non sono esigibili immediatamente, saranno annotate sull'apposito registro,
istituito dall'art. 10 del regolamento di contabilità.
Sarà presa nota sul detto registro anche delle tassdovute in dipendenza della disposizione
contenuta nel 2° capoverso dell'art. 15 della citata legge di registro.
Il Conservatore dovrà, sotto la sua personale responsabilità, fare annualmente le indagini necessarie
per accertare l'eventuale esigibilità delle tasse tenute in sospeso.

(1) Regolamento delle leggi relative al bollo, registro, ipoteche e censo R. pag. 277.