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Regolamento Sulle Tasse Di Bollo 1


Published: 1918-03-14
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LEGGE E REGOLAMENTO SULLE TASSE DI BOLLO (1)
14 Marzo 1918 N. 11
1.) Legge.
Parte I.
Norme generali.
Art. 1.
- Sotto il nome di tassa di bollo sarà riscosso un tributo sugli atti civili, così amministrativi come
pubblici e privati, sugli atti giudiziari, sui documenti che possono essere presentati, come prove,
innanzi alle Autorità Giudiziarie, sulle denunzie er ditarie e sugli altri scritti, i quali verranno in
seguito specificati.
Non saranno ammesse altre eccezioni fuori di quelle indicate espressamente nella presente legge.
Quale rappresentativo poi delle spese generali, che la R pubblica sostiene per l'esplicazione del
diritto punitivo, sarà dovuta una tassa di bollo sulle sentenze penali.
Art. 2.
- Gli atti e contratti stipulati nell'interesse dello Stato si riterranno esenti da bollo per quella parte di
tassa, che, secondo i criteri stabiliti dall'art. 56 della legge di registro, dovrebbe stare a carico
dell'Erario.
Art. 3.
- La tassa di bollo sugli atti o documenti si sconterà mediante l'impiego di carta bollata, o
coll'applicazione di speciali segnatasse, secondo le n rme indicate tassativamente nella presente
legge.
La tassa di bollo sulle denunzie di eredità sarà riscossa in modo virtuale contemporaneamente alle
tasse di successione.
Le tasse sulle sentenze penali saranno esatte mediante bollette di pagamento che rilascerà l'Ufficio
delle Ipoteche.
Art. 4.
- Le tasse di bollo saranno progressive, graduali o fisse.
La tassa progressiva colpirà le denunzie di eredità.
La tassa graduale si applicherà alle cambiali, agli assegni bancari, agli ordini in derrate ed agli
effetti o recapiti di commercio tratti nella Repubblica o provenienti dall'estero.
Saranno soggetti alla tassa fissa tutti gli altri at i e scritti non contemplati per l'applicazione delle
tasse progressive o graduali.
Art. 5.
- La carta emessa dalla Repubblica porterà stampato il bollo sulla parte superiore del foglio, i
segnatasse avranno i distintivi che stabilirà il Governo.
Art. 6.
- Lo spaccio dei valori bollati sarà fatto dalle persone designate dal regolamento.
Art. 7.
- Il bollo stampato non potrà essere coperto con scrittura, nè in modo alcuno essere reso
irriconoscibile o essere guastato.
Art. 8.
- Sarà proibito a qualsiasi persona, che non sia stat incaricata o autorizzata dal Governo, di
fabbricare o stampare carta bollata e segnatasse.
I contravventori incorreranno nella multa di L. 500, senza pregiudizio delle maggiori pene
comminate dal vigente Codice Penale.
Art. 9.
- Una carta bollata od un segnatasse che sia stato adoperato per un atto, scritto o stampa, non potrà
servire per altro atto, scritto o stampa, anche se il pr cedente documento sia stato cancellato od in
altro modo annullato.
In caso di trasgressione il documento sarà considerato come sfornito di bollo.
Art. 10.
- Sarà proibito di fare, sia per originale che per copia, due o piu' atti distinti sul medesimo foglio.
Si potranno scrivere di seguito uno dopo l'altro o sullo stesso foglio di carta bollata:
a) gli atti e scritti che, in conformità alle leggi, possono essere scritti in registri gli uni dopo gli altri
o gli uni a fianco degli altri;
b) gl'inventari, i processi verbali e tutti gli atti che non possono ultimarsi in una sola seduta
compresi i processi verbali di apposizione e di remozione di sigilli;
c) le varie quietanze per somme ricevute a diminuzione dello stesso credito, purchè ciascuna di esse
sia munita del relativo segnatasse di cui all'articolo 26 lett. A e B;
d) tutti gli atti di procedura nelle cause civili, ad eccezione delle sentenze interlocutorie o definitive.
Inoltre potranno essere scritti:
1 - i decreti dell'Autorità giudiziaria a piedi dei r lativi ricorsi;
2 - i certificati, le attestazioni ed i referti di notificazione a piedi degli atti d'istruttoria delle cause
civili e delle sentenze;
3 - le legalizzazioni di firme, le autenticazioni di atti sugli atti e documenti ai quali si riferiscono; e,
in generale, le dichiarazioni del compimento di formalità sui documenti che sono stati sottoposti a
dette formalità;
4 - le quietanze, le girate, gli avalli, le accettazioni sulle cambiali, sui biglietti all'ordine e sualtri
titoli al portatore;
5 - il verbale di asseverazione di perizia con giuramento a piedi della perizia;
6 - la dichiarazione di revoca del mandato sul mandato revocato.
Art. 11
- Gli originali e le copie degli atti e documenti devono essere scritti in modo leggibile, ogni linea
non potrà contenere piu' di quarantacinque lettere n i fogli da centesimi 10, 40 e 80, nè piu' di
cinquanta lettere nei fogli da L. 1, 2 e 4.
Sarà ammessa la compensazione tra le eccedenze e le d fici nze di lettere delle varie linee dello
stesso foglio di carta.
Non si potrà eccedere il numero delle linee tracciate, nè scrivere fuori delle medesime o nei margini
della carta.
Art. 12
- I segnatasse sugli atti soggetti a tassa fissa, sugli atti e scritti provenienti dall'estero, e sulle
cambiali, dovranno annullarsi soltanto dall'Ufficio delle Ipoteche con l'apposizione del bollo a
calendario, il quale indicherà la data dell'annullamento.
Sarà fatta eccezione soltanto pei segnatasse applicti alle ricevute ed agli avvisi al pubblico, i quali
potranno essere annullati dalla stessa persona tenuta al pagamento delle tasse, mediante la
scritturazione della data per gli avvisi e della firma per le ricevute.
I segnatasse applicati alle quietanze e bollette di pagamento di contribuzioni dirette dovute allo
Stato saranno annullati dall'Esattore col suo timbro d'ufficio ed i segnatasse per le quietanze dei
pagamenti fatti dallo Stato saranno parimenti annullati dal Cassiere governativo col timbro del
proprio ufficio.
Art. 13.
- Sarà vietato applicare il segnatasse non intiero o c mposto di uno o di diversi segnatasse, oppure
supplire alla insufficienza del bollo della carta bollata con segnatasse.
Art. 14.
- Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti, scritti e documenti di qualunque specie e
denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali non siano muniti di questa formalità, o portino un
bollo od un segnatasse inferiore a quello prescritto o, infine, si trovino in contravvenzione ad alcuna
delle disposizioni della presente legge, non potranno essere registrati, nè presentati in giudizio, nè
citati in atti pubblici, sentenze o decreti giudiziali, fino a tanto che non abbiano scontate le tasse e
penali relative.
Art. 15.
- Sarà proibito ai giudici, ai funzionari del Governo, ai cursori ed ai notai di dare provvedimenti o d
procedere ad atti del proprio ufficio sulla presentazione di documenti i quali siano in
contravvenzione alla presente legge.
Art. 16.
- Gli atti e scritti provenienti dall'estero, prima che se ne possa far uso nella Repubblica, saranno
assoggettati alle tasse di bollo prescritte dalla presente legge per gli atti e scritti redatti nello Stato,
le quali si sconteranno mediante la applicazione di segnatasse.
Art. 17.
- La carta bollata ed i segnatasse, emessi dal Govern , pagheranno i seguenti diritti di bollo ed
avranno il nome e le denominazioni come appresso:
- TABELLE (PAG. 147 - 148 Secondo supplemento) -

PARTE II.
Applicazione delle tasse di bollo.
SEZIONE 1. - Bollo a tassa progressiva.
Art. 18.
- Le denunzie di eredità saranno soggette alle seguenti tasse di bollo, le quali verranno liquidate
sull'ammontare complessivo dell'attivo lordo ereditario come appresso;
per un valore non super. a L. 500 L. 2
" " " oltre L. 500 " " 1000 " 4
" " " " " 1000 " "10000 " 8
" " superiore " "10000 " 16
Saranno soggette a detta tassa anche le eredità esenti da tassa di successione perchè completamente
passive.
La tassa contemplata dal presente articolo sarà scontata mediante l'applicazione sulle denunzie di
eredità di segnatasse, i quali verranno annullati dall'Ufficio delle Ipoteche mediante il bollo a
calendario.
SEZIONE 2. - Bollo a tassa graduale.
Art. 19.
- La tassa graduale, dovuta sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio indicati al terzo comma
dell'art. 4, si sconterà mediante l'impiego della carta speciale descritta nel prospetto C dell'art. 17.
Art. 20.
- Per gli effetti o cambiali superiori a L. 5000 la tassa, calcolata in ragione di lire una per ogni mille
lire, sarà pagata mediante l'applicazione dei segnatasse di cui all'art. 17 lett. B. i quali potranno
essere annullati validamente soltanto dall'Ufficio delle Ipoteche colla apposizione del timbro a
calendario.
Art. 21.
- Pel computo della tassa sulle cambiali superiori a L. 5000 le frazioni di migliaia saranno calcolate
per un migliaio intero.
Art. 22.
- La tassa sulle cambiali aventi la scadenza superiore ad un anno sarà raddoppiata.
Art. 23.
- Le cambiali, gli assegni bancari, e gli altri effetti di commercio, provenienti dall'estero, saranno
assoggettati al bollo portato dalla presente legge, prima che se ne possa fare uso nella Repubblica.
A tal uopo saranno presentati all'Ufficio delle Ipoteche, il quale annullerà i segnatasse che
l'interessato avrà applicato .
Gli Uffici Postali del Borgo Maggiore e di Serravalle sono autorizzati ad annullare col timbro
d'ufficio i segnatasse applicati sui titoli cambiari che ad essi pervengono per l'incasso.
SEZIONE 3. - Bollo a tassa fissa.
Art. 24.
- La tassa fissa di bollo verrà corrisposta mediante l'uso della carta di cui all'art. 17 lett. A, oppure
mediante l'applicazione di segnatasse secondo le tassative prescrizioni contenute negli articoli
seguenti.
Art. 25.
- Sarà obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta bollata per la formazione degli atti e scritti
indicati nel presente articolo.
A) Si scriveranno sulla carta da centesimi dieci:
1 - gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza del Giudice Conciliatore.
B) Si scriveranno sulla carta da centesimi quaranta:
1 - le copie degli atti pubblici e privati rilasciate per uso della registrazione:
2 - le copie dei decreti meramente ordinatori ed anche incidentali aventi forza di definitivi, che il
Giudice detta nei protocolli speciali delle cause civili, da notificarsi alle parti, ai procuratori, ai
testimoni ed ai periti.
C) Si scriveranno sulla carta da centesimi ottanta:
1 - le copie degli atti notarili e del Segretario Economico e quelle degli atti privati rilasciate ad uso
delle formalità ipotecarie;
2 - le copie degli atti di notorietà;
3 - gli atti relativi alle rettifiche dello Stato Civile;
4 - i certificati e le copie di documenti rilasciati dalle Autorità Ecclesiastiche;
5 - i certificati medici;
6 - i certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti rilasciati dai funzionari o da
uffici pubblici, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestazioni spedite dalla Curia e dai Ministri
del Culto, quando siano destinate ad usi civili, esclusi i certificati, estratti, ecc. contemplati alla ett.
D numeri 9 e 18 ed i certificati penali di cui alla lett. E.
D) Si scriveranno sulla carta da lire una:
1 - gli originali, le copie e gli estratti degli atti dei notai e del Segretario Economico;
2 - gli originali delle scritture private portanti contratti d'ogni specie, nonchè descrizioni, perizi,
constatazioni ed inventari;
3 - le copie, richieste dai privati, delle decisioni del Consiglio, dei Congressi e degli atti della
Reggenza;
4 - le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi;
5 - le copie degli atti, titoli e documenti depositati presso i Ministri del Culto, quando siano destinati
ad uso civile;
6 - le resistenze di querele nei reati di azione privata;
7 - le note d'iscrizione e trascrizione ipotecaria;
8 - le domande per ogni stato, certificato, copia od estratto e per ogni annotamento ipotecario;
9 - i certificati, stati, copie ed estratti ipotecari;
10 - gli originali e le copie dei protesti cambiari;
11 - gli atti di costituzione di parte civile avanti il Tribunale Commissariale nei giudizi penali;
12 - i precetti di sfratto;
13 - gli avvisi d'asta privata;
14 - le istanze per cittadinanza;
15 - le istanze al Governo per acquisto di stabili;
16 - le istanze dei forastieri per l'ammissione nelle scuole secondarie e nel Collegio convitto della
Repubblica;
17 - le istanze per concorrere alle aste governative;
18 - i certificati e gli estratti rilasciati dall'Ufficio del Catasto;
19 - le domande per volture ed annotamenti catastali.
E) Si scriveranno sulla carta da lire due:
1 - i certificati penali.
F) Si scriveranno sulla carta da lire quattro tutti indistintamente gli atti di procedura civile in
materia di onoraria giurisdizione, contenziosa o diesecuzione, e le relative copie, e tutte le
domande, istanze, allegazioni e tutti gli atti, comprese le procure ad lites che si presentano al
Tribunale Commissariale o nei giudizi compromissariali o si fanno per mezzo del Cancelliere o dei
Cursori innanzi al detto Tribunale, e tutti gli atti relativi ai mandati esecutivi.
La tassa di bollo di cui al precedente capoverso sarà comprensiva di quella di registro relativamente
alle procure ad lites ed ai mandati esecutivi.
Tra gli atti indicati nel primo capoverso della lett. F di questo articolo non saranno compresi i
documenti da esibirsi in giudizio, i quali saranno tassati nel modo e nella misura indicati all'art. 26
lett. C ed F quando non siano tra quelli atti soggetti al bollo fin dall'origine.
I giudizi compromissariali avranno lo stesso trattamento, nei riguardi della tassa di bollo, di quelli
vertenti innanzi al Tribunale di prima istanza.
Sarà fatta eccezione pei giudizi compromissariali obbligatori a norma della rubrica LX libro II dello
Statuto, pei quali la tassa di bollo di cui al precedente capoverso sarà ridotta a metà.
I documenti di cui alla lett. C numeri 2, 3, 4, 5 e6, ed alla lett. E del presente articolo e quelli di cui
alla lett. E dell'articolo successivo si potranno compilare su carta esente da bollo quando riguardino
persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà del richiedente mediante
citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, o vengano rilasciati
per uso di lavoro.
Art. 26.
- Per gli atti e scritti compresi in questo articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valore
corrispondente o superiore alla tassa imposta ai medesimi, questa potrà essere corrisposta per mezzo
dei segnatasse, i quali saranno annullati nei modi indicati all'articolo 12.
Si potrà richiedere l'applicazione della tassa di bollo mediante l'uso di segnatasse per gli atti e
documenti contemplati dal precedente articolo quando questi siano scritti a stampa, purchè non
siano ancora muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata od in altro modo alterata.
A) Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinque:
1 - le semplici ricevute per somme superiori a lire dieci e non maggiori di lire cento, quando non
portino discarico di somme dovute in forza di contratto scritto, fatta eccezione per gli interessi sui
mutui e pei canoni di affitto;
2 - gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, esclusi quelli affissi dal Governo e quelli
elettorali;
3 - le quietanze e bollette di pagamento di contribuzione dirette dovute allo Stato per versamenti
inferiori a lire dieci e superiori a centesimi cinquanta.
B) Saranno soggetti alla tassa di centesimi dieci:
1 - le semplici ricevute per somme superiori a lire cento, quando non portino discarico di somme
dovute in forza di contratto scritto, fatta eccezione per gli interessi dei mutui e pei canoni di affitto;
2 - le quietanze e bollette di pagamento di contribuzioni dirette dovute allo Stato per versamenti
superiori a L. 10.
Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato le tasse di cui alle lettere A e B staranno a
carico esclusivo del creditore.
Per le semplici ricevute di cui alle lettere A e B sarà facoltativo l'uso della carta bollata di valore
corrispondente alla tassa dovuta.
C) Saranno soggetti alla tassa di centesimi trenta:
1 - i documenti di cui è cenno all'articolo 28 quando si presentino all'Ufficio del Registro per essere
registrati o s'inseriscano in atti pubblici o privat o si esibiscano in giudizio.
Qualora detti documenti di compongano di piu' fogli, la tassa sarà applicata a ciascun foglio.
D) Saranno soggetti alla tassa di centesimi sessanta:
1 - i fogli dei repertori che per legge i notai sono obbligati a tenere;
2 - i permessi e le licenze rilasciati dalle Autorità di Polizia.
E) Saranno soggetti alla tassa di centesimi ottanta:
1 - le copie, gli estratti ed i certificati relativi agli atti dello Stato Civile.
F) Saranno soggetti alla tassa di lire una:
1 - tutti i documenti da esibirsi in giudizio innanzi al Tribunale Commissariale, di cui è cenno
all'art. 25 lett. F capoverso 3, o che si presentino all'Ufficio del Registro per essere registrati, o che
si inseriscano in atti pubblici o privati, quando non siano tra quelli già contemplati alla lettera C del
presente articolo;
2 - le pagelle ed i diplomi scolastici delle scuole secondarie.
G) Saranno soggetti alla tassa di lire cinque:
1 - tutti gli atti, sentenze e copie relativi ai giudizi del Giudice di Appello, del Giudice di terza
istanza e del Giudice straordinario.
Le sentenze, prima che se ne possa rilasciare copia, saranno presentate, unitamente a tutti gli atti
della causa al Conservatore, il quale annullerà i segnatasse applicati a ciascun foglio.
Le copie richieste dagli interessati saranno parimenti trasmesse dal Cancelliere al Conservatore, per
l'annullamento dei prescritti segnatasse.
Art. 27.
- Saranno soggetti alla tassa di bollo, in ragione della dimensione della carta, mediante
l'applicazione di segnatasse, da annullarsi nel modo in icato dall'art. 12, i piani, tipi, disegni,
dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, ragionieri e liquidatori, e gli
estratti di mappe catastali.
Detta tassa sarà corrisposta come appresso:
fino a decimetri quadrati 14 L. 0,50
da oltre " " 14 a 20 " 0,60
" " " " 20 a 30 " 1,--
oltre " " 30 " 3,--
PARTE III.
Atti esenti da bollo.
Art. 28.
- Saranno esenti dal bollo, salvo quanto è disposto dagli articoli 25 lett. E 3° capoverso, e 26 lett. C:
1 - gli atti che emanano dalla Suprema Autorità del Governo ed i registri, atti, scritti e carte relativi
all'interesse esclusivo dello Stato o del pubblico servizio od all'applicazione delle leggi di imposta,
purchè in tali ultimi atti sia fatta menzione, prima che siano autenticati o firmati, dell'uso al quale
sono destinati;
2 - le suppliche indirizzate al Consiglio Grande e Generale;
3 - le istanze indirizzate alla Reggenza, quando non riguardino affari contenziosi rimessi alla via
ordinaria;
4 - i processi e giudizi penali, ad eccezione degli atti di costituzione di parte civile e di recesso da
querela;
5 - le quietanze e le bollette di pagamento delle tasse e diritti riscossi dagli Uffici del Registro e
Ipoteche e del Catasto;
6 - tutti gli atti relativi alle tutele e curatele, quando il Commissario della Legge, con suo special
decreto, riconosca l'opportunità di tale provvedimento in vista dell'esiguità dell'attivo del
patrimonio;
7 - gli atti e scritti necessari per la ammissione all scuole elementari;
8 - le schede dei testamenti segreti;
9 - gli scritti concernenti l'esercizio elettorale;
10 - gli atti di arruolamento nelle milizie della Repubblica;
11 - le copie ed estratti di atti richiesti dal Governo;
12 - gli atti costitutivi delle società cooperative e di mutuo soccorso;
13 - gli avvisi ed inviti sacri;
14 - le istanze o richieste di persone indigenti, purchè la loro povertà risulti da una dichiarazione
dell'Ufficiale dello Stato Civile allegata alla richiesta;
15 - le decisioni e le disposizioni prese in seguito alle istanze sopraindicate, senza badare se siano in
originale, o per copia, o per estratto, che verranno consegnate al petente, purchè sia fatta menzione
in essi dello stato di povertà del medesimo;
16 - i passaporti per l'estero, compresi i documenti necessari per ottenerli;
17 - tutti i documenti ed atti relativi al riconoscimento dei figli naturali;
18 - i conti e documenti giustificativi degli agenti contabili dello Stato;
19 - le attestazioni di vita per la riscossione delle pensioni dovute dallo Stato, e le quietanze
relative, quando l'importo annuale non superi le lire trecento;
20 - le quietanze rilasciate da indigenti per elemosine e per soccorsi;
21 - gli atti relativi alla procedura sommarissima nelle cause di mano-regia;
22 - le ricette spedite dai medici;
23 - le obbligazioni chirografarie per somme o valori inferiori a lire cinquanta;
24 - i fogli dei repertori degli atti soggetti a registrazione che per legge sono obbligati a tenere il
Segretario Economico e il Cancelliere del Tribunale.
PARTE IV.
Bollo a debito.
Art. 29.
- Nelle cause e nei procedimenti interessanti person ammesse al gratuito patrocinio, ai sensi della
legge 20 Dicembre 1884 (2), non potrà aver luogo l'esenzione dalle tasse di bollo, se in ciascun atto
ed in ciascuna copia non sia citata la deliberazione del Congresso dei Legali per la ammissione alla
gratuita clientela.
Rimarrà escluso il beneficio dell'esenzione per quei documenti, che, all'epoca dell'inizio delle cause
od alla data dei provvedimenti, già si trovassero in contravvenzione alle disposizioni della presente
legge.
Art. 30.
- Nei quattro mesi dal giorno in cui saranno definitivamente ultimate, abbandonate o transatte le
cause nelle quali siano state interessate persone ammesse al beneficio dei poveri, si farà luogo
all'esazione, verso le parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse e delle spese notate a
debito; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della quota
di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che ponga fine alla lite.
Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, venisse a conseguire una somma o un
valore eccedente il decuplo di tutte le tasse e diritti r petibili, pagherà, entro lo stesso termine, le
tasse e le spese per gli atti nel suo interesse, sotto pena, in caso di ritardo, di una multa eguale al
dieci per cento della somma da esso dovuta.
Per l'esecuzione di quanto sopra è disposto, il Cancelliere, terminata la causa, farà il computo dei
fogli di carta impiegati e delle altre spese e diritti ipetibili e ne trasmetterà la nota al Conservatore,
il quale curerà la riscossione delle tasse da ricuperarsi nel modo indicato all'Articolo 73 della Legg
di Registro.
Nelle cause promosse contro le persone ammesse alla gr tuita clientela la parte attrice sarà
obbligata al pagamento delle tasse e delle spese notate a debito, quando l'istanza sia rimasta perenta
o la lite venga abbandonata per espressa rinunzia.
Nelle cause definite con transazione, nelle quali si faccia luogo a ripetizione delle tasse e delle
spese, tutte le parti si intenderanno obbligate solidamente al pagamento, malgrado ogni patto in
contrario.
Art. 31.
- Sarà liquidato a favore della Cancelleria del Tribunale e del Conservatore un premio del trenta per
cento sulle tasse a debito ricuperate da ripartirsi in eguali parti.
PARTE V.
Penalità - Contravvenzioni - Prescrizioni
Art. 32.
- In caso di trasgressione al una delle disposizioni p rtate dalla presente legge dovrà pagarsi una
multa di lire cinque, salvo che la contravvenzione non si trovi già contemplata per l'applicazione
d'una multa maggiore. Incorreranno pure nella multa di lire cinque i pubblici funzionari ed i notai i
quali abbiano emesso provvedimenti o proceduto ad atti el proprio ufficio in appoggio di
documenti che fossero in contravvenzione alla present l gge.
Unitamente alla multa sarà dovuta la tassa di bollo o n n pagata o pagata in meno.
Art. 33.
- Si incorrerà in tante multe quanti sono gli atti, i toli e le scritture in contravvenzione, sebbene una
stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.
Per una stessa contravvenzione, anche se ripetutamente commessa in uno stesso atto, si dovrà
pagare solo una multa.
Art. 34.
- Delle tasse e delle multe saranno responsabili:
1 - i Notai per gli atti pubblici;
2 - le parti contraenti per gli atti privati bilaterali;
3 - i sottoscrittori di atti privati unilaterali, di cambiali e di altri effetti di commercio o di documenti
qualsiasi;
4 - tutti coloro che contravvenissero alle tassative disposizioni della presente legge.
Art. 35.
- Il Conservatore delle Ipoteche e gli agenti della forza pubblica saranno specialmente incaricati, nei
limiti delle loro attribuzioni, di curare l'esatta esecuzione di questa legge e di accertarne le
contravvenzioni.
Tutti gli altri funzionari pubblici saranno obbligati di denunciare al Conservatore le contravvenzioni
commesse negli atti che loro verranno presentati, tr smettendo al Conservatore stesso l'atto o lo
scritto in contravvenzione.
Art. 36.
- Qualora il contravventore si rifiutasse di versare immediatamente le multe e le tasse dovute, il
Conservatore redigerà apposito processo verbale, il quale sarà trasmesso, unitamente agli atti o
scritti in contravvenzione, al Commissario della Legg , al quale, a norma dell'art. 174 del Codice di
Procedura Penale, saranno deferite le decisioni relat v alle contravvenzioni in materia di bollo.
Art. 37.
- Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle multe e
delle tasse di bollo.
Art. 38.
- Sul provento delle multe di cui all'articolo 32 sarà dovuto agli agenti della forza pubblica,
scopritori delle contravvenzioni, un diritto di compartecipazione nella misura di un quarto delle
multe medesime.
Art. 39.
- Si prescriveranno nel termine di tre anni le multe dovute per le contravvenzioni alle disposizioni di
questa legge.
Per altro la prescrizione non rende nè servibili, nè producibili gli atti e scritti in contravvenzione,
senza l'effettivo pagamento delle tasse e multe dovute.
Art. 40
- Per la prescrizione del diritto dello Stato al recupero della tassa sulle sentenze penali, di cui all'art.
41, si osserveranno i termini stabiliti dalla Sezione III, Titolo VII, Libro II, Parte I del vigente
Codice Penale.
PARTE VI.
Tasse sulle sentenze penali.
Art. 41
- La tassa sulle sentenze penali, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge, sarà
graduata secondo l'entità della condanna come appresso:
Contravvenzioni
a) di primo e secondo grado portanti condanna alla semplice ammenda - Tassa L. 3,-
b) di primo grado, portanti condanna alla prigionia per un tempo inferiore ai tre mesi - Tassa " 5,-
c) di primo grado, portanti condanna alla prigionia, con o senza multa, per un tempo superiore ai tre
mesi - Tassa. " 10,-
Misfatti e delitti
portanti condanna alla prigionia:
da un giorno ad un mese Tassa L. 5,-
da oltre un mese a tre mesi " " 7,-
da oltre tre mesi a sei mesi " " 10,-
da oltre sei mesi a un anno " " 15,-
da oltre un anno a tre anni " " 25.-
da oltre tre anni a 5 anni " " 40,-
da oltre 5 anni a 7 anni " " 50,-
da oltre 7 anni a 10 anni " " 65,-
da oltre 10 anni a 15 anni " " 90,-
da oltre 15 anni a 20 anni " " 120,-
da oltre 20 anni a 25 anni " " 150,-
a vita " " 200,-
Art. 42.
- Se i condannati saranno due ognuno di essi pagherà la tassa intera diminuita del venticinque per
cento; e se i condannati saranno piu' di due ciascuno pagherà la metà della tassa prescritta.
Art. 43.
- Appena una sentenza penale sarà passata in giudicato, il Cancelliere trasmetterà al Conservatore la
nota delle spese di giustizia, comprensiva delle eventuali spese di giustizia anticipate dall'Erario,
della multa o dell'ammenda, della tassa di sentenza dei diritti dei terzi, dovuti dal condannato,
munita dell'ordine di pagamento emesso dal Commissario della Legge.
Art. 44.
-Il Conservatore assumerà in carico il credito erariale, nei modi indicati dal Regolamento, e ne
curerà il recupero mediante la procedura sommarissima tracciata dalla legge 30 agosto 1873 (3).
Riuscendo infruttuosi gli atti di riscossione, il Conservatore ne darà partecipazione al Commissario
della Legge pei provvedimenti del caso.
Art. 45.
- Sulle somme ricuperate dallo Stato pei titoli di cui agli articoli 41 e 43, detratti i diritti spettanti ai
terzi, sarà dovuto alla Cancelleria ed al Conservato e un premio del trenta per cento da ripartirsi in
eguali parti.
Sul prodotto delle multe e delle ammende sarà corrisposto agli scopritori un premio del quaranta per
cento.
Art. 46.
-Il Conservatore ed il Cancelliere del Tribunale saranno ritenuti responsabili pecuniariamente dei
crediti erariali che, per loro negligenza, saranno colpiti dalla prescrizione.
Art. 47.
- La procedura coattiva per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie portate dalla presente legge e
la decisione delle controversie giudiziali e dei rico si relativi all'applicazione di questa legge,
saranno regolate dalle norme indicate agli articoli 73, 74 e 75 della legge di registro.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 48.
- Dal giorno dell'attuazione di questa legge perderanno ogni efficacia le precedenti disposizioni
legislative sul bollo.
Esse rimarranno valide rispetto agli atti, documenti scritti compilati prima del termine suddetto.
Art. 49.
- Resteranno esigibili le multe e spese di giustizia, le tasse sulle sentenze penali e le tasse a debito
dovute in base alle vecchie leggi e non ancora riscosse.
Pel ricupero di tali crediti saranno osservate le norme di cui agli articoli 30, 31, 43, 44, 45 e 47 della
presente legge.
Art. 50.
- Questa legge entrerà in vigore il 1° Agosto 1918.

2.) Regolamento.
Art. 1.
- La carta filogranata ed i segnatasse saranno tenuti in deposito e venduti per conto dello Stato dal
Cassiere governativo.
La vendita al pubblico sarà fatta dai rivenditori di generi di privativa della Città di San Marino, del
Borgo Maggiore, di Serravalle e dall'Ufficio del Registro ed Ipoteche.
Il Cancelliere del Tribunale potrà provvedersi direttamente dall'Ufficio della Cassa Governativa
della carta bollata e dei segnatasse occorrenti per gli atti del proprio ufficio.
Entro il limite rispettivo di lire duecento e di lire cento potrà essere fatta al Conservatore ed al
Cancelliere del Tribunale la prima somministrazione dei valori bollati, senza il contemporaneo
pagamento del prezzo.
Art. 2.
- L'aggio per la vendita dei valori bollati fatta dgli spacciatori delle privative, dal Conservatore e
dal Cancelliere sarà di lire tre per ogni cento lire del prezzo relativo.
Art. 3.
- Ogni qual volta verrà constatato che uno spacciatore di generi di privativa non sia provvisto delle
specie di valori bollati che è autorizzato a vendere, o che ne abbia rifiutata la vendita o preteso un
prezzo maggiore di quello stabilito, il Governo potrà infliggergli una multa non inferiore a lire
dieci, ed in caso di recidiva, potrà anche destituirlo dall'esercizio della rivendita dei generi di
privativa.
Art. 4.
- Il Cassiere Governativo sarà autorizzato a cambiare, anche dietro verbale domanda, ai rivenditori
di generi di privativa, al Conservatore delle Ipotech ed al Cancelliere del Tribunale, con altre
specie di corrispondente valore, quella quantità di carta e di segnatasse che, per plausibili motivi
non potesse essere venduta o che accidentalmente si gustasse.
Sull'importo dei valori cambiati non sarà però dovut alcun aggio.
Art. 5.
- L'annullamento dei segnatasse da parte dell'Ufficio del Registro e degli Uffici Postali del Borgo
Maggiore e di Serravalle, sarà fatto in modo che la impressione del timbro a calendario resti in parte
sul segnatasse ed in parte sul foglio a cui il segnatasse trovasi applicato.
Per l'impressione sarà fatto uso di inchiostro ad olio da stampa di color nero.
Art. 6.
- Nelle cause civili, pronunziata la sentenza, quando si debba far luogo al rimborso di tasse o spese
notate a debito, il cancelliere, trascorso il termine di cui all'art. 30 della legge sul bollo, compilerà in
carta libera la nota di dette tasse e spese a debito, straendola dagli atti della causa.
Tale nota, in doppio, munita dell'ordine di pagamento rilasciato dal Commissario della Legge, verrà
trasmessa, insieme agli atti della causa, al Conservatore, il quale, riscontratane l'esattezza, o
provocatene le opportune rettifiche, ne restituirà n esemplare col richiamo della relativa partita,
che avrà accesa sul registro di riscossione.
Art. 7.
- Il credito erariale per pene pecuniarie e spese di giustizia penale ed i diritti dei terzi risultanti dalla
nota trasmessa dal Cancelliere a norma dell'articolo 43 della legge sul bollo, saranno presi in carico
dal Conservatore sul relativo registro di riscossione.
Un esemplare della nota medesima verrà restituito al Cancelliere coll'indicazione della partita
iscritta sul detto registro.
Art. 8.
- Il Conservatore, appena avrà assunto in carico i crediti di cui agli articoli 6 e 7, spedirà per posta ai
debitori un avviso di pagamento.
Il debitore dovrà pagare direttamente all'Ufficio del Registro le somme indicate nell'avviso nel
termine di giorni dieci.
Trascorso infruttuosamente detto termine, il Conservato e procederà mediante la procedura
sommarissima regolata dalla legge 30 agosto 1873 (4).
Art. 9.
- Il Conservatore, entro dieci giorni dall'effettuata riscossione, dovrà pagare agli aventi diritto le
somme loro dovute, come sono indicate nelle note comunicategli dalla Cancelleria, facendosene
rilasciare quietanza.
Art. 10.
- In caso di esecuzione forzata il Cancelliere del Tribunale verserà immediatamente la somma
ricavata nell'Ufficio delle Ipoteche.
Art. 11.
- Le note delle spese di giustizia civile e penale dovranno dal Conservatore essere conservate in
ordine cronologico con richiamo alle relative partite dei registri di riscossione.

(1) Entrato in vigore col 1. Settembre 1981. - Legge sul bollo 26 Marzo 1857, R. pag. 278 -
Regolamento della Legge sul bollo, R. pag. 297 - Legge sul bollo 11 Marzo 1882, R. Pag. 330 -
Legge sui Tribunali e provvedimenti finanziari 29 Marzo 1897, R. pag. 335.
(2) R.pag. 361.
(3) R.pag. 347.
(4) R.pag. 347.