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Ed Indulto


Published: 1919-03-13
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984192/ed-indulto.html

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Legge 13 Marzo 1919 N.4.
(Legge sull'amnistia ed indulto)
Art. 1.
- E' concessa amnistia e cessano gli effetti penali delle precedenti condanne per tutti i reati
commessi fino alla data del presente Decreto, rientranti nella competenza di qualsiasi autorità
giudiziaria o corpo deliberante, rispetto ai quali l pena comminata od inflitta, secondo le
disposizioni del Codice Penale o di qualsiasi altra legge o regolamento della Repubblica, sia
soltanto pecuniaria o, se sia anche restrittiva della libertà personale, non superi un anno di prigionia.
Art. 2.
- Per tutti gli altri reati, commessi fino alla data del presente Decreto e non compresi nell'amnistia di
cui al precedente articolo, le pene inflitte o da infliggersi se superiori ad un anno di prigionia sono
ridotte di un quarto; per modo però che la riduzione in ogni caso non sia inferiore ad un anno.
Art. 3.
- Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia di cui all'art.1 si applica distintamente a ciascun
reato; mentre per l'indulto, di cui all'art.2, la riduzione si computa sul complesso delle pene
cumulate a norma di legge.
Art. 4.
- Rimangono ferme le disposizioni dell'art.6, n.7 e 8 della Legge sul casellario giudiziario. (1) Nei
certificati penali da rilasciarsi dalla Cancelleria del Tribunale Commissariale, non sarà fatta
menzione delle condanne a pene pecuniarie od alla prigionia non superiore a tre mesi, riportate per
reati commessi fino alla data del presente Decreto, nonchè di qualunque altra condanna e pena che
non oltrepassi i sei mesi di prigionia, quando dall'ultimo reato commesso siano trascorsi non meno
di dieci anni.
Art. 5.
- L'amnistia e l'indulto non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate nè al rimborso delle
somme comunque pagate all'erario dello Stato a titolo di pena pecuniaria, spese giudiziarie e
processuali e tassa di sentenza.
Art. 6.
- Le disposizioni della presente Legge sono applicabili nche ai reati perseguibili a querela di parte.
(2) Rimangono integri e salvi i diritti e le azioni civili competenti alle parti lese o danneggiate ed ai
terzi.

(1) S. pag.97.
(2) R. pag.444.