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Art 1


Published: 1919-06-10
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984191/art-1.html

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Legge 10 Giugno 1919 N.14 sui cani.
Art. 1.
- Chiunque sia proprietario di cani nel territorio della Repubblica, è tenuto di darne denuncia
all'Ufficio dell'Ispettorato Politico nel termine d i giorni 15 dalla pubblicazione della presente
legge.
Art. 2.
- Nella denuncia si dovrà specificare la qualità del cane, cioè se di guardia, di caccia o di lusso, il
sesso, l'età ed i contrassegni.
Art. 3.
- Verificandosi variazioni in seguito dovranno queste essere comunicate all'Ispettorato Politico
entro giorni 10.
Art. 4.
- E' stabilita la tassa annua di L.10 per ciascun cane. I cani lattanti fino all'età di 4 mesi sono esenti
da tassa.
Art. 5.
- Tutti i cani devono essere muniti di un collare, portante su di una piastra metallica il numero
assegnato dall'Ispettore.
Art. 6.
- E' proibito di tenere in libertà cani che abbiano l'abitudine di aggredire o mordere i viandanti.
Art. 7.
- I contravventori all'art.1 sono puniti coll'ammenda di L.10 oltre la tassa fissa stabilita.
Art. 8.
- I contravventori all'art. 5 sono puniti coll'ammenda di L.5; quelli all'art.6 coll'ammenda dal L.25 a
L.200, salvo e riservato il diritto al risarcimento ai danneggiati.
Art. 9.
- I Decreti Consigliari: 11 Aprile 1893-29 Agosto 1907 nonchè la Notificazione 8 Aprile 1896, sono
abrogate nella parte incompatibile con la presente l gge.
Art. 10.
- Sarà compilato a cura dell'Ispettore Politico un elenco di tutti i possessori di cani, divisi per
categorie, elenco che sarà tenuto al corrente colledenunzie di variazioni che man mano si faranno.
Art. 11.
- All'atto della prima denuncia verrà rilasciato all'interessato una ricevuta nella quale si fa obbligo di
versare la tassa prescritta nelle mani dell'Ufficiale del Registro e Bollo nel termine di cinque giorn.
Art. 12.
- I Gendarmi della Repubblica sono incaricati di eseguire verifiche in tutto il territorio per accertarsi
dell'osservanza per parte di tutti della presente legge.
Art. 13.
- E' ingiunto a tutti quelli di Città - Borgo - Piagge Castelli ed altri centri che tengono cani di
qualunque specie, di tenerli muniti di musoliera, nelle epoche stabilite, di filo di ferro: comminando
ai contravventori la multa di L.10; in caso di recidiva la pubblica forza farà procedere all'uccisione
del cane.
Senza musoliera sarà permesso di condurre cani al gu nzaglio sotto la responsabilità del possessore,
o di tenerli alla catena od in recinti presso l'abit zione del proprietario.
Art. 14.
- La cognizione sulle contravvenzioni è devoluta al Tribunale Commissariale.